MINISTERO DELL'INTERNO - CIRCOLARE 19 luglio 1997, n. 5591C.569210089(4).
Natura della licenza di porto di fucile per il tiro a volo
parere del Consiglio di Stato applicabilità.
Sono pervenuti numerosi quesiti in ordine ai risvolti
applicativi ed agli adempimenti connessi al parere del Consiglio
di Stato di cui all'oggetto, trasmesso con nota
5591C.22843.10089(4) del 12 novembre 1996.
Al fine di corrispondere alle osservazioni da più parti
avanzate e nell'intento di fornire criteri uniformi
nell'applicazione della specifica disciplina, si formulano le
considerazioni e si dettano gli orientamenti che seguono.
Nella memoria inoltrata al Consiglio di Stato questa
amministrazione aveva espresso l'avviso che 1a natura della
licenza di porto d'armi per l'esercizio del tiro a volo,
istituita con legge 18 giugno 1969, n. 323, fosse un porto d'arma
«atipico», che in realtà concretizzava una licenza di
trasporto piuttosto che un vero e proprio porto d'arma fra
l'altro argomentando in base alla considerazione che il
praticante dello sport del tiro a volo con tale titolo e
autorizzato esclusivamente ad un porto limitato all'ambito
territoriale che va dal proprio domicilio al campo di tiro e
viceversa.
Nel parere di che trattasi l'alto consesso ha invece meglio
precisato la natura della licenza in argomento quale nuovo titolo
qualificato dalla legge come porto d'armi, caratterizzato non da
una "atipicità"» bensi da una
"specialità", consistente nella sua particolare
finalità di agevolare l'esercizio dello sport del tiro a volo.
D'altronde la natura di porto, e non di mero trasporto del
titolo di che trattasi - come sottolineato sempre dal Consiglio
di Stato - trova conforto nelle origini di tale licenza e nei
lavori preparatori della legge istitutiva. La disposizione
contenuta nella legge n. 323/69 mirava in effetti a sottrarre i
praticanti dello sport del tiro a volo, estranei all'attività
venatoria, alle onerose e complesse procedure connesse al
rilascio del porto d'armi per uso caccia, che a seguito
dell'emanazione della legge 2 agosto 1967 n. 799 imponeva il
conseguimento di una apposita abilitazione venatoria. Con la
legge in esame il questore e stato investito di una nuova
attribuzione, consistente nella facoltà di rilasciare un diverso
tipo di licenza di porto d'arma per il quale viene richiesto il
possesso dei requisiti di rito e l'abilitazione tecnica all'uso
delle armi, oltre al pagamento della tassa di concessione
governativa, quest'ultima peraltro abolita con decreto del
Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995.
La natura di porto d'arma del titolo in argomento trova
conferma anche in una considerazione di ordine pratico: a
differenza di quanto avviene nei poligoni del tiro a segno
nazionale ove un responsabile della linea di tiro, debitamente
abilitato da licenza prefettizia (art. 31, legge n. 110/75), può
affidare armi anche a minorenni o a persone alle quali non si
richiede la capacità tecnica, nei campi di tiro a volo il fucile
viene usato dal tiratore sotto la sua piena ed esclusiva
responsabilità. Per tale motivo il rilascio della licenza per il
tiro a volo viene subordinato al possesso di tutti i requisiti
richiesti per le altre licenze di porto d'armi.
Se invece quella in esame fosse stata soltanto una licenza di
trasporto, analoga a quelle previste dall'art. 76 regol. TUIPS
e dall'art. 3 legge n. 85/86, rilasciate senza, accertamento
della capacità tecnica ma solo sulla base del requisito della
buona condotta, si sarebbe giunti all'assurdo che il tiratore a
volo in possesso di tale licenza potrebbe arrivare al campo di
tiro col fucile scarico nella custodia e non appena lo montasse
per usarlo dovrebbe essere perseguito per porto abusivo d'arma.
Non può pertanto che condividersi il parere dell'Organo
Consultivo sulla natura del titolo nonché sul concetto di
specialità, secondo il quale il permesso in argomento consente
esclusivamente il porto delle armi lunghe da fuoco.
Una volta chiarito definitivamente che la licenza prevista
dalla legge n. 323/69 è un permesso di porto d'armi, non può
però non farsi discendere da tale natura giuridica la logica
conseguenza che tutte le altre facoltà connesse a licenze di tal
tipo appartengono anche al porto d'arma per il tiro a volo.
Sembra pertanto che le ulteriori valutazioni del Consiglio di
Stato circa la limitata validità del titolo di cui trattasi per
l'acquisto di armi comuni da fuoco vadano rilette alla luce delle
considerazioni finora svolte. Non appare infatti giustificabile
sostenere la natura di porto - testè affermata - della licenza
in parola e contemporaneamente negarne la validità ai fini
dell'acquisto di armi e munizioni comuni.
La lettura sistematica degli artt. 35 3° e 4° comma e 55,
4° e 5° comma TULPS e dell'articolo unico della legge n.
323/69, conferma invece la valenza del titolo anche per
l'acquisto di qualsiasi arma comune da fuoco e relative
munizioni.
Gli artt. 35, 30 comma e 55, 4° comma TULPS individuano
infatti nel «permesso di porto d'armi» e nel «nulla osta
all'acquisto, i titoli che legittimano l'acquisto di armi e
munizioni comuni di ogni genere, con ciò apparentemente operando
una sostanziale equiparazione nella portata dei due titoli; ma
cosi non è, posto che mentre il nulla osta è rilasciato in base
all'accertamento dei soli requisiti soggettivi (c.d. buona
condotta) ed è eventualmente assoggettabile ad una
certificazione sanitaria ai sensi dell'art. 35, 4° comma e 55,
5° comma TULPS, la concessione del porto d'armi è subordinata
alla valutazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi, alla
dimostrazione del possesso della capacita tecnica ed infine
all'esibizione della certificazione medica obbligatoria ai sensi
dell'art. 1 legge n. 87/89, costituendo in definitiva un titolo
di ben più ampia portata rispetto al semplice nulla osta. Non a
caso la giurisprudenza ha ritenuto «la licenza di porto d'armi
documento tipico, che non ammette equipollenti e non può essere
sostituito dal nulla osta del questore all'acquisto dell'arma
Cass. Pen., Sez. 1, n. 11609 del 16 dicembre 1982.
Non appare inoltre sostenibile che con un eventuale
assoggettamento del titolare di porto di fucile ex n. 323/69,
interessato all'acquisto di armi diverse da quelle dedicate alla
specifica attività, anche al rilscio del nulla osta del
questore, si realizzerebbe un maggior controllo sulla
circolazione delle armi, in quanto tale documento, oltre a porsi
come già visto in posizione subordinata rispetto al porto
d'armi, costituisce semplice titolo di legittimazione
all'acquisto e non già strumento di controllo della circolazione
delle armi. Tale controllo si esplica infatti attraverso
meccanismi ad hoc, quali l'obbligo della denunzia della cessione
da parte dell'armiere, la tenuta dei registri prescritti, la
verifica delle comunicazioni dell'armiere agli Uffici di p. s.,
l'obbligo di denunzia dell'arma da parte dell'acquirente (artt.
35, 38 e 55 TULPS).
Per quanto sopra esposto si ritiene che la norma istitutiva
della licenza in argomento non abbia derogato alla generale
previsione di cui agli artt. 35, 3° comma e 55, 40 comma TULPS,
né possa considerarsi norma speciale rispetto alle norme
generali del testo unico considerato anche che essa nulla ha
innovato in merito alla disciplina dell'acquisto delle armi e
delle munizioni comuni dettata dai citati articoli del TULPS,
giacché nulla statuisce al riguardo, nemmeno implicitamente.
Non può poi trascurarsi il fatto che le categorie dei fucili
da caccia e dei fucili da tiro non sono facilmente
differenziabili, e che pertanto armi da tiro possono essere usate
per la caccia e viceversa, apparirebbe di conseguenza arbitrario
voler impedire ai titolari del porto d'armi per il tiro a volo
l'acquisto di armi da fuoco perfettamente idonee allo svolgimento
dell'attività in parola ancorché ricomprese nel novero degli
strumenti per l'esercizio dell'attività venatoria ai sensi
dell'art. 13 della legge n. 157/1992.
Per quanto poi concerne in particolare la possibilità di
acquistare le munizioni è opportuno ricordare che i tiravolisti
consumano grandi quantitativi di cartucce, deve quindi ritenersi
che il legislatore, nel predisporre una legge ad hoc sul tiro a
volo, ne avesse ben chiare le caratteristiche e le necessità, ed
abbia quindi tenuto presente che l'art. 55 del TULPS consente
l'acquisto di munizioni senza nulla osta solo alle persone munite
di una licenza di porto con ciò espressamente legittimando
all'acquisto i tiratori a volo.
In conclusione, per i motivi enunciati, questo Ministero,
sentito il parere della Commissione consultiva centrale per il
controllo delle armi, è dell'avviso che i titolari della licenza
di porto di fucile per il tiro a volo sono in possesso di una
vera e propria licenza di porto d'armi, che li legittima però al
porto delle sole armi idonee all'esercizio della specifica
attività nonché all'acquisto, fatto salvo l'obbligo di denunzia
di cui all'art. 38 del TULPS, di qualsiasi genere di armi e
munizioni comuni.
A tale indirizzo le SS.LL. sono pregate di attenersi per
quanto di competenza, adottando i provvedimenti divulgativi più
opportuni nei confronti degli utenti del settore.
La presente circolare sostituisce le ministeriali pari
argomento n. 5591C.1463910089(4) del 31 luglio 1992 e n.
5591C.2284310089(4) del 12 novembre 1996.