>MINISTERO DELL'INTERNO - CIRCOLARE del 13 Ottobre 1997 n.SS9/C.26723.XV.I(5).
OGGETTO: Giocattoli pirici e munizioni giocattolo - Riconoscimento
e classificazione. Disciplina.
1. Premessa
Si è potuto rilevare che alcune delle disposizioni impartite
con circolare n 10 00186 XV J 5 del 26 febbraio 1971 di pari oggetto
e contenuto non sono più adeguate alla realtà del
settore. Avuto riguardo al fatto che molti dei manufatti comunemente
noti come giocattoli-pirici sono destinati ad essere impiegati
da persone non esperte nel maneggio di esplosivi, e considerato
altresì che l'art. 98 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e
i capitoli III e VI del suo Allegato B stabiliscono per essi norme
meno rigorose di quelle previste per le altre categorie
di esplosivi per quanto concerne la fabbricazione, il trasporto
e il deposito, questo Ministero, sentito il parere della Commissione
consultiva centrale per il controllo delle armi - per le funzioni
consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, ha
ritenuto necessario aggiornare le prescrizioni tecniche e procedurali
concernenti i giocattoli pirici e le munizioni giocattolo, anche
al fine di garantire il mantenimento di rigorosi limiti per quanto
concerne la quantità e la qualità delle sostanze
esplodenti contenute in ciascun manufatto.
2. Definizioni
Sono giocattoli pirici e munizioni giocattolo i manufatti pirotecnici che per struttura, natura e quantità dei prodotti esplodenti, incendivi, coloranti ed illuminanti in essi contenuti non comportano rischi per le persone e per le cose nell'uso cui sono desinati e se impiegati in conformità alle istruzioni fornite dal fabbricante.
Sono compresi tra i giocattoli pirici gli artifici con diversi effetti, quali fontane, stelle, girandole, nastri scoppianti e simili.
Possono essere compresi tra i giocattoli pirici anche gli artifici pirotecnici comunemente denominati "combinazioni", costituiti da un involucro in cui sono contenuti singoli artifici aventi lo stesso effetto o effetti diversificati - purché non esplodenti - che vengono fatti funzionare uno alla volta, in sequenza, qualora singolarmente rispondenti alle caratteristiche tecniche indicate al successivo Titolo II.
Sono esclusi dai giocattoli pirici i missili (nell'accezione di manufatto proiettato da una carica di lancio) nonché, salvo quanto previsto al successivo Titolo IL, i razzi e gli artifici fischianti.
Sono compresi tra le munizioni giocattolo esclusivamente quei
manufatti che, per l'impiego, richiedono l'uso di armi giocattolo.
3. Procedure
Qualsiasi manufatto pirotecnico per essere incluso fra i giocattoli pirici o fra le munizioni giocattolo deve essere preventivamente riconosciuto e classificato nella V Categoria, gruppo C di cui all'Allegato A del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, salvo quanto previsto dal D.M. 4 aprile 1973 (GU. n 120 del 10 maggio 1973).
I manufatti pirotecnici corrispondenti a prototipi già commercialmente noti e come tali iscritti nell'Allegato A del citato regolamento, ma non nell'elenco del Gruppo C della V Categoria ove rispondenti ai requisiti delle presenti norme, possono essere nuovamente sottoposti all'esame del Ministero dell'interno per l'inclusione fra i giocattoli pirici o le munizioni giocattolo.
I manufatti pirotecnici presentati per il riconoscimento e la
classificazione come giocattoli pirici o come munizioni giocattolo,
ma che non presentino i requisiti richiesti, potranno essere riconosciuti
e classificati in altri gruppi della V Categoria, ovvero in altra
categoria, alla cui disciplina saranno quindi assoggettati.
4. Prescrizioni
A decorrere dal 1° luglio 1998 tutti i prodotti ascrivibili alla V Categoria, gruppo C - che non siano inclusi fra quelli già riconosciuti e classificati - non potranno essere fabbricati o comunque messi in circolazione senza il preventivo riconoscimento e conseguente classificazione da parte di questo Ministero, in aderenza alla procedura indicata nell'Allegato alla presente circolare.
Onde raggiungere generalità ed uniformità di applicazione delle norme di che trattasi i titolari di fabbriche di esplosivi di V Categoria dovranno essere resi edotti del contenuto della presente circolare, anche mediante consegna di copia della circolare stessa e del relativo allegato; a tale fine una ricevuta della consegna dovrà essere custodita nel fascicolo relativo alla fabbrica e/o deposito.
Nella licenza di fabbricazione, di deposito e di esercizio di
minuta vendita di esplosivi di V Categoria dovrà essere
apposta la seguente annotazione: "Si rammenta che la presente
autorizzazione, per quanto concerne gli esplosivi appartenenti
al gruppo C della V Categoria dell'Allegato A al Regolamento di
P.S. (giocattoli pirici e munizioni giocattolo), è valida
soltanto per gli oggetti che siano stati preventivamente sottoposti
all'esame del Ministero dell'interno e da questo riconosciuti
e classificati ai sensi dell'art.53 del T.U.L.P.S."
La presente annulla e sostituisce la circolare n. 10.00186.XV.J
5 del 26 febbraio 1971.
TITOLO I - Procedura di riconoscimento e classificazione.
1. La domanda per il riconoscimento e la classificazione dei giocattoli
pirici e delle munizioni giocattolo nella V Categoria, gruppo
C, indirizzata al Ministero dell'interno - Dipartimento della
P.S. - Servizio P.A.S. - Divisione armi ed esplosivi, e firmata
dal titolare della licenza, deve contenere:
- il nome e la sede del produttore e, per i manufatti fabbricati
all'estero, anche il nome e la sede della ditta importatrice;
- l'eventuale marchio o sigla del produttore;
- il luogo di fabbricazione;
- la denominazione commerciale e l'eventuale denominazione di
fantasia (d.f.), obbligatoria per i prodotti importati; tali denominazioni
non devono risultare già impiegate per prodotti similari
riconosciuti, salvo il caso previsto al punto 3/2° cpv. della
circolare;
- una relazione tecnica nella quale appaiano:
a) la descrizione dettagliata del manufatto pirotecnico corredata
da disegni quotati in pianta e in sezione;
b) l'indicazione in grammi e la composizione centesimale (comprese
le tolleranze di fabbricazione) della o delle cariche dei prodotti
attivi presenti nel manufatto;
c) l'indicazione in grammi del peso dei materiali, combustibili
o no, che concorrono alla struttura del manufatto, cariche escluse;
d) l'indicazione in grammi del peso globale del manufatto;
e) la descrizione dettagliata, corredata da disegni, delle confezioni
per la vendita all'ingrosso e al dettaglio e dei relativi imballaggi;
f) le risultanze delle prove tecniche, prescritte ai successivi
Titoli II e III, da riportarsi su apposite schede, firmate dal
responsabile del laboratorio che ha eseguito le prove stesse;
g) le istruzioni di impiego e il facsimile delle etichettature;
h) qualsiasi altra notizia ritenuta utile dal richiedente per
la valutazione tecnica del manufatto, specie ai fini della sicurezza
d'impiego.
2. La domanda è sottoposta al parere della Commissione
consultiva per il controllo delle armi - per le funzioni consultive
in materia di sostanze esplosive ed infiammabili (d'ora in avanti:
la Commissione), che valuta l'opportunità di sottoporre
o meno il manufatto ad accertamenti sperimentali. Qualora questi
ultimi non risultino necessari, la Commissione esprime il parere
per il riconoscimento e la classificazione; il relativo provvedimento
viene comunicato al richiedente ed è pubblicato, in estratto,
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Ove la Commissione ritenga necessari ulteriori accertamenti,
il Ministero dell'Interno invita il richiedente ad inviare ad
un idoneo laboratorio campioni del manufatto in numero sufficiente
per gli accertamenti da eseguire.
È in facoltà della Commissione prescrivere la ripetizione
delle prove di cui ai Titoli II e III e/o richiederne di diverse;
le spese relative all'invio dei campioni ed all'esecuzione degli
accertamenti sono a carico del richiedente.
4. Ad accertamenti eseguiti il laboratorio invia al Ministero
dell'Interno una relazione sulle prove, unitamente ad un giudizio
tecnico sul manufatto, con particolare riguardo alla sicurezza
d'impiego.
I1 Ministero dell'interno risottopone alla Commissione tutti gli
atti concernenti il manufatto, ivi comprese le risultanze degli
accertamenti eseguiti, per il parere definitivo.
TITOLO II- Giocattoli pirici - Requisiti e prescrizioni.
1. I frammenti eventualmente proiettati dal giocattolo pirico
durante il funzionamento non devono superare i 2 (due) metri.
I1 rispetto della prescrizione di cui sopra dovrà essere
documentato mediante opportune prove, in conformità al
punto 1, lettera I) del Titolo I.
2. Salvo quanto previsto al punto 3 i giocattoli pirici devono restare fermi durante il funzionamento. I manufatti del tipo mobile sono ammessi qualora il movimento avvenga entro un raggio di 2 (due) metri; a tale limite sono sottoposti anche gli artifici fischianti. I1 rispetto della prescrizione di cui sopra dovrà essere documentato mediante opportune prove, in conformità al punto 1, lettera f) del Titolo I.
3. Fra i giocattoli pirici sono ammessi i piccoli razzi, purché
il quantitativo di propellente contenuto nel propulsore non ecceda
i grammi 1 (uno); la spinta fornita da quest'ultimo deve essere
tale da limitare a metri 15 la quota massima raggiungibile. Al
fine di conferire al razzo effetti particolari è consentito
l'utilizzo di un ulteriore quantitativo di prodotti attivi - entro
il limite massimo prescritto al successivo punto 6 - la cui attivazione
potrà avvenire solo al termine della propulsione. La combustione
di qualsiasi parte del razzo, in ogni caso, deve essere terminata
prima che il manufatto ricada a terra.
Il rispetto delle prescrizioni di cui sopra dovrà essere
documentato mediante opportune prove, in conformità al
punto 1, lettera f) del Titolo I.
4. I giocattoli pirici con effetto scoppiante, attivati sia per
accensione che per sfregamento, devono presentare un ritardo non
inferiore a 3 (tre) secondi tra l'attivazione e il funzionamento.
Il rispetto della prescrizione di cui sopra dovrà essere
documentato mediante opportune prove, in conformità al
punto 1, lettera f) del Titolo I.
I giocattoli pirici con effetto non scoppiante devono presentare
un adeguato ritardo, la cui durata dovrà essere indicata
nella relazione tecnica di cui al punto 1 del Titolo I.
5. Le sostanze impiegate nelle miscele pirotecniche per giocattoli
pirici devono essere tecnicamente pure. Il fabbricante dei giocattoli
deve acquisire la documentazione attestante il grado di purezza,
da conservarsi agli atti per il periodo di produzione e/o stoccaggio
dei manufatti pirotecnici cui si riferisce.
6. Ogni manufatto non deve contenere:
-- se trattasi di giocattoli pirici in genere:
. più di 5 g di prodotti attivi se ad effetto luce-colore;
. più di 1 g di prodotti attivi se ad effetto scoppiante;
-- se trattasi di piccoli razzi:
. più di 1 g di prodotto propulsivo e
. più di 1 g di prodotti attivi per altri effetti.
-- se trattasi di artifici fischianti:
. più di 2 g di prodotti attivi.
I limiti quantitativi riportati non includono eventuali sostanze
flemmatizzanti.
In caso di effetti combinati è ammesso il cumulo dei valori
sopraindicati, fermi restando i valori dei singoli effetti.
Il peso dei prodotti innescanti, propulsivi e di effetto si intende
al netto dei componenti l'involucro; quest'ultimo deve essere di natura
tale da non bruciare vivacemente durante o dopo il funzionamento del manufatto.
I limiti in precedenza indicati potranno essere incrementati del
50% qualora i prodotti attivi siano flemmatizzati con sostanze
anche combustibili che, pur permettendo un prolungamento dell'effetto,
riducano significativamente la vivacità della reazione
dei prodotti attivi stessi. La presente eccezione non si applica
agli artifici scoppianti, nei quali il prodotto attivo non potrà
eccedere i grammi 1 (uno) né contenere nitroderivati organici.
7. Fermi restando i limiti di cui al precedente punto 6, ogni
giocattolo pirico non deve contenere:
- più di 0,50 grammi di nitrocellulosa con titolo azotometrico
non superiore a 12,5;
- più di 0,75 grammi di miscele di fosforo rosso, clorati
e perclorati.
8. La polvere nera impiegata nei giocattoli pirici dovrà
rispettare i requisiti previsti per la "polvere nera da pirotecnici"
citata nell'all. A al Regolamento di Esecuzione, I Categoria,
gruppo B.
Pertanto, nei limiti delle tolleranze, essa dovrà presentare
la seguente composizione: 75% di nitrato di potassio, 15% di carbone,
10% di zolfo.
Nel caso in cui per necessità tecniche si dovesse far ricorso
a miscugli analoghi alla polvere nera, ma con composizione qualitativamente
e/o quantitativamente diversa da quella anzidetta, tale composizione
dovrà essere indicata, con le tolleranze, nella relazione
tecnica di cui al punto 1 del Titolo I.
9. Le miscele pirotecniche per giocattoli pirici non devono contenere
- esplosivi innescanti di qualsiasi tipo;
- zolfo sotto forma di "fiori di zolfo";
- zolfo in polvere contenente acidi liberi e più dello
0,10% in peso di sostanze incombustibili;
- fosforo bianco o giallo;
- clorato potassico contenente più dello 0,15% in peso
di bromo.
10. Le miscele a base di clorati o di perclorati per giocattoli
pirici non devono contenere più del 70% in peso di clorati
o di perclorati, eccetto quelle destinate ad effetti illuminanti,
nelle quali si può raggiungere 1'80% in peso.
11. Le miscele coloranti a base di clorati o di perclorati per
giocattoli pirici possono contenere zolfo ovvero antimonio, ma
non contemporaneamente zolfo e antimonio; non devono contenere
solfuro di antimonio, ferrocianuro di potassio (prussiato giallo),
sali di ammonio, ammine organiche.
Nella formulazione delle miscele piriche a base di perclorati
è consentita la presenza di polveri di alluminio e/o magnesio
e/o titanio, o loro leghe, purché sotto forma di granuli
superficialmente inibiti.
È ammesso l'uso del perclorato ammonico, fermo restando
che quest'ultimo non deve essere introdotto in miscele contenenti
clorati.
12.Le colle, gli agglutinanti, le lacche, le vernici e gli altri
materiali usati nelle miscele e nella manifattura dei giocattoli
pirici non devono presentare reazione acida alla cartina di tornasole
13. Tre giocattoli pirici portati e mantenuti per quattro settimane
(28 giorni) a +50°C non devono dar luogo ad accensioni e/o
esplosioni né, comunque, presentare dopo la prova alterazioni
di sorta.
Gli stessi risultati si devono conseguire portando e mantenendo
per una settimana (7 giorni) tre giocattoli pirici a -25°C.
14. Tre giocattoli pirici tra quelli contenenti nitrocellulosa,
portati e mantenuti per una settimana (7 giorni) a +75°C,
non devono dar luogo ad accensioni ed esplosioni, né sviluppare
vapori nitrosi; quest'ultimo accertamento si farà con la
cartina amido-iodurata umida
15. I giocattoli pirici devono essere fabbricati in modo da garantire
la sicurezza nella manipolazione, nel trasporto e nel deposito,
senza che le cariche dei prodotti attivi possano distaccarsi in
tutto o in parte dal proprio alloggiamento e fuoriuscire dall'involucro
del giocattolo stesso; le micce devono essere protette contro
accensioni fortuite con opportuni cappucci o con altra adatta
confezione del giocattolo.
16. I giocattoli pirici e le loro confezioni devono essere provvisti
di iscrizioni dalle quali risulti:
- il nome e la sede della ditta fabbricante ovvero la sigla o
il marchio; per i giocattoli prodotti all'estero anche il nome
e la sede della ditta importatrice;
- la denominazione commerciale del giocattolo, eventualmente accompagnata
dalla sua d.f.;
- l'indicazione della data e del numero del decreto ministeriale
di riconoscimento e di classificazione del giocattolo;
- le avvertenze e le istruzioni di impiego, tra cui la distanza
massima di proiezione degli eventuali frammenti e la distanza
minima alla quale devono trovarsi gli astanti durante il funzionamento
del giocattolo; tale distanza non può essere inferiore
al doppio della distanza di proiezione anzidetta;
- il quantitativo netto di prodotti attivi presenti nel giocattolo;
- il peso lordo del giocattolo, determinato aggiungendo al peso
netto dei prodotti attivi il quantitativo dei materiali componenti
l'involucro che bruciano durante o dopo il funzionamento del manufatto
(sono esclusi i componenti incombustibili o scarsamente combustibili
quali argilla, legno, fili di ferro, ecc.);
- il mese e l'anno di produzione e il periodo di validità,
che in ogni caso non potrà superare i 6 (sei) anni dalla
data suddetta.
17. Tutte le iscrizioni devono essere in lingua italiana, con
caratteri ben visibili per forma e dimensioni; per i prodotti
d'importazione è ammessa, per la sola denominazione commerciale,
anche l'uso della lingua originale.
Il nome, la sigla o il marchio del fabbricante, la denominazione
commerciale e l'eventuale d.f. devono essere riportate sul giocattolo
pirico; le altre iscrizioni che non trovassero posto sul giocattolo
possono essere apposte all'esterno della confezione.
Le avvertenze e le istruzioni di impiego e quant'altro il costruttore
riterrà utile (fermo restando quanto prescritto in merito
al punto 16 e al 2° cpv del presente punto) possono essere
riportate (o ripetute) in un foglio a parte posto nella confezione.
In tal caso la confezione dovrà portare la scritta: "Leggere
le istruzioni d'uso sul foglio incluso".
TITOLO III- Munizioni giocattolo - Requisiti e prescrizioni.
1. Le munizioni giocattolo, quando impiegate nelle armi giocattolo,
non devono dar luogo alla fuoriuscita di fiamme da qualunque parte
dell'arma giocattolo; non devono inoltre proiettare frammenti
di qualsiasi genere, anche semplicemente caldi.
2. Tre munizioni giocattolo disposte singolarmente in tre prove
successive sul piano di una berta devono sempre esplodere per
caduta di un peso di kg 1 da cm 50 di altezza.
Per le capsule l'esplosione si deve verificare quale che sia la
posizione della capsula rispetto al piano della berta; le capsule
all'atto della esplosione non devono emettere schegge.
3. Una confezione di munizioni giocattolo posta sul piano di una
berta e colpita da un peso di kg 1 cadente dall'altezza di cm
50 non deve esplodere.
Nel caso di inneschi o capsule isolate; il piano di impatto del
peso deve avere una superficie uguale a quella della confezione;
nel caso di nastri ed anelli, almeno eguale alla metà della
superficie della confezione.
4. Tre confezioni di munizioni giocattolo, stabilmente collegate
tra loro, poste sul piano di una berta e colpite da un peso di
kg 1 cadente dall'altezza di m 1 non devono esplodere completamente
e simultaneamente.
5. Sei inneschi o capsule facenti parte dello stesso tratto di
nastro o anello, sottoposti all'azione di una fiamma a gas (becco
Bunsen) sventolata da alcuni centimetri di distanza finché
si verifichi l'esplosione di almeno uno di essi, non devono esplodere
simultaneamente.
6. Tre confezioni di munizioni giocattolo, stabilmente collegate tra loro, sottoposte all'azione di una fiamma a gas (becco Bunsen) sventolata da alcuni centimetri di distanza finché si verifichi un'esplosione, non devono esplodere completamente e simultaneamente.
7. Tre confezioni di munizioni giocattolo, portate e mantenute
per quattro settimane (28 giorni) a +50°C, non devono esplodere
né, alla fine della prova, mostrare alterazioni di sorta;
riportate a temperatura ambiente devono soddisfare alla prova
di cui al punto 4.
Gli stessi risultati si devono ottenere portando e mantenendo
tre confezioni di munizioni giocattolo per una settimana (7 giorni)
a -25°C; dopo le suddette prove la carica delle munizioni,
inumidita con acqua, non deve mostrare reazione acida.
8. Trenta munizioni giocattolo contenenti nitrocellulosa, collocate
in un tubo di vetro chiuso e così mantenute per una settimana
(7 giorni) a +75°C non devono esplodere né sviluppare
vapori nitrosi, da controllarsi con la cartina amido-iodurata
umida.
9. Tre capsule, sottoposte con la bocca in alto ad un carico statico di g 500, portate a +50°C e così mantenute per quattro settimane (28 giorni), non devono esplodere né mostrare, alla fine della prova, deformazioni di sorta; riportate a temperatura ambiente devono superare le prove di cui al precedente punto 6.
10. Tre munizioni giocattolo, inneschi. o capsule, portate singolarmente
e rapidamente a -25°C e poi subito strette energicamente
con una comune pinza piatta d'acciaio (con manici isolanti) di
peso non inferiore a g 250, anch'essa raffreddata a non meno di
-25°C, non devono esplodere; gli inneschi e le capsule non
devono fratturarsi per la pressione esercitata con la pinza.
11. Due confezioni di capsule, di nastri e anelli di capsule,
sottoposte a traballamento a temperatura ambiente per quattro
ore in una macchina capace di dare 60 scosse per minuto in senso
verticale, con sbalzo di cm 8, non devono esplodere; al termine
non si devono osservare fuoriuscite di cariche o parti di cariche
dalle capsule.
Gli stessi risultati si devono ottenere sottoponendo ad eguale
prova per due ore alla temperatura di -25°C due confezioni
di capsule, di nastri e anelli di capsule.
12. Sulle confezioni delle munizioni giocattolo devono essere
riportati:
- il nome e la sede della ditta fabbricante omero la
sigla o il marchio; per i manufatti prodotti all'estero anche
il nome e la sede della ditta importatrice;
- il tipo ed il numero dei manufatti contenuti nella confezione;
- la dizione: "Da impiegarsi esclusivamente nelle armi giocattolo
che ne prevedono l'uso"; - il mese e l'anno di produzione
e il periodo di validità, che in ogni caso non potrà
superare i 6 (sei) anni dalla data suddetta.
Tutte le iscrizioni devono essere in lingua italiana, con caratteri
ben visibili per forma e dimensioni; per i prodotti d'importazione
è ammessa, per la sola denominazione commerciale, anche
l'uso della lingua originale.