>Sono pervenuti a questo Dipartimento quesiti in merito
alla collocazione giuridica degli apparecchi o strumenti ad emissione
di onde elettriche. A1 riguardo si rappresenta che la Commissione
consultiva centrale per il controllo delle armi ha a suo tempo
esaminato i seguenti prototipi degli strumenti in argomento per
i quali ha espresso i pareri di seguito specificati:
1 Storditore elettrico modello NOVA XR 5000.
Richiesta di classifica della Ditta PREMIER NEW STUDIO S.a.S.,
con sede in Bologna.
Classificato "ARMA COMUNE" nella seduta
del 29 gennaio 1988, in quanto strumento in possesso dei requisiti
di funzionamento e destinazione di impiego per l'offesa alla persona
(art. 2 L.110/75 in relazione all'art. 30 del T.U.L.P.S.).
Tale parere è stato ribadito, per lo stesso
strumento, nella seduta n. 148 del 30 giugno 1989.
2 Strumento elettronico ad emissione di onde
elettromagnetiche, sonore e ad effetto luminoso, denominato THUNDER
modello 945 SP e modello FX. Richiesta di classifica della Ditta
GEDACO di Roma.
Classificato "ARMA COMUNE" nella seduta
n, 197 del 27 novembre 1992, a norma dell'art. 2 L.110/75 e in
relazione all'art. 30 del T.U.L.P.S., in quanto in possesso dei
requisiti di funzionamento e destinazione di impiego per l'offesa
alla persona.
Tale parere è stato ribadito, per lo stesso
strumento, nella seduta n. 206 del 18 giugno 1993, a seguito di
richiesta della Ditta WELT ELECTRONIC S.r.1. di Firenze.
Considerato che talune ditte pubblicizzano la possibilità
dell'acquisto di strumenti di produzione estera, similari a quelli
anzidescritti, si ritiene opportuno far rilevare la necessità
che le ditte interessate alla loro importazione e commercializzazione
producano preventiva istanza alla Divisione Armi ed Esplosivi
del Servizio Polizia Amministrativa e Sociale.
Le istanze saranno sottoposte al parere della Commissione
consultiva centrale per il controllo delle armi, a norma dell'art.
2 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
Ciò posto, si precisa che degli strumenti
in questione è vietato il porto ai fini della difesa personale,
in quanto non rientranti nelle previsioni di cui agli artt. 2
della L. 18 aprile 1975 n. 110 e 42 del Testo Unico delle Leggi
di Pubblica Sicurezza. Sarà opportuno, pertanto, attuare
in ambito locale accurati controlli del fenomeno al fine di fornire
le necessarie indicazioni del caso agli operatori del settore,
onde prevenire comportamenti non conformi alle disposizioni in
materia vigenti.
Nota: Circolare un po' fuori delle righe per i
seguenti motivi:
- La Commissione non ha alcun potere di "classificare"
questo tipo di strumenti. L'art. 2 della legge 110 attribuisce
alla Commissione la competenza di escludere (e quindi di riconoscere)
l'idoneità ad offendere di armi ad aria compressa, di armi
da bersaglio da sala, di strumenti lanciarazzi. La commissione
quindi, può, al massimo, esprimere dei pareri su richiesta
non del privato, ma del Ministero dell'Interno.
- Armi comuni sono esclusivamente quelle da sparo
e si chiamano "comuni" in contrapposizione alle armi
da sparo "da guerra". Uno storditore è un'arma
propria, come un tirapugni.
- Quali armi proprie per cui non è ammesso
il porto, gli storditori (art.49 del Regolamento al TULPS) non
possono essere importati salvo che per ragioni di studio o per inserimenti
in collezioni di armi artistiche, rare, o antiche. L'ovvia conclusione
è quindi che questi strumenti proprio non possono essere
importati.
Questi strumenti possono essere acquistati solo
da chi ha una licenza di porto d'armi o il nulla osta all'acquisto,
debbono essere denunziati e ne è vietato il porto in modo assoluto
(arresto da 18 mesi a tre anni per i contravventori). Unica eccezione
va fatta per le "fruste elettriche per bovari", identiche
come funzionamento ed efficacia, le quali sono da qualificare
come strumenti atti ad offendere, avendo una precisa destinazione
primaria diversa dall'offesa alla persona. Essi possono essere
portati per giustificato motivo (conduzione di animali).