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MINISTERO DELL'INTERNO - CIRCOLARE MINISTERO DELL' INTERNO - Circolare 559/C. 4932.10089(3) del 19 luglio 2000 - Tiro a Segno Nazionale (T.S.N.) - Acquisto di armi e munizioni.
Si fa riferimento alla nota suindicata con la quale codesta Questura (Lodi) ha posto il quesito se
l'acquisto di armi e munizioni, da parte del Presidente della Sezione del tiro a segno, per le esigenze
della Sezione stessa, necessiti o meno del preventivo nulla osta ex artt. 35 e 55 T.U.L.P.S..
Al riguardo, preliminarmente si osserva che, ai sensi del R.D.L. 16 dicembre 1935 n. 2430, il Tiro a
Segno Nazionale'(T.S.N.) è Ente pubblico posto sotto la vigilanza del Ministero della Difesa. Le
attività "istituzionali di allenamento al tiro e di certificazione (si pensi al rilascio della carta
di riconoscimento ex art. 76 Reg. T.U.L.P.S., la c.d. carta verde, e del certificato al maneggio delle
armi di cui all'art. 8 legge 110/75) si svolgono., di regola, in poligoni demaniali e, comunque,
dichiarati agibili dall'autorità militare; tali attività sono soggette, a norma della legge n. 110/75,
alla vigilanza degli organi dipendenti dal Ministero dell'Interno. Le Sezioni sono fornite di personalità
giuridica di diritto pubblico a mente dell'art. 8 del R.D. 21 novembre 1932.
Il quadro normativo sopra esposto indica che l'attività istituzionale del sodalizio persegue fini di
pubblico interesse e riveste carattere prevalentemente pubblicistico.
Il Presidente, nella sua qualità di rappresentante, in virtù dei principio di immedesimazione organica
e per espresso conferimento per statuto, pone in essere negozi di diritto privato o atti di natura
pubblicistica imputabili all'ente stesso. Gli atti di natura pubblicistica si estrinsecano principalmente
nell'organizzazione e nella gestione di attività rivolte al perseguimento dei fini istituzionali e in
ulteriori atti a ciò strumentali; fra questi ultimi assume particolare rilievo l'acquisizione di armi e
munizioni.
A tale specifico riguardo, l'art. 31 della legge 110/75 detta una disciplina peculiare in materia di
acquisto e gestione delle. armi e delle munizioni da parte del T.S.N., in deroga alle previsioni poste
per i privati.
Ed infatti, ai sensi di tale norma, al Presidente del T.S.N. è posto espressamente l'obbligo di tenere
costantemente aggiornato "( ... ) l'inventario delle armi in dotazione ( ... ) con richiamo ai titoli
che ne legittimano la provenienza, ai fini dell'art. 38 T.U.L.P.S.". Il Presidente del T.S.N. è, pertanto,
dispensato dall'obbligo di cui all'art. 38 T.U.L.P.S. - in quanto la tenuta dell'inventario tiene luogo
della denuncia dì detenzione delle armi - e deve esclusivamente conservare tutti gli atti necessari a
risalire all'origine delle armi detenute, quali atti di cessione da privati, di cessione ed accettazione
per eredità, di rinvenimento o di acquisto presso fabbriche o armerie.
In materia di munizioni, poi, il combinato disposto dell'art. 31 legge 110/75 e dell'art. 1 legge 356/92,
nel disciplinare la gestione e cessione di tali beni strumentali ai fini istituzionali del T.S.N., obbliga
il Presidente alla sola tenuta del registro di carico e scarico delle munizioni con le indicazioni dei
nominativi degli utilizzatori, i quali non sono peraltro tenuti all'osservanza degli obblighi previsti
dalla disciplina ordinaria.
Da tale particolare quadro normativo consegue in capo al Presidente del T.S.N. un'implicita legittimazione
permanente ad acquistare armi e munizioni da destinare ai fini istituzionali dell'ente.
Va da sé che in tutti i casi in cui la persona fisica che riveste la qualità di Presidente del T.S.N.
agisca iure privatorum, (= da privato, a titolo personale) gli atti compiuti soggiaceranno alla disciplina
ordinaria.
NOTA: Circolare di assoluta correttezza che sfonda una porta aperta in quanto afferma un principio del tutto pacifico (salvo che alla questura di Lodi!)
email - Edoardo Mori |
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