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MINISTERO DELL'INTERNO - CIRCOLARE 559/C.23294.10100.A(1)1 dl 17 luglio 2000
Legalizzazione della fotografia per il porto d'armi e/o Carta europea d'arma da fuoco - Imposta di bollo
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Sono pervenuti a questo Ufficio numerosi quesiti con i quali si chiede se la legalizzazione della fotografia de richiedente il porto d'armi e/o la Carta europea d'arma da fuoco sia soggetta ad imposta di bollo.
Al riguardo, si rappresenta che non vi è alcuna norma che preveda espressamente l'obbligo di corrispondere l'imposta di bollo per detta operazione.
Come è noto, infatti, l'art. 2 comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, stabilisce che alla legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali provvede, a richiesta dell'interessato e se presentate personalmente, l'Ufficio ricevente, ma non fa alcun richiamo all'imposizione fiscale.
- Occorre comunque evidenziare che la legalizzazione di fotografie, cui fa riferimento il menzionato articolo, deve essere tenuta distinta dalla legalizzazione di firma, disciplinata dalla legge 1700/42 e dall'art. 15 della legge 4 gennaio 1968, nr.5
La legalizzazione di firma è un istituto finalizzato congiuntamente a due obiettivi:
attestare la qualità legale del pubblico funzionario che ha apposto la firma sugli atti o certificati ed attestare l'autenticità della firma come appartenente a quel funzionario o a quel pubblico ufficiale, in quanto apposta in presenza del funzionario legalizzante (in analogia a quanto avviene con l'autenticazione della firma).
La legalizzazione di foto, invece, attestando solo la corrispondenza tra l'immagine riprodotta nella fotografia e la persona cui si riferiscono le generalità riportate sull'apposito modulo non persegue alcuno dei predetti scopi.
Ciò premesso, lo scrivente è dell'avviso che le finalità della legalizzazione di firma, ovvero dell' autenticazione (rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, ai sensi dei D.M. Finanze 20 agosto 1992), non si riscontrano nella legalizzazione di fotografia e. Pertanto, non ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'imposizione fiscale.
E' appena il caso di aggiungere che a detta operazione sono chiamati a procedere, in primo luogo, gli addetti agli uffici destinatari delle foto, senza comunque escludersi la possibilità, per l'utente (quando la foto debba essere prodotta ad una pubblica amministrazione, in analogia a quanto previsto dalla menzionata legge 15/68 per l'autentica di sottoscrizioni e di copie), di avvalersi degli uffici comunali.
Le SS. LL. sono invitate a dare, nei modi ritenuti più opportuni, la massima diffusione tra gli Uffici dipendenti di quanto suesposto.

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