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1. Premessa.
Si fa seguito agli atti di indirizzo specificati, con i quali sono state fomite indicazioni di dettaglio per l’applicazione e l’interpretazione delle norme recate dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 104, che ha recepito la Direttiva (UE) 2017/853 in materia di controllo dell’acquisizione e detenzione delie armi, nonché indicazioni circa le modalità di rilascio dei certificati medici che devono essere presentali dai detentori di armi.
2. Certificati medici che devono essere presentati dai detentori di armi.
La circolare del 12 settembre 2018, al paragrafo 12, si è soffermata, fra l’altro, sul monitoraggio che, attraverso la riscrittura dell’art. 38, quarto comma, del T.U.L.P.S., è stato introdotto nei confronti di coloro che detengono armi, i quali - salvo i casi di esclusione richiamati nella circolare medesima - sono obbligati a presentare all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, in assenza, al locale Comando dell’Anna dei Carabinieri, ogni cinque anni, un certificato medico attestante che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, rilasciato dal settore medico-legale delle Aziende sanitarie locali o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Nel medesimo paragrafo, la circolare ha fornito chiarimenti in ordine al regime transitorio definito dal citato D. Lgs. n. 104/2018, che, all’art. 14, comma 3, ha previsto che, nella fase di prima applicazione, i detentori dovessero assolvere all’obbligo di presentazione del certificato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. medesimo, ovvero entro lo scorso 14 settembre 2019 c che, alla scadenza del termine, i competenti uffici di pubblica sicurezza dovessero provvedere a diffidare i soggetti inadempienti a presentare il certificato entro 60 giorni dal ricevimento della diffida stessa.
Sulle modalità di comunicazione della diffida agli interessati, si ricorda, come evidenziato con l’atto di indirizzo n. 557/PAS/U/006501/10900(27)9 del 29 aprile 2015, diramato in occasione del controllo una tantum sul possesso dei requisiti sanitari da parte dei detentori di armi, che secondo quanto previsto dal D. Lgs. 29 settembre 2013, n. 121 - già richiamato nella circolare del 12 settembre 2018 cui si fa seguito - potrà farsi ricorso agli strumenti ritenuti più opportuni anche tenuto conto del numero dei provvedimenti di diffida da notificare.
A tal proposito, ove l’ordinario strumento della raccomandata postale sia ritenuto eccessivamente oneroso, l’Amministrazione potrà, in alternativa, scegliere la più adeguata modalità di notifica della diffida, prevedendo la collaborazione di tutte le Forze di polizia presenti nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che potranno coadiuvare l’amministrazione procedente nello svolgimento di questa attività.
Cosicché diventa prioritario svolgere l’attività di ricognizione - già richiesta con circolare 557/PAS/U/008835/10100.A(21) del 24 giugno 2019 - di tutte le denunce di detenzione armi presentate nel corso degli anni e che hanno allo stato ancora validità, in quanto il soggetto non è deceduto, non ha trasferito l’arma in altra Provincia o non ha a qualunque titolo ceduto l’arma.
Solo il corretto ed esaustivo svolgimento di questa attività consentirà agli uffici di avere un quadro completo dei detentori di armi - che dovrà essere periodicamente aggiornato - tenuto altresi conto che l’obbligo di presentazione del certificato medico ex art. 38 T.U.L.P.S., come modificato dal D.Lgs. n. 104/2018, è oggi cadenzato ogni cinque anni.
L’importanza di questa attività viene confermata dallo stesso legislatore che, secondo quanto previsto al sesto comma dell’art. 38 T.U.L.P.S, ha stabilito che, decorsi 60 giorni dalla diffida, in
caso di mancata presentazione del certificato medico da parte del privato, il Prefetto può vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell’art. 39 dello stesso T.U.L.P.S.
In tali casi, pertanto, gli Uffici che abbiano provveduto a diffidare i soggetti inadempienti, senza, tuttavia, riceverne ancora riscontro, inoltreranno al Prefetto territorialmente competente la richiesta di emanazione del provvedimento di divieto detenzione armi per le conseguenti valutazioni.
È noto, altresì, che, nell’arco dell’intera fase procedurale richiamata, il soggetto inadempiente potrebbe cedere le armi detenute a terzi (cessione volontaria) o versarle per la relativa rottamazione, in quanto non più interessato a detenerle; così come la cessione potrebbe conseguire al provvedimento ex art. 39 T.U.L.P.S., nel termine di 150 giorni assegnato dal Prefetto (cessione obbligatoria).
3. Certificati medici per il porto d'armi di cui al D.M Sanità 28 aprile 1998 con una validità temporale limitata.
Un’ulteriore questione riguarda la validità temporale dei certificati medici per il porto d’armi di cui al D.M. Sanità 28 aprile 1998.
È emerso che, in diversi contesti territoriali, il certificato medico verrebbe rilasciato con validità limitata ad un anno o per un periodo non necessariamente coincidente con quello di durata dei titoli di polizia di cui si discorre.
La questione si pone, in particolar modo, per le licenze di porto d’armi per uso venatorio o per il tiro al volo, di durata quinquennale, rispetto alla durata annuale della licenza di porto d’armi per difesa personale ex art. 42 T.U.L.P.S.
Con riguardo a queste licenze, la prassi adottata da alcuni medici che hanno rilasciato certificati con validità temporale inferiore a quella del titolo richiesto ha dato adito a dubbi se sia possibile in tal caso concedere o meno il titolo di polizia ovvero imporre, attraverso lo strumento delle prescrizioni ex art. 9 T.U.L.P.S., l’obbligo in capo all’interessato di presentare, in costanza di validità del titolo, un nuovo certificato medico alla scadenza di quello già prodotto.
Come noto, il quadro normativo di riferimento si rinviene nell’art. 3, quarto comma, del D.M. Sanità 28 aprile 1998, che prevede che gli accertamenti medici effettuati dal sanitario competente possano concludersi con un giudizio di idoneità o di inidoneità, senza contemplare soluzioni intermedie o comunque ad efficacia temporale ridotta. Tale conclusione pare corroborata anche dal successivo art. 4 del decreto, il quale disciplina una particolare procedura di riesame dell’accertamento espresso dal sanitario, applicabile solo nell’ipotesi in cui esso abbia sancito l’inidoneità psico-fìsica del soggetto.
In altri termini, per il settore in argomento non sarebbe previsto un sistema quale, ad esempio, quello contemplato dal Codice della Strada per la patente di guida dei veicoli che ammette la possibilità per l’Organo medico di ridurre la durata “ordinaria” del titolo in presenza di particolari patologie, tipizzate dalla nonna (art. 119, comma 2-bis, C.d.S.).
Una volta che sia stata accertata in sede di rilascio la sussistenza dei requisiti richiesti, la possibilità che essi permangano per la durata del titolo di polizia formerebbe oggetto di una presunzione iuris tantum operata direttamente dal Legislatore.
4. Consiglio di Stato, Sentenza 4403/2019 del 26 giugno 2019 a. Certificazione medica con validità temporale limitata.
Premesso quanto sopra, occorre dare conto ora del recente pronunciamento del Consiglio di Stato sull’argomento.
La vicenda muove dal ricorso presentato da un cittadino, avverso il decreto del Questore di Udine con il quale veniva respinta la richiesta di rinnovo del porto d'armi per uso venatorio.
Il motivo del diniego si fondava sulla esibizione di un certificato medico di idoneità per il rilascio/rinnovo della licenza di porto di fucile dal quale si evinceva che l’interessato risultava in possesso dei requisiti psico-fisici richiesti con l'annotazione: "rivedibile tra un anno".
L'Amministrazione, tenuto conto dell'idoneità psico-fisica con limitazione temporale annuale, riteneva di non poter rilasciare il titolo con validità inferiore ai cinque anni previsti dall'art. 22, comma 9, della L. 11 febbraio 1992, n. 157.
11 richiedente, nel proporre ricorso al TAR Friuli Venezia Giulia avverso il diniego evidenziava, fra gli altri, la violazione dell’art. 9 T.U.L.P.S., rilevando che la Questura avrebbe potuto impone particolari prescrizioni in ordine all'efficacia temporale della licenza.
Il TAR del Friuli Venezia Giulia respingeva il ricorso motivando nel senso che "...a fronte di un giudizio medico che non consente di attestare la stabilità dei requisiti psicofisici richiesti, il rigetto dell’istanza (di rilascio del porto d’armi) deve considerarsi una misura proporzionale e non irragionevole; risulta prevalente l’interesse pubblico a delimitare il possesso e l’uso delle armi a soggetti che possano garantire condizioni di salute più che appropriate e nel contempo durevoli, al fine di scongiurare il rischio di incidenti e abusi; il carattere tipico della licenza non consente di modularne la durata; la possibilità di apporre prescrizioni di cui all’art. 9 T.U.L.P.S., riguarda le condizioni di svolgimento dell'attività ma non può riguardare il periodo di validità della licenza, essendo stabilito dalla legge... “.
Avverso la decisione del TAR l’interessato proponeva appello al Consiglio di Stato, che a sua volta respingeva il ricorso ritenendolo infondato, così motivando.
"La giurisprudenza, riprendendo i principi espressi dalla Corte Costituzionale, è consolidata nel ritenere che il porto d'armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un 'eccezione al normale divieto, potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l’ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività: il giudizio che compie l'autorità di pubblica sicurezza è conseguentemente connotato da ampia discrezionalità, sindacabile solo a fronte di vìzi che offeriscano all'abnormità, alla palese contraddittorietà, all'irragioncvolezza, illogicità, arbitrarietà, al travisamento dei fatti” (ex plurimis, Corte Cost. sentenza 16 dicembre 1993, n. 440, Corte Cosi 9 maggio 2019, n.109, Cons. Stato Sez. Ili, 25/03/2019, n. 1972; Cons. Stato Sez, III, 7/06/2018, n. 3435; id. 20/11/2018 n. 6558)”.
Inoltre "il diniego è stato adottato perché la Questura ha ritenuto, correttamente, di non poter rilasciare la licenza per una durata inferiore a quella prevista dalla legge (art.22, comma 9,
L. n. 157 del 1992), ma corrispondente a quella di presumibile permanenza di condizioni psicofisiche idonee
Pertanto, “nello specifico caso di specie,... la misura assunta dal Questore non risulti affatto sproporzionata, né irragionevole: il diniego del titolo può giustificarsi, infatti, non nel solo caso di carenza assoluta dei requisiti, ma quando i requisiti sussistano nel momento attuale, ma siano destinati a venire meno in un tempo ragionevole e con significativi margini di probabilità”.
Ed ancora, prosegue il Consiglio di Stato “in base al principio di proporzionalità, gli atti amministrativi non debbono andare oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato e, qualora si presenta una scelta tra più opzioni, la pubblica amministrazione deve ricorrere a quella meno restrittiva, non potendosi imporre obblighi e restrizioni alla libertà del cittadino in misura superiore a quella strettamente necessaria a raggiungere gli scopi che l'amministrazione deve realizzare, sicché la proporzionalità comporta un giudizio di adeguatezza del mezzo adoperato rispetto all'obiettivo da perseguire e una valutazione della portata restrittiva e della necessità delle misure che si possono prendere. (Cons. Stato Sez. VI, 18/09/2018, n. 5454) ’’.
In particolare “nel caso di specie, tenuto conto della intrinseca pericolosità delle armi, e dell'esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, la scelta dell'Amministrazione di negare il rilascio del titolo si appalesa del tutto proporzionale, oltre che ragionevole, tenuto anche conto che la licenza è stata richiesta per l'esercizio di un'attività ludica ",
Conclude il Consiglio di Stato “La tutela dell’interesse della parte privata non può assicurarsi, in mancanza di apposita previsione, neppure mediante l’ipotizzato rilascio all’appellante della licenza per la durata prevista dall’art. 22, comma, 9 cit., apponendovi la prescrizione dell'obbligo di presentazione del certificato di idoneità psico-fisica previsto dal D.M. 28/4/1998 prima della scadenza di quest’ultimo (tenendo conto della previsione indicata dall’organo tecnico): tale soluzione, essendo connotata da un elemento di grave incertezza non solo sugli esiti della rinnovata valutazione sull’idoneità del richiedente, ma anche sulla correttezza della valutazione prognostica, resa dalla Commissione medica, in ordine alla persistenza della sua idoneità per un determinato tempo (che presenta anch'essa margini di incertezza), non risulta conciliabile con le esigenze di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, che postulano l’affidabilità del soggetto titolare della licenza alla stregua dei parametri previsti dalla legge”
Si unisce, pertanto, in linea di continuità con la circolare n. 557/PAS/U/015223/1201(1) del 6.11.2019, il case log in Allegato A. [Si omette l'allegato che è solo una esposizione elementare della sentenza del CdS, ad uso dei laureati in legge della PS].
b. Certificazioni presentate da soggetti o strutture diverse da quelle identificate dal D.M.
Sanità 28 aprile 1998
Nella stessa pronuncia il Consiglio di Stato conferma l’impugnata sentenza del Tar Friuli Venezia Giulia anche nella parte in cui decreta che il certificato medico di idoneità per il porto d’armi deve essere rilasciato da una struttura sanitaria tra quelle indicate dal D.M. Sanità 28 aprile 1998, ribadendo la legittimità del rifiuto della Questura a ricevere il certificato rilasciato da un organo diverso da quelli individuati.
Si legge nella sentenza che "le certificazioni presentate da soggetti o strutture diverse da quelle identificate dal D.M. 28 aprile Ì998 non possono fondare il giudizio di idoneità e che correttamente l'Amministrazione non ne ha tenuto conto
Si ribadisce, quindi, che solo le strutture espressamente indicate nel D.M. Sanità citato possono attestare l'idoneità psicofisica del richiedente la licenza di porto d’armi.
Peraltro, come già reso noto, l’art. 12, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104 ha ampliato la platea dei sanitari abilitati al rilascio del citato certificato, che oggi ricomprende - oltreché i settori medico-legali delle ASL e le strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato - anche i singoli medici della Polizia di Stato, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché i medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio.
NOTA: Nulla di nuovo salvo la spropositata inportanza attribuite alla sentenza del Consiglio di Stato, a mio paere errata ed espressione della peggiore ottusità burocratica che fa esrcizi di cavillosità che nulla hanno a che vedere con la sicurezza pubblica, la buona amministrazione, la tutela del cittadino. La giustizia non si realizza prendendo a dogma teorie astratte del passato.
email - Edoardo Mori |
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