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Il DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012 numero 158, articolo sette comma 11 stabiliva:
11. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.
Pare che lo scopo principale della norma fosse di favorire alcune ditte che produceva i defibrillatori, ma per quanto ci riguarda, veniva individuata la categoria della "attività sportiva non agonistica o amatoriale" assoggettata a controllo medico.
Il DECRETO LEGGE 21 giugno 2013, n. 69, Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita, all'articolo 42 bis, intitolato ulteriore soppressione di certificazione sanitaria e quindi rivolto a semplificare la normativa, stabiliva:
1. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, e' soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013.
Il comma successivo regolava il rilascio dei certificati per l'attività sportiva non agonistica.
Veniva posta cosi la grande intuizione fra l'attività ludico motoria e amatoriale e l'attività sportiva non agonistica. Peccato che nessuno si fosse posta l'ovvia domanda a cui arriva ogni burino, "ma che vor di?".
Perciò interveniva con un DECRETO di data 24 aprile 2013 il Ministero della salute credeva di chiarire quanto segue nell'art. 2:
1. Ai fini del presente decreto è definita amatoriale l'attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.
2. Coloro che praticano attività ludico - motoria in contesti organizzati e autorizzati all'esercizio nel rispetto delle disposizioni normative vigenti devono sottoporsi a controlli medici periodici ai fini della certificazione attestante l'idoneità all'attività ludico-motoria secondo quanto previsto nell'allegato A.
Come si vede gli interessi economici difesi del ministero della salute (in altre parole i compensi per i certificati incassati da medici ed enti) faceva rientrare dalla finestra ciò che legislatore aveva espressamente escluso. Il trucco usato è elementare perché si dà una definizione dell'attività ludico motoria non sostanziale ma puramente formale: è attività ludico motoria ogni attività sportiva, anche quella svolta in proprio in camera da letto! Bontà loro però il certificato richiesto soltanto se l'attività viene svolta in qualunque luogo o palestra regolata dalla normativa vigente (regolata a quali fini? Antincendio, aereazione, doping, igienico…?)
Già chi è in grado di scrivere una norma del genere andrebbe curato per disturbi psico- giuridici perché è un soggetto che non vive nella realtà, che non usa parole semplici come palestra, campo sportivo, strada pubblica, per il quale esistono solo le "norme vigenti", il che significa tutto e nulla; è aria fritta e rifritta, che galleggia nel vuoto assoluto.
Al comma 5 cercavano di avvicinarsi alla realtà e scrivevano:
5. Non sono tenuti all'obbligo della certificazione:
a) coloro che effettuano l'attività ludico-motoria in forma autonoma e al di fuori di un contesto organizzato ed autorizzato;
b) chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, attività motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo;
c) i praticanti di alcune attività ludico-motorie con ridotto impegno cardiovascolare, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, "gruppi cammino" e attività assimilabili nonché i praticanti di attività prevalentemente ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attività assimilabili.
Si noti l'uso di concetti vaghi e indefinibili,tipici di chi non sa di che cosa parla:"forma autonoma, "contesto organizzato", "prevalentemente ricreativo", "saltuario", "non ripetitivo".
Il successivo art. 3 definiva poi l' attività sportiva non agonistica:
1. Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti:
a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.
Siccome la situazione a molti non sembrava ancora chiara, il Ministero della Sanità emanava una circolare di data 11-09-2013 sulla " Criticità interpretative nell'applicazione delle norme sulla certificazione di attività sportiva" in cui ribadiva che le norme anteriori erano abrogate:
a) in ordine al primo quesito, con cui si chiede di conoscere se la soppressione dell'obbligo di certificazione per l'attività ludico motoria, introdotta con la norma in esame, ha comportato anche la soppressione delle relative disposizioni recate dal decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013, non può che confermarsi quanto disposto dalla medesima norma che, nel sopprimere l'obbligo di certificazione previsto dall'art.7, comma 11, del D.L. n.158 del 2012, ha contestualmente esteso detta soppressione anche alle relative disposizioni di cui al citato decreto del 24 aprile 2013, contenute nell'articolo 2.
b) In ordine al secondo quesito, con cui si chiedono chiarimenti in ordine alla certificazione per l'attività sportiva non agonistica e alla discrezionalità del medico certificatore circa gli ulteriori esami clinici da prescrivere, si osserva che la norma introdotta, nel confermare l'obbligo della medesima certificazione, ha nel contempo rinviato alla valutazione del medico prescrittore la necessità o meno di effettuare ulteriori esami clinici e indagini diagnostiche, come l'elettrocardiogramma. Ne consegue, pertanto, che l'articolo 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, riferito a tale ultima specifica certificazione, sia da considerarsi vigente, ad eccezione del comma 3 dello stesso articolo, che aveva disposto l'obbligo dell'effettuazione dell' elettrocardiogramma.
c) Da ultimo, per quanto attiene alla certificazione relativa alle attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare "gran fondo", nulla sembra essere stato modificato rispetto alla disciplina prevista dall'articolo 4 del decreto ministeriale del 24 aprile 2013.
In data 8 agosto 2014 il ministero della Sanità emana delle "linee guida" per indicare gli accertamenti specialistici da effettuare in casi particolari prima del rilascio del certificato. In essi riaffronta il problema delle classificazioni. Vi è perciò il sospetto che la precedente classificazione non fosse corretta. Recitano le nuove linee guida:
DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA
l. Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti :
a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.
In data 16 giugno 2015 il Ministero della Sanità deve emanare una "nota esplicativa" alle linee guida dell'agosto 2014; in esso spiega:
- Le Linee guida in oggetto, nel rispetto delle vigenti disposizioni, hanno ribadito che l'obbligo di certificazione è riferito solo a chi pratica attività sportiva non agonistica.
- Le Linee guida hanno, inoltre, indicato le attività sportive non agonistiche - quindi soggette ad obbligo di certificazione - specificando che, per tali, si intendono quelle praticate dai seguenti soggetti:
a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.
- Con riferimento alle definizioni dell'attività sportiva non agonistica, di cui al punto b) , si ritiene opportuno precisare quanto segue:
1) per "coloro" si intendono le persone fisiche tesserate;
2)le definizioni riguardano esclusivamente i tesserati in Italia; le stesse non sono, pertanto, rivolte agli atleti stranieri non tesserati in Italia, anche quando questi ultimi partecipano ad attività non agonistiche che si svolgono in Italia.
- L'attività ludico motoria non rientra nell'ambito di applicazione delle Linee guida in esame, tenuto conto che, per detta attività sportiva, il legislatore, nel mese di agosto 2013, ha soppresso l'obbligo della certificazione per lo svolgimento dell'attività ludico motoria che era stato introdotto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge n.158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, nonché le correlate disposizioni recate dal decreto attuativo del Ministro della salute 24 aprile 2013.
- Per attività ludico motoria, si intende l'attività praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi. Non sussiste, pertanto, obbligo di certificazione per chi esercita tale attività.
Prosegue poi dicendo:
Poiché continuano a pervenire a questo Ministero richieste di chiarimenti in ordine alla sussistenza, o meno, dell'obbligo della certificazione sanitaria, anche con riguardo alle attività che sembrano rientrare nella definizione di attività sportiva non agonistica, con specifico riguardo a coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, si ritiene opportuno chiarire quanto segue.
Nell'ambito della attività non agonistica, il CONI provvederà, sentito il Ministero della salute, ad impartire, quanto prima e, auspicabilmente, entro il 31 ottobre 2015, idonee indicazioni alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dallo stesso CONI, affinché distinguano, nell'ambito di tali attività:
a) i tesserati che svolgono attività sportive regolamentate;
b) i tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico;
c) i tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva. Ciò al fine di limitare alla sola categoria sub a) l'obbligo di certificazione sanitaria.
A questo punto vediamo di fare una sintesi tenendo conto della gerarchia delle norme.
- Legge 69/2013: non vi è bisogno di certificato per l'attività ludico motoria e amatoriale; ci vuole il certificato per l'attività sportiva non agonistica e, ovviamente, per quella agonistica;.
- D. M. 24 aprile 2013: introduce una nozione demenziale di attività ludico motoria in illegittimo contrasto con la chiara volontà del legislatore; sarebbe tale ogni attività, anche privata, svolta in qualunque luogo o palestra regolata dalla normativa vigente. Però non sono tali quellecon ridotto impegno cardiovascolare, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, "gruppi cammino" e attività assimilabili nonché i praticanti di attività prevalentemente ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attività assimilabili. Elencazione imbecille perché a giocare carte fa differenza se si gioca una birra a rubamazzetto o un milione a poker e a caccia è ben diverso sedersi al cappano a sparare ai passeri o affrontare un cinghiale o andare a duemila metri a cercare un camoscio. Anche un cretino ministeriale dovrebbe capire che quando non vi è agonismo l'impegno cardiovascolare dipende da come uno affronta la cosa e nel conoscere i propri limiti; fenomeni che sfuggono ad ogni regolamentazione, altrimenti si finisce per stabilire che se uno ha la moglie giovane, prima di trombare deve fare il certificato medico e poi deve avere il defibrillatore in camera da letto! Sempre che non sia attività saltuaria e non ripetitiva! Molte persone fanno sport per rilassarsi, non per avere scariche di adrenalina.
Segnalo comunque che il DM escludeva il certificato per lo "sport di tiro". Forse pensavano al tiro alla fune, forse pensavano al tiro con armi. Esclusa anche la caccia sportiva; mi sfugge quale possa essere la caccia non sportiva; forse quella del bounty killer.
- Linee guida 8-12-1914. Si dice che svolgono attività sportive non agonistiche loro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982. La definizione è sbagliata perché si dimentica che nello stesso contesto possono essere svolte attività ludiche e amatoriali, come, ad es., proprio il tiro con armi, archi e balestre.
- La nota esplicativa 16 giugno 2015 ribadisce quanto ora visto per le attività non agonistiche soggette a certificato medico.
Circa le attività ludiche scopre che riguarda solo i non tesserati Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva, grandissima scemenza, in contrasto con quanto già scritto per caccia e tiro e simili sport. Ma se un cittadino può sparare nel suo giardino, fare tiro all'arco, sciare, scalare montagne, fare equitazione come gli pare e piace, perché mai deve fare il certificato se entra in un capo della FITAV o del TSN? I motivi possono essere solo due:
1) far guadagnare un po' di soldi ai medici;
2) parare il culo ai presidenti delle associazioni sportive.
Ad ogni modo la Nota esplicativa chiede al CONI di fargli sapere entro il 31 dicembre 2015 la tipologia dei tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico e dei tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva, i quali sono esclusi dall'obbligo di presentare il certificato. Richiesta da scompisciarci perché il certificato va ovviamente dato a chi vuol svolgere attività e non soltanto fare il socio onorario e perché quale sia per ogni sport l'impegno fisico lo può e deve sapere un medico sportivo, non certo un funzionario del CONI laureato in legge. Si vede che in tutto il Ministero della Sanità non hanno trovato un medico specializzato in medicina sportiva.
In data 10 giugno 2016 il CONI diramava la seguente circolare:
Oggetto: Certificazione medica per l’attività sportiva non agonistica.
Al fine di stabilire l’esistenza, o meno, dell’obbligo di certificazione sanitaria in relazione all’esercizio dell’attività sportiva non agonistica, il Ministero della Salute, con nota esplicativa del 16 giugno 2015, e successiva nota integrativa del 28 ottobre 2015, ha stabilito che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, sentito lo stesso Ministero, impartisse alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva idonee indicazioni finalizzate a distinguere, nell’ambito di tali attività, le diverse tipologie di tesseramento, di seguito elencate:
Ciò premesso, all’esito dei confronti intercorsi tra il Ministero della Salute ed il CONI, si forniscono le seguenti indicazioni, relativamente alle quali lo stesso Ministero della Salute ha espresso, in data 30 maggio 2016, il proprio parere favorevole e definitivo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva sono tenuti ad uniformare il proprio regime normativo in materia di certificazione sanitaria riferita all’attività sportiva non agonistica rispetto alle indicazioni di seguito riportate.
Per questa categoria di tesserati, ancorché non svolga attività agonistica (in relazione alla quale già esiste - e rimane invariato - l’obbligo di certificazione di idoneità prevista dal D.M. 18-2-1982), sussiste l’obbligo del certificato di idoneità non agonistico, così come individuato dall’art. 42 bis della legge 9 agosto 2013, n. 98, e dalle Linee Guida del Ministero della Salute in data 8 agosto 2014.
Rientrano nell’ambito della categoria “tesserati che svolgono attività sportive regolamentate” tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono attività organizzate dal CONI, da società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva, ad eccezione di quelle previste nell’ambito del successivo punto b).
***
I tesserati di cui alla presente categoria non sono tenuti all’obbligo di certificazione sanitaria, ma si raccomanda, in ogni caso, un controllo medico prima dell’avvio dell’attività sportiva.
Rientrano nell’ambito della categoria “tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico" tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono le seguenti attività organizzate dal CONI, da società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva, caratterizzate dall’assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare:
Nell’alveo della categoria sub b) rientrano, inoltre, le altre attività facenti capo alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva il cui impegno fisico sia evidentemente minimo (ad es., Aeromodellismo, Imbarcazioni Radiocomandate, Attività sportiva Cinotecnica).
Infine, non sono sottoposti all’obbligo di alcuna certificazione sanitaria le persone fisiche che siano state dichiarate “non praticanti” dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, anche per il tramite della società o associazione sportiva di affiliazione. Tale specifica qualità dovrà essere espressa all’atto del tesseramento con inserimento in un’apposita categoria all’uopo istituita dal soggetto tesserante.
Circolare finalmente chiara e concreta.
Tutti soddisfatti salvo l'UITS la quale il 24 giugno 2016 ha diramato questa lettera ai TSN:
Il C.O.N.I., a seguito di accordi con il Ministero della Salute, in data 10 giugno 2016, ha emanato una circolare (prot. n. 06897/16) destinata a tutte le Federazioni Sportive, Discipline Associate ed Enti di promozione sportiva, avente ad oggetto l’applicazione della normativa per la certificazione medica all’attività sportiva non agonistica.
In tale circolare, al punto b), viene comunicato che alcune discipline sportive, tra cui il Tiro a Segno, per il loro ridotto impegno cardiovascolare, possono esentare i propri tesserati dall’obbligo di certificazione medico-sanitaria; nelle premesse del punto b) della circolare però, lo stesso CONI, raccomanda comunque il controllo medico prima dell’avvio all’attività sportiva.
Come noto la UITS, a differenza di altri sport, organizza e svolge nei poligoni delle Sezioni TSN attività sia di tipo sportivo che istituzionale con armi a fuoco. Si è ritenuto, quindi, per l’imprescindibile necessità di garantire un adeguato livello di sicurezza e per scongiurare ogni eventuale contestazione in merito alla sua adozione che sia più opportuno far accertare l’idoneità psico-fisica dei tesserati che maneggino le armi nell’ambito delle strutture del TSN.
Per tali considerazioni, il Consiglio di Presidenza della UITS nella riunione del 15 giugno 2016, valutata attentamente la circolare del CONI, ha deciso di lasciare invariata la normativa vigente, confermando pertanto, l'obbligo per il tesserato UITS alla presentazione di certificazione medica annuale, dalla quale risulti la sana e robusta costituzione fisica e l’assenza di malattie mentali o vizi che ne diminuiscano la capacità di intendere e di volere, rammentando a tutti, ove ve ne fosse la necessità, che l’attività di tiro è considerata come attività pericolosa capace di arrecare pregiudizio agli altri se non condotta e organizzata con tutte le misure idonee ad evitarlo.
In conclusione, ritenendo inattuabili nell’ambito della nostra attività le indicazioni del CONI, resta invariata la normativa vigente emanata con il Manifesto UITS, che prescrive la presentazione di certificazione sanitaria anche per l’attività sportiva non agonistica.
Di fronte a questa comunicazione vien da chiedersi:
- Ma l'UITS ha fornito al Ministero della Salute entro 31-12-2015 i dati richiesti ? Se faceva un elenco delle attività con ridotto impegno cardiovascolare il problema era risolto e il 90% dei tesserati erano esenti dal certificato.
- Se un DM (e non note e linee guida) ha già detto che lo sport del tiro non richiede certificato, per quale motivo dal 24 aprile 2013 ha continuato a richiederlo?
- Perché se con il Ministero nel giugno 2016 ha concordato una circolare sulla possibilità di esentare da certificato certe attività sportive, non lo applica e ci ripensa? Ma spetta solo all'UITS di dire quali sono queste attività!
- Che cavolo c'entra la sicurezza nei poligoni? Il certificato in oggetto è previsto per evitare che a un tiratore gli venga l'infarto per eccesso di tensione o sforzo, per prevenire il rischio cardiovascolare. Chiaro che si è trovata una scusa per parare il culo ai presidenti. Ma il cittadino si chiede: l'UITS è un ente che la scopo di parare il culo ai presidenti o di servire il cittadino. Che lo scopo principale fosse quello di parare poltrone era noto da 50 anni!
- Che c'entra il fatto che l'attività del tiro è pericolosa se gestita male? Allora facciano portare il certificato ai presidenti, visto che gli unici morti in poligoni sono stati dovuti a loro imperizia nel gestirli.
- Come si fa a confondere il certificato sportivo di sana costituzione fisica, con il certificato di idoneità psichica al tiro? E secondo l'UITS hanno lo stesso costo in termini di soldi e tempo (il certificato può costare oltre 100 euro)? Ma i giuristi dell'UITS dove hanno studiato? Sui bersagli?
- Veramente interessante che l'UITS affermi di saperne più del CONI e quindi di ritenere doveroso di fregarsene delle sue circolari!
Questo se si vuol pensare bene; ma se si pensa male (e come si sa ci si indovina quasi sempre) le tinte del quadro diventano più fosche: sembra di capire che all'UITS, dopo aver visto le decisioni del CONI, hanno capito che sarebbe saltato il sistema di tesseramento forzoso di tutti coloro che mettono piede in un poligono, anche se essi se strafregano dell'UITS o anche se sono costretti ad andare al poligono per i corsi di aggiornamento destinati a chi presta servizio armato. Quale altra federazione sportiva in Italia chiede la tessera a chi non fa gare? Esperti dell'ambiente mi spiegano che l'UITS ha messo in piedi questo forsennato sistema di tesseramento, sia per prelevare indebitamente soldi dalle tasche dei cittadini, sia perché, con questo sistema di tesseramento abbinato all'obbligo di acquisire certificazioni (e si veda la minaccia di deferire alla federazione chi non lo fa), tengono sotto pressione i presidenti seri e riescono a non far votare (per perdita di anzianità) i soci riottosi.
Ciò spiega anche perché impongano di richiedere il diverso certificato sulla idoneità psichica anche a chi tale certificato, che vale sei anni, lo abbia già presentato per acquistare o detenere armi o per una licenza di porto; è pretesa illegittima perché un ente pubblico non può richiedere certificati su situazioni già note alla PA.
È inoltre ridicolo richiedere il certificato per le attività non agonistiche a chi ha già una licenza di porto d'armi; forse vogliono sostenere che è meno stressante il tiro a volo del tiro al bersaglio? O che ha meno stress chi porta un'arma per difendersi da rapinatori?
Per chi volesse convincersi direttamente del sistema di tesseramento "a catenaccio" adottato, allego la relativa circolare.
Ma pur di salvare soldi e potere si può sostenere anche "che Cristo è morto di freddo": che l'UITS per legge ha il compito di rilasciare i certificato maneggio armi oppure che l’attività di tiro è considerata come attività pericolosa capace di arrecare pregiudizio agli altri. Affermazione che nessuno si era finora permesso di inventare, che dimostra quanto l'UITS sia estranea agli scopi e allo spirito dei TSN, ridotti a puro strumento per far cassa e che si possono anche denigrare e infamare se fa comodo.26-6-2016
email - Edoardo Mori |
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