Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Le forze di polizia non hanno bisogno di certificato medico ASL - DM 5 aprile 2016

I nostri ministeri sono abilissimi nello sfondare porte aperte, nello immaginarsi porte che non ci sono, nel complicare fino all'assurdo cose semplici. Veramente si meritano il titolo onorifico di "diversamente abili" il quale ben rappresenta l'abisso che vi è fra un burocrate e un volgare essere umano.
Sono anni che il Ministero dell'interno non riusciva a risolvere il problema dell'accertamento della idoneità psichica degli appartenenti alle forze dell'ordine; discussioni con il ministero della sanità, braccio di forza con i sindacati, richieste di soccorso Consiglio di Stato, circolari sbagliate, per stabilire una cosa assolutamente ovvia, talmente ovvia che non aveva bisogno di essere scritta da nessuna parte; al massimo a chi la pensava diversamente, si poteva scrivere una lettera riservata facendogli  capire che aveva molto bisogno che venisse accertata la sua idoneità psichica a fare il funzionario dello Stato!
Infatti il problema era elementare nelle sue linee base:
-  Il decreto legislativo 204 del 2010 prevedeva per il nulla osta all'acquisto di armi la presentazione al questore del certificato di idoneità psichica rilasciato dalla ASL oppure da un medico militare.
- Era chiara quindi l'equiparazione dei certificati dei medici militari a quelli rilasciati dagli uffici di medicina legale della Asl.
- È stabilito per legge il principio che la pubblica attestazione non può mai richiedere che vengano certificate cose che già sono contenute nei suoi atti e che quindi ufficialmente già conosce.
- Era cosa ovvia che le forze armate nel consegnare le armi di ordinanza ai suoi corpi esiguirà degli accertamenti sull'idoneità psichica e fisica, necessariamente più pregnanti  di quelli previsti per il porto di armi da parte dei privati.
- Il fatto che decreto ministeriale del ministro della sanità del 1998 non avesse regolato il problema degli accertamenti sanitari gli appartenenti ai corpi armati in nessun modo poteva incidere sulla regolamentazione in atto degli accertamenti eseguiti su di essi, perché è un principio elementare del diritto amministrativo che ogni ramo della pubblica amministrazione regola autonomamente la propria condotta senza dipendere da altri ministeri, se non espressamente previsto da norme di legge. Ad esempio è sempre stato pacifico che le sezioni del tiro a segno nazionale erano soggette alle regole emanate dal ministero della difesa e non a quelle contenute nel testo unico di pubblica sicurezza; quindi armerie e depositi di munizioni e campi di tiro non erano soggetti a nessun controllo da parte dell'autorità di PS.
Perciò sarebbe stato più che sufficiente che il Ministero dell'interno scrivesse una lettera ai comandanti dei vari corpi facendo presente che, in base alla normativa vigente chi era autorizzato a portare un'arma per servizio era ovviamente anche idonei a richiedere di portare armi per uso privato.
Non è stato risolto il problema, cosa che può far sorgere qualche dubbio di legittimità dell'atto, della posizione di corpi di agenti di pubblica sicurezza (ad esempio i corpi di polizia locale) i quali hanno un proprio regolamento sull'accertamento della idoneità al porto di armi da fuoco e per i quali dovrebbe valere, per stringente analogia, la stessa regola logica vista per le forze armate e le forze di polizia.

Si noti che si sono talmente spremuti il cervello per arrivare a scrivere quattro righe, che si sono dimenticati della licenza per il tiro a volo. È un puro errore di sbaglio che non incide sul valore dell'atto. È chiaro che il Decreto si riferisce a qualsiasi tipo di porto d'armi.

Ecco il decreto:

MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 5 aprile 2016. (G.U. 21 aprile 2016 nr. 93
Modifica del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, concernente: «Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d’armi per uso difesa personale».
IL MINISTRO DELLA SALUTE
(si omettono un migliaio di parole da cui risulta che al Ministero della Sanità, per arrivare a decidere una cosa per cui non erano competenti, hanno "Visto" una ventina di leggi e decreti! Se vedevano che la  risposta era già in quelle stesse leggi, avrebbero fatto una cosa più intelligente).

Decreta:
Art. 1.
1. Al decreto del Ministro della salute 28 aprile 1998, dopo l'art. 4 è aggiunto il seguente:
"Art. 4-bis.
1. Il possesso dei requisiti psicofisici di cui agli articoli 1 e 2 si presume in capo agli appartenenti alle Forze di polizia, di cui al'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che risultino idonei al servizio attivo di polizia o al servizio militare incondizionato sulla base di un’apposita attestazione di servizio rilasciata dall’amministrazione di appartenenza da cui risulti, tra l'altro, che non è in atto alcun provvedimento di ritiro, anche temporaneo, dell’arma in dotazione individuale.”
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 aprile 2016

 

In data: 29 aprile 2016 il Ministero ha emanato questa ulteriore circolare, perfettamente inutile:
OGGETTO: Decreto del Ministro della Salute 5 aprile 2016 recante Modifica del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, concernente: "Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d’armi per uso difesa personale" - Licenze di porto d’armi agli appartenenti alle Forze di Polizia.Si fa seguito alla circolare n. 557/ PAS/U008454/10100.A(l)3, del 30 aprile 2013, ad oggetto: “Licenze di porto d’armi per difesa personale agli appartenenti alle Forze di Polizia.”.

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. in ordine all’emanazione del Decreto del Ministro della Salute 5 aprile 2016 recante Modifica del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, concernente: “Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d’armi per uso difesa personale”, pubblicato nella G.U. n. 93 del 21 aprile 2016.
Il richiamato decreto ha introdotto, al precedente decreto del 1998, l’articolo 4-bis che, per pronto riferimento, si riporta testualmente:
4-bis. 1. Il possesso dei requisiti psicofisici di cui agli articoli 1 e 2 si presume in capo agli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che risultino idonei al servizio attivo di polizia o al servizio militare incondizionato sulla base di un’apposita attestazione dì servizio rilasciata dalla amministrazione di appartenenza da cui risulti, tra l’altro, che non è in atto alcun provvedimento di ritiro, anche temporaneo, dell'arma in dotazione individuale.

Pertanto, a parziale rettifica di quanto rappresentato con la circolare richiamata in premessa, si rappresenta che, ai fini del rilascio/rinnovo di qualsivoglia licenza di porto d’armi a favore degli appartenenti alle Forze di Polizia, in luogo della prevista certificazione sanitaria sarà acquisita l'attestazione di servizio, rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza del richiedente alle condizioni e nei termini di cui al suindicato art. 4-bis.

 

 

 

 


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