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I nostri ministeri sono
abilissimi nello sfondare porte aperte, nello immaginarsi porte che non
ci sono, nel complicare fino all'assurdo cose semplici. Veramente si
meritano il titolo onorifico di "diversamente abili" il quale ben
rappresenta l'abisso che vi è fra un burocrate e un volgare essere
umano.
Sono anni che il Ministero dell'interno non riusciva a
risolvere il problema dell'accertamento della idoneità psichica degli
appartenenti alle forze dell'ordine; discussioni con il ministero della
sanità, braccio di forza con i sindacati, richieste di soccorso
Consiglio di Stato, circolari sbagliate,
per stabilire una cosa assolutamente ovvia, talmente ovvia che non
aveva bisogno di essere scritta da nessuna parte; al massimo a chi la
pensava diversamente, si poteva scrivere una lettera riservata
facendogli capire che aveva molto bisogno che venisse accertata
la sua idoneità psichica a fare il funzionario dello Stato!
Infatti il problema era elementare nelle sue linee base:
- Il decreto legislativo 204 del 2010 prevedeva per il nulla osta
all'acquisto di armi la presentazione al questore del certificato di
idoneità psichica rilasciato dalla ASL oppure da un medico militare.
- Era chiara quindi l'equiparazione dei certificati dei medici militari
a quelli rilasciati dagli uffici di medicina legale della Asl.
- È stabilito per legge il principio che la pubblica attestazione non
può mai richiedere che vengano certificate cose che già sono contenute
nei suoi atti e che quindi ufficialmente già conosce.
- Era cosa ovvia che le forze armate nel consegnare le armi di
ordinanza ai suoi corpi esiguirà degli accertamenti sull'idoneità
psichica e fisica, necessariamente più pregnanti di quelli
previsti per il porto di armi da parte dei privati.
- Il fatto che decreto ministeriale del ministro della sanità del 1998
non avesse regolato il problema degli accertamenti sanitari gli
appartenenti ai corpi armati in nessun modo poteva incidere sulla
regolamentazione in atto degli accertamenti eseguiti su di essi, perché
è un principio elementare del diritto amministrativo che ogni ramo
della pubblica amministrazione regola autonomamente la propria condotta
senza dipendere da altri ministeri, se non espressamente previsto da
norme di legge. Ad esempio è sempre stato pacifico che le sezioni del
tiro a segno nazionale erano soggette alle regole emanate dal ministero
della difesa e non a quelle contenute nel testo unico di pubblica
sicurezza; quindi armerie e depositi di munizioni e campi di tiro non
erano soggetti a nessun controllo da parte dell'autorità di PS.
Perciò sarebbe stato più che sufficiente che il Ministero dell'interno
scrivesse una lettera ai comandanti dei vari corpi facendo presente
che, in base alla normativa vigente chi era autorizzato a portare
un'arma per servizio era ovviamente anche idonei a richiedere di
portare armi per uso privato.
Non è stato risolto il problema, cosa che può far sorgere qualche
dubbio di legittimità dell'atto, della posizione di corpi di agenti di
pubblica sicurezza (ad esempio i corpi di polizia locale) i quali hanno
un proprio regolamento sull'accertamento della idoneità al porto di
armi da fuoco e per i quali dovrebbe valere, per stringente analogia,
la stessa regola logica vista per le forze armate e le forze di polizia.
Si noti che si sono talmente spremuti il cervello per arrivare a scrivere quattro righe, che si sono dimenticati della licenza per il tiro a volo. È un puro errore di sbaglio che non incide sul valore dell'atto. È chiaro che il Decreto si riferisce a qualsiasi tipo di porto d'armi.
Ecco il decreto:
MINISTERO DELLA SALUTE -
DECRETO 5 aprile 2016. (G.U. 21 aprile 2016 nr. 93
Modifica del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998,
concernente: «Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il
rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al
porto d’armi per uso difesa personale».
IL MINISTRO DELLA SALUTE
(si omettono un migliaio di parole da cui risulta che al Ministero
della Sanità, per arrivare a decidere una cosa per cui non erano
competenti, hanno "Visto" una ventina di leggi e decreti! Se vedevano
che la risposta era già in quelle stesse leggi, avrebbero fatto
una cosa più intelligente).
Decreta:
Art. 1.
1. Al decreto del Ministro della salute 28 aprile 1998, dopo l'art. 4 è aggiunto il seguente:
"Art. 4-bis.
1. Il possesso dei requisiti psicofisici di cui agli articoli 1 e 2 si
presume in capo agli appartenenti alle Forze di polizia, di cui al'art.
16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che risultino idonei al servizio
attivo di polizia o al servizio militare incondizionato sulla base di
un’apposita attestazione di servizio rilasciata dall’amministrazione di
appartenenza da cui risulti, tra l'altro, che non è in atto alcun
provvedimento di ritiro, anche temporaneo, dell’arma in dotazione
individuale.”
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 aprile 2016
In data: 29 aprile 2016 il Ministero ha emanato questa ulteriore circolare, perfettamente inutile:
OGGETTO: Decreto del Ministro della Salute 5 aprile 2016 recante Modifica
del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, concernente:
"Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo
dell’autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto
d’armi per uso difesa personale"
- Licenze di porto d’armi agli appartenenti alle Forze di Polizia.Si fa
seguito alla circolare n. 557/ PAS/U008454/10100.A(l)3, del 30 aprile
2013, ad oggetto: “Licenze di porto d’armi per difesa personale agli
appartenenti alle Forze di Polizia.”.
Si richiama
l’attenzione delle SS.LL. in ordine all’emanazione del Decreto del
Ministro della Salute 5 aprile 2016 recante Modifica del decreto del
Ministro della sanità 28 aprile 1998, concernente: “Requisiti
psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al
porto di fucile per uso di caccia e al porto d’armi per uso difesa
personale”, pubblicato nella G.U. n. 93 del 21 aprile 2016.
Il richiamato decreto ha introdotto, al precedente decreto del 1998,
l’articolo 4-bis che, per pronto riferimento, si riporta testualmente:
4-bis.
1. Il possesso dei requisiti psicofisici di cui agli articoli 1 e 2 si
presume in capo agli appartenenti alle Forze di polizia, di cui
all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che risultino idonei al
servizio attivo di polizia o al servizio militare incondizionato sulla
base di un’apposita attestazione dì servizio rilasciata dalla
amministrazione di appartenenza da cui risulti, tra l’altro, che non è
in atto alcun provvedimento di ritiro, anche temporaneo, dell'arma in
dotazione individuale.
email - Edoardo Mori |
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