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Oggi 13 maggio 2015 ho concluso che bisogna mettere un punto fermo e chiaro a tutti i problemi creati in materia di caricatori, anche perché ogni volta che cerco di affrontare il loro problema, è tanta la confusione creata che mi fuma il cervello!
Vediamo di trovare un minimo di filo logico nel caos normativo creato dal ministero dell'interno per l'assoluta incapacità di leggere e scrivere. Una volta si diceva che i carabinieri andavano in due perché uno sapeva scrivere e l'altro leggere, ma ora al ministero due non bastano, ci vorrebbe un plotone!
Fino all'ottobre 2010 i caricatori erano, per decisione della Cassazione,, parti di armi soggette alle stesse regole giuridiche previste per l'arma completa, salvo il dovere di custodia.
La direttiva CEE 18 giugno 1991 n. 477, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, modificata dalla Direttiva CEE 21 maggio 2008 n. 2008/51/CE,
liberalizzava i caricatori per le armi comuni da fuoco, togliendoli dall'elenco delle parti di arma. Si riconosceva che erano accessori, come già fatto dalla Germania fin dal 1991. È noto che la pubblica amministrazione tedesca funziona benissimo e che quando si tratta di cose tecniche i loro provvedimenti li fanno gli ingegneri ed i massimi esperti tecnici e non il primo segaiolo giuridico che gira per i corridoi, come avviene a Roma (basta vedere le norme tecniche tedesche sui poligoni di tiro e paragonarle con quelle italiane!).
La direttiva stabiliva poi che l'unico accessorio da equiparare, nel regine giuridico, alle parti di arma, era il silenziatore.
Con il D.to L.vo n. 204/2010 l'Italia recepiva queste disposizioni. In esso stabiliva anche che le pistole in cal. 9 para divenivano "armi proibite" ai privati.
Successivamente veniva emanato il decreto correttivo n. 121/2013 che modificava il testo dell'art. 2 della legge 110/1975 in questo modo (in corsivo la parte aggiunta):
"Salvo che siano destinate alle Forze Armate o ai Corpi armati dello Stato ovvero all'esportazione, non è consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum, nonché di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, nonché di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche è ammesso un numero di colpi non superiore a 10.
Nei casi consentiti è richiesta la licenza di cui all'art. 31 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n 773. "
Un altro comma aggiungeva poi:
Per le armi per uso sportivo sono ammessi caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero di colpi maggiore rispetto a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, se previsto dalla disciplina sportiva prescritta dalle federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI.
Detto in parole più chiare veniva inserito il seguente sistema:
- Le armi comuni non sportive devono essere prodotte o importate e vendute con un serbatoio o caricatore contenente un massimo di 5 colpi per le armi lunghe e di 15 colpi per le armi corte; le repliche di armi antiche possono avere serbatoio o caricatore fino a 10 colpi. La legge non parla di un divieto all'uso dei caricatori non a norma già detenuti, ma ne diviene vietata la vendita.
- Le armi sportive e le repliche possono avere serbatoio o caricatore maggiorato; di essi ne è quindi consentita la vendita.
Attenzione: dal 5 novembre 2015 le armi comuni e quelle sportive e le repliche possono essere vendute solo con caricatore avente il numero di colpi consentito, o inferiore. Gli armieri devono limitare serbatoi e caricatori; possono vendere l'arma senza caricatore.
Una norma transitoria del decreto ha regolato il destino delle armi già sul territorio italiano scrivendo:
Le armi prodotte, assemblate o introdotte nel territorio dello Stato, autorizzate dalle competenti autorità di pubblica sicurezza ovvero sottoposte ad accertamento del Banco nazionale di prova ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110, prima dell’entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere legittimamente detenute e ne è consentita, senza obbligo di conformazione alle prescrizioni sul limite dei colpi, la cessione a terzi a qualunque titolo nel termine massimo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (= 5 novembre 2015).
Una regola basilare del diritto è che quando i legislatore nello stesso testo usa due termini diversi per indicare cose analoghe, intende usarli in due diverse accezioni. Quando ha parlato prima di vendita e poi di cessione, intendeva due cose diverse o ha straparlato?
L’art. 35 del TULPS, ad esempio, ha scritto che è vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere e ha sempre distinto l’acquirente dal cessionario.
Perciò secondo la logica giuridica si deve affermare che nel decreto in esame il legislatore ha voluto vietare da subito la vendita (contratto con cui si scambia un bene con il suo prezzo) ed ha concesso due anni di vendita per qualsivoglia tipo di cessione diversa dalla vendita (permuta, donazione, comodato, prestito, ecc.).
La norma è assolutamente stupida perché il regime transitorio serve principalmente agli armieri i quali hanno operazioni di importazione e vendita in corso le quali non possono essere bloccate da un giorno all’altro. I privati interessati al regime transitorio sono senz’altro meno. Il ministero l'ha capita e ha detto che la regola vale sia per gli armieri che per i privati; quindi che non si distingue fra vendita e cessione.
La legge non ha regolato l’eredità di armi, ma solo la loro vendita o cessione. Ciò significa che il trasferimento di armi a seguito di eredità è al di fuori delle previsioni della legge e che le armi vengono trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. In altre parole l’erede ha gli stessi diritti e doveri che esistevano il capo al defunto.
- Viene creata la categoria delle armi proibite, compresi caricatori e silenziatori, salvo che siano destinate alle Forze o ai Corpi armati, e si stabilisce che per importare o produrre questi oggetti e per venderli nei casi consentiti occorre la licenza di cui all’art. 31 TULPS (norma poi cambiata, come diremo sotto).
Ma quale reato commette chi vende o acquista questi oggetti? Il divieto esiste e quindi si applicherà, per le attività commerciali, l’art. 17 del TULPS che punisce ogni sua violazione non espressamente sanzionata, con la pena dell’arresto fino a tre mesi oppure dell’ammenda fino a 206 Euro (oblabile).
La norma sui serbatoi si applica anche ai fucili semiautomatici a canna liscia da caccia; cosa assurda, e si dovrebbe stabilire che le armi la caccia sono solo una categoria entro quella più ampia delle armi sportive. Per calcolare la capienza del serbatoio si deve far riferimento al bossolo di maggior lunghezza camerabile secondo il produttore.
- le armi già in circolazione possono mantenere il numero di colpi attuale, ma dal novembre 2015 non potranno più essere cedute (non solo vendute, ma neanche regalate) se non dopo essere state regolarizzate, limitando il serbatoio o munendole di caricatore limitato in modo irreversibile a 5/15 colpi.
- le armi sportive possono avere il caricatore o serbatoio di capacità maggiore, se ciò è previsto dalla disciplina sportiva in cui vengono usate (il Banco di prova richiede la valutazione alla Federazione interessta);
- caricatori di maggior capacità possono essere detenuti liberamente (ora però la norma è cambiata e vanno denunziati, come diremo sotto);
- i caricatori già detenuti continuano a poter essere usati; i caricatori maggiorati per armi sportive continuano a poter essere detenuti; chi ha un caricatore maggiorato e può dichiarare che esso era già detenuto prima 5 novembre 2013 può continuare a detenerlo, ma dopo il 5 novembre 2015 non potrà più cederlo (almeno ufficialmente).
Detto in parole ancora più semplici, si venivano quindi a creare tre categorie di caricatori diversamente regolate:
- caricatori a norma (5/15 colpi e 10 colpi per le repliche) per armi in genere non sportive ;
- caricatori maggiorati, a norma per armi sportive;
- caricatori non a norma;
per i quali si stabiliva:
a ) i caricatori non a norma già detenuti non possono più essere venduti a partire dal 5 novembre 2015, ma continuano a poter essere detenuti.
b) i caricatori non a norma possono essere ulteriormente usati se già posseduti prima del 5 novembre 2013.
c) i caricatori non a norma, se ridotti a norma, possono essere venduti.
I caricatori, a quel momento, non erano soggetti a denunzia e perciò vi era un certo margine di libertà per farli passare come anteriori al 5 novembre 2013.
È ragionevole ritenere che la norma sulla denunzia dei caricatori non si applichi al caricatore base dell'arma, essendo implicita la sua esistenza.
Attenzione: i caricatori identici ad un eventuale modello militare per numero di colpi e per tipo di innesto, e quindi da considerare parti di arma da guerra, rimangono vietati in modo assoluto. Rimangono da guerra anche se per ipotesi avessero una maggiore capacità rispetto al modello militare.
Questo sistema, massima espressione dell'imbecillità di chi l'aveva creato, era totalmente insensato perché si creavano delle regole che non era possibile controllare e quindi totalmente inutili.
L'autore di queste insensate invenzioni cercava di rimediare e otteneva che con il decreto antiterrorismo 18 febbraio 2015, n. 7, venisse aggiunta all'art. 38 TULPS la seguente frase con cui si introduce l'obbligo di denunziare i caricatori non a norma già detenuti, entro il 4 novembre 2015.
La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.
Si noti che la legge NON esenta da denunzia i caricatori maggiorati per armi sportive e quelli regolari per le repliche!
Il Decreto ha stabilito poi che l'omessa denunzia dei caricatori soggetti a denunzia è punita a norma dell' art. 697 CP (cioè come l'omessa denunzia di baionette o di armi antiche).
Però lo stesso decreto, in perfetto contrasto con il D.to L.vo 121/2013, e senza indicare che la vecchia norma contenuta nell'art. 2 L. 110/1975 viene abrogata o integrata, ha scritto:
All'articolo 31, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai titolari della licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle attività autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, secondo periodo." Il secondo periodo dell'art. 38 TULPS è quello che introduce la denuzia dei caricatori non a norma.
Quindi la norma stabilisce che non occorre la licenza del questore per produrre, importare, esportare i caricatori soggetti a denunzia; la parola "vendere" è rimasta infilata dentro perché di solito è ricollegata alle altre tre! Da ciò si dovrebbe concludere che gli armieri possono detenere per la vendita caricatori non a norma, ma che li possono vendere solo se li mettono a norma. Però nulla vieta di vendere un caricatore maggiorato e lecito su di un'arma sportiva, anche a chi non possieda tale arma e quindi la regola diviene sfumata e assurda.
Per il fatto che l'armiere può importare e acquistare caricatori di ogni tipo, non dovendone rendere conto (cosa ovvia perché non sono parti, ma accessori e quindi non si può andare in contrasto con la normativa europea che li ha liberalizzati! Ma perché si può violarla per i privati?) si dovrebbe concludere che non è prevista alcuna tracciabilità dei caricatori non a norma e che essi non sono soggetti ad essere caricati o caricati sul registro di PS e che non si deve compilare il mod. 38 di rilevamento armi. Inoltre essendo liberamente acquistabili non è richiesto il nulla osta o il porto d'armi per acquistarli. Però l'armiere deve rilasciare comunque una dichiarazione di vendita perché l'acquirente deve poter denunziare il caricatore.
Da ciò si potrebbe però anche concludere che dopo il 5 novembre 2015 i caricatori maggiorati perché per armi sportive o per repliche, dovendo essere denunziati e non potendo essere ceduti fra privati, potranno essere venduti solo da un armiere che li carichi sul registro di PS e poi rilasci una dichiarazione di vendita.
E qui si supera il limite massimo dell'idiozia, che già ritenevo raggiunto qualche frase sopra, perché la conseguenza di quanto si è scritto è che chiunque può acquistare e denunziare i caricatori non a norma destinati ad armi sportive, anche se non detiene l'arma a cui essi sono destinati. Quindi anche chi, ad esempio, ha una pistola di modello dichiarato non sportivo, può acquistare e detenere il caricatore maggiorato previsto per il modello sportivo, lo può usare, ma non può venderlo se non lo mette a norma ( o forse lo può vendere a chi ha un'arma sportiva? Mah!).
Rimane il problema dei caricatori non a norma in possesso di privati e che sarebbero diventati non cedibili dal 5 novembre 2015: essi ora rimangono invendibili o ritornano vendibili? Per logica non vi è nessuna ragione per distinguere tra un caricatore non a norma vecchio e regolarmente denunziato e un identico caricatore acquistato in armeria.
Valeva la pena di creare questo caos normativo incontrollabile e privo di qualsiasi giustificazione razionale solo per non concludere assolutamente nulla sul piano pratico?
Ma quale è il regime penale di queste norme astruse con cui il Ministero ha cercato di tenere il piede in quattro scarpe (cosa tipica delle bestie)? Cerchiamo di capire l'incomprensibile, visto che ormai siamo ridotti come Tertulliano a dire "Ci devo credere proprio perché è una cosa assurda".
- Il privato che detiene senza averne fatto denunzia un caricatore non a norma è punito con la contravvenzione di cui all'art. 697 Codice Penale.
- Il privato che cede un caricatore non a norma non commette alcun reato, perché comunque non è una parte d'arma;
- Il privato che acquista da un privato un caricatore non a norma non commette alcun reato, ma non sa come denunziare l'oggetto.
- E' è dubbio quale sia la posizione delle armerie vista la totale mancanza di indicazioni normative: non si sa se devono registrare la vendita, non si sa se devono rilasciare una dichiarazione di vendita, non si sa se possono ritirare vecchi caricatori, eccetera. Io risponderei affermativamente a tutte queste domande, ma non garantisco che ci arrivi anche il dirigente Catarella o il PM Cacace.
Il fabbricare, importare o vendere caricatori non a norma è punito in base al TULPS che all’art. 17 prevede la sanzione generale per ogni violazione per cui non è indicata una pena specifica: arresto fino a tre mesi oppure ammenda fino a 206 euro. Il reato è oblabile mediante il pagamento di 103 euro+spese; di questo risponderanno i produttori e importatori ed armieri che vendano caricatori non a norma nei casi in cui ciò è vietato; il problema semmai sarà di capire quali sono questi casi.
L'articolo 17 non può invece essere applicato ai privati perché essi non sono soggetti ad alcuna licenza di PS e il divieto di vendita dei caricatori non a norma non è contenuto nel TULPS, ma nell’art. 2 L. 110/1975. Si può perciò concludere che non vi è sanzione per la vendita o cessione fra privati di armi e caricatori non regolamentari e di silenziatori.
Inoltre, siccome la legge ha stabilito solo l'obbligo di denunzia dei caricatori non a norma, manca una norma incriminatrice che punisca l'omessa denunzia della cessione di essi.
In questo articolo non abbiamo affrontato il problema delle armi con serbatoio non a norma, non più vendibili dopo il 5 novembre 2015 se non messe in regola, perché già esposto in precedenti articoli. Per esse nulla è cambiato con il decreto antiterrorismo. Rimangono insuperabili problemi interpretativi per i serbatoi caricabili con clip o lastrina.
Siccome molti avranno avuto difficoltà a seguirmi fin qui, rifacciamo uno schemino riassuntivo.
Caricatori a norma per armi non sportive (fino a 5/15 colpi): sono di libera produzione, importazione, vendita e detenzione e quindi si possono vendere anche al mercato. Non vanno denunziati.
Caricatori maggiorati a norma per armi sportive, e cioè quelli approvati con più di 5 o 15 colpi: sono di libera produzione, importazione, vendita, se destinati ad armi sportive. Essi vanno denunziati. Questi caricatori ovviamente possono essere venduti dalle armerie. E, a quanto logico, anche dai privati, facendo regolare denunzia di cessione.
Caricatori non a norma:
a) possono essere prodotti, importati e venduti, ma devono essere denunziati;
b) non va denunziato il caricatore base dell'arma la cui capacità risulti dalla denunzia o dal modello dell'arma;
c) il termine per la denunzia è il 5 novembre 2015;
d) i caricatori non a norma non vanno denunziati se entro tale data vengono regolarizzati in modo stabile;
e) non possono essere ceduti dopo il 5 novembre 2015 se non messi a norma;
Uso dei caricatori
a) dal 5 novembre 2015 non si possono fare giochetti con i caricatori non a norma. Essi o vengono ridotti a norma, oppure vengono denunziati, oppure si commette reato a detenerli.
b) i caricatori non a norma denunziati potranno continuare ad essere usati dai loro detentori che li abbiano denunziati.
c) in futuro le armi sportive potranno essere vendute, e detenute e usate con caricatore superiore a 5 a 15 colpi, ma il caricatore separato dall'arma deve essere denunziato.
Consiglio pratico
Denunziate tutti i caricatori anche se a norma, salvo il caso che si possieda solo il caricatore contenuto nell'arma e a norma. Poi con i caricatori ci potete fare tutto ciò che volete, purché ne denunziate la cessione. Attenti solo ai caricatori non a norma detenuti prima del 5 novembre 2015.
Tutto quanto detto vale in quanto la Cassazione si svegli e capisca che le norme sui caricatori sono cambiate! Se insiste a dire che lei l'Europa non sa che cosa sia e che per sua antica giurisprudenza i caricatori sono parti d'armi non so che dirvi: ho finito le vene da tagliarmi!
Se a questo punto il Governo dicesse "Scusateci, abbiamo scherzato! Siamo stati vittima di un demente. Cancelliamo tutto e torniamo al decreto 204/2010" ci farebbe solo una bella figura!
(13-5-2015) (mod. 25-10-2015)
email - Edoardo Mori |
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