MINISTERO DELL'INTERNO - Circolare 557.B/7965-10100.A(11) (testo provvisorio in base a telex dei primi di maggio 2003)
Si comunica che con risoluzione n.81/E del 1° aprile 2003, l'Agenzia delle entrate - Direzione centrale normativa e contenzioso - ha fornito risposta, nei termini che di seguito si riassumono, ad una istanza di interpello formulata da questo dicastero, volta a conoscere il trattamento ai fini dell'imposta di bollo dei seguenti documenti: nulla osta all'acquisto di armi e materie esplodenti rilasciato dal questore, ai sensi degli artt. 35 e 55 t.u.l.p.s.; carta europea d'arma da fuoco, di cui all'art. 2 del d. lg. 30 dicembre 1992, n. 527; decreto di iscrizione o di rifiuto d'iscrizone di un'arma nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, notificato ai sensi dell'art. 3, comma 4 del d.m. 16 agosto 1977.
Con con riferimento al nulla osta acquisto armi e materie esplodenti, è stato evidenziato che, a seguito dell'entrata in vigore del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 60l non trovano applicazione le disposizioni concernenti le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche sotto forma di oneri fiscali
sostitutivi, diverse da quelle considerate nel decreto stesso ... omissis".
Deve ritenersi pertanto, superata la disposizione degli artt. 33 e 55 del citato t.u,, nella parte in cui si esenta il nullaosta da ogni tributo e si prevede che la domanda è redatta in carta libera. Conseguentemente il nulla osta è assoggettabile all'imposta di bollo, nella misura di euro 10, 33 per ogni foglio ai sensi della. 4 della tariffa allegata al d.p,r. n. 642 del 1972, trattandosi cioè di "atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione delle Stato". Anche la domanda intesa ad ottenere il rilascio del nulla osta è soggetta all'imposta di bollo, nella misura di euro 10,33 per ogni foglio, ai sensi dell'art. 3 del citato d.p.
Per quanto concerne la carta europea d'arma da fuoco l'agenzia delle entrate ha ritenuto che seppure il relativo rilascio non rivesta carattere di discrezionalità - connotato tipico delle autorizzazioni di polizia - la stessa sia da configurarsi come un documento necessario per movimentare le armi ivi iscritte in ambito comunitario. da ciò ne consegue la relativa assoggettabilità all'imposta di bollo sia dell'istanza che del titolo stesso, ai sensi dei richiamati artt. 3 e 4 della tariffa allegata al d.p.r. n. 642 del 1972.
Infine, in merito al decreto di iscrizione o di rifiuto d'iscrizione di un'arma nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, si è ritenuto che la relativa notifica all'interessato, seppur esatto adempimento di un obbligo procedurale si configuri come atto conclusivo di un procedimento avviato su istanza di parte e, pertanto, la copia dell'avvenuta iscrizione o del rifiuto, consegnata per notifica all'interessato, sia soggetta all'imposta di bollo, ai sensi dell'art- 4 della suddetta tariffa "atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato (...) rilasciati anche in estratto o in copia conforme all'originale..."
Ciò premesso le ss.ll. sono invitate a richiedere, per i suddetti documenti e provvedimenti, dalla data di ricevimento della presente, il tributo fiscale nei termini suesposti, nonché a dare la massima diffusione della presente circolare nei modi ritenuti più opportuni.
Si rappresenta, per completezza, che la risoluzine in argomento è consultabile sul sito internet www.agenziaentrate.it e che si è provveduto ad aggiornare, la relativa modulistica disponibile sul sito www.poliziadistato.it.
Il capo della polizia
NOTA: Ricordo che il problema del bollo sulla richiesta di nulla osta e sul nulla osta stesso era stato sollevato in passato ed era stato risolto nel senso che il DPR del 1977 non lo aveva abolito. Ora sinceramente non ricordo le motivazioni che io ed altri avevamo addotto, ma una cosa è sicura: sono sicuro che per 30 anni al Ministero delle Finanze non ci sono stati degli imbecilli i quali non si sono mai accorti del problema o lo hanno risolto in maniera sbagliata. E sono propenso a ritenere che se c'è stato un cambiamento nelle persone... non è certo stato in meglio!
Sorprende poi che il Ministero dell'Interno, dopo 30 anni, abbia sollevato un problema già risolto. Sono quelle cose che fanno sospettare la "combine" fra ministeri per dare addosso a chi compera armi.
Ed ecco il testo della risoluzione
Oggetto: Istanza di interpello - Imposta di bollo su documenti relativi ad armi e strumenti atti ad offendere - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - Ministero dell'Interno (Documento in fase di trattamento redazionale.)
Testo: Con istanza di interpello, concernente l'esatta applicazione dell'imposta di bollo - disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - al nulla osta rilasciato dal Questore per l'acquisto di armi, alla carta europea d'arma da fuoco, e al decreto di catalogazione delle armi comuni da sparo e' stato esposto il seguente
QUESITO
L'interpellante chiede di conoscere il trattamento ai fini dell'imposta di
bollo dei seguenti documenti:
1) nulla osta all'acquisto di armi o materie esplodenti rilasciato dal
Questore a privati, ai sensi degli articoli 35 e 55 del Testo Unico delle
Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773);
2) carta europea d'arma da fuoco, di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 527;
3) decreto d'iscrizione o di rifiuto d'iscrizione di un'arma nel catalogo
nazionale delle armi comuni da sparo notificato ai sensi dell'articolo 3,
comma 4 del decreto ministeriale 16 agosto 1977.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In merito al documento riportato al punto 1), il Ministero dell'Interno
fa presente che gli articoli 35 e 55 del T.U.L.P.S. dispongono il divieto di
vendere o cedere armi o materie esplodenti a privati che non siano muniti
del nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore. Ritiene esenti
dall'imposta di bollo il nulla osta e l'istanza per ottenere il rilascio
dello stesso per il disposto dell'articolo 3 della tabella allegato B al
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, tra gli atti esenti in modo
assoluto dall'imposta di bollo, include "anche quelli (atti, documenti,
provvedimenti) dei procedimenti in materia di Pubblica Sicurezza".
Circa la fattispecie indicata al punto 2) l'interpellante fa presente
che la carta europea d'arma da fuoco e' stata istituita con decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 527 (in attuazione della direttiva CEE
91/477 del 18 giugno 1991, in materia di controllo dell'acquisizione e della
detenzione di armi) ed e' disciplinata dal regolamento di esecuzione
adottato con decreto interministeriale 30 ottobre 1996, n. 635. Ritiene non
dovuta l'imposta di bollo per il rilascio di questo documento poiche' "e'
uno strumento ricognitivo volto alla individuazione di coloro che (...)
possono movimentare le armi in ambito comunitario"; infatti, il presupposto
per ottenere la carta europea "e' che il richiedente sia munito di un titolo
autorizzatorio ad hoc che viene iscritto sulla carta".
Per quanto concerne la fattispecie prospettata al punto 3), il
Ministero dell'Interno ritiene che la copia del provvedimento adottato a
seguito della richiesta di iscrizione nel catalogo nazionale delle armi
comuni da sparo, consegnata per notifica non sia soggetta all'imposta di
bollo poiche' non integra "la fattispecie prevista dall'articolo 4 del
citato D.M. 20 agosto 1992".
RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Relativamente ai chiarimenti chiesti si ritiene che la soluzione
interpretativa prospettata dal Ministero dell'Interno non e' condivisibile.
Per quanto concerne il documento evidenziato al punto 1), la scrivente,
considerato che gli articoli 35 e 55 del T.U.L.P.S. vietano di vendere o
cedere rispettivamente armi o materie esplodenti di qualsiasi genere a
privati che non siano in possesso di nulla osta rilasciato dal Questore,
osserva che la disposizione degli articoli richiamati che esenta da ogni
tributo il nulla osta e prevede la redazione in carta libera della richiesta
per ottenerne il rilascio, non e' applicabile. Infatti l'articolo 42 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 dispone: "Con effetto dalla data di entrata
in vigore del presente decreto sono abrogate e cessano di avere applicazione
le disposizioni concernenti esenzioni e agevolazioni tributarie, anche sotto
forma di regimi fiscali sostitutivi, diverse da quelle considerate nel
decreto stesso o in altri decreti emanati in attuazione della legge 9
ottobre 1971, n. 825 ...". Inoltre, il nulla osta in questione non e'
riconducibile all'articolo 3 della tabella allegata al D.P.R. del 26 ottobre
1972, n. 642 che prevede l'esenzione dall'imposta di bollo in modo assoluto
per "gli atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale,
di pubblica sicurezza e disciplinare ...". Infatti a parere di questa
direzione centrale i procedimenti di pubblica sicurezza sono quelli
individuati dal titolo I, capo I (Delle attribuzioni dell'autorita' di
pubblica sicurezza e dei provvedimenti d'urgenza o per grave necessita'
pubblica) e capo II (Della esecuzione dei provvedimenti di polizia) del
T.U.L.P.S., risultano quindi escluse le autorizzazioni di polizia di cui al
capo III (Delle autorizzazioni di polizia) che rientrano, infatti, tra le
attivita' di polizia amministrativa.
Il nulla osta in argomento ha lo scopo di rimuovere il limite
genericamente imposto all'acquisto di armi o materie esplodenti; si tratta
quindi di un atto amministrativo che permette ad un soggetto l'esercizio di
un diritto che il legislatore, per motivi di sicurezza pubblica, ha inibito
in assenza di determinate contingenze.
Da cio' consegue l'assoggettamento del nulla osta all'imposta di
bollo, nella misura di Euro 10,33 per ogni foglio, ai sensi dell'articolo 4
della tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972: "atti e provvedimenti
degli organi dell'amministrazione dello Stato ...".
Anche la domanda volta ad ottenere il rilascio del nulla osta e'
soggetta all'imposta di bollo, nella misura di Euro 10,33 per ogni foglio,
ai sensi dell'articolo 3 della citata tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del
1972, "... istanze, petizioni, ricorsi (...) diretti agli uffici (...)
dell'Amministrazione dello Stato (...) tendenti ad ottenere l'emanazione di
un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti,
copie e simili".
In merito al documento evidenziato al punto 2), preliminarmente si
osserva che il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, emanato in
attuazione della direttiva CEE 91/477 del 18 giugno 1991, disciplina le
modalita' di rilascio della carta europea d'arma da fuoco definita
all'articolo 1, comma 4, della citata direttiva CEE come "un documento
rilasciato dalle autorita' degli stati membri alla persona che diviene
detentore e utilizzatore legittimo di un'arma da fuoco, su richiesta
della stessa".
Il rilascio della carta europea, pur non avendo carattere di
"discrezionalita'" - connotato tipico delle autorizzazioni di polizia - e'
da configurarsi, a parere di questa Direzione Centrale, come un documento
necessario, rilasciato a seguito d'istanza del privato; infatti "tale carta
deve essere sempre in possesso di chi utilizza l'arma"(art. 1, comma 4,
della ripetuta direttiva CEE). Pertanto, questo documento e' soggetto
all'imposta di bollo ai sensi del gia' citato articolo 4 della tariffa
allegata al D.P.R. n. 642 del 1972.
Vale la pena precisare che anche l'istanza per ottenerne il rilascio deve
essere presentata in bollo ai sensi dell'articolo 3 della citata tariffa.
In merito al documento riportato al punto 3) si osserva che la notifica
all'interessato dell'avvenuta iscrizione, ovvero del rifiuto dell'iscrizione
delle armi nel "catalogo delle armi comuni da sparo", seppur "esatto
adempimento di un obbligo procedurale", si configura come atto conclusivo di
un procedimento avviato su istanza di parte. Pertanto, la copia
dell'avvenuta iscrizione o del rifiuto consegnata per notifica e' soggetta
all'imposta di bollo ai sensi dell' articolo 4 della tariffa allegata al
D.P.R. n. 642 del 1972, "atti e provvedimenti degli organi
dell'amministrazione dello Stato (...) rilasciati anche in estratto o in
copia dichiarata conforme all'originale ...".
La presente risoluzione viene resa dalla scrivente ai sensi
dell'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209,
in risposta all'istanza d'interpello presentata alla Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della
Pubblica Sicurezza -.