Ministero dell'Interno - Circolare 12206/559/C.22310-10171(3) del 27 giugno 1998 - Imposta di bollo per la denunzia di detenzione di armi e munizioni
Sono pervenuti a questo Ministero numerosi quesiti concernenti l'assoggettabilità all'imposta di bollo della denunzia di detenzione di armi e munizioni prevista dall'art. 38 del TULPS.
Al riguardo, preliminarmente, si osserva che per espresso dettato normativo
l'obbligo della conformità alla legge del bollo incombe nei soli casi di
presentazione all'autorità competente di atti aventi natura di avviso o di
dichiarazione. Si tratta quindi di determinare se la denunzia ex art. 38
del TULPS rientri o meno in una delle due categorie.
Non pare sostenibile che essa appartenga alla categoria degli avvisi: questi
ultimi infatti, sono puntualmente individuati come tali dal Testo Unico
(ad es. trasporto d'armi comuni o da guerra). Questo ministero considera
invece la denunzia alla stregua di una dichiarazione a mezzo della quale un
privato cittadino porta a conoscenza del possesso di armi, munizioni od
esplosivi l'autorità competente, provocandone l'esercizio del potere di
verifica, il cui esito apparirà sull'esemplare "conforme alla legge sul bollo",
così come recita l'art. 15 del regolamento al TULPS, con ciò ricomprendendo
la denunzia ex art. 38 nelle previsioni dell'art. 15 del regolamento medesimo,
ma al tempo stesso effettuando un inequivoco rinvio alla vigente normativa
tributaria.
In sostanza con la prescrizione della conformità della denunzia alla legge
sul bollo si statuisce un esplicito rinvio a profili meramente fiscali che,
a questo punto, si configurano preminenti, avendo il TULPS esaurito la sua
funzione con la prescrizione dell'obbligo della denunzia e con l'indicazione
della forma e dei contenuti della dichiarazione (art. 58 Reg. TULPS).
Attualmente, come noto, l'imposta di bollo è regolata dal DPR 26-10-1972 n.
642 che, a differenza del precedente regime, non sottopone al tributo sin
dall'origine i "certificati, attestazioni, dichiarazioni e processi verbali,
licenze, permessi, autorizzazioni, diplomi, ecc. rilasciati da uffici pubblici"
mantenendo l'imposizione unicamente per le istanze, le petizioni ed i ricorsi.
Ne consegue che la denunzia ex art. 38 TULPS, assumendo la forma della dichiarazione e non dell'istanza (né tanto meno della petizione o del ricorso, non essendo richiesta dal dichiarante l'emanazione di un provvedimento a proprio favore, anche a giudizio del Ministero delle Finanze, non è da includere tra gli atti soggetti ad imposta di bollo sin dall'origine.
A tale indirizzo le SS. LL. sono pregate di attenersi per quanto di competenza, adottando i provvedimenti divulgativi più opportuni al fine di uniformare la condotta degli organi, indicati nel comma 1 del citato art. 38, deputati lla ricezione delle denunzie.
NOTA:
Questa volta sono contento per me stesso perché devo riconoscere ... che
sono bravo!
Piano piano, quasi tutte le tesi giuridiche che ho sostenuto negli ultimi
venticinque anni stanno trovando accoglimento presso la pubblica amministrazione
e i giudici.
Anche per il problema del bollo per la denunzia delle armi, dopo vent'anni
di miei scritti, il Ministero dell'Interno si è deciso a rivolgere la domanda
giusta al Ministero delle Finanze. Per anni è infatti avvenuto che il
Ministero dell'Interno chiedesse all'altro ministero se occorreva il bollo
per la denunzia delle armi e il Ministero delle finanze, senza curarsi di
sapere in che cosa consistevano le formalità della denunzia, rispondeva di
sì ... perché così si era sempre fatto!
Quando invece si è chiesto chiaramente: "ma se un cittadino ci comunica di
aver acquistato un'arma, questa comunicazione va o no in bollo?" , il
Ministero delle Finanze non ha potuto far altro che guardarsi la tabella
allegata alla legge sul bollo del 1972 e concludere che il bollo non è
previsto. Recita infatti la tabella che il bollo, negli atti rivolti alla
pubblica amministrazione, è richiesto solo per "istanze, petizioni,
ricorsi .... tendenti ad ottenere la emanazione di un provvedimento
amministrativo o il rilascio di copie, certificati, estratti e simili".
La circolare si è limitata ad esaminare il caso della denunzia di armi,
munizioni ed esplosivi, ma è ovvio che il principio è di ordine generale e
che non deve essere pagato il bollo per tutti quegli atti con cui il
cittadino si limita a COMUNICARE qualche cosa all'autorità di pubblica
sicurezza che si limita a prendere atto della comunicazione o, al massimo, a
rilasciare una ricevuta della dichiarazione o ad apporvi un visto.
Non voglio pensare alla marea di soldi che dal 1972 ad oggi sono stati letteralmente fregati ai cittadini, per l'incapacità della pubblica amministrazione di applicare una legge chiarisisma, perché dovrei concludere che forse l'Italia è entrata in Europa proprio con quei soldi!