Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
   
 

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Polizia locale e maganelli – Bastoni o bastonate? Uno strano parere del ministero + Circolare 29 marzo 2011

Da almeno vent’anni le polizie locali cercano di avere in dotazione degli strumenti che consentano loro di svolgere meglio il proprio lavoro e che diano loro quel minimo di autorità necessaria per reggere sulla strada alla pressione di tutti quei personaggi i quali hanno capito benissimo che lo Stato protegge più loro che i tranquilli cittadini.
Dopo averci riflettuto sopra, e con l’accordo del Ministero, si concluse che nulla vietava di dotare la polizia locale di bastoni da segnalazione, palette ed altro, destinati non ad offendere, ma ad altri usi preminenti e quindi perfettamente portabili in quando il giustificato motivo era implicito nello stesso provvedimento che li dava in dotazione alle varie polizie locali. E di fatto moltissime polizie si sono dotate di questi strumenti denominati bastoni o mazzette da segnalazione.
È invece rimasta ferma la nozione che le bombolette spray sono da considerare armi proprie, salvo che ne sia riconosciuta la non idoneità ad offendere (o la ridotta idoneità, come è avvenuto per l’aria compressa o l’avancarica, visto ew considerato che la nozione di idoneità ad offendere è molto opinabile; si veda  http://www.earmi.it/varie/EXA_2009.pdf ).
Situazione chiara e lampante.
Qualche tempo fa la prefettura di Bergamo, su richiesta di un Comune della zona, ha inoltrato un quesito al Ministero dell’Interno sul problema. Tempo perso perché dal Ministero è arrivata una delle solite lettere (attenzione: non è una circolare e quindi vale solo per quanto vale chi l’ha scritta!) da cui si capisce che là il diritto è un banco di nebbia e il diritto delle armi un buco nero.
Riporto la lettera commendando le singole castronerie.   
 Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per gli uffici territoriali
Lettera n. 0016627 del 2 novembre 2010

OGGETTO: Richiesta di dotazione per il Corpo di Polizia locale di strumenti di difesa personale.

Con nota n .31956/DG/dr del 20.10.2010 codesto Ente (Prefetto di Bergamo) ha chiesto alcuni chiarimenti in ordine alla possibilità di dotare il locale corpo di polizia di strumenti di difesa personale, quale bastone estensibile o spray urticante, tenuto conto che non è ancora stata effettuata l’integrazione del decreto ministeriale n. 145 del 4-3-1987.
Nota:Il decreto ministeriale regola la dotazione di armi, non di strumenti e perciò non riguarda la domanda della prefettura circa la possibilità di dotarsi di strumenti; è ovvio che per dotarsi di armi occorre seguire le regole apposite.
AI riguardo si fa presente che il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, più volte interessato dalla scrivente, ha precisato che la mazzetta da segnalazione, i bastoni estensibili o strumenti simili e gli spray:da difesa, non rientrano fra i tipi di armi contemplati dal D.M. 4 marzo 1987 nr. 145 concernente l’armamento della polizia municipale.
Nota:Informazione che ci rivela il basso livello dei funzionari del ministero; la Direzione per gli enti locali ha scritto “più volte” per sapere se bastoni o mazzette da segnalazione e spray rientrano fra le armi che è possibile dare in dotazione. Come dire che non sanno neppure leggere da soli le norme sulle armi e il DM che sul punto sono chiarissimi: o sono armi e non si può, o non sono armi e si può!
Quindi la domanda, se proprio volevano ammettere la proprio ignoranza, doveva essere: ma questi bastono sono armi o non sono armi?
Il bastone estensibile e la mazzetta da segnalazione, in relazione alle proprie caratteristiche tecniche (peso-forma- materiali con cui sono realizzati, rigidità) possono essere annoverati tra gli strumenti la cui destinazione naturale è l'offesa  alla persona e per i quali, quindi, l'esatta qualificazione giuridica è quella dì "armi proprie"ai sensi degli artt. 30 del TULPS e art. 4 della legge 110/75.
Nota: Affermazione del tutto sconclusionata. Quando mai un leggero bastone, una bacchetta, un ombrello, sono considerati oggetti destinati esclusivamente e naturalmente all’offesa? Si doveva scrivere:”il problema se un bastone da segnalazione serve solo per spaccarla testa oppure ha altre funzioni prevalenti deve essere risolto in base alla sua struttura (peso, forma, materiale) e quindi va risolto caos per caso in baso ai criteri elaborati dai giudici”. Così come è scritta la frase, se un vigile si porta dietro l’ombrello, va denunziato per porto abusivo di arma. Veramente geniali!
Essi possono, essere liberamente utilizzati dal personale del Corpo di Polizia Municipale solo qualora questo Ministero, previo esame dei prototipi degli strumenti da parte della Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle armi, ne abbia escluso, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 110/75, l'attitudine a recare offesa alla persona.   
Nota: Ma quando mai la Commissione  consultiva è stata competente per valutare l’idoneità ad offendere di un bastone e di un ombrello? Essa è competente solo per le armi da sparo e infatti in essa vi sono produttori  e venditori di armi, periti balistici, ma non medici legali. Quale cavolo di parere possono mai esprimere? Al massimo diranno che l’ombrello non spara! Che cosa è uno strumento atto ad offendere e che cosa è un’arma lo dice la legge e che cosa è ”offesa” potrebbe forse dirlo un medico legale (si veda http://www.earmi.it/varie/EXA_2009.pdf ) e non qualche sedicente esperto di armi (non esiste un esame che accerti se un perito di armi si intenda davvero di esse).

Ad oggi, solo quattro prodotti, per l’esattezza trattasi di una penna spray le cui caratteristiche sono state comunicate agli uffici territoriali del Dipartimento della P.S. con la circolare n. 559/C-50-005-A-77(98) del 9 gennaio 1998 e n. 557/PAS-50.0130/Q/09 del 4 giugno 2010; di due portachiavi con erogatore spray n. prot. 559/C-50.047-E-98 del 25 giugno 1998 e n. prot. 557/PAS-50.804/C/07 del 3 :novembre 2008, sono stati ritenuti - su conforme, parere reso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - non idonei a recare offesa e, quindi, ammessi al libero commercio porto. Nessun altro prodotto similare esaminato dalla Commissione, ha ricevuto la medesima valutazione.
Nota: Fenomeno che ha del miracoloso; forse sono stati approvati solo quattro modelli perché  il peperoncino è un olio ed unge bene, così riducendo il dolore. Rilevo la precisione del Ministero che dice che sono stati approvati quattro modelli e poi ne elenca solo tre!
Tuttavia, è opportuno segnalare che è in fase di emanazione un regolamento tecnico previsto dall'art. 3, comma 32 della L. 15 luglio .2009 n. 94, in base al quale verranno liberalizzati tutti i prodotti spray al capsicum conformi ai requisiti previsti in detto regolamento.
Nota: Dio ce la mandi buona; questo regolamento è in ritardo di un anno, quando poteva essere fatto in un mese.
Si veda http://www.earmi.it/diritto/leggi/bombolette.htm .

Segnalo che con lettera 557/ST/208.018.1.S.24(3) del 3 ottobre 2006, diretta alla Prefettura di Ancona il Ministero scriveva che esso stava per autorizzare la dotazione delle Polizie locali con "distanziatori in materiale plastico, gomma o altro materiale sintetico, di peso non superiore a grammi 500, non utilizzabili come sfollagente e tali, per requisiti costruttivi e di impiego, da non presentare bordi taglienti neppure in caso di rottura".
In forza di questa comunicazione, la prefettura di Ravenna, iil 30 agosto 2010, autorizzava i Comuni a dotarsi di queste mazzette.
Purtroppo è chiaro il totale marasma mentale in cui è caduto il ministero. La Polizia Locale non può dotarsi di ARMI se non autorizzate dal Regolamento Ministeriale. Ma può dotarsi di qualsiasi altro oggetto come le pare e piace. Non credo proprio che il Ministero possa stabilire quali scarpe, quali ombrelli, quali macchine fotografiche può usare la Polizia Locale!
Ora, udite! udite!, il ministero, richiamando l'art. 28 TULPS che c'entra come i cavoli a merenda, stabilisce, a sua fantasia, i requisiti in base ai quali un bastoncino di plastica non è idoneo ad offendere e quindi non è uno sfollagente (manganello) e quindi non è ARMA; e poi pretende di inserirlo fra l'armanento della PL !! Bene ha fatto il Prefetto di Ravenna a dire che la polizia locale un bastonicino così poteva usarlo senza problemi.
Ed ora il ministero scrive che neanche il bastoncino può essere usato e sorge un dubbio grave: ma un vigile urbano, uno stuzzicadenti appuntito lo può portare in servizio? E se si porta una vangheta per spalare la cacca dei cani?

In conclusione: la polizia locale può tranquillamente continuare ad usare mazzette e bastoni da segnalazione purché non siano manganelli di legno di quercia o mazze ferrate; può usare l’ombrello se il puntale non è appuntito come un punteruolo e non è stato intinto nel curaro.  

Questo parere è poi stato ripreso subito poco dopo da una circolare in cui ripetono le stesse scemenze, ma in modo più ampio:

557/PAS. 12982(10)8 - Roma, 29 marzo 2011
OGGETTO: Chiarimenti in ordine alle modalità di espletamento del servizio JBa parte degli operatori della Polizia Locale ed alla dotazione delle “manette da segnalazione”.

Giungono a questo Ufficio richieste di chiarimenti in ordine alle modalità di espletamento del servizio, con particolare riguardo a quello “notturno”, da parte degli operatori della Polizia Locale, nonché della possibilità di dotare i medesimi, delle c.d. “mazzette da segnalazione”.
Al riguardo, si rammenta, preliminarmente, che la normativa in materia di Polizia locale, è dettata dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65 (legge-quadro suirordinamento della polizia municipale) e dal D.M. n. 145 del 1987.
In particolare l’art. 6, comma 2, n. 5, della citata legge n. 65/86 demanda alle Regioni la disciplina delle caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi o ai servizi, fatto salvo Parmamento rimesso ad un regolamento approvato con decreto del Ministro dell' Interno in attuazione di quanto disposto dal quinto comma dell’articolo 5 della legge medesima che così recita: “G/z addetti della Polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agenti di pubblica sicurezza possono portare ...de armi di cui possono essere dotati... nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal sevizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi dì cui all'articolo 4.
Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Minisfro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d’Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso. ”
La norma di rango regolamentare, approvata con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, cui va riconosciuta, sebbene antecedente alla legge 400 del 1988, natura di fonte normativa secondaria, detta, dunque, i principi di carattere generale concernenti i casi e le modalità dell'armamento degli appartenenti alla polizia municipale e stabilisce le tipologie e il numero delle anni in dotazione.
In virtù del combinato disposto di cui agli art. 2 e 20 del medesimo decreto ministeriale, spetta poi ai comuni definire, con propri regolamenti, le modalità di svolgimento dei servizi in parola.
In particolare, l’art. 20, comma 2 statuisce che “Qualora non risulti determinata o determinabile l'indicazione dei servizi per i quali gli addetti alla polizia municipale espletano il servizio muniti di armi, essa si intende fatta per i sei-vizi esterni di vigilanza e, comunque, per i servizi di vigilanza e protezione della casa comunale e dell’armeria del Corpo o servizio, per quello notturno e di pronto intervento”.
È opinione di quest’ufficio che detta disposizione abbia una funzione suppletiva e integrativa nella materia de qua, dovendo colmare solo la lacuna conseguente alla mancata approvazione del Regolamento da parte dell’Amministrazione comunale ovvero le ipotesi in cui il Regolamento, se approvato, non abbia indicato quali seivizi debbano svolgersi armati.
Ne consegue che, ove l’Amministrazione comunale, avvalendosi della piena disponibilità attribuitale dall’art. 2 del citato D.M. 145/87, abbia optato per escludere, in via generale ed assoluta, la dotazione deH’arma per il personale della polizia locale, non possano venire in rilievo le indicazioni di cui all’art. 20, comma 2 del medesimo decreto ministeriale.
In senso conforme si è espresso il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali che, con nota del 2 marzo u.s., in risposta a specifico quesito della Prefettura di Trieste, ha affermato che: “...si ritiene, quindi, come sostenuto anche da codesta Prefettura, che la disciplina della materia dei servizi di polizia municipale rientri tra le autonome determinazioni organizzative e regolamentari degli enti locali e, laddove l'amministrazione non abbia ritenuto di dotare di armi il personale dei corpi e servizi della polizia municipale, gli stessi siano, comunque, tenuti ad assicurare tutti i servizi propri d'istituto, come individuati dalla legge quadro n. 65/1986".
Qualora l’ente locale abbia optato per dotare di anni il proprio personale, troveranno applicazione le disposizioni del più volte citato Regolamento ministeriale il cui art. 4, rubricato “tipo delle armi in dotazione”, elenca, in modo tassativo, le anni di cui la polizia municipale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, può dotarsi e più precisamente: “la pistola semiautomatica o la pistola a rotazione i cui modelli devono essere scelti fi-a quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo...; ...la sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche...; l’arma lunga comune da sparo per i soli sei-vizi di polizia rurale e zoofile eventualmente esplicati dagli addetti di cui all’art.
Il quadro normativo così delineato riserva, in definitiva, alle Regioni, in virtù del richiamato art. 6, comma 2 n. 5 della legge n. 65/86, la disciplina delle caratteristiche dei modi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi o ai servizi di polizia municipale, allo Stato, mediante la previsione di un’apposita norma regolamentare di carattere generale, la materia dell’armamento, ivi inclusa la tassativa indicazione del tipo di anni di cui la polizia municipale può dotarsi, e al Comune la piena discrezionalità nel dispone o meno, attraverso i propri regolamenti, {’armamento delle polizie locali.
Negli ultimi anni, tuttavia, alcune Regioni sono intervenute normativamente con leggi di riordino della disciplina della polizia locale (ad es. la Lombardia che, con la legge 14 aprile 2003, n. 4, concernente “Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana” ha previsto, all’art. 18, che “gli operatori dì polizia locale, oltre alle armi per la difesa personale, possono essere dotati di dispositivi di tutela dell’incolumità personale, quali lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e il bastone estensibile”.
In proposito, quest’ufficio è dell’avviso che la materia in esame sia di competenza esclusiva della legge statale, in virtù del]’art. 117 della Costituzione, lettera d) difesa e forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; ed h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale.
In tal senso, si è pronunciata, di recente, anche la Corte Costituzionale con sentenza n. 167 del 2010 sul giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 29 aprile 2009 e sentenza n. 35 del 2011 sul giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 4 commi 2 lettere c) e q) e 4 della legge della regione Basilicata 29 dicembre 2009 n. 41.
Alla luce di tali considerazioni, parere contrario è stato espresso in ordine all’utilizzo da parte della polizia municipale, di oggetti definiti “manganello” o “sfollagente” trattandosi di armi il cui porto è espressamente vietato dalla legge (art. 4 legge 110/1976), salvo particolari deroghe in favore di determinate categorie di soggetti, fra le quali non figurano, peraltro, gli appartenenti alla polizia municipale.
Analoghe considerazioni debbono svolgersi in relazione alla c.d. “mazzetta di segnalazione o bastone distanziatore” che, ove avente le medesime caratteristiche del “manganello” o “sfollagente”, va ritenuta arma propria.
Corre l’obbligo, in proposito, di sottolineare come, in considerazione dei numerosi compiti cui sono chiamati gli operatori della Polizia locale, questo Ministero ha ammesso, da tempo, l’adozione di quegli strumenti che sono stati riconosciuti, in virtù delle caratteristiche tecniche possedute e per i materiali utilizzati (sentito il parere della Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle anni cui deve essere inviato un prototipo per l’esame) come “non idonei ad arrecare offese alla persona".
Giova, tuttavia, precisare che, nelle quasi totalità dei casi, salvo rare eccezioni (prototipi fomiti dalla Polizia locale dei Comuni di Torino e di Bologna), gli strumenti in parola sono stati ritenuti anni proprie.
Identiche considerazioni valgono anche per i prodotti antiaggressione, in grado di erogare sostanze imitanti a base di O.C. (Oleoresin Capsicum) che rientrano, a parere di questo Ministero, nel generale concetto di arma propria di cui all’art. 30 dei T.U.L.P.S. e 585, punto 1, del codice penale.
Anche, in tal caso, ad eccezione di quattro prodotti per i quali, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 18 settembre 1975 n. 110, è stata riconosciuta la “non attitudine a recare offesa” alla persona, il predetto organo consultivo si è espresso negativamente.
Si rappresenta, inoltre che, con riferimento ai prodotti contenenti la sostanza denominata “capsicum”, è in via di approvazione il Regolamento che consentirà la liberalizzazione della vendita degli spray per difesa personale, in attuazione di quanto disposto dall’art. 3, comma 32 della legge 30 luglio 2009, n. 94.

 

 

 


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