Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Circolare su artifici pirotecnici del 5 dicembre 2008

Dipartimento della Pubblica Sicurezza
CIRCOLARE TELEGRAFICA URGENTE n. 557/PAS.17295-XV.H.8 del 5 dicembre 2008
OGGETTO: Prevenzione e vigilanza sul commercio e la detenzione illeciti di artifici pirotecnici ed elencazione degli artifici non classificati tra i prodotti esplodenti.      
Allo scopo di  indirizzare opportunamente l'attività di prevenzione sulla produzione, commercio e detenzione di manufatti pirotecnici, in occasione delle prossime festività natalizie e del capodanno, anche ai fini di una accurata pianificazione delle misure di vigilanza, prevenzione e repressione degli eventuali illeciti. allo scopo di agevolare le attività di controllo e comunicazione dei dati si precisa che:

Punto a): prodotti di libera vendita. tutela dei minori.
Per i prodotti pirotecnici “declassificati”, fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni in materia di etichettatura richiamate, da ultimo, nella circolare dell’8 marzo 2008, n. 557/p.a.s.945.xv.h.mass(53) (g.u. del 22.3.2008 – serie generale n. 70), allo stato non si applicano le sole distinzioni nelle categorie V/d e V/e.
Tanto premesso, si conferma che esclusivamente gli artifici riconosciuti con specifico provvedimento del ministero dell’interno come "declassificati" devono intendersi di libero commercio, sussistendo per il venditore il solo obbligo della titolarità della licenza comunale afferente alla relativa tabella merceologica e non anche quello del possesso della speciale autorizzazione di polizia. il quantitativo massimo di tali artifici che un esercizio commerciale può detenere è comunque, determinato, oltre che dalla vigente normativa, dai normali rapporti tra la cubatura ed i quantitativi delle merci ordinariamente detenibili, dal certificato di prevenzione incendi, qualora detta attività  ricada nelle previsioni del d.m. del 16.2.1982. Per gli esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti tale quantitativo è comunque subordinato a quello degli esplosivi autorizzati con la licenza di polizia, secondo i principi riportati nella circolare del ministero dell'interno del 20.12.1999, n. 559/c.21801-xviii reg. p.s. esplicativa del d.m. Del  23.9.1999 "modificazioni agli allegati a e b ...... ".
Occorre inoltre richiamare l'attenzione sul fatto che, a mente del decreto legislativo 27.9.1991, n. 313 di attuazione della direttiva 88/378/CEE, i cosiddetti "declassificati" non possono in ogni caso essere considerati “giocattoli” e pertanto non, dicesi NON, sono destinati all’utilizzo ed alla vendita ad un pubblico di età inferiore ad anni 14. In ogni caso la predetta limitazione alla vendita è perentoria e le forze di polizia vorranno profondere il massimo impegno per vigilare sul rispetto di essa, al fine di scongiurare che il minore di anni quattordici possa avere la disponibilità di prodotti che risultino, nel caso di specie, potenzialmente pericolosi per l’incolumità. Al  proposito si rammenta che l’inosservanza delle norme che, nel regolare le attività commerciali, sono poste a presidio dell’incolumità dei consumatori ed, in specie, dei minori, oltre ad essere oggetto di specifiche sanzioni di cui alle rispettive normative (decreto l.vo 6 settembre 2005, n. 206; d. lvo 27.9.1991, n. 313) e di responsabilità civile, diviene oggetto di valutazione per proposte di sospensione o revoca della licenza commerciale. E' appena il caso di evidenziare che per gli artifizi non classificati tra i prodotti esplodenti ai sensi del d.m. 4.4.1973 non vengono meno le particolari cautele previste dalle specifiche norme in materia di trasporto di manufatti pirotecnici quali merci pericolose (vedasi oltre al t.u.l.p.s ed al relativo regolamento, adr, rid, i.c.a.o., imo e adnr). Si richiamano, per la pronta individuazione dei prodotti declassificati, le circolari n...... (omissis)

Punto b) prodotti di IV e V categoria.
Eguale ed, in relazione alla maggior pericolosità  intrinseca, ancor più mirato impegno dovrà essere posto anche nella vigilanza sull'importazione, sulla fabbricazione, detenzione e commercio, oltre che dei prodotti esplodenti in genere, in particolare, di quelli classificati nelle categorie IV e V gruppo “c” al fine di prevenire abusi e turbative all'ordine pubblico ed alla pubblica incolumità.
All’uopo si ricorda, come anche chiarito nelle circolari n. 557/p.a.s.16024.xv.h.mass(53) del 21 novembre 2006 e n. 557/p.a.s.945.xv.h.mass(53) dell’8 marzo 2008, la necessità di una corretta etichettatura al fine di garantire non solo l’effettiva possibilità di controllo dei carichi di deposito, ma la stessa tracciabilità dei prodotti pirici all’atto dell’immissione sul mercato nonché di prevenire i fenomeni di proliferazione della loro circolazione illecita. nella misura in cui gli artifizi pirotecnici sono destinati al consumatore non professionale, inoltre, essi debbono essere conformi, fino all’entrata in vigore delle norme che recepiranno la direttiva 23/2007/ce, ai requisiti richiesti per la sicurezza generale dei prodotti (decreto l.vo 6 settembre 2005, n. 206; d. lvo 27.9.1991, n. 313).
Per entrare in possesso degli artifizi di IV e V categoria, inoltre, e’ necessario che, esibiti i titoli ed i documenti necessari, il venditore ne annoti compiutamente gli estremi sul registro di carico e scarico. occorrerà altresi la denunzia ai sensi dell’art. 38 del testo unico leggi di p.s..

Punto c) prodotti pirici appartenenti alla V categoria – “gruppo c” – modifiche normative. Anche con riferimento a quanto detto alla precedente lettera b), mentre restano fermi tutti gli obblighi previsti dalle normative di pubblica sicurezza per gli artifizi di categoria IV, si deve ricordare che, a fronte di una reintroduzione degli obblighi di registrazione dei dati degli acquirenti, una parziale “liberalizzazione” e’ stata prevista per gli articoli pirotecnici di categoria v, gruppo c, (e solo per tale gruppo), per i quali e’ stata consentita la vendita ai maggiorenni. gli articoli 9 e 10 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, infatti, hanno modificato l’art. 55 del t.u.l.p.s. e l’art. 5 della legge 110/75. nello specifico, l’art. 10 della legge 29/06 ha modificato il regime normativo di cui all’art. 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in tema di esonero dagli adempimenti di cui al comma 1 dell’art. 55 t.u.l.p.s., nella parte concernente la vendita di articoli pirotecnici, già definiti “giocattoli pirici” ed ora, per quanto piu’ sopra detto, correttamente definiti dalla legge prodotti pirotecnici. l’art. 9 della legge in oggetto ha novellato, altresì, l’art. 55 t.u.l.p.s., terzo comma, mantenendo il divieto di cessione e vendita di materie esplodenti di 1°, 2°, 3°, 4° e 5° categoria, “gruppo a” e “b”, cosi’ come previsti ex art. 83 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed indicati nell’allegato “a” dello stesso, a soggetti che non siano in possesso di uno specifico titolo di polizia. si richiama l’attenzione sul fatto che, a norma della predetta “novella”, la vendita o qualsiasi forma di cessione di materiale esplodente di V° categoria – “gruppo c”, potrà aver luogo esclusivamente nei confronti di soggetti maggiorenni e che esibiscano al venditore autorizzato un documento di identità in corso di validità. Si ribadisce, dunque, il fatto che la predetta normativa ha formalmente reistituito, per i prodotti di V categoria – gruppo “c”, gli obblighi di registrazione e di comunicazione di cui agli artt. 38 e 55 t.u.l.p.s. e 108 del relativo regolamento.
Punto d) controllo degli esercizi a posto fisso e degli ambulanti.
Gli artifizi pirotecnici di IV e V categoria possono essere venduti ai privati esclusivamente presso gli esercizi di minuta vendita di prodotti pirotecnici muniti di apposita licenza di polizia e di registro di carico e scarico, sul quale devono essere riportate, oltre alle generalità complete degli acquirenti, anche tutte le altre indicazioni di cui all’articolo 108, comma 1 del regolamento t.u.l.p.s. (r.d. 6 maggio 1940, n. 635). si deve ricordare, inoltre, che degli artifizi di IV e V categoria e’ sempre vietata la vendita ambulante. stesso divieto vale anche per gli altri esercizi che non siano in possesso della relativa licenza per la minuta vendita di prodotti esplodenti. in tal senso, poiché si e’ avuto modo di constatare che un’elevata percentuale degli incidenti che si verificano in occasione dei festeggiamenti di capodanno sono da mettere in relazione all’acquisto ed all’uso incontrollati di materiali pirotecnici di maggior pericolosità (ovvero di IV e V categoria), provenienti proprio da rivendite ambulanti, prive di qualsiasi titolo legittimante, e da altri esercizi non autorizzati, le ss. ll., secondo le rispettive competenze, adotteranno ogni opportuna misura per prevenire e reprimere tali illecite forme di commercializzazione.
Egualmente da perseguire, siccome in passato si e’ rivelato essere canale per la    commercializzazione di “declassificati contraffatti”, è  il fenomeno della vendita, da parte di ambulanti abusivi, di prodotti pirotecnici declassificati. E', invece, consentita, la vendita, da parte di ambulanti in possesso della relativa licenza, dei soli prodotti pirotecnici declassificati.
Al proposito, oltre alle normative di pubblica sicurezza e penali in vigore in materia di prodotti esplodenti, si richiama quanto detto al punto a) in materia di tutela del consumatore ed applicabilità della disciplina sulla sicurezza generale dei prodotti.

Punto f) normativa comunitaria, marcature e categorie.
Sino all’entrata in vigore della normativa di recepimento ed attuazione della recente direttiva 2007/23/ce, i prodotti pirotecnici non, dicesi non, debbono necessariamente riportare la marcatura ce. si ribadisce inoltre che, fermo quanto richiamato in precedenti circolari in materia, e da ultimo con le direttive 557/p.a.s.16024.xv.h.mass(53) del 21 novembre 2006 e 557/p.a.s.945.xv.h.mass(53) dell’8 marzo 2008, sull’etichetta dei prodotti pirotecnici declassificati non, dicesi non, e’ richiesta indicazione di categoria V/d ovvero V/e. Si conferma, inoltre, che, allo stato, la normativa di derivazione comunitaria vigente, recepita con la legge 7/97 ed attuata con il decreto 272/2002, cosi’ come integrata dalla direttiva 2004/57/ce del 23 aprile 2004, prevede l’obbligo di marcatura ce del tipo, solo per gli esplosivi civili. la mera mancanza del marchio “ce” sui prodotti pirotecnici regolarmente commercializzati, pertanto, fermi gli altri obblighi sopra richiamati, tra i quali quelli di corretta e completa etichettatura, non ne legittima il sequestro.

Punto g) prescrizioni integrative delle licenze.
Tenuto conto di quanto previsto ai precedenti punti b), c), d), e) ed f), dovranno essere conseguentemente integrate - ove non già provveduto – le licenze di vendita all’atto del rinnovo annuale, e, tempestivamente, quelle di fabbricazione o deposito con le conseguenti prescrizioni. si fa rinvio, al proposito, a quanto previsto in materia di polveri piriche, fuochi artificiali e prodotti affini, dall’art. 47 t.u.l.p.s. per quanto attiene agli esercizi di minuta vendita, ribadendosi la necessità che nei registri siano annotati compiutamente, oltre agli elementi di cui al sopra richiamato articolo 108 del regolamento t.u.l.p.s., anche gli estremi dei documenti di identificazione degli acquirenti dei pirotecnici, la tipologia e la quantità dei materiali acquistati. resta fermo, per lo sparo degli artifizi della V categoria – gruppo “c”, l’obbligo, nei casi previsti dalla legge, di ottenere la licenza di cui all’art. 57 del t.u.l.p.s. e gli altri ordinari adempimenti a carico dell’acquirente.

NOTA: mi soffermo per ora solo sul punto a)  e sulla stravagante idea che tutti prodotti dell’universo siano esplodenti salvo quelli che il Ministero declassifica. Deve essere un corollario del  principio poliziesco che tutti sono delinquenti fino a prova contraria! Del resto non è una cosa nuova perché lo stesso principio è stato adottato per le armi: tutte proibite salvo quelle che piacciono al ministero.
La declassificazione è nata perché un tempo una imprecisa formulazione dello all. A al Reg. TULPS dovuta alla ignoranza dei burocrati, aveva portato a far rientrare fra gli esplodenti dei giochi pirotecnici che nulla avevano di esplodente. Resisi conto di ciò dopo soli 33 anni, il DM 4 aprile 1973 declassifica una serie di prodotti, dando correttamente dei criteri generali. Per altre 35 anni nessuno a mai avuto problemi a capire quali prodotti erano di libera vendita, quando improvvisamente  al Ministero, dove i burocrati cambiano, ma l’ignoranza rimane, sono rimasti inorriditi per aver rinunziato al potere di controllare (e magari guadagnare) cappette per giocatoli, stelline filanti, candele di scintille che, orrore, bruciano! E così hanno riscoperto che è vero che ci sono dei prodotti che non esplodono, ma che devono essere loro a dirlo; sarebbe, in altre parole, il controllo sui fiammiferi e sugli accendini.
Vi sono elenchi mondiali in cui sta scritto che cosa può esplodere e che cosa invece può solo bruciare; tutti sono tenuti ad attenersi ad essi e il ministero deve  finirla  di inventarsi obblighi a carico del cittadino. Questi ha diritto di sapere in anticipo che cosa si intende per prodotto esplosivo  nel mondo e non può dover temere la galera solo perché ha comperato in Francia una stellina filante che al Ministero non hanno ancora controllato!
Il bello è che la stessa direttiva europea del 2007 prevede, comunque, il limite di 12 anni e non di 14 per certi tipi di artifici meno pericolosi ed è vero che la classifica di certi prodotti potrà cambiare quando essa verrà recepita, ma non si può anticipare uan legge, non si possono minacciare sanzioni con circolari!

 


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