Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Circolare 30 aprile 2013 - Licenze di porto d'armi ad agenti di P. S.

Circolare 30 aprile 2013 Ministero dell'Interno - UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE N. 557/PAS/10100.A(I)3
OGGETTO: Licenze di porto d’anni per difesa personale agli appartenenti alle  Forze di Polizia.


Pervengono a questo Ufficio richieste di parere in ordine ai presupposti per la concessione delle licenze di porto di pistola per difesa personale a favore degli appartenenti alle Forze di Polizia in servizio attivo, le cui istanze sono, di solito, motivate da esigenze riferite alla possibilità di portare, in determinati contesti e fuori dal servizio, un’arma diversa da quella in dotazione.
Viene, inoltre, sovente richiesto se, ai fini del rilascio della richiamata licenza (nonché nei casi di istanze per licenze di porto di fucile uso caccia o per il tiro a volo, da parte del medesimo personale), possa essere presentato, in luogo della prevista certificazione sanitaria di idoneità psicofisica, un attestato di servizio rilasciato dall’ufficio di appartenenza.
Riguardo alla prima problematica, si rammenta che l’art. 73 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - salvo quanto previsto al primo comma per i soggetti autorizzati, compresi gli ufficiali di pubblica sicurezza, a portare senza licenza le armi di cui all’art. 42 del T.U.L.P.S. - stabilisce che gli appartenenti alle forze dell’ordine con la qualifica di agenti di pubblica sicurezza “...portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti '.
La medesima disposizione, all'ultimo comma, recita altresì: “La facoltà di portare le armi senza licenza è attribuita soltanto ai fini della difesa personale".
Peraltro, anche agli agenti di pubblica sicurezza in argomento, come ad altri cittadini, potrebbe essere riconosciuta la facoltà di portare armi per difesa personale, ai sensi delPart. 42 del T.U.L.P.S., in presenza dei requisiti previsti dalla medesima disposizione, ovvero “in caso di dimostrato bisogno”.
In proposito, il Consiglio di Stato, Sez. I, con i pareri n. 121/99 del 16 giugno 1999 e n. 1705/02 del 12 giugno 2002, nonché, da ultimo, con il parere n. 162/13, del 18 gennaio 2013, ha ritenuto, in assenza di particolari situazioni di pericolo, legittimi i dinieghi alle istanze di rilascio della licenza ex art. 42 T.U.L.P.S., poiché, “pur in presenza di eventuali situazioni di pericolo, l’interessato può far fronte alle stesse con la pistola d’ordinanza, la quale, oltre ad essere a sua disposizione permanentemente, è anche pienamente adeguata, per caratteristiche tecnico­balistiche, alle esigenze di difesa personale
Da tali premesse, discende che, salva la valutazione spettante alla competente Autorità di P.S. sulla sussistenza in concreto del presupposto di cui all’art. 42 T.U.L.P.S., poiché per le esigenze di difesa degli appartenenti alle Forze di Polizia è già contemplata la dotazione ed il porto anche fuori dal servizio, senza licenza, dell’arma d’ordinanza, il dimostrato bisogno di cui alla norma appena menzionata dovrebbe discendere da un reale pericolo per l'incolumità dell’operatore determinato da ragioni particolari che ne abbiano aumentato l’esposizione al rischio rispetto a quello comune a tutti gli operatori di polizia.
Al riguardo, sebbene sia astrattamente ipotizzabile che l’esigenza di ottenere la licenza in argomento derivi da fatti attinenti alla vita privata del dipendente, appare verosimile ritenere che la sussistenza del presupposto del dimostrato bisogno sia, con più ampia probabilità, da riferire a fatti oggettivi derivanti dal servizio, di cui chiedere asseverazione al Dirigente o al Comandante dell’ufficio dal quale l’interessato dipende, nonché, se del caso, anche a quello dell’ufficio presso il quale il dipendente ha precedentemente operato.
Occorre, inoltre, rappresentare, per quanto riguarda il pagamento dei relativi oneri fiscali, che il D.M. 29 marzo 1994, n. 371, all’art. 2, lett. b), prevede la possibilità della concessione della licenza di porto d’armi ex art. 42 T.U.L.P.S. in esenzione dal pagamento delle tasse di concessioni governative al personale delle forze di polizia (di cui all’art. 16 della legge n. 121/1981) cessato dal servizio - e che, quindi, non può disporre più dell’arma d’ordinanza per le esigenze di difesa personale - per il quale, comunque, la concessione del porto d’aimi in argomento è subordinata alla concreta dimostrazione di un attuale bisogno di andare armato; in tale requisito ben può rientrare l’attività svolta negli ultimi cinque anni di servizio (art. 3, 1° e 2° comma, D.M. cit.).
Pertanto, per l’eventuale rilascio della licenza ex art. 42 T.U.L.P.S. agli appartenenti alle Forze di Polizia ancora in servizio, la vigente normativa non prevede alcuna esenzione dal pagamento della suddetta tassa.
In relazione, poi, al dubbio sulla possibilità di acquisire l’attestato di servizio in luogo del certificato medico di idoneità psicofìsica, si rappresenta che il D.M. Sanità 28 aprile 1998, concernente i requisiti psico-fisici minimi richiesti per il rilascio /rinnovo delle licenze di porto d’armi (nel caso di specie, ex art. 42 T.U.L.P.S.), non esenta alcuna categoria di soggetti dall’obbligo di presentazione della prevista certificazione sanitaria di idoneità psico-fisica, ai fini del rilascio/rinnovo di tali autorizzazioni.
Pertanto, posto che non è prevista, al riguardo, alcuna deroga a favore degli appartenenti alle Forze dell’Ordine, anche se in servizio, occorre, peraltro, ricordare che, per il rilascio di certificazioni sanitarie per il conseguimento della licenza di porto d’armi (per difesa personale, per uso caccia o per il tiro a volo), all’art. 5 della Convenzione tra il Fondo assistenza per il Personale della Polizia di Stato e la Direzione Centrale di Sanità, firmata il 25 giugno 2012 e valida fino al 25 giugno 2017, sono indicate le prestazioni e le attività di assistenza sanitaria svolte dalla predetta Direzione Centrale, nonché, all’art. 4, i beneficiari, divisi per categorie, per i quali sono applicate distinte tariffe.
IL D1RETTORE DELL ’ UFFICIO

NOTA
Una circolare che rimastica vecchie nozioni e con qualche errore. Il problema va affrontato con delle idee nuove e non rimasticando vecchie nozioni: tutti sanno benissimo che cosa dice la legge; il problema è che la legge non è più adeguata alla moderne esigenze!
Circa il certificato sanitario che cosa c’entra il DM del Ministero della salute? È dalla legge che si ricava la normativa, non dai decreti. Il Decreto non può autorizzare o esentare nessuno. Ed è la legge art, 15 L, 183/2011 che in via generale dice che non si possono richiedere certificazioni su fatti già noti alla gli atti della PA. Perche mai la pubblica amministrazione deve chiedere se un suo dipendente che porta la pistola è idoneo al porto della pistola?  O forse nella PS danno la pistola ai ciechi e mutilati? Come al solito la nostra bieca burocrazia si rifiuta di accettare l’esistenza di norme che semplificano la vita al cittadino. E lo scrive anche in una circolare!

Circa il porto di arma non di servizio, la circolare omette accuratamente di esaminare come si possa superare  il problema del divieto, penalmente sanzionato dall’art. 77 L. 1°aprile 1981 n.121, di armi diverse da quelle di ordinanza e non affronta il problema della distinzione fra chi è in servizio permanente ed è quindi permanentemente armato con l’arma di ordinanza e chi non è in servizio permanete e quindi ha il problema di difendersi fuori servizio.
Ma un problema non si risolve se non lo si affronta e si analizza. Una circolare seria avrebbe dovuto  percepire le differenze fra le sue situazioni e indicare possibili soluzioni.
È chiaro che di fronte a norme antiquate e ormai sicuramente inadeguate, occorre un cambiamento che non è poi tanti complicato; basta volerlo!  La soluzione giuridica è elementare: il Ministero deve prevedere che fra le armi in dotazione, vi siano anche pistole o revolver di ridotte dimensioni, per operazioni speciali o per particolari situazioni di pericolo, da portare con autorizzazione del capo ufficio
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(1°-6-2013)


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