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Ministero
dell’Interno - Ufficio per gli Affari Polizia Amministrativa e Sociale
Protocollo : 557/PAS/U/014349/10100.A(2) Data: 16/09/2016
OGGETTO: Abilitazione venatoria ex
art. 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Chiarimenti.
Pervengono a questo Ufficio richieste di chiarimenti in ordine alla
necessità di produrre nuovamente il certificato di abilitazione
venatoria, ex art. 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, previa
ripetizione dei relativi esami, nei casi in cui la licenza sia stata
revocata sulla base di presupposti diversi dalle specifiche ipotesi di
revoca per le c.d. “violazioni venatorie” di cui all’art. 32, comma 1,
lett. b), della stessa legge.
Al riguardo, si rappresenta che, come è noto, l’esame per il
conseguimento dell’abilitazione venatoria è volto a verificare che
l’interessato possieda le necessarie conoscenze di legislazione
venatoria, di normativa in materia di armi e munizioni, di zoologia
applicata alla caccia, di tutela della natura, ecc..
Ai sensi del citato art. 22, comma 7, “L'abilitazione all'esercizio
venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza,
anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.”.
Lo stesso art. 22, al comma 1, stabilisce che “La licenza di porto di
fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di
pubblica sicurezza.”.
Occorre, dunque, chiarire la corretta portata del citato comma 7,
ovvero se l’esame per l’abilitazione venatoria debba essere ripetuto
solo nei casi di revoca previsti dalla medesima legge sulla caccia o se
tale adempimento incomba anche negli altri casi, genericamente
individuati dalla legislazione di pubblica sicurezza, in particolare
dagli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S..
In proposito, si osserva l’art. 32, comma 1, lett. b), della legge 11
febbraio 1992, n. 157, recante “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” prevede espressamente
i casi e i termini di applicazione della “revoca della licenza di porto
di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di
dieci anni . . .omissis”, costituendo sanzione accessoria che deve
essere adottata dall’autorità amministrativa in caso di condanna
definitiva per determinate violazioni venatorie (tra cui
l’uccellagione) o in determinate ipotesi di recidiva, penalmente
sanzionate dall’art. 30 della stessa legge.
Ciò premesso, in relazione alla peculiarità dell’esame per
l’abilitazione venatoria ed alle espresse ipotesi di revoca stabilite
dalla legge in esame, nonché nell’ottica della semplificazione
amministrativa, sembra potersi ritenere che la corretta interpretazione
della disposizione di cui all’art, 22, comma 7, sopra richiamata, e del
termine “revoca” ivi contenuto, debba essere di tipo “logico-letterale”
e che, dunque, la ripetizione dell’esame sia da riferirsi alle sole
ipotesi di revoca della licenza di porto di fucile uso caccia disposta
quale sanzione accessoria a seguito di condanna definitiva per i sopra
citati reati venatori, ai fini del rinnovo della licenza, e non anche
per diverse ipotesi di revoca.
IL DIRETTORE DELL'UFFICO – Castrese Rosa
NOTA
Rispostta corretta buona però a dimostrare come gli uffici periferici
siano incapaci di leggere da soli una norma chiarissima!