Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Circolare 16-9-2016. Quando  ripetere l'abilitazione venatoria

Ministero dell’Interno - Ufficio per gli Affari Polizia Amministrativa e Sociale Protocollo : 557/PAS/U/014349/10100.A(2) Data: 16/09/2016
OGGETTO: Abilitazione venatoria ex art. 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Chiarimenti.
Pervengono a questo Ufficio richieste di chiarimenti in ordine alla necessità di produrre nuovamente il certificato di abilitazione venatoria, ex art. 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, previa ripetizione dei relativi esami, nei casi in cui la licenza sia stata revocata sulla base di presupposti diversi dalle specifiche ipotesi di revoca per le c.d. “violazioni venatorie” di cui all’art. 32, comma 1, lett. b), della stessa legge.
Al riguardo, si rappresenta che, come è noto, l’esame per il conseguimento dell’abilitazione venatoria è volto a verificare che l’interessato possieda le necessarie conoscenze di legislazione venatoria, di normativa in materia di armi e munizioni, di zoologia applicata alla caccia, di tutela della natura, ecc..
Ai sensi del citato art. 22, comma 7, “L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.”.
Lo stesso art. 22, al comma 1, stabilisce che “La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.”.
Occorre, dunque, chiarire la corretta portata del citato comma 7, ovvero se l’esame per l’abilitazione venatoria debba essere ripetuto solo nei casi di revoca previsti dalla medesima legge sulla caccia o se tale adempimento incomba anche negli altri casi, genericamente individuati dalla legislazione di pubblica sicurezza, in particolare dagli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S..
In proposito, si osserva l’art. 32, comma 1, lett. b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” prevede espressamente i casi e i termini di applicazione della “revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni . . .omissis”, costituendo sanzione accessoria che deve essere adottata dall’autorità amministrativa in caso di condanna definitiva per determinate violazioni venatorie (tra cui l’uccellagione) o in determinate ipotesi di recidiva, penalmente sanzionate dall’art. 30 della stessa legge.
Ciò premesso, in relazione alla peculiarità dell’esame per l’abilitazione venatoria ed alle espresse ipotesi di revoca stabilite dalla legge in esame, nonché nell’ottica della semplificazione amministrativa, sembra potersi ritenere che la corretta interpretazione della disposizione di cui all’art, 22, comma 7, sopra richiamata, e del termine “revoca” ivi contenuto, debba essere di tipo “logico-letterale” e che, dunque, la ripetizione dell’esame sia da riferirsi alle sole ipotesi di revoca della licenza di porto di fucile uso caccia disposta quale sanzione accessoria a seguito di condanna definitiva per i sopra citati reati venatori, ai fini del rinnovo della licenza, e non anche per diverse ipotesi di revoca.
IL DIRETTORE DELL'UFFICO – Castrese Rosa

NOTA
Rispostta corretta buona però a dimostrare come gli uffici periferici siano incapaci di leggere da soli una norma chiarissima!