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L'art. 6-ter, introdotto da D.L. 24 febbraio 2003 n. 28 e modificato dal D.L. 8/2007 ripete letteralmente la stessa norma per stabilire che chi si limita a farsi trovare in possesso degli stessi oggetti e materiali è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro-
Come tecnica legislativa da 2001 in poi siamo stati già ad un livello di bassezza inaccettabile!
Il D.L. 14 giugno 2019, n. 53 . ha inserito nella L. 22 maggio 1975, n. 152 un articolo 5-bis che recita : Salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dai casi di cui agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l’incolumità delle persone o l’integrità delle cose, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Quando il fatto è commesso in modo da creare un concreto pericolo per l’integrità delle cose, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni.
L' ultima frase è stata aggiunta dalla legge di conversione 8 agosto 2019 n. 77); pare di capire che abbiano voluto stabilire una pena minore per chi mette in pericolo cose e non persone.
In sostanza si ripete letteralmente la norma precedente dell'art. 6-bis, stabilendo che il divieto previsto per manifestazioni sportive si applica anche a qualunque manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Ovvio che in un solo articolo si potevano unificare le tre fattispecie, ma è stata opera superiore alle capacità del legislatore.
Inoltre, anche se si ammette che con la parola utilizza si vuole intendere il porto di armi, resta da capire che cosa rimane dell'art. 4 ovvero se il termine riunione pubblica corrisponda o meno al termine manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Conoscendo le ragioni che hanno dettato la norma (fatti accaduti ad un concerto in piazza a Torino) si comprende che il legislatore ha solo voluto stabilire che anche in tal caso si era di fronte ad una riunione pubblica. Ma allora che senso ha aumentare la pena e in quali i casi si applica? È stata fatta una distinzione inesistente che non consente di capire che cosa voleva il legislatore. E' un risultato illogico qualunque soluzione si adotti e quindi la norma, in relazione alle armi, è incostituzionale per illogicità e, in relazione agli altri oggetti, perché si finisce per punire più gravemente chi porta un razzo o una bomboletta di libera vendita rispetto a chi porta un pugnale.
Ma è così difficile trovare in parlamento chi sappia leggere e scrivere una legge?
10 agosto 2019
Si veda qui il commento del giudice Alberto Landolfi
Lo scritto dell'amico Landolfi mi conforta nella mia opinione che è impossibile interpretare norme scritte da analfabeti.
È ovvio che il termine da usare era possiede o dispone perché il pericolo è potenziale. E la pena, con qualche graduazione, deve essere la stessa sia che l'oggetto lo impugni o che non lo impugni. Il giustificato motivo non ci può mai essere e non si può distinguere fra porto e trasporto. Anche chi ha un coltello o una mazza da baseball imballata la porta solo per usarla e ciò deve essere vietato; anche chi ha un'arma propria se ce l'ha con sé è solo per usarla in caso di bisogno ed è demenziale che venga punito meno solo perché viene catturato prima di poterla usare. Se il legislatore voleva davvero distinguere fra porto e uso, ha scritto una idiozia. Agendo in modo corretto avrebbe dovuto configurare come aggravante il fatto di impugnare l'arma.
25 agosto 2019
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