Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
    torna indietro
 

Home > Menu 1 > Sottomenu > Documento

back

Decreto legge sicurezza 14 giugno 2019 n. 53 - Convertito con L. 8 agosto 2019 n. 77 - Armi

E' diventato definitivo il Decreto sicurezza 53/2019.
Per quanto concerne le armi cambia poco, salvo ulteriore confusione di concetti! Vediamo la sotria del problema del porto di armi in riunioni pubbliche,
L’art. 4, L. n. 110/1975 ha introdotto il divieto generale di portare armi proprie e armi improprie in una riunione pubblica, divieto che vige anche per le persone munite di licenza di porto d’arma. La norma vuole impedire non solo incidenti, ma anche che le armi vengano usate per intimidire o per aggredire e quindi vale sia per quelle lunghe che corte, per quelle cariche e scariche. Il concetto di riunione pubblica è perciò più ristretto di quello sopra visto.
Attualmente la Cassazione è orientata verso una interpretazione più larga di riunione pubblica, Dai casi concreti esaminati, si deduce che la S.C. ha sempre ravvisato la ratio della norma nell’impedire che vengano portate armi ove vi è concorso di un grandissimo numero di persone, ove vi è il pericolo di azioni commesse sotto suggestione della folla, così che le massime vanno prese con un grano di sale: è vietato portare la pistola allo stadio ove si svolge una partita importante, ma non è certo reato fermarsi a guardare con altri la partita di calcio dell’oratorio!
Questa soluzione pecca per l’eccessiva incertezza sull’elemento oggettivo del reato in quanto in molti casi è veramente difficile per il cittadino poter prevedere quale sarà la situazione di fatto che si realizzerà, così che il divieto, in sostanza, si viene a configurare come un obbligo di diligenza in base al quale chi porta un'arma dovrebbe fuggire immediatamente appena ha il sospetto che attorno a lui si sta realizzando una riunione pubblica! Perciò assumerà spesso grande rilevanza l’aspetto soggettivo del reato; pur trattandosi di una contravvenzione, per integrare il reato occorre che il soggetto abbia la consapevolezza che l’adunanza in cui ci si viene a trovare, (il che può avvenire casualmente o involontariamente) riveste le caratteristiche di una riunione pubblica e, una volta raggiunta questa consapevolezza, che rimanga in essa volontariamente. Si pensi, ad esempio, quanto sarebbe assurdo punire chi entra armato in una discoteca semideserta e, poco dopo, si trova stretto da una folla sopraggiunta improvvisamente!


Le intemperanze di gruppi sportivi violenti ha indotto il legislatore ad emanare norne repressi speciali al fine di vietare o, almeno, meglio controllare questi fenomeni.
La L.13 dicembre 1989, n. 401, art. 6-bis, rappezzata dal D.L. 20 agosto 2001 n. 336 stabilisce, dal D.L. 17 agosto 2005 n. 162 e dal D.L. 8 febbraio  2007 n.8 stabilisce : Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Il reato è speciale e più grave rispetto all'art. 4 L. 110/1975 che punisce solo come contravvenzioni il porto di armi proprie o improprie in riunioni pubbliche. La norma, al solito, è scritta con totale confusione linguistica e non parla di porto, ma di utilizzo e qualche mente sofistica potrebbe pensare che chi porta una mazza da baseball ad una partita di calcio, ma non la batte in testa agli avversari, risponde solo della contravvenzione! Ma è evidente che già il solo fatti di portarla (= averla prona all'uso), è un utilizzo. La frase sembra poi dire che si ha il delitto solo se la mazza viene portata in modo da creare un concreto pericolo. È evidente che ci voleva riferire agli altri prodotti perché la pericolosità delle armi è già data per implicita dall'art. 4 L. 110.

L'art. 6-ter, introdotto da D.L. 24 febbraio 2003 n. 28  e modificato dal D.L. 8/2007 ripete letteralmente la stessa norma per stabilire che chi si limita a farsi trovare in possesso degli stessi oggetti e materiali è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro-
Come tecnica legislativa da 2001 in poi siamo stati già ad un livello di bassezza inaccettabile!

Il D.L. 14 giugno 2019, n. 53 . ha inserito nella L. 22 maggio 1975, n. 152 un articolo 5-bis che recita : Salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dai casi di cui agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l’incolumità delle persone o l’integrità delle cose, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Quando il fatto è commesso in modo da creare un concreto pericolo per l’integrità delle cose, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni.
L' ultima frase è stata aggiunta dalla legge di conversione 8 agosto 2019 n. 77); pare di capire che abbiano voluto stabilire una pena minore per chi mette in pericolo cose e non persone.
In sostanza si ripete letteralmente la norma precedente dell'art. 6-bis, stabilendo che il divieto previsto per manifestazioni sportive si applica anche a qualunque manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Ovvio che in un solo articolo si potevano unificare le tre fattispecie, ma è stata opera superiore alle capacità del legislatore.
Inoltre, anche se si ammette che con la parola utilizza si vuole intendere il porto di armi, resta da capire che cosa rimane dell'art. 4 ovvero se il termine riunione pubblica corrisponda o meno al termine manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Conoscendo le ragioni che hanno dettato la norma (fatti accaduti ad un concerto in piazza a Torino) si comprende che il legislatore ha solo voluto stabilire che anche in tal caso si era di fronte ad una riunione pubblica. Ma allora che senso ha aumentare la pena e in quali i casi si applica? È stata fatta una distinzione inesistente che non consente di capire che cosa voleva il legislatore. E' un risultato illogico qualunque soluzione si adotti e quindi la norma, in relazione alle armi, è incostituzionale per illogicità e, in relazione agli altri oggetti, perché si finisce per punire più gravemente chi porta un razzo o una bomboletta di libera vendita rispetto a chi porta un pugnale.
Ma è così difficile trovare in parlamento chi sappia leggere e scrivere una legge?

10 agosto 2019

Si veda qui il commento del giudice Alberto Landolfi

Lo scritto dell'amico Landolfi mi conforta nella mia opinione   che è impossibile interpretare norme scritte da analfabeti.
È ovvio che il termine da usare era  possiede o dispone  perché il pericolo  è potenziale.  E la pena, con qualche graduazione, deve essere la stessa sia che l'oggetto lo impugni o che non lo impugni. Il giustificato  motivo non ci può mai essere e non si può distinguere fra porto e trasporto.  Anche chi ha un coltello o una mazza da baseball imballata la porta solo per usarla e ciò deve essere vietato; anche chi ha un'arma propria se ce l'ha con sé è solo per usarla in caso di bisogno ed è demenziale che venga punito meno solo perché viene catturato prima di poterla usare. Se il legislatore voleva davvero distinguere fra porto e uso, ha scritto una idiozia. Agendo in modo corretto avrebbe dovuto configurare come aggravante il fatto di impugnare l'arma.

25 agosto 2019


torna su
email email - Edoardo Mori top
  http://www.earmi.it - Enciclopedia delle armi © 1997 - 2003 www.earmi.it