Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Direttiva di esecuzione UE su armi a salve - Regole tecniche e di marchiatura

DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2019/69 DELLA COMMISSIONE del 16 gennaio 2019 che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)   L'allegato I della direttiva 91/477/CEE stabilisce che non sono inclusi nella definizione di armi da fuoco di cui a tale direttiva gli oggetti che, sebbene conformi a tale definizione, sono concepiti a fini di allarme, segnalazione o salvataggio e possono essere utilizzati unicamente per tali scopi specifici.
(2)   Alcuni dispositivi concepiti a fini di allarme, segnalazione o salvataggio attualmente disponibili sul mercato possono essere facilmente trasformati in armi da fuoco con l'ausilio di attrezzi comuni. Di conseguenza, per essere considerati armi d'allarme o da segnalazione ai fini della direttiva 91/477/CEE ed evitare i controlli che si applicano alle armi da fuoco a norma di tale direttiva, i citati dispositivi dovrebbero essere tali da non poter essere modificati con l'ausilio di attrezzi comuni al fine di espellere o di poter essere trasformati per espellere un colpo [errore del traduttore: pallini e non colpo!], una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente.
(3)   Le specifiche di cui al considerando 2 dovrebbero rientrare in un insieme di specifiche tecniche miranti nel loro complesso a garantire che un dispositivo non possa essere trasformato al fine di espellere un colpo [errore del traduttore: pallini e non colpo!],, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente. In particolare, considerando l'importanza della canna per la trasformazione di un dispositivo in un'arma da fuoco, la canna dovrebbe essere tale da non poter essere rimossa o modificata senza rendere inservibile l'intero dispositivo. Dovrebbero inoltre essere inserite barriere inamovibili nella canna; la camera di cartuccia e la canna dovrebbero essere disassate, inclinate o sfalsate in modo tale da evitare che le munizioni vengano caricate nel dispositivo e sparate dal medesimo.
(4)   Per garantire che le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione siano adeguate alla vasta gamma di armi d'allarme o da segnalazione attualmente disponibili, le specifiche stabilite dalla presente direttiva dovrebbero tenere conto degli standard e dei valori comunemente accettati a livello internazionale per le cartucce e le camere delle armi d'allarme o da segnalazione, in particolare della tabella VIII delle tabelle delle dimensioni delle cartucce e delle camere (TDCC) stabilite dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (C.I.P.).
(5)   Per impedire che le armi d'allarme o da segnalazione siano facilmente trasformate in armi da fuoco, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le armi fabbricate o importate nell'Unione siano soggette a controlli volti a verificarne la conformità alle specifiche tecniche stabilite dalla presente direttiva. I controlli potrebbero comprendere la verifica di diversi tipi o modelli di dispositivi, oppure dei singoli dispositivi, o entrambe le verifiche.
(6)   Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a scambiarsi, su richiesta, le informazioni relative ai controlli da essi svolti sulle armi d'allarme o da segnalazione. Per facilitare tale scambio di informazioni, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a designare almeno un punto di contatto a livello nazionale in grado di fornire le informazioni agli altri Stati membri.
(7)   Al fine di agevolare lo svolgimento dei controlli sulle armi d'allarme o da segnalazione, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a cooperare tra loro nello svolgimento di tali controlli.
(8)   La presente direttiva fa salvo l'articolo 3 della direttiva 91/477/CEE.
(9)   Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.
(10) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 13 ter, paragrafo 1, della direttiva 91/477/CEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Specifiche tecniche
Gli Stati membri provvedono affinché i dispositivi con camera di cartuccia che sono destinati esclusivamente a sparare cartucce a salve, sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure cartucce pirotecniche da segnalazione debbano rispettare in ogni momento le specifiche tecniche di cui all'allegato della presente direttiva per non essere considerati armi da fuoco a norma della direttiva 91/477/CEE.
Articolo 2
Controllo della conformità alle specifiche tecniche
1.   Gli Stati membri provvedono affinché i dispositivi del tipo descritto all'articolo 1 siano soggetti a controlli volti a verificarne la conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato.
2.   Gli Stati membri cooperano tra loro nello svolgimento dei controlli di cui al paragrafo 1.
Articolo 3
Scambio di informazioni
Ciascuno Stato membro fornisce a un altro Stato membro, su richiesta di quest'ultimo, i risultati dei controlli effettuati in conformità all'articolo 2. A tal fine ciascuno Stato membro designa almeno un punto di contatto a livello nazionale incaricato di fornire tali risultati e ne comunica i dati di contatto alla Commissione.
Articolo 4
Disposizioni di recepimento
1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 gennaio 2020. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 5
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. (17 gennaio 2019)
Articolo 6
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2019


ALLEGATO


Specifiche tecniche relative ai dispositivi di cui all'articolo 1
       1.         I dispositivi sono tali da soddisfare i seguenti requisiti:
a)    sono in grado di sparare cartucce pirotecniche da segnalazione soltanto se vi è un adattatore montato sulla bocca;
b)    incorporano un dispositivo permanente che impedisce di sparare cartucce caricate con uno o più colpi [errore del traduttore: pallini e non colpi!],, pallottole o proiettili solidi;
c)    utilizzano una cartuccia che figura nell'elenco di cui alla tabella VIII delle tabelle delle dimensioni delle cartucce e delle camere (TDCC) stabilite dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (C.I.P.) e che rispetta le dimensioni e gli altri standard previsti da tale tabella, nella versione in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva.
       2.         I dispositivi non possono essere modificati con l'ausilio di attrezzi comuni al fine di espellere, o di poter essere trasformati per espellere, un colpo [errore del traduttore: pallini e non colpo!], una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente.
       3.         Tutti i componenti essenziali dei dispositivi sono tali da non poter essere installati o utilizzati come componenti essenziali di armi da fuoco.
       4.         Le canne dei dispositivi non possono essere rimosse o modificate senza danneggiare gravemente o distruggere il dispositivo.
       5.         Nel caso di dispositivi provvisti di canne di lunghezza non superiore a 30 cm o la cui lunghezza complessiva non supera i 60 cm, i dispositivi incorporano barriere inamovibili su tutta la lunghezza della canna, tali da impedire che un colpo [errore del traduttore: pallini e non colpo!], una pallottola o un proiettile possa attraversare la canna mediante l'azione di un combustibile propellente, e da garantire che la lunghezza dello spazio che rimane eventualmente [parola omessa dal traduttore] libero alla bocca non sia superiore a 1 cm.
       6.         Nel caso di dispositivi che non rientrano nel punto 5, i dispositivi incorporano barriere inamovibili lungo almeno un terzo della canna, tali da impedire che un colpo [errore del traduttore: pallini e non colpo!], una pallottola o un proiettile possa attraversare la canna mediante l'azione di un combustibile propellente, e da garantire che la lunghezza dello spazio che rimane eventualmente [parola omessa dal traduttore] libero alla bocca non sia superiore a 1 cm.
       7.         In tutti casi, sia che il dispositivo rientri o meno nel punto 5 o nel punto 6 [traduzione corrrtta!] , la prima barriera all'interno della canna è posizionata ad una distanza il più possibile ridotta dopo la camera del dispositivo e consente l'espulsione di gas attraverso fori di uscita.
       8.         Per i dispositivi concepiti per sparare unicamente cartucce a salve, le barriere di cui ai punti 5 e 6 otturano completamente la canna, ad eccezione di uno o più fori di uscita per la pressione del gas. Le barriere otturano inoltre completamente la canna in modo da garantire che nessun gas possa essere sparato dalla parte frontale del dispositivo.
       9.         Tutte le barriere sono permanenti e non possono essere rimosse senza distruggere la camera o la canna del dispositivo.

Per i dispositivi concepiti per sparare unicamente cartucce a salve, le barriere sono composte interamente di materiali resistenti al taglio, alla perforazione, alla foratura o alla frantumazione (o ad altri processi simili) e aventi una durezza minima pari a 700 HV 30 (secondo la prova di durezza Vickers).
Per i dispositivi non contemplati dal secondo comma del presente punto, le barriere sono composte di materiali resistenti al taglio, alla perforazione, alla foratura o alla frantumazione (o ad altri processi simili) e aventi una durezza minima pari a 610 HV 30. Lungo l'asse della canna può esservi un canale che permette l'espulsione di sostanze irritanti o di altre sostanze attive dal dispositivo.
In entrambi i casi le barriere sono tali da impedire che:
a)    venga praticato o allargato un foro all'interno della canna, lungo il suo asse;
b)    venga rimossa la canna, tranne qualora la rimozione della canna renda inservibili il telaio e la camera del dispositivo o comprometta a tal punto l'integrità del dispositivo da renderlo inutilizzabile come base per un'arma da fuoco in assenza di riparazioni o aggiunte significative.

       10.       La camera di cartuccia e la canna sono disassate, inclinate o sfalsate in modo da impedire che [le] munizioni siano caricate nel dispositivo e sparate dal medesimo. In aggiunta, nel caso di dispositivi tipo rivoltella:
a)    le aperture anteriori delle camere del tamburo vengono ristrette in modo da garantire che le pallottole restino bloccate nella camera;
b)    tali aperture sono disassate rispetto alla camera.

 ***


DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2019/68 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 2019 che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della direttiva  1/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2 bis,
considerando quanto segue:
(1)   L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/477/CEE impone agli Stati membri di garantire che le armi da fuoco e i loro componenti essenziali, facenti parte dell'arma da fuoco o immessi separatamente sul mercato, siano provvisti di una marcatura unica, chiara e permanente. L'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva stabilisce le informazioni che devono essere comprese nella marcatura per migliorare la tracciabilità delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali e per agevolarne la libera circolazione. Per i componenti essenziali molto piccoli, le informazioni che devono essere comprese nella marcatura sono limitate a un numero di serie o a un codice alfanumerico o digitale. L'articolo 4, paragrafo 4, di tale direttiva impone agli Stati membri di tenere un archivio computerizzato in cui sono tenuti a registrare tutte le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e dell'identificazione delle armi da fuoco, comprese le informazioni relative alla marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali e alle trasformazioni o modifiche apportate a un'arma da fuoco che determinino un cambiamento di categoria o sottocategoria, come le informazioni relative all'ente che ha sostituito o modificato un componente essenziale.
(2)   Nel caso di trasferimenti di armi da fuoco dalle scorte governative a usi permanentemente civili, la marcatura deve comprendere anche informazioni che consentano di identificare l'ente che effettua il trasferimento. A meno che non sia compresa in una marcatura esistente, l'identità dell'ente che effettua il trasferimento deve essere inclusa nella marcatura al momento del trasferimento dell'arma da fuoco ad usi civili.
(3)   La direttiva 91/477/CEE impone inoltre agli Stati membri di provvedere affinché su ogni unità elementare di imballaggio di munizioni complete sia apposta la marcatura in modo da indicare il nome del fabbricante, il numero di identificazione del lotto, il calibro e il tipo di munizione. Alla luce delle attuali prassi di mercato relative all'imballaggio delle munizioni e dello stato attuale della tecnologia, in questa fase non occorre stabilire specifiche tecniche per tale marcatura. La presente direttiva dovrebbe pertanto applicarsi unicamente alla marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali (compresi i componenti essenziali molto piccoli).
(4)   Per raggiungere l'obiettivo di una migliore tracciabilità delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali è fondamentale che la dimensione dei caratteri della marcatura sia adeguata. Le specifiche tecniche dovrebbero pertanto stabilire la dimensione minima dei caratteri che gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a rispettare nel determinare la dimensione dei caratteri di tale marcatura nei loro ordinamenti nazionali.
(5)   Tenuto conto degli standard delle Nazioni Unite accettati a livello internazionale sulle armi leggere e di piccolo calibro (ISACS) in materia di marcatura e registrazione, per i telai e i fusti fatti di materiali non metallici di un tipo che rischi di compromettere la chiarezza e la permanenza della marcatura (ad esempio telai e fusti fatti di determinate categorie di polimeri) quest'ultima dovrebbe essere apposta su una targhetta metallica incorporata in modo permanente nel materiale del telaio o del fusto. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere l'uso di altre tecniche, come l'incisione laser profonda, che garantiscano un livello equivalente di chiarezza e permanenza della marcatura apposta su telai e fusti fatti di materiali non metallici.
(6)   Al fine di agevolare la tracciabilità delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali negli archivi computerizzati degli Stati membri, nel determinare l'alfabeto o gli alfabeti che possono essere utilizzati per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a scegliere unicamente tra gli alfabeti latino, cirillico o greco. Analogamente, i sistemi di numerazione utilizzabili per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali dovrebbero essere limitati al sistema arabo o romano, secondo quanto stabilito da ciascuno Stato membro.
(7)   La presente direttiva fa salvo l'articolo 3 della direttiva 91/477/CEE.
(8)   Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (2), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.
(9)   Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 13 ter, paragrafo 1, della direttiva 91/477/CEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1 - Ambito di applicazione
La presente direttiva si applica alle armi da fuoco e ai loro componenti essenziali, ma non si applica alle unità elementari di imballaggio di munizioni complete.
Articolo 2 - Specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali
Gli Stati membri provvedono affinché la marcatura prescritta dall'articolo 4 della direttiva 91/477/CEE rispetti le specifiche tecniche di cui all'allegato della presente direttiva.
Articolo 3 - Disposizioni di recepimento
1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 gennaio 2020. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 4 - Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (17 gennaio 2019).
Articolo 5 - Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2019

ALLEGATO
Specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali

       1.         La dimensione dei caratteri utilizzata per la marcatura è stabilita da ciascuno Stato membro. La dimensione o la dimensione minima stabilita da ciascuno Stato membro è di almeno 1,6 mm. Ove necessario, per la marcatura di componenti essenziali che sono troppo piccoli per essere provvisti di marcatura in conformità all'articolo 4 della direttiva 91/477/CEE può essere utilizzata una dimensione dei caratteri inferiore.
       2.         Per i telai o i fusti fatti di materiali non metallici del tipo specificato dallo Stato membro, la marcatura è apposta su una targhetta metallica incorporata in modo permanente nel materiale del telaio o del fusto, in modo che:
a)    la targhetta non possa essere rimossa facilmente o in modo immediato, e
b)    la rimozione della targhetta comporti la distruzione parziale del telaio o del fusto.
Gli Stati membri possono anche consentire l'uso di altre tecniche per la marcatura di tali telai o fusti, a condizione che dette tecniche garantiscano un livello equivalente di chiarezza e permanenza della marcatura.
Nel determinare i materiali non metallici da indicare ai fini della presente specifica, gli Stati membri tengono conto della misura in cui il materiale può compromettere la chiarezza e la permanenza della marcatura.
       3.         L'alfabeto utilizzato per la marcatura è stabilito da ciascuno Stato membro. L'alfabeto o gli alfabeti stabiliti da ciascuno Stato membro sono gli alfabeti latino, cirillico o greco.
       4.         Il sistema di numerazione utilizzato per la marcatura è stabilito da ciascuno Stato membro. Il sistema o i sistemi di numerazione stabiliti da ciascuno Stato membro sono i sistemi arabo o romano.

NOTA:
Una direttiva di esecuzione equivale ad un Regolamento; gli Stati devono applicarlo così come è: possono correggere gli errori di traduzione.
Il regolamento in esame non ha saputo risolvere il problema delle armi salve con sfogo dei gas anteriore e contiene norme contradditorie. Per le armi a salve stabilisce che la canna deve essere interamente otturata e che deve avere solo degli sfoghi per i gas di sparo, ma poi prevede che nella canna vi sia un canale per consentire l'uso di munizioni a polvere irritante o di altre sostanze attive; poi prevede anche che lo strumento possa essere reso atto a lanciare artifici pirotecnici mediante un adattatore sulla bocca della canna. Perciò la regola è che lo sfogo dei gas possa essere anche anteriore e che il produttore è libero di scegliere fra le due soluzioni.
La Direttiva di esecuzione 69/2019 stabilisce che gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le armi fabbricate o importate nell'Unione siano soggette a controlli volti a verificarne la conformità alle specifiche tecniche stabilite dalla presente direttiva. Il che vuol dire che lo Stato italiano dovrebbe provvedere ad emanare un provvedimento per sottoporre questi strumenti al controllo del Banco di Prova, salvo che esso sia già stato effettuato da altro Banco europeo.
Non è previsto che questi strumenti siano muniti di matricola, ma i Banchi di prova prevedono che siano muniti di un numero di serie gli oggertti sottoposti a prova di forza e quindi un numero di serie dovrebbe esserci.
Fino all'emanazione di norme apposite l'importatore e il venditore rispondono personalmente per l'osservanza delle nuove norme (Art. 5 L. 110/1975 c. 6°)

Il secondo contiene le regole sulla marchiatura dei componenti essenziali che purtroppo nessuno ha mai definito per questo tipo di strumenti. Il testo parla di telai e fusti, ma non delle canne, ma pare ovvio che voglia che anch'esse vengano marchiate.  Il regolamento è tanto perspicace che scrive di voler regolare le armi da fuoco, quando la stessa Direttiva europea del 2017 ha stabilito che non si tratta di armi da fuoco! Cose da far riabilitare il Ministero dell'Interno italiano!

(E. Mori)

11-7-2019


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