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LEGGE 7 ottobre 2024, n. 152 - G.U.7-10-2024,n. 244
Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l’adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.
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Art. 8. Porto e uso di armi in occasione di manifestazioni di rievocazione storica
1. All’articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« In deroga a quanto stabilito dal presente articolo, in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, ai partecipanti alle manifestazioni stesse è consentito esibire, portare e usare, con cartucce a salve, le armi fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche, previa autorizzazione dell’autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata all’ente organizzatore sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. Alle medesime condizioni di cui al periodo precedente è consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d’asta, baionette, pugnali e stiletti».
email - Edoardo Mori |
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