Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Legge 15 ottobre 2013 n. 119 – Conversione in legge DL 93/2013 – Art. 9bis Artifici pirotecnici

Legge 15 ottobre 2013 n. 119 – Conversione in legge DL 93/2013 – Art. 9bis Artifici pirotecnici

Art. 9 - bis
Adeguamento dei requisiti essenziali di sicurezza degli articoli pirotecnici in attuazione dell’articolo 47, paragrafo 2, della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013
1.         Il punto 4) della prima sezione dell’allegato I annesso al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, è sostituito dal seguente:
«4) Gli articoli pirotecnici non devono contenere esplosivi detonanti diversi da polvere nera o miscele ad effetto lampo, ad eccezione degli articoli pirotecnici di categoria P1, P2 o T2, nonché dei fuochi d’artificio di categoria 4 che soddisfino le seguenti condizioni:
a)         l’esplosivo detonante non può essere facilmente estratto dall’articolo pirotecnico;
b)        per la categoria P1, l’articolo pirotecnico non può avere una funzione di detonante o non può, com’è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari;
c)         per le categorie 4, T2 e P2, l’articolo pirotecnico è progettato in modo da non funzionare come detonante o, se è progettato per la detonazione, non può, com’è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari».
2.         Le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, si applicano anche alle autorizzazioni concesse relative alle istanze presentate entro i termini di cui al comma 6 del medesimo articolo.

Il testo aggiornato del D.to L.vo del 58/2010 si trova qui

 


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