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DIRETTIVA 2004/57/CE DELLA COMMISSIONE
del 23 aprile 2004
sull'identificazione di articoli pirotecnici e certe munizioni ai fini della direttiva del Consiglio 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la Direttiva 93/15/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile ( 1 ) e in particolare l'articolo 13 paragrafo 3,
considerando quanto segue:
La direttiva 93/15/CEE riguarda gli esplosivi e gli articoli considerati tali nelle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto di merci pericolose che rientrano nella Classe 1 di tali raccomandazioni. Gli articoli pirotecnici, però, sono espressamente esclusi dalla sfera di applicazione di tale direttiva.
(2) Di conseguenza, per garantire l'applicazione uniforme della direttiva 93/15/CEE in tutta la Comunità, è necessario identificare, nelle relative raccomandazioni della Nazioni Unite, gli articoli considerati pirotecnici.
Taluni articoli che rientrano nella Classe 1 delle raccomandazioni delle Nazioni Unite hanno una duplice funzione, in quanto è possibile usarli sia come esplosivi che come articoli pirotecnici. Ai fini di una applicazione coerente della direttiva 93/15/CEE, occorrerà identificare tali articoli come esplosivi o come articoli pirotecnici secondo la loro caratteristica predominante.
(4) Le indicazioni contenute in questa direttiva rispettano il parere del Comitato istituito dall'articolo 13 della direttiva 93/15/CEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Al fine di applicare il secondo ed in parte il terzo trattino dell'articolo 1 paragrafo 3 della direttiva 93/15/CEE l'allegato I alla presente direttiva elenca gli articoli che nelle raccomandazioni pertinenti delle Nazioni Unite sono considerati pirotecnici o munizioni.
Articolo 2
Al fine di applicare il secondo trattino dell'articolo 1 paragrafo 3 della direttiva 93/15/CEE l'allegato II alla presente direttiva elenca gli articoli per i quali si richiede di stabilire se siano pirotecnici o esplosivi.
Articolo 3
1. Gli Stati membri approvano e pubblicano, entro e non oltre il 31 dicembre 2004, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, unitamente ad una tabella di corrispondenza tra le disposizioni e la presente direttiva.
Essi applicano queste disposizioni dal 31 gennaio 2005.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2004.
ALLEGATO I
Articoli considerati pirotecnici o munizioni secondo le raccomandazioni pertinenti delle Nazioni Unite
Gruppo G
UN N. | NOME E DESCRIZIONE | CLASSE DIVISIONE | GLOSSARIO (da utilizzarsi unicamente come guida informativa) |
0009 | Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o di propulsione | 1.2 G | Munizioni Termine generico riferito principalmente ad articoli di impiego militare quali tutti i tipi di bombe, granate, razzi, mine, proiettili e altri oggetti simili. Munizioni incendiarie Munizioni contenenti sostanze incendiarie. Salvo quando la composizione č essa stessa un esplosivo, le munizioni possono contenere ugualmente uno o pių dei seguenti elementi: carica di lancio con innesto e carica di accensione, spoletta con carica di scoppio o carica di espulsione. |
0010 | Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o di propulsione | 1.3 G | Cfr. la voce UN n. 0009 |
0015 | Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o di propulsione | 1.2 G | Munizioni fumogene Munizioni contenenti una materia fumogena. Salvo quando la materia stessa č un esplosivo, le munizioni possono contenere anche uno o pių dei seguenti elementi: carica di lancio con innesco e carica di accensione, spolette con carica di scoppio o di espulsione. |
0016 | Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva | 1.3 G | Cfr. la voce UN n. 0015 |
0018 | Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o di propulsione | 1.2 G | Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o di propulsione Munizioni contenenti una sostanza lacrimogena. Esse contengono ugualmente uno o pių dei seguenti elementi: sostanze pirotecniche, carica di lancio con innesco e carica di accensione; proiettili con carica di dispersione o di espulsione |
0019 | Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o di propulsione | 1.3 G | Cfr. la voce UN n. 0018 |
0039 | Bombe foto-illuminanti | 1.2 G | Bombe Oggetti esplosivi sganciati da un aereo. Possono contenere un liquido infiammabile con carica di scoppio, un composto foto-lampo o una carica di esplosivo detonante. Il termine comprende bombe foto-illuminanti. |
0049 | Cartucce illuminanti | 1.1 G | Cartucce illuminanti Oggetti costituiti da un bossolo, da un innesco e da una polvere illuminante, il tutto assemblato in un unico pezzo pronto per il tiro. |
0050 | Cartucce illuminanti | 1.3 G | Cfr. la voce UN n. |
0054 | Cartucce da segnalazione | 1.3 G | Cartucce da segnalazione Oggetti concepiti per lanciare segnali luminosi colorati o altri segnali con l'aiuto di pistole segnalatrici, ecc. |
0066 | Miccia a combustione rapida | 1.4 G | Miccia a combustione rapida Oggetto costituito da fili tessili coperti di polvere nera o di un'altra composizione pirotecnica a combustione rapida e da un involucro protettore flessibile, oppure costituito da un'anima di polvere nera avvolta da tela tessile flessibile. Esso brucia con una fiamma esterna che progredisce lungo la miccia e serve a trasmettere l'accensione di un dispositivo ad una carica. |
0092 | Dispositivi illuminanti di superficie | 1.3 G | Dispositivi illuminanti Oggetti costituiti da materie pirotecniche e concepiti per essere usati per illuminare, identificare, segnalare o avvertire. |
0093 | Dispositivi illuminanti aerei | 1.3 G | Cfr. la voce UN n. |
0101 | Miccia istantanea non detonante | 1.3 G | Miccia Per convenzione si distingue tra micce a corda (cord-like fuse) e i dispositivi usati per le munizioni con componenti meccaniche, elettriche o idrostatiche per innescare una deflagrazione o detonazione (fuze). Miccia istantanea non detonante (conduttore di fuoco) Oggetto costituito da fili di cotone impregnati di polverino (conduttore di fuoco). Esso brucia con una fiamma esterna ed č utilizzato nelle catene di accensione degli artifici da divertimento, ecc. |
0103 | Miccia di accensione a rivestimento | 1.4 G | Miccia di accensione a rivestimento Oggetto costituito da un tubo di metallo contenente un'anima di esplosivo deflagrante. |
0171 | Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva | 1.2 G | Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva Munizioni concepite per produrre una sorgente unica di luce intensa allo scopo di illuminare uno spazio. Le cartucce illuminanti, le granate illuminanti, i proiettili illuminanti, le bombe illuminanti e le bombe con carica di localizzazione del punto di caduta sono comprese in questa denominazione. |
0191 | Artifici da segnalazione a mano | 1.4 G | Oggetti producenti segnali. |
0192 | Petardi per ferrovia | 1.1 G | Cfr. la voce UN n. 0191 |
0194 | Segnali di pericolo per navi | 1.1 G | Cfr. la voce UN n. 0191 |
0195 | Segnali di pericolo per navi | 1.3 G | Cfr. la voce UN n. 0191 |
0196 | Segnali fumogeni | 1.1 G | Cfr. la voce UN n. 0191 |
0197 | Segnali fumogeni | 1.4 G | Cfr. la voce UN n. 0191 |
0212 | Traccianti per munizioni | 1.3 G | Traccianti per munizioni Oggetti sigillati contenenti materie pirotecniche e concepiti per seguire la traiettoria di un proiettile. |
0254 | Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva | 1.3 G | Cfr. la voce UN n. 0171 |
0297 | Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva | 1.4 G | Cfr. la voce UN n. 0254 |
0299 | Bombe foto-illuminanti | 1.3 G | Cfr. la voce UN n. 0039 |
0300 | Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva | 1.4 G | Cfr. la voce UN n. 0009 |
0301 | Munizioni lacrimogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva | 1.4 G | Cfr. la voce UN n. 0018 |
0303 | Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva | 1.4 G | Cfr. la voce UN n. 0015 |
0306 | Traccianti per munizioni | 1.4 G | Cfr. la voce UN n. 0212 |
0312 | Cartucce da segnalazione | 1.4 G | Cartucce da segnalazione Cartucce da segnalazione Oggetti concepiti per lanciare segnali luminosi colorati o altri segnali con l'aiuto di pistole segnalatrici. |
0313 | Segnali fumogeni | 1.2 G | Cfr. la voce UN n. 0195 |
0318 | Granate da esercitazione a mano o per fucile | 1.3 G | Granate a mano o per fucile Oggetti concepiti per essere lanciati a mano o con l'aiuto di un fucile. Il termine include le granate da esercitazione a mano o per fucile. |
0319 | Cannelli | 1.3 G | Cannelli Oggetti costituiti da un innesco che provocano l'accensione e da una carica ausiliaria di esplosivo deflagrante come polvere nera, utilizzati per accendere una carica propulsiva in un bossolo, ecc. |
0320 | Cannelli | 1.4 G | Cfr. la voce UN n. |
0333 | Fuochi pirotecnici | 1.1 G | Fuochi pirotecnici Oggetti pirotecnici concepiti ai fini di divertimento. |
0334 | Fuochi pirotecnici | 1.2 G | Cfr. la voce UN n. 0333 |
0335 | Fuochi pirotecnici | 1.3 G | Cfr. la voce UN n. 0333 |
0336 | Fuochi pirotecnici | 1.4 G | Cfr. la voce UN n. 0333 |
0362 | Munizioni per esercitazioni | 1.4 G | Munizioni per esercitazioni Munizioni sprovviste di carica di scoppio principale, ma contenenti una carica di dispersione o di espulsione. Generalmente esse contengono anche una spoletta e una carica propulsiva. |
0363 | Munizioni per esercitazioni | 1.4 G | Munizioni per esercitazioni Munizioni contenenti una materia pirotecnica, utilizzate per provare l'efficacia o la potenza di nuovi elementi o l'insieme di nuove munizioni o di armi. |
0372 | Granate da esercitazione a mano o per fucile. | 1.2 G | Cfr. la voce UN n. 0318 |
0373 | Artifici da segnalazione a mano | 1.4 S | Cfr. la voce UN n. 0191 |
0403 | Dispositivi illuminanti aerei | 1.4 G | Cfr. la voce UN n. 0092 |
0418 | Dispositivi illuminanti di superficie | 1.2 G | Cfr. la voce UN n. 0092 |
0419 | Dispositivi illuminanti di superficie | 1.1 G | Cfr. la voce UN n. 0092 |
0420 | Dispositivi illuminanti aerei | 1.1 G | Cfr. la voce UN n. 0092 |
0421 | Dispositivi illuminanti aerei | 1.2 G | Cfr. la voce UN n. 0092 |
0424 | Proiettili inerti con traccianti | 1.3 G | Proiettili Oggetti come una granata o palla lanciati da un cannone o da un altro pezzo di artiglieria, da un fucile o da un'altra arma di piccolo calibro. Possono essere inerti, con o senza traccianti, e possono contenere una carica di dispersione, espulsione o scoppio. Il termine include proiettili inerti con traccianti, proiettili con carica di dispersione o espulsione, proiettili con carica di scoppio. |
0425 | Proiettili inerti con tracciante | 1.4 G | Cfr. la voce UN n. 0424 |
0428 | Oggetti pirotecnici per uso tecnico | 1.1 G | Oggetti pirotecnici per uso tecnico Oggetti che contengono materie pirotecniche e che sono destinati ad uso tecnico come produzione di calore, produzione di gas, effetti scenici, ecc. Non sono compresi in questa denominazione i seguenti oggetti: munizioni, cartucce da segnalazione, taglia cavi esplosivi, fuochi pirotecnici, dispositivi illuminanti aerei, dispositivi illuminanti di superficie, dispositivi di sgancio esplosivi, rivetti esplosivi, torce da segnalazione a mano, segnali di pericolo, petardi per ferrovia, segnali fumogeni. |
0429 | Oggetti pirotecnici per uso tecnico | 1.2 G | Cfr. la voce UN n. 0428 |
0430 | Articles, pyrotechnic for technical purposes | 1.3 G | Cfr. la voce UN n. 0428 |
0431 | Oggetti pirotecnici per uso tecnico | 1.4 G | Cfr. la voce UN n. 0428 |
0434 | Proiettili con carica di dispersione o di espulsione | 1.2 G | Proiettili Oggetti come una granata o palla tirati da un cannone o da un altro pezzo di artiglieria, da un fucile o da un'altra arma di piccolo calibro. Possono essere inerti, con o senza traccianti, e possono contenere una carica di dispersione, espulsione o scoppio. Il termine include proiettili inerti con traccianti, proiettili con carica di dispersione o espulsione; proiettili con carica di scoppio. |
0435 | Proiettili con carica di dispersione o di espulsione | 1.4 G | Cfr. la voce UN n. 0434 |
0452 | Granate da esercitazione a mano o per fucile | 1.4 G | Cfr. la voce UN n. 0372 |
0487 | Segnali fumogeni | 1.3 G | Cfr. la voce UN n. 0194 |
0488 | Munizioni per esercitazioni | 1.3 G | Munizioni per esercitazioni Munizioni sprovviste di carica di scoppio principale, ma contenenti una carica di dispersione o di espulsione. Generalmente esse contengono anche una spoletta e una carica propulsiva. Il termine esclude i seguenti oggetti che sono elencati separatamente: granate da esercita zione. |
0492 | Petardi per ferrovia | 1.3 G | Cfr. la voce UN n. 0194 |
0493 | Petardi per ferrovia | 1.4 G | Cfr. la voce UN n. 0194 |
0503 | Gonfiatori pirotecnici di sacchi gonfiabili o moduli pirotecnici di sacchi gonfiabili o pretensionatori pirotecnici di cinture di sicurezza | 1.4 G | |
Gruppo S
0110 | Granate da esercitazione a mano o per fucile | 1.4 S | Cfr. la voce UN n. 0318 |
0193 | Petardi per ferrovia | 1.4 S | Cfr. la voce UN n. 0194 |
0337 | Fuochi pirotecnici | 1.4 S | Cfr. la voce UN n. 0334 |
0345 | Proiettili inerti con traccianti | 1.4 S | Proiettili Oggetti come una granata o palla tirati da un cannone o da un altro pezzo di artiglieria, da un fucile o da un'altra arma di piccolo calibro. Possono essere inerti, con o senza traccianti, e possono contenere una carica di dispersione, espulsione o scoppio. |
0376 | Cannelli | 1.4 S | Cfr. la voce UN n. 0319 |
0404 | Dispositivi illuminanti aerei | 1.4 S | Cfr. la voce UN n. 0092 |
0405 | Cartucce da segnalazione | 1.4 S | Cartucce da segnalazione Oggetti concepiti per lanciare segnali luminosi colorati o altri segnali con l'aiuto di pistole segnalatrici, ecc. |
0432 | Oggetti pirotecnici per uso tecnico | 1.4 S | |
ALLEGATO II
Articoli per i quali è richiesta una classificazione come articoli pirotecnici o esplosivi
Gruppo G
0121 | Accenditori | 1.1 G | Accenditori Oggetti contenenti una o pių materie esplosive, utilizzati per iniziare una deflagrazione in una catena pirotecnica. Essi possono essere azionati chimicamente, elettricamente o meccanicamente. |
0314 | Accenditori | 1.2 G | Cfr. la voce UN n. 0121 |
0315 | Accenditori | 1.3 G | Cfr. la voce UN n. 0121 |
0316 | Spolette-accenditori | 1.3 G | |
0317 | Spolette-accenditori | 1.4 G | |
0325 | Accenditori | 1.4 G | Cfr. la voce UN n. 0121 |
0353 | Articoli esplosivi, n.c.a. NOS | 1.4 G | |
0454 | Accenditori | 1.4 S | Cfr. la voce UN n. 0121 |
Gruppo S
0131 | Accenditori per miccia di sicurezza | 1.4 S | Accenditori per miccia di sicurezza Oggetti di concezioni varie funzionanti per frizione, per urto o elettricamente e utilizzati per accendere la miccia di sicurezza. |
0349 | Articoli esplosivi, n.c.a. | 1.4 S | |
0368 | Spolette-accenditori | 1.4 S | |
email - Edoardo Mori |
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