Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Modifiche allo all. B . - DM 20 febbraio 2013

MINISTERO DELL'INTERNO  DECRETO 20 febbraio 2013 - Modifica dell'Allegato «B» al Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. (GU n.47 del 25-2-2013)

Si veda il testo aggiornato degli allegati al 16 agosto 2016 , in questa pagina

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
 Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico;
 Visto il capitolo IV dell'Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 sulle «Condizioni da soddisfarsi nell'impianto, o adattamento, di un fabbricato ad uso di deposito di materie esplosive»;
 Ritenuto di modificare le norme sopraindicate per adeguare, nel rispetto delle esigenze di sicurezza, la normativa vigente a nuove caratteristiche di stabilità   dei prodotti, dovute all'impiego di processi di innovazione tecnologica;
 Visto l'art. 97 della Costituzione;
 Letto l'art. 83, ultimo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che consente al Ministero dell'interno di apportare variazioni o aggiunte agli allegati al regolamento stesso;
 Sentito il parere della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive e infiammabili, espresso nelle sedute del 20 luglio 2011 e 3 maggio 2012, nonché il parere espresso, in data 8 febbraio 2013, da un tavolo tecnico di consultazione costituito da esperti in materia di sostanze esplosive e infiammabili, sul modello della composizione della suddetta commissione, riunito a seguito della soppressione degli organi collegiali operanti presso il Ministero dell'interno di cui all'art. 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, nel rispetto dei canoni di buona amministrazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
 Decreta:
  Art. 1
  1. All'Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al Capitolo I, sono apportate le seguenti modifiche:
1. al paragrafo 4, lettera b), l'elencazione dei prodotti contenuti nei laboratori con il corrispondente coefficiente numerico K è sostituita dalla seguente:

Materiale esplosivo

Valore di K

Materie innescanti (fulminato di mercurio o d'argento secchi, azotidrati di piombo o d'argento umidi o secchi, stifnato di piombo umido o secco e loro miscele; prodotti analoghi nel comportamento)

3

Nitroglicerina, dinamiti a base di nitroglicerina, pentrite e T4 secchi con meno del 12% di acqua o del 4% di sostanze flemmatizzanti non volatili, esplosivi al clorato e perclorato; prodotti analoghi nel comportamento.

1

Acido picrico e sue miscele

0,8

Tritolo, T4 e pentrite con almeno il 12% di acqua, oppure il 4% di sostanze flemmatizzanti non volatili; prodotti analoghi nel comportamento.

0,6

Esplosivi costituiti prevalentemente da nitrato ammonico e polvere nera. Polveri infumi a singola, doppia e tripla base, classificate 1.1 C(i);prodotti analoghi nel comportamento.

0,3

Polveri infumi classificate 1.3 C e 1.4 C(i)

0,2

NOTA(1): Le classifiche indicate: 1.1 C.1.3 C e 1.4 C sono quelle prescritte dal manuale delle Nazioni Unite "Recommendatìons on the Transport of Dangerous Goods -Model Regulations" per le polveri infumi contenute nei prescritti imballaggi di tipo approvato. Per polveri sfuse e/o contenute, per qualsiasi motivo, in imballaggi diversi , si applica in ogni caso il valore di K prescritto per la polvere nera. "
 
2. al paragrafo 4, lettera c), l'elencazione dei prodotti contenuti nei magazzini della fabbrica con il corrispondente coefficiente numerico K é sostituita dalla seguente:

Materiale esplosivo

Valore di K

Nitroglicerina.

3

Detonatori e capsule al fulminato di mercurio o all'azoturo di piombo ed argento; prodotti analoghi nel comportamento.

1,5

Dinamiti a base di nitroglicerina. Balistiti in polvere o in grani tanto minuti da servire per inneschi; esplosivi al clorato e perclorato; Pentrite e T4 con meno del 12% di acqua o del 4% di sostanze flemmatizzanti non volatili ; bombe chiuse senza il detonatore primario; acido picrico e sue miscele; prodotti analoghi nel comportamento .

0,5

Tritolo , T4 e pentrite con almeno il 12% di acqua, oppure il 4% di sostanze flemmatizzanti  non volatili (se allo stato secco) ; esplosivi risultanti da miscele di nitrati con o senza tritolo . Polvere nera ; esplosivi della prima categoria in genere fra cui polveri infumi a singola, doppia e tripla base classificate 1.1 C (1) ; prodotti analoghi nel comportamento.

0,4

Polveri infumi a singola, doppia e tripla base classificate 1.3 C e 1.4 C(1); prodotti analoghi nel comportamento.

0,3

NOTA(1): Le classifiche indicate: 1.1 CJ.3 C e 1.4 C sono quelle prescritte dal manuale delle Nazioni Unite "Recommendatìons on the Transport of Dangerous Goods -Model Regulatìons" per le polveri infumi contenute nei prescritti imballaggi dì tipo approvato . Per polveri sfuse e/o contenute, per qualsiasi motivo, in imballaggi diversi , si applica in ogni caso il valore di K prescritto per la polvere nera."

 b) al Capitolo III, paragrafo 5, il secondo periodo é sostituito dal seguente:
 «É anche permesso l'impianto di depositi per quantità   superiore ai 100 kg di polveri a condizione che distino non meno di 100 m da locali di lavorazione o depositi di prodotti finiti riducibili alla metà   in presenza di terrapieni o muri tagliafuoco. Il carico massimo di polveri in tal caso verrà   determinato applicando i criteri indicati al precedente Cap. I, paragrafo 4., lettera c). Fermo restando il rispetto del quantitativo massimo di 20.000 Kg prescritto per ciascun magazzino di fabbrica, in detto deposito le polveri dovranno essere conservate nei loro contenitori originali di tipo approvato nel rispetto dei corretti criteri di stivaggio indicati nell'art. 5 del decreto ministeriale 18 luglio 2001»;

c) al Capitolo IV, sono apportate le seguenti modifiche:
 1. al paragrafo 2. (Depositi di fabbrica ), comma 3, la Tabella
é sostituita dalla seguente:  
TABELLA

Natura dell'esplo­sivo

Autostrade, strade statali e provin­ciali, ferrovie, canali navigabili, case coloniche e private isolate, ecc.

Opifici industriali, gruppi di case, chiese aperte al culto, monumenti dichiarati di interesse nazionale, luoghi in cui si ha riunione di persone (stadi, campi sportivi).

Centri abitati con popolazione fino a 5.000 abitanti

Centri abitati con popolazione fino a 10.000 abitanti

Città , centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abi­tanti .

Nitroglicerina, mate­riali esplodenti di III categoria, gelatine, dinamiti, chedditi, acido picrico in casse; prodotti ana­loghi nel comporta­mento.

5

10

10

12

15

Tritolo, acido pi­crico, pentrite, T4; proiettili caricati con miscele di tali esplosivi, esplosivi da mina di tipo pulverulento. Prodotti analoghi nel com­portamento.

4

8

8

10

12

Proiettili carichi (esclusi quelli con acido picrico, pen­trite e T4).

3

6

6

8

10

Polvere nera , arti­fizi ad effetto di scoppio (o assim­labile, tipo crepitio o fischio) polveri infumi a singola, doppia o tripla base classificate 1.1 C(l)

3

5

5

6

8

polveri infumi a singola, doppia o tripla base classificate 1.3 C e 1.4 C(l)

2,5

4,5

4,5

5,5

7,5

Artifizi ad effetto luminoso

1,5

3

3

4

6

Clorati

1

2

2

3

4

NOTA(l): Le classifiche indicate: 1.1 C. 1.3 C e 1.4 C sono quelle prescritte dal manuale delle Nazioni Unite "Recommendations on the Transport of Dangerous Goods — Model Regulations" per le polveri infumi contenute nei prescritti imballaggi di tipo approvato . Per polveri sfuse e/o contenute, per qualsiasi motivo, in imballaggi diversi, si applica in ogni caso il valore di K prescritto per la polvere nera. ";

 2. al paragrafo 4, lettera a), alinea, le parole «strade pubbliche e simili, deve essere, per i vari casi, quella che risulta dai seguenti prospetti fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, comma 6:» sono sostituite dalle seguenti: «strade pubbliche e simili, deve essere quella che risulta dalla applicazione dei criteri indicati al precedente paragrafo 2. - (Depositi di fabbrica).»   ed i relativi prospetti sono soppressi.

Nota del gen. R. Schiavi:
Il Decreto, in pratica, aggiunnge un coefficiente K per il calcolo della sicurezza interna ed esterna dei depositi, destinato alle polveri imballate in maniera tale da avere una classifica ADR diversa da 1.1.C. Pareva infatti logico che polveri  considerate dall'ADR  meno pericolose nel trasporto perchè protette da un particolare imballo, non lo fossero altrettanto in deposito. Se avessero fatto la stessa cosa per gli artifici citando la classifica ADR invece di dire "artifici con effetti di scoppio (o assimilabile tipo crepitio o fischio)" sarebbe stato meglio. Utile all'aggiunta al capitolo III della possibilità di dimezzamento delle distanze quando si aumenti il quantitativo delle polveri a più di 100 chili, lo specifico riferimento a un muro tagliafuoco, per fare capire ai VVF, delegati al controllo delle minute vendite ma che vogliono farlo anche per i depositi di esplosivi che sono tutta un'altra cosa, che per certi prodotti è ammesso il muro e non soltanto la terrapienatura come hanno asserito in alcuni casi.


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