Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Circolare 5 maggio 2005 - Recepimento direttiva su esplosivi

MINISTERO DELL'INTERNO
CIRCOLARE 5 maggio 2005, n.557 Decreto 19 settembre 2002, n. 272, recante il «Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile» - Direttiva 2004/57/CEE della Commissione delle Comunità Europee del 23 aprile 2004 - Decisione della Commissione delle Comunità europee del 15 aprile 2004. circolare dispositiva ed applicativa (G. Uff. n. 112, Suppl. ordinario alla G.U. n. 144 del 23 giugno 2005)

Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 158 del 10 luglio 2003 é stato pubblicato il decreto 1° luglio 2003 previsto dall'art. 10 del decreto interministeriale del 19 settembre 2002, n. 272 (d'ora in avanti decreto interministeriale n. 272/2002) di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (d'ora in avanti: decreto legislativo n. 7/1997), recante norme di recepimento della direttiva 93/15 CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile.
Ai sensi dell'art. 10 del predetto decreto interministeriale n. 272/2002, quindi, le disposizioni del decreto legislativo n. 7/1997 e del relativo decreto interministeriale n. 272/2002 concernente la disciplina delle materie esplodenti, sono in vigore in Italia dal 25 luglio 2003.
Poiché si é evidenziata, nel tempo, l'esigenza di meglio chiarire alcuni aspetti applicativi del ripetuto decreto interministeriale n. 272/2002, acquisito il conforme parere tecnico della Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle armi per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, si ritiene utile fornire, di seguito, indicazioni relative alle innovazioni più rilevanti apportate dalla nuova normativa.
A tal fine, la presente circolare affronta le questioni pratiche di maggiore richiamo emerse nella fase di prima attuazione e quelle che rivestono particolare rilievo e urgenza per la migliore tutela della sicurezza pubblica ed un più efficace controllo della circolazione degli esplosivi civili, garantendo una migliore tracciabilità degli stessi.
Al riguardo va, innanzi tutto, precisato che ai sensi della normativa in parola sono esclusi dal novero degli esplosivi civili:
a) quelli destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e di polizia, compresi quelli destinati ad essere direttamente utilizzati dagli stabilimenti militari dell'A.I.D. (Agenzia Industrie Difesa), tuttora diretta emanazione dell'Amministrazione militare;
b) gli articoli pirotecnici, ovvero i manufatti classificati nella IV e V categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (per i quali é in via di definizione il decreto previsto dall'art. 20 del decreto interministeriale n. 272/2002 - allegato 1 -) e che, ai fini della disciplina comunitaria, sono qualificati come tali dalla direttiva 2004/57/CE del 23 aprile 2004 (Gazzetta Ufficiale dell'U.E. del 29 aprile 2004) con riferimento al suo Allegato I (allegato 2) o che, con riferimento alle indicazioni di cui all'Allegato II della medesima Direttiva, possano essere riconosciuti come tali;
c) le munizioni per uso civile, salvo quanto disposto dagli articoli 1, comma 3, 10, 11 e 12 del decreto legislativo n. 7/1997.

1) - Istanze e comunicazioni .
Le istanze relative agli esplosivi ed agli altri prodotti esplodenti comunque elencati all'art. 1 del decreto legislativo n. 7/1997, ciascuna delle quali deve riferirsi partitamente ad un singolo prodotto o a «famiglie» di prodotti dello stesso tipo - cosi' come espressamente indicati nel singolo certificato CE del tipo, ove previsto - devono sempre essere effettuate in carta legale (nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 38, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000). Esse, cosi' come le altre comunicazioni previste dallo stesso decreto legislativo e dal decreto interministeriale n. 272/2002, debbono sempre contenere:
a) l'indicazione delle generalità complete del richiedente, che, anche nel caso di importazioni, esportazioni e trasferimenti ( Nota: In ambito UE i movimenti di merci tra Stati non sono più denominati esportazioni o importazioni, ma, come nel testo, «trasferimenti.». ), deve essere il titolare della licenza di polizia di cui all'art. 46 e/o 47 T.U.L.P.S.;
b) l'indicazione del codice fiscale del richiedente;
c) l'indicazione della ditta per la quale il titolare della licenza opera ed il relativo codice fiscale o partita I.V.A.;
d) il nome dell'esplosivo o dell'artificio per il quale si effettua la comunicazione;
e) l'ente notificato ed il numero del relativo certificato, ove previsto.
Agli atti ed ai documenti formati all'estero da autorità estere, comprese le dichiarazioni di conformità «CE del tipo» ed i relativi allegati da valere nello Stato, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un «traduttore ufficiale» ai sensi dell'art. 33 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Si richiama l'attenzione sul fatto che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto interministeriale n. 272/2002 non occorre alcuna domanda per l'iscrizione nella tabella A allegata al Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. dei prodotti esplodenti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 7/1997, in quanto si provvede d'ufficio sulla base della comunicazione di cui qui si é detto, sempre che la stessa sia regolarmente effettuata dai produttori o dagli importatori, ossia dai soggetti muniti di autorizzazioni di polizia ai sensi degli articoli 46 e 47 T.U.L.P.S.

2) - Marcature CE .
Si richiamano preliminarmente le disposizioni previste dall'art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 7/1997 in base alle quali é vietato detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare esplosivi per uso civile che siano privi della marcatura CE e che non abbiano superato la valutazione di conformità prevista nell'allegato V al predetto decreto legislativo.
Si ricorda che dal 25 luglio 2003, data di entrata in vigore del decreto interministeriale n. 272/2002, i produttori o gli importatori che intendano immettere sul territorio nazionale un esplosivo devono preventivamente munirsi dell'attestato di esame «CE del tipo» o di altra certificazione di conformità rilasciata da un organismo notificato di uno Stato dell'Unione europea, secondo una delle procedure di cui all'allegato V al decreto legislativo n. 7/1997, dandone immediata comunicazione a questo Ministero con le modalità indicate nell'art. 8, commi 6 e 7 del decreto interministeriale n. 272/2002.
Ove il certificato «CE del tipo» sia rilasciato da un Ente notificato nazionale, alla comunicazione dei dati concernenti l'esplosivo provvede direttamente quest'ultimo, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del menzionato art. 8 e con le modalità dalla stessa norma stabilite.
Nel caso, invece, in cui il certificato sia rilasciato da Enti notificati di altro Paese europeo, alla comunicazione, devono essere allegati, come prescrive il comma 7 del richiamato art. 8 del decreto interministeriale n. 272/2002, l'attestato di esame «CE del tipo» e, ove non già presente nell'attestato, una descrizione completa dell'esplosivo. A tale atto deve essere unita, se non già compresa, l'ulteriore certificazione dell'Ente notificato che attesti il numero di identificazione delle Nazioni Unite e la classe di rischio o equivalente attestazione dell'autorità competente del Paese d'origine dell'esplosivo, ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 2.2.1.1.3 del decreto 2 settembre 2003 (Traduzione in lingua italiana del testo consolidato della versione 2003 delle disposizioni degli allegati A e B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2003 - serie generale.
In particolare, anche a garanzia della «identificabilita» del prodotto, le schede tecniche e gli altri allegati alla certificazione «CE del tipo» dovranno essere trasmessi a questo Dipartimento prima dell'inizio della produzione industriale o dell'immissione dell'esplosivo sul territorio dello Stato.

3) - Etichette
Per una corretta individuazione del prodotto esplosivo nel territorio nazionale e per consentirne una migliore tracciabilità amministrativa, finalizzata alla più efficace tutela della sicurezza pubblica (art. 11 Direttiva 93/15/CEE e art. 1, comma 4 decreto legislativo n. 7/1997), dovrà altresi' essere trasmesso un fac-simile dell'etichetta che, all'atto dell'immissione sul territorio nazionale, dovrà essere apposta sull'imballaggio. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 Direttiva 93/15/CEE e dell'art. 1, comma 4 decreto legislativo n. 7/1997, si provvederà affinché l'etichettatura riunisca, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003 serie generale - «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi»), anche, in un unico riquadro, i seguenti dati:
- denominazione del prodotto;
- numero di identificazione ONU e codice di classificazione;
- numero di certificato «CE del tipo»;
- categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S.;
- nome del fabbricante; elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto;
- il numero del provvedimento di presa d'atto ministeriale e classificazione ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3 del decreto interministeriale n. 272/2002.
Particolare attenzione dovrà essere posta nel verificare la coincidenza puntuale della denominazione dell'esplosivo e del nome del fabbricante riportati nella documentazione prodotta, richiamando l'attenzione degli interessati sul fatto che eventuali modificazioni della ragione sociale comportano un aggiornamento del certificato CE del tipo presso l'Ente notificato.

4) - Movimentazione degli esplosivi.
Occorre distinguere:
a) esplosivo munito di certificato «CE del tipo».
Il decreto legislativo n. 7/1997, recependo la direttiva comunitaria 93/15/CEE, riconduce alla competenza dei Prefetti il rilascio dell'autorizzazione per le movimentazioni degli esplosivi per uso civile marcati CE (articoli 8 e 9). In attesa che sia reso operativo lo schedario informatizzato degli esplosivi muniti di certificazione «CE del tipo», i signori Prefetti procederanno a rilasciare le prescritte autorizzazioni sulla base delle indicazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza circa il corretto adempimento degli oneri di comunicazione di cui all'art. 8, comma 7 del decreto interministeriale n. 272/2002.
A tal fine il Dipartimento della pubblica sicurezza darà, di volta in volta e per ciascun nuovo esplosivo o gruppo di esplosivi, formale comunicazione a tutti gli Uffici territoriali del Governo delle procedure espletate, adottando un numero di protocollo che contraddistinguerà anche il decreto di aggiornamento dell'Allegato A al Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S (Es. 557/PAS.5431.XVJ/25/2004-CE (6)).
Lo stesso numero di protocollo sarà indicato dagli interessati in tutte le successive istanze concernenti gli esplosivi, unitamente a quello del certificato «CE del tipo», e dall'Amministrazione, sui relativi provvedimenti, in modo da semplificare l'attività amministrativa e perfezionare, nel contempo, il sistema di tracciabilità amministrativa degli esplosivi stessi.
Sul portale del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per l'Amministrazione Generale, sotto la colonna servizi é presente il collegamento alla pagina dell'Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale, (indirizzo rete multimediale interna I.P. http://10.249.8.214), alla voce CE DEL TIPO ove saranno pubblicate, in tempo reale ed in ordine cronologico, le comunicazioni di cui sopra;
b) esplosivi esclusi dalle disposizioni della direttiva 93/15/CEE.
Fermo quanto previsto dalle norme in materia di importazione, esportazione e transito di materiali ricompresi nella legge 9 luglio 1990, n. 185 (avente ad oggetto: «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento»), continueranno ad essere oggetto di autorizzazione del Ministro dell'interno l'importazione, l'esportazione ed il trasferimento degli esplosivi non ricompresi, secondo quanto detto in premessa, nel campo di applicazione della richiamata direttiva 93/15.
Resta, altresì, sottoposta alla medesima competenza l'autorizzazione all'importazione di esplosivi civili marcati CE provenienti da Paesi esclusi dall'applicazione della direttiva 93/15/CEE. Anche in quest'ultimo caso, l'importatore dovrà presentare la comunicazione prevista dell'art. 8, comma 7 del decreto interministeriale n. 272/2002, nei termini sopra riportati.
Per quanto riguarda le campionature di materie riconducibili alle fattispecie degli esplosivi nuovi o sperimentali, che debbono essere movimentate o trasferite in ambito UE, per esigenze quali la sottoposizione a prova degli Organismi notificati, nel richiamare le specifiche disposizioni previste dall'art. 99 Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., si conferma che esse continuano ad essere assoggettate alle licenze del Ministero dell'interno.
Sono anche escluse le importazioni di esplosivi che siano destinati ad essere direttamente impiegati («utilizzati») dalle Forze armate e di polizia dello Stato, ovvero dagli stabilimenti da esse posseduti e direttamente controllati e gestiti (A.I.D.).
Si fa, però, presente che la direttiva 93/15/CEE sugli esplosivi non può non esplicare i suoi effetti anche con riferimento agli esplosivi destinati ad essere utilizzati - da aziende private - per la realizzazione dei materiali contemplati della legge n. 185/1990, con particolare riferimento alla definizione stessa degli esplosivi in parola ed al relativo sistema autorizzatorio delle importazioni.
La lettura sistematica degli articoli 1 e 2, commi 3 e 4, lettera a), della predetta legge n. 185/1990 e della successiva direttiva CEE (v. art. 1, comma 4 decreto legislativo n. 7/1997), infatti, consente di affermare che, fermo quanto prescritto dalla soprarichiamata legge n. 185/1990 in materia di programmi internazionali o in ambito NATO, le ditte che abbiano ricevuto commesse dalle Forze armate o dalle Forze di polizia e che debbano importare direttamente dall'estero materiali esplodenti (ossia: prodotti esplosivi, semilavorati esplosivi, componenti finiti esplosivi) potranno, alternativamente, o importare materiali già muniti di marchio CE, che saranno quindi assoggettati alle prescrizioni ed alle procedure previste dal decreto legislativo n. 7/1997, o materiali privi di marchio CE. In questo ultimo caso le ditte (producendo la prevista commessa) dovranno sempre preventivamente assoggettare i materiali al diverso sistema del riconoscimento e classificazione disciplinato dal T.U.L.P.S. e richiedere la licenza d'importazione al Ministro dell'interno.
Devono, dunque, restare sempre sottoposti al controllo diretto delle Autorità di pubblica sicurezza tutti i prodotti esplosivi che, a qualsiasi titolo, siano introdotti nel territorio nazionale e che, non essendo destinati ad essere direttamente utilizzati da parte di militari o di Forze di polizia, siano introdotti nel ciclo produttivo di un'azienda come parti di ricambio o componenti specifici per la costruzione di materiale d'armamento, ai sensi del ricordato art. 2, comma 4, lettera a) legge n. 185/1990;
c) modulistica.
Si richiama l'attenzione sul fatto che, fermo quanto in precedenza detto, a far data dal 24 ottobre 2004, data di entrata in vigore della Decisione della Commissione Europea del 15 aprile 2004 (Gazzetta Ufficiale dell'U.E. 24 aprile 2004), per l'autorizzazione al trasferimento intracomunitario di esplosivi dovrà utilizzarsi l'apposito modulo che, anche nella versione bilingue per la provincia di Bolzano, si allega in copia. Tale documento di accompagnamento degli esplosivi, rilasciato nel rispetto delle vigenti normative sul bollo, sarà utilizzato ordinariamente per le movimentazioni in ambito UE (allegato 3).
Su di esso (o, ove necessiti, su di un'appendice allegata) potranno essere riportate le opportune prescrizioni previste dall'autorizzazione al trasferimento contemplata dalla richiamata Decisione.

5) - Istanze relative alle munizioni.
Come noto, le munizioni sono sottratte alla disciplina della Direttiva; tuttavia il decreto legislativo n. 7/1997 precisa (art. 1, comma 3, lettera c), che ad esse si applicano le previsioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 del medesimo decreto.
Pertanto le istanze intese ad ottenere l'autorizzazione alle movimentazioni ivi previste devono comunque contenere tutte le indicazioni richieste dagli articoli 10 e 11 del citato decreto legislativo ed ogni altra indicazione che, per motivi di sicurezza, il Prefetto richieda espressamente.
In particolare:
a) per i trasferimenti in ambito U.E.
La movimentazione é assoggetta alle disposizioni contenute negli indicati articoli 10, 11 e 12 del decreto legislativo n. 7/1997, nonché a quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1993, n. 509, ad oggetto «Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile».
Si ricorda che per le istanze intese ad ottenere l'introduzione nel territorio italiano di munizioni provenienti da uno Stato membro dell'U.E. o il trasferimento delle stesse verso un altro Stato effettuati da soggetti diversi da quelli qualificati come «armaioli» sono specificamente da acquisire anche le informazioni previste al comma 3, lettere e) ed f) del predetto art. 11. Si richiama l'attenzione, inoltre, sulle previsioni della lettera d) del medesimo comma, nonché su quanto disposto dal comma 1 dell'art. 10, in merito alla verifica dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione da parte delle competenti autorità dello Stato di partenza;
b) importazione da Paese non U.E.
L'importazione continua ad essere assoggettata alla licenza di cui all'art. 54 T.U.L.P.S.;
c) esportazione verso un Paese non U.E.
Continua ad essere richiesta l'autorizzazione del Prefetto ai sensi del combinato disposto degli articoli 38 e 93 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.
Si richiama l'attenzione sulla necessità che siano rispettate, per le munizioni, le disposizioni in materia di esportazioni verso Paesi soggetti ad embargo o alle misure restrittive del Codice di condotta europeo, in forza delle quali il rilascio della licenza é sottoposto, in ogni caso, al previo nulla osta di questo Ministero;
d) transito verso Paesi extraeuropei.
Nulla é mutato in materia di rilascio della licenza di transito dei materiali esplodenti. L'art. 54, ultimo comma, del T.U.L.P.S., in particolare, dispone che per il transito degli esplosivi «é sufficiente la licenza del Prefetto della provincia per cui i prodotti entrano nello Stato». Si precisa, ad ogni buon fine, che la licenza di transito deve essere richiesta anche quando trattasi di quantitativi o tipologie di materiali il cui trasporto, a mente degli articoli 97 e 98 del ripetuto regolamento, non é assoggettato a licenza di polizia.

6) - Altre sostanze esplodenti.
Anche se il clorato di potassio, il clorato di bario e il clorato di sodio già iscritti, come prodotti esplosivi, nell'Allegato A al Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. e classificati nella 1ª categoria, gruppo B, non sono oggi compresi nel nuovo Allegato A, così come novellato dal decreto interministeriale n. 272/2002 (art. 19, punto 2), si deve rilevare che essi sono, nondimeno, tuttora inseriti nell'Allegato B.
In relazione a ciò, sulla scorta del parere dalla Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi, per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, espresso nella seduta del 5 maggio 2004, si precisa che dette sostanze restano comunque soggette, anche nell'interesse della pubblica incolumità, alle prescrizioni concernenti il deposito, giuste le espresse disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo Allegato B del Regolamento di esecuzione.

7) - Disposizioni finali e transitorie.
Gli esplosivi già prodotti o importati nel territorio dello Stato alla data d'entrata in vigore del decreto interministeriale n. 272/2002, riconosciuti e classificati sulla base delle norme anteriormente vigenti, possono essere smaltiti, ai sensi dell'art. 21 del predetto Regolamento, entro il 31 dicembre 2005; il loro consumo é però limitato al mercato interno ed all'esportazione verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, ferme restando le relative autorizzazioni.
Alla scadenza di tale termine le giacenze non smaltite debbono essere distrutte.
Entro lo stesso termine dovranno essere distrutti gli esplosivi già esportati verso piattaforme in mare aperto, al fine di essere ivi impiegati, i quali, se non utilizzati, potranno, per motivi di sicurezza, essere reimportati dalle stesse piattaforme in Italia anche se non sono muniti del certificato «CE del tipo», previo nulla osta di questo Ministero.
In ogni caso, per quanto riguarda le modalità dei trasporti di esplosivi, si richiama quanto disposto dall'Allegato C al Reg. T.U.L.P.S., così come modificato dall'art. 17 del decreto interministeriale n. 272/2002, che richiama, oltre alle citate norme dell'ADR per i trasporti di merci pericolose su strada, quelle del RID (via ferrovia), dell'I.C.A.O. (via aerea), dell'IMO (via mare) e dell'ADNR (acque interne).
In particolare, si richiama, in materia di controlli dei trasporti su strada, quanto disposto dal paragrafo 1.8.1. e 1.8.2 del citato decreto 2 settembre 2003 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Le presenti disposizioni amministrative sono state adottate previo adempimento degli obblighi di preventiva informazione in ambito comunitario che concernono le «regole tecniche» (legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modifiche, attuativa delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE, anche per gli effetti dell'accordo OTC di cui alla Decisione 94/800/CE del 22 dicembre 1994) e, per le disposizioni di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 11 della direttiva 93/15/CEE.
Roma, 5 maggio 2005.

L'intero testo della circolare con allegati e moduli può essere scaricato in formato PDF


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