ART. 33. (Modifiche agli articoli 134 e 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui la regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 134, secondo comma, dopo le parole "cittadinanza italiana" sono inserite le seguenti: " ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea ";
b) all'articolo 134, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
" I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani ";
c) all'articolo 138, primo comma, n. 1°, dopo le parole: " cittadino italiano " sono aggiunte le seguenti: " o di uno Stato membro dell'Unione europea ";
d) all'articolo 138, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
" Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto darmi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico".
Nota: la legge regola l'esercizio di attività di vigilanza da parte di cittadini comunitari.
La disposizione di cui alla lettera d) è assolutamente misteriosa perché o si limita a ribadire quanto detto nella direttiva europea 527/92 ed allora non vi era bisogno di scrivere nulla; oppure introduce delle facilitazioni, ed allora avrebbe dovuto essere molto più chiara. Secondo la direttiva europea il cittadino comunitario non italiano e non residente in Italia deve essere munito della Carta Europea su cui sono iscritte le armi che intende portare e l'accordo preventivo dell'autorità italiana; poi il capo della polizia può rilasciare il permesso di porto d'arma. Come si vede procedura complicata e praticamente non attuabile. E se il cittadino comunitario risiede in Italia, allora egli deve essere equiparato in tutto al cittadino italiano e non ha senso il richiamo alla direttiva europea.
ART. 34. (Modifica all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio).
1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
" 4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati ".