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LEGGE 14 febbraio 2003, n.34 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (Gazzetta Ufficiale N. 58 del 11 Marzo 2003 - Supplemento)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1. - 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997.

Art. 2. - 1. Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 della Convenzione stessa.

Art. 3. - 1. Dopo l'articolo 280 del codice penale è inserito il seguente: "Art. 280-bis (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.
Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.
Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

NOTA: La disposizione della seconda frase contiene una definizione di dispositivo micidiale assolutamente generica e alquanto sciocca perché collega la micidialità, che è nozione di pericolosità riferita alle persona, alla idoneità a provocare importanti danni materiali, che è nozione riferita alle cose! Essa quindi non incide molto sulla nozione di esplosivo micidiale già adottata dalla giurisprudenza. Ancor più misterioso il collegamento che può esservi tra le armi di cui all'art. 585 CP , che comprende anche i temperini e le fionde, e le armi dei terroristi "idonee a causare importanti danni materiali". è di tutta evidenza che può trattarsi solo di armamento bellico quali missili, razzi, cannoni e di certo non di armi militari da fuoco leggere. Al limite possono porsi armi come un bazooka o una mitragliatrice pesante.
Ad ogni modo la norma è solo il prodotto di uno sciocco funzionario ministeriale che non è stato in grado di trascrivere il testo della convenzione il quale del tutto correttamente recita (art. 1 comma 3) :
Per "ordigno esplosivo o altro ordigno micidiale" si intende:
a) ogni arma o ordigno esplosivo o incendiario progettato per o avente la capacità di causare la morte, gravi lesioni corporali o importanti danni materiali.
b) ogni arma o ordigno concepito per o avente la capacità di causare la morte, gravi lesioni corporali o importanti danni materiali mediante l'emissione, la disseminazione, o l'impatto di prodotti chimici tossici o di agenti biologici, tossine o sostanze analoghe o di irradiamenti o di materie radioattive.

Art. 4. - 1. All'articolo 280 del codice penale il quinto comma è sostituito dal seguente:
"Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".
2. Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:
"Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

Art. 5. - 1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole: "diverse da quella prevista dall'articolo 98" sono sostituite dalle seguenti: "diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114".
2. All'articolo 12, comma 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "diverse da quella prevista dall'articolo 98" sono sostituite dalle seguenti: "diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114".

Art. 6. - 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, le parole: "dall'articolo 270-ter" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 270-ter e 280-bis".

Art. 7. - 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato

(omissis)

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