La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1. - 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997.
Art. 2. - 1. Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 della Convenzione stessa.
Art. 3. - 1. Dopo l'articolo 280 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 280-bis (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o
esplosivi). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a
danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di
dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la
reclusione da due a cinque anni.
Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o
comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse
assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti
danni materiali.
Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della
Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale,
di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla
Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino
alla metà.
Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un
grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da
cinque a dieci anni.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli
articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al
quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità
di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette
aggravanti".
Art. 4. - 1. All'articolo 280 del codice penale il quinto comma è
sostituito dal seguente:
"Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli
articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e
al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità
di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette
aggravanti".
2. Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre
1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1980, n. 15, è sostituito dal seguente:
"Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli
articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di
cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le
quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina
la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le
diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante
dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".
Art. 5. - 1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203, le parole: "diverse da quella prevista dall'articolo 98" sono
sostituite dalle seguenti: "diverse da quelle previste dagli articoli
98 e 114".
2. All'articolo 12, comma 3-quater, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, le parole: "diverse da quella prevista dall'articolo
98" sono sostituite dalle seguenti: "diverse da quelle previste dagli
articoli 98 e 114".
Art. 6. - 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, le parole: "dall'articolo 270-ter" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 270-ter e 280-bis".
Art. 7. - 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Allegato
(omissis)