Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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LEGGE 25 gennaio 2006, n. 29 - Art. 9 e 10 - Modifiche in materia di artifici pirotecnici

LEGGE 25 gennaio 2006, n.29 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005. (G. Uff. N. 32 del 8 Febbraio 2006)
(omissis)
Art. 9. (Modifiche all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a parziale recepimento della direttiva 2004/57/CE della Commissione, del 23 aprile 2004)
1. All'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma:
1) le parole: "di qualsiasi genere" sono sostituite dalle seguenti: "di Iª, IIª, IIIª, IVª e Vª categoria, gruppo A e gruppo B,";
2) dopo le parole: "dal Questore" sono inserite le seguenti: ", nonché materie esplodenti di Vª categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità";
b) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
"Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplodenti di Vª categoria, gruppo D e gruppo E".

Nota all'art. 9: - Il testo dell'art. 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1931, n. 146, come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 55 (art. 54 testo unico 1926). - Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.
Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività.
È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di I, II, III, IV, V categoria, gruppo A e gruppo B , a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore, nonché materie esplodenti di V categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità.
Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.
Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.
Il contravventore è punito con l'arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a lire 300.000.
Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplodenti di V categoria, gruppo D e gruppo E.
L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a lire 300.000.».

Art. 10. (Modifica all'articolo 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110) 1. All'articolo 5, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: "e dei giocattoli pirici" sono soppresse.
Note all'art. 10:
Il testo vigente dell'art. 5, della legge 18 aprile 1975, n. 110, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1975, n. 105, così come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 5 (Limiti alle registrazioni. Divieto di giocattoli trasformabili in armi). - Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non si applicano alla vendita al minuto cartucce da caccia a pallini, dei relativi bossoli o inneschi nonché alla vendita dei pallini per le armi ad aria compressa.».
- L'art. 4-bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 2 dicembre 1956, n. 1452, è abrogato.
- Le disposizioni del citato testo unico, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e quelle della presente legge non si applicano ai giocattoli.
I giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. Devono inoltre avere l'estremità della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato.
Nessuna limitazione è posta all'aspetto dei giocattoli riproducenti armi destinati all'esportazione.
Chiunque produce o pone in commercio giocattoli riproducenti armi senza l'osservanza delle disposizioni del quarto comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni. Quando l'uso o il porto d'armi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma.».

NOTE:
Il richiamo alla direttiva 2004/57/CE è un "falso burocratico". La direttiva prescrive solo di distinguere i prodotti pirotecnici esplosivi da quelli che esplosivi non sono.
La prima modifica all'art. 55 TULPS stabilisce che per tutti gli artifici delle categorie I, II, III, IV e per quelli della cat. V gruppi A e B ci vuole il nulla osta all'acquisto. Stabilisce poi che per acquistare gli artifici del gruppo C e cioè i giocattoli pirotecnici, ci vuole la carta di identità e che bisogna essere maggiorenni. Non è un aggravamento delle norme, ma una facilitazione perché per essi non occorre più il nulla osta (o porto d'armi, ovviamente).
La seconda modifica stabilisce che non va registrata la vendita di esplodenti della cat. V gruppi D ed E. Precisazione assolutamente inutile perché già erano di libera vendita! Ma forse al Ministero non lo sapevano!

La modifica all'art. 5 della legge 110/1975 elimina la dicitura che l'obbligo di registrazione della vendita di esplodenti non riguardava i giocattoli pirici; quindi ora gli armieri devono registrarne la vendita.

 


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