Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Sentenza Corte Costituzionale 109/2019 su riabilitazione (/Angelo Vicari)

LA MODIFICA DELL’ART. 43 INTERPRETATA DALLA CORTE COSTITUZIONALE

Con la sentenza del 20 marzo 2019, n. 109, la Corte Costituzionale si è pronunciata sul giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 43, primo comma, lett. a) del T.U.L.P.S., promosso dal TAR per la Toscana (nonché da quello per il Friuli-Venezia Giulia).
Il Tribunale amministrativo, essendo stato chiamato a pronunciarsi sul ricorso per l’annullamento del provvedimento di rifiuto di rinnovo della licenza di porto di fucile, in presenza di condanna per furto aggravato, sebbene riabilitato, ha sollevato, la questione di legittimità dell’art. 43, in riferimento all’art. 3 della Costituzione ( per il principio di ragionevolezza), nella parte in cui prevede un generalizzato divieto di rilasciare il porto di armi alle persone condannate a pena detentiva per il reato di furto senza consentire alcun apprezzamento discrezionale all’Autorità amministrativa competente.
La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità.
Infatti, è stato ricordato che il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare armi.
Quindi, deve riconoscersi un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa tale licenza, riconfermando, nel contempo, rigidi criteri restrittivi da cui deriva che il controllo dell’Autorità amministrativa deve essere più penetrante.
Pertanto, non può ritenersi irragionevole una disciplina, pur particolarmente severa, come quella dell’art. 43, che sancisce un divieto assoluto di concessione della licenza di porto anche nei confronti di chi sia stato condannato per furto e abbia ottenuto la riabilitazione.
Dunque, anche la Corte Costituzionale ha mantenuto l’orientamento rigoristico nella interpretazione dell’art. 43, impedendo a Prefetti e Questori di poter effettuare la seppur minima valutazione discrezionale, nel rilascio/rinnovo di licenze di porto, a chi abbia riportato condanna per i reati elencati nel suddetto articolo, anche se riabilitati, così come già previsto dai pareri del Consiglio di Stato del 2014 (16 luglio 2014, n. 3257) e del 2016 (11 luglio 2016, n. 1620).
Comunque, abbiamo ritenuto opportuno evidenziare questa sentenza, siccome, anche se incidentalmente, la Corte Costituzionale esamina la modifica dell’art. 43, introdotta dall’art. 3, lett. e), del D.L.vo n. 104 del 2018.
E’ importante ricordare che, con quest’ultimo intervento, si è voluto mitigare l’interpretazione rigoristica  del Consiglio di Stato, lasciando spazio alle Autorità di P.S. di poter effettuare una valutazione discrezionale quando i reati siano stati riabilitati.  
Infatti, la Corte Costituzionale, in merito a tale modifica, (non applicabile al ricorso al TAR Toscana perché intervenuta successivamente  al provvedimento di rifiuto)  osserva che con quest’ultima il legislatore attenua la rigidità della preclusione posta dal primo comma dell’art. 43 nei confronti di chi abbia riportato condanne per i delitti ivi menzionati, ripristinando un potere discrezionale dell’autorità amministrativa nella valutazione dei presupposti della concessione della licenza di portare armi allorché il condannato abbia ottenuto la riabilitazione.
L’intervento della Corte Costituzionale non può lasciare più dubbi sulla necessità che gli uffici interessati, nel rilascio/rinnovo di licenze di porto, debbano tenere in debito conto la riabilitazione anche per i reati previsti dall’art. 43.
Si spera che il riconosciuto potere di valutazione discrezionale venga usato da Prefetti e Questori solo ed esclusivamente per considerare eventuali fatti o circostanze verificatesi successivamente alla sentenza di riabilitazione, ovvero situazioni di cui sia stato verificato che il giudice (della riabilitazione) non abbia potuto tenere conto, non essendo note, come previsto dalla circolare del 12 settembre 2018.

Si veda qui il testo della sentenza

Firenze 3 giugno 2019                                                    ANGELO VICARI

NOTA E. Mori: Pare che i giudici abbiano dimenticato di chiedersi quale sia il peso della regola costituzionale del recupero del condannato, buono per svuotare le carceri, se poi il condannato rimane dannato in eterno!


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