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Ecco il testo della sentenza.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARTURO CORTESE - Pres.
Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO - est
Dott. GIUSEPPE LOCATELLI
Dott. GIACOMO ROCCHI
Dott. MONICA BONI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: ****
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per il rigetto del ricorso .
RILEVATO IN FATTO
Con sentenza in data 4.10.2013 la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza in data 21.7.2011 del GIP Tribunale di Livorno con la quale *** era stato condannato, a seguito di giudizio abbreviato, alla pena di mesi 8 e giorni 6 di reclusione con i benefici di legge per detenzione illegale di n. 213 munizioni da guerra calibro 9 parabellum e di n. 233 munizioni per armi comuni da sparo; reati accertati il 9.12.2010.
La Corte di merito riteneva che le munizioni calibro 9 parabellum sono a tutti gli effetti munizioni da guerra, in quanto destinate ad armi da guerra.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l'annullamento, con il primo motivo, poiché non era stata disposta la traduzione in udienza dell'imputato, benché lo stesso risultasse detenuto.
Era stata adottata la procedura di cui all'art.599 cod. proc. pen., nonostante nei motivi di appello si contestasse la responsabilità penale dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art.2 legge 110/1975, in quanto le munizioni calibro 9 parabellum, potendo essere utilizzate per armi classificate come comuni da sparo dal Banco Nazionale di Prova (come per la carabina Thureon Defense Mod. SA), dovevano essere anch'esse classificate come munizioni comuni da sparo, anche se il proiettile è del tipo camiciato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato (omissis, trattasi di questione procedurale).
Nel merito, deve premettersi che l'art. 1 della legge 110/1975 stabilisce che, agli effetti della legge penale, sono armi da guerra quelle che per la loro spiccata potenzialità d'offesa sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali od estere per l'impiego bellico; sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra (salvo fucili e carabine con limitato volume di fuoco e specifiche caratteristiche per uso di caccia o sportivo) o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o d'impiego comuni con le armi da guerra.
Sono, infine, munizioni da guerra - per quel che rileva nel presente processo - quelle destinate al caricamento delle armi da guerra.
Peculiarità delle armi da guerra è, quindi, la loro spiccata potenzialità d'offesa, normalmente presente nelle armi in dotazione alle truppe nazionali od estere, ma la sola circostanza che un'arma sia in dotazione a truppe nazionali od estere non è sufficiente per classificarla come arma da guerra, in quanto un esercito, per determinate azioni o per specifici scopi, può dotarsi anche di armi con ridotta potenzialità offensiva, le quali quindi non possono essere assoggettate alle norme penali dettate per le armi da guerra per il solo fatto di essere in dotazione a truppe nazionali od estere.
Avuto riguardo a quanto sopra esposto, non può essere considerata arma da guerra la pistola semiautomatica calibro 9 parabellum, benché sia in dotazione all'esercito italiano, non potendosi definire la stessa un'arma dotata di spiccata potenzialità offensiva, avendo caratteristiche, quali il calibro, il volume di fuoco e l'impiego, analoghe a pistole semiautomatiche calibro 9X21, pacificamente rientranti nella categoria delle armi comuni da sparo.
Ai privati è consentito detenere e portare una pistola semiautomatica calibro 9, in quanto la stessa è considerata precipuamente un'arma da difesa, ma la stessa arma, calibro 9 parabellum, con caratteristiche sostanzialmente analoghe, non può essere classificata arma da guerra solo perché in dotazione all'esercito italiano.
A riprova, si deve considerare che, a seguito dell'abolizione del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, la legge 135/2012 ha attribuito al Banco Nazionale di Prova il compito di verificare, per ogni arma prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo e la corrispondenza della stessa alle categorie di cui alla Direttiva CEE/477/91, e il Banco Nazionale di Prova ha considerato, per le sue caratteristiche, come arma comune da sparo la pistola semiautomatica calibro 9 in dotazione al nostro esercito, pur ritenendola non commerciabile tra privati in ragione della predetta dotazione.
Tra le munizioni in possesso dell'imputato sono state rinvenute n. 213 munizioni calibro 9 definite genericamente parabellum, ma nella sentenza impugnata non si specifica a quale tipo di arma fossero destinate e soprattutto quali fossero le caratteristiche, perché sono considerate comunque munizioni da guerra per la loro potenzialità offensiva, in forza dell'art.2/4 legge 110/1975, quelle a palla costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio, al fine di accertare il tipo di arma alla quale potevano essere destinate le munizioni in questione e le caratteristiche delle stesse munizioni, non essendo sufficiente il solo calibro e la dotazione della pistola calibro 9 parabellum all'esercito per classificarle come munizioni da guerra.
P.Q.M.
Così deciso in Roma in data 29 ottobre 2014
Depositata il 16 dicembre 2014
email - Edoardo Mori |
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