Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Ormai ci siamo: la Cassazione si è convinta: il 9 para non è da guerra (nr. 52170/2014)

Lentamente la Cassazione sta arrivando alla decisione storica di riconoscere che il calibro 9 × 19 o 9 Luger o 9 parabellum è un calibro comune e non da guerra. Se ci sono arrivati l'ex Commissione per le armi, il Banco di prova e il legislatore è giusto che ci arrivi anche lei.
Inizialmente esitante, è riuscita a sparare colpendo solo il grande bersaglio bianco, ora è riuscita a mettere il colpo sul nero del bersaglio il che lascia ben sperare che prossimamente lo metterà proprio al centro.
Questa sentenza è meglio motivata della precedente e già rappresenta una buona approssimazione. Vi è una giurisprudenza di sessant’anni basata sulla stupidaggine che certe munizioni sono da guerra per la loro potenza o perché vengano infilate in un’arma da guerra, una giurisprudenza che non ha mai voluto prendere conoscenza del fatto (in ciò traviata totalmente dalla inettitudine dei periti che impiega la giustizia) che il divieto italiano era basato sulla forma e non sulla sostanza (questo calibro “doveva” essere da guerra perché l’esercito aveva paura che i militari si rivendessero le cartucce al mercato nero e così si sono letteramente inventati che era più potente degli altri!), mentre in tutto il mondo il calibro era pacificamente considerato civile; quindi bisogna dar tempo ai giudici di digerire questo cambiamento epocale.
Buona la sentenza dove finalmente prende atto della circostanza, nota a qualsiasi profano non giurista, che la camiciatura non fa diventare da guerra un proiettile; cosa tanto vera che in Svizzera l’hanno resa obbligatoria proprio per le munizioni comuni.
La digestione sarebbe molto più semplice se si abbandonasse tutto il ciarpame del passato e si dicesse semplicemente che questo ciarpame è stato esplicitamente superato dal legislatore con le nuove norme di legge. La Cassazione è fatta per pensare in diritto e non si capisce perché si sforzi di ragionare in fatto su questioni che sfuggono alla sua conoscenza e competenza e che l'abbassano al livelo del perito app. Cacace.
Un unico punto mi rimane ancora oscuro: per quale motivo si deve indagare entro quale arma le cartucce sarebbero state impiegate. Non vi è nessuna norma di legge che dica che una cartuccia cambia di natura giuridica a seconda del luogo ove viene infilata o delle scritte che reca; un tubo da idraulico da 3/8 di pollice rimane da idraulico anche se lo uso per spararci una cartuccia. L’articolo due della legge 110/1975 dice una cosa diversa e cioè che un’arma lunga è comune se non è destinata a sparare munizioni da guerra, ma non dice affatto che una munizione comune diventa da guerra se si usa in un’arma da guerra. E se una persona ha le cartucce per farne collezione e non possiede alcuna arma, che cosa si deve concludere? Che le munizioni non sono né comuni né da guerra oppure che proprio non sono munizioni! Sarebbe come voler distinguere i preservativi a seconda se vengono usati per uso matrimoniale o per violenza sessuale.
Apprezzabile il fatto che la Cassazione abbia iniziato a ragionare sui problemi senza assurde prevenzioni in materia di armi. Purtroppo analoga inclinazione non si riscontra nei Procuratori della Repubblica i quali insistono, come i mosconi che sbattono contro i vetri delle finestre, a chiedere la conferma di sentenze assurde sia il fatto che in diritto. Ma forse già si considerano separati dalla magistratura.

Ecco il testo della sentenza.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARTURO CORTESE - Pres.
Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO - est
Dott. GIUSEPPE LOCATELLI
Dott. GIACOMO ROCCHI
Dott. MONICA BONI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: ****
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per il rigetto del ricorso .

RILEVATO IN FATTO

Con sentenza in data 4.10.2013 la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza in data 21.7.2011 del GIP Tribunale di Livorno con la quale *** era stato condannato, a seguito di giudizio abbreviato, alla pena di mesi 8 e giorni 6 di reclusione con i benefici di legge per detenzione illegale di n. 213 munizioni da guerra calibro 9 parabellum e di n. 233 munizioni per armi comuni da sparo; reati accertati il 9.12.2010.
La Corte di merito riteneva che le munizioni calibro 9 parabellum sono a tutti gli effetti munizioni da guerra, in quanto destinate ad armi da guerra.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l'annullamento, con il primo motivo, poiché non era stata disposta la traduzione in udienza dell'imputato, benché lo stesso risultasse detenuto.
Era stata adottata la procedura di cui all'art.599 cod. proc. pen., nonostante nei motivi di appello si contestasse la responsabilità penale dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art.2 legge 110/1975, in quanto le munizioni calibro 9 parabellum, potendo essere utilizzate per armi classificate come comuni da sparo dal Banco Nazionale di Prova (come per la carabina Thureon Defense Mod. SA), dovevano essere anch'esse classificate come munizioni comuni da sparo, anche se il proiettile è del tipo camiciato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato  (omissis, trattasi di questione procedurale).

Nel merito, deve premettersi che l'art. 1 della legge 110/1975 stabilisce che, agli effetti della legge penale, sono armi da guerra quelle che per la loro spiccata potenzialità d'offesa sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali od estere per l'impiego bellico; sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra (salvo fucili e carabine con limitato volume di fuoco e specifiche caratteristiche per uso di caccia o sportivo) o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o d'impiego comuni con le armi da guerra.
Sono, infine, munizioni da guerra - per quel che rileva nel presente processo - quelle destinate al caricamento delle armi da guerra.
Peculiarità delle armi da guerra è, quindi, la loro spiccata potenzialità d'offesa, normalmente presente nelle armi in dotazione alle truppe nazionali od estere, ma la sola circostanza che un'arma sia in dotazione a truppe nazionali od estere non è sufficiente per classificarla come arma da guerra, in quanto un esercito, per determinate azioni o per specifici scopi, può dotarsi anche di armi con ridotta potenzialità offensiva, le quali quindi non possono essere assoggettate alle norme penali dettate per le armi da guerra per il solo fatto di essere in dotazione a truppe nazionali od estere.
Avuto riguardo a quanto sopra esposto, non può essere considerata arma da guerra la pistola semiautomatica calibro 9 parabellum, benché sia in dotazione all'esercito italiano, non potendosi definire la stessa un'arma dotata di spiccata potenzialità offensiva, avendo caratteristiche, quali il calibro, il volume di fuoco e l'impiego, analoghe a pistole semiautomatiche calibro 9X21, pacificamente rientranti nella categoria delle armi comuni da sparo.
Ai privati è consentito detenere e portare una pistola semiautomatica calibro 9, in quanto la stessa è considerata precipuamente un'arma da difesa, ma la stessa arma, calibro 9 parabellum, con caratteristiche sostanzialmente analoghe, non può essere classificata arma da guerra solo perché in dotazione all'esercito italiano.
A riprova, si deve considerare che, a seguito dell'abolizione del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, la legge 135/2012 ha attribuito al Banco Nazionale di Prova il compito di verificare, per ogni arma prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo e la corrispondenza della stessa alle categorie di cui alla Direttiva CEE/477/91, e il Banco Nazionale di Prova ha considerato, per le sue caratteristiche, come arma comune da sparo la pistola semiautomatica calibro 9 in dotazione al nostro esercito, pur ritenendola non commerciabile tra privati in ragione della predetta dotazione.
Tra le munizioni in possesso dell'imputato sono state rinvenute n. 213 munizioni calibro 9 definite genericamente parabellum, ma nella sentenza impugnata non si specifica a quale tipo di arma fossero destinate e soprattutto quali fossero le caratteristiche, perché sono considerate comunque munizioni da guerra per la loro potenzialità offensiva, in forza dell'art.2/4 legge 110/1975, quelle a palla costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio, al fine di accertare il tipo di arma alla quale potevano essere destinate le munizioni in questione e le caratteristiche delle stesse munizioni, non essendo sufficiente il solo calibro e la dotazione della pistola calibro 9 parabellum all'esercito per classificarle come munizioni da guerra.
P.Q.M.
Così deciso in Roma in data 29 ottobre 2014
Depositata il 16 dicembre 2014


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