Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Bossoli usati di munizioni da guerra. Si ricambia!... Cass. 11197/2020

Recentemente, abbiamo trattato dei Bossoli usati di munizioni da guerra, evidenziando la oramai consolidata giurisprudenza della Cassazione, che, dopo aver spento ogni speranza di chi confidava nella circolare/parere del 1999, ha stabilito che anche i bossoli usati sono da considerare munizioni da guerra, a prescindere (Cass., Sez. I, n. 4178/2020).
Dobbiamo tornare sull’argomento, dopo così breve tempo, siccome la Cassazione, con la sentenza n. 11197/2020, ha cambiato radicalmente la precedente interpretazione.
Non c’è dubbio che la Suprema Corte ci ha da tempo abituati a stravolgimenti della sua giurisprudenza.
Non c’è dubbio che tra i compiti della Cassazione, oltre ad assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, vi sia anche quello di formare il cosiddetto diritto vivente, adeguando l’interpretazione delle norme ai mutamenti sociali, sempre più in divenire.
Comunque, ci pare che questa volta il cambiamento di interpretazione sia avvenuto in modo troppo repentino. Infatti, la sentenza in commento  è stata emessa dalla stessa Prima Sezione, esattamente due mesi dopo la decisione che abbiamo commentato con il precedente articolo.
Altro rilievo, non di poco conto, è che i due fatti riportati nei processi in questione, se sovrapposti, combaciano perfettamente: detenzione di un esiguo numero di bossoli da guerra esplosi, in parte uniti da nastro metallico e appesi al muro del corridoio delle abitazioni; motivazioni di ambedue i ricorrenti, che hanno evidenziato la buona fede, trattandosi di semplici cimeli del servizio militare prestato, richiamandosi anche alla circolare del 1999.
Tuttavia, a fronte di analoghe fattispecie, la stessa Prima Sezione è arrivata a conclusioni diametralmente opposte.
Con quest’ultima sentenza, la Cassazione, nell’evidenziare e richiamare i due indirizzi giurisprudenziali contrapposti, cioè l’interpretazione restrittiva (stranamente non si fa cenno all’ultima sentenza n. 4178/2020) e quella estensiva, dopo una consapevole e condivisa rimeditazione degli orientamenti giurisprudenziali, stabilisce che il secondo dei due indirizzi sia da preferirsi in ragione della sua più stretta aderenza al dettato normativo e al principio di offensività. Infatti, la astratta possibilità di riutilizzo del bossolo esploso non costituisce una situazione di fatto idonea a configurare un pericolo concreto per l’ordine pubblico e per la pubblica incolumità, apparendo necessario verificare la effettiva possibilità di una agevole riutilizzazione di esso.
Inoltre, osserva la Cassazione, che ai fini di una valutazione della concretezza di tale pericolo, è importante verificare il contesto nel quale la detenzione dei bossoli si inserisce, per dedurne la possibile riutilizzazione; ben diverso è il caso di chi detenga, occultati e dunque in maniera clandestina, numerosi bossoli esplosi, unitamente ad armi, a munizioni e povere da sparo, da chi invece detenga, accessibili alla vista, pochi bossoli riconducibili a una specifica e ben riconoscibile situazione (ad es. souvenir del servizio militare).
Peraltro, contrariamente alla precedente sentenza, si riconosce valore alla circolare/parere del 1999, per la dimostrazione della buona fede.
Con quest’ultima interpretazione i collezionisti di reperti bellici o i detentori di un ricordo del servizio militare, per il momento, possono stare più tranquilli.
Precisiamo per il momento, perché chi ci assicura che tra due mesi la Cassazione non ricambi interpretazione?
Purtroppo, nessuno può sentirsi tranquillo, finché sarà obbligato ad iniziare un processo per conoscere la legittimità, o meno, di un suo comportamento, risalente a diversi anni prima.
Nessuno può sentirsi tranquillo, finché la giurisprudenza sarà in continuo, repentino divenire.
Firenze    15 aprile 2020                                      ANGELO VICARI


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