Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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A che serve la giustizia?

Vien da chiederselo quando si vedono certi processi come quello che ora vi sottopongo, emblematico per il fatto che:
- la polizia giudiziaria non sapeva nulla di armi e di diritto delle armi
- Il PM poteva non essere esperto di armi, ma non sapeva nulla di diritto delle armi e si è fidato della polizia giudiziaria.
- La stessa cosa ha fatto il tribunale del riesame.
- La Cassazione ha ruminate vecchie decisioni perché non si preoccupa di sapere se sono intervenute nuove norme.
- Il difensore non conosceva la situazione normativa, non si è curato di sentire un esperto e quindi non ha sottoposto alla Cassazione gli argomenti utili. 

Il caso concerne un tizio trovato in possesso di un caricatore per un SIG Stgw 57 e di otto cartucce 7,50, ordinanza svizzera, non denunziate. Veniva arrestato per detenzione di parte d'arma e di munizioni da guerra. Il difensore faceva ricorso al Tribunale del riesame e poi in Cassazione e tutti confermavano l'accusa.
Ecco il testo della sentenza della Cassazione del  15/01/2016  n. 32409.

RILEVATO IN FATTO
1.     Con ordinanza emessa il 28 aprile 2015, il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava l'ordinanza emessa dal Tribunale di Paola che aveva applicato a *** Francesco la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per il delitto di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 2 per avere illegalmente detenuto otto munizioni da guerra pallottole calibro 7,50 x 55 ed 1 caricatore, parte di arma da guerra in quanto proveniente dal fucile d'assalto marca SIG Stgw 1957. La gravità del fatto e la pericolosità delle parti di armi e delle munizioni, rinvenute occultate, rendevano concreto ed attuale il pericolo di reiterazione del reato ed adeguata la misura applicata. (Nota: ma che ne sa la cassazione di pericolosità di armi? E non sa che la PG le cose le trova sempre "occultate" e se sono in bella vista denunzia per omessa custodia? Si è mai chiesta la cassazione perché in nessuna norma ci sia scritto che l'app. Cacace è un perito di armi?)
2.     Avverso questa ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ***, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento in base a quattro motivi, che vengono qui sinteticamente riassunti.
2.1.     Con il primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 2 L. 895/1967 in relazione al caricatore. Il ricorrente contesta la relazione redatta dall'ausiliario di polizia giudiziaria e rileva da un lato che il fucile cui il caricatore si affermava essere pertinente era stato dismesso e non rientrava più nell'ambito di applicazione dell'art. 1 della legge citata il cui presupposto è la modernità dell'armamento, dall'altro che l'art. 2 del d. Igs. n. 204 del 2010, contenente l'elencazione delle parti essenziali di un'arma, non comprendeva il caricatore.
2.2.       Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 697 cod. pen. e dell'art. 5 del d. Igs. n. 204 del 2010 in relazione alla detenzione delle munizioni. La giurisprudenza di legittimità, estesamente richiamata, aveva escluso che le cartucce 9 x 19 Parabellum fossero munizionamento da guerra. Il reato ipotizzabile era quindi la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen.
2.3.     Con il terzo motivo le precedenti censure sono riprese sotto l'aspetto del vizio di motivazione.
2.4.     Il quarto motivo, richiamando gli elementi sopra esposti contesta il giudizio di pericolosità siccome incompatibile con la fattispecie contravvenzionale ravvisata nella detenzione delle munizioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato. Va precisato in fatto che non è in discussione la detenzione del caricatore e delle munizioni.
Il primo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente perché attinenti alla corretta qualificazione dei fatti, sono privi di pregio, avendo questa Corte puntualizzato, con un orientamento oramai nettamente prevalente, che il caricatore di un'arma va considerato, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs n. 204 del 2010, parte di arma, con la conseguenza che la vendita, la detenzione e il porto di esso sono punibili ai sensi della L. n. 895 del 1967: e ciò sia perché tale D.Lgs., nel dare attuazione alla direttiva 91/477/CEE, come modificata dalla direttiva 2008/51/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, si è limitato ad un elenco esemplificativo delle parti di un'arma; sia anche perché è lo stesso art. 2 di quel D.Lgs. a specificare che va qualificata come "parte" di un'arma "qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento", qual è appunto il caricatore di munizioni in tutte quelle armi, diverse dai revolver o dalle automatiche con nastro di munizioni, che non potrebbero funzionare se non munite di quell'essenziale componente (in questo senso Sez. 1, n. 39209 del 24/06/2013, P.M. in proc. Zaccaria, Rv. 256770; Sez. 1, n. 36648 del 14/06/2013, Ferrari, Rv. 255802; Sez. 1, n. 27814 del 23/04/2013, Ferrari, Rv. 255877; contra la sola Sez. 1, Sentenza n. 4050/13 del 17/10/2012, Canovari, Rv. 254190).
(Nota:  Bella raccolta di massime sbagliate  della Cassazione che non aveva capito la direttiva europea, tanto che questa nel 2017 ha riconfermato che i caricatori non sono parti; bella impresa il fatto di ignorare che il decreto legislativo 121/2013 aveva reso liberi i caricatori. )
Irrilevante, è l'affermazione secondo cui il fucile SIG Stgw 1957 è stato dismesso dall'esercito svizzero, circostanza che non esclude che continui a essere arma da guerra. Quanto alla dedotta circostanza che non sia arma moderna, osserva il Collegio che per arma da guerra, ai sensi dell'alt. 1 L. 110 del 1975, deve intendersi quella che abbia una spiccata potenzialità d’offesa e che, per tale motivo, sia destinata al moderno armamento delle truppe, inteso il termine "moderno" in senso relativo come astratta possibilità di essere destinata all' armamento delle truppe nazionali ed estere per l’impiego bellico (sulla base di tale principio Sez. 1, n. 12504 del 06/07/1987 - dep. 05/12/1987, Rv. 177202 ha ritenuto arma da guerra una mitragliatrice marca Thompson mod. 1928 cal. 45). Peraltro, le armi che non fanno più parte degli armamenti degli eserciti, sono da ritenere ancora armi da guerra quando conservino la loro peculiare caratteristica di potenzialità offensiva desunta dal calibro, dal grado di automatismo, dalla gittata e dal peso dei proiettili. ( V. Sez. 1, n. 5381 del 02/02/1979 - dep. 15/06/1979, Rv. 142219; mass nn 140174, 139632, 138595, 135242, 135084 e 134656 ove e specificato, conformemente al principio esposto in massima, che il criterio per stabilire se un'arma possa considerarsi da guerra consiste nella spiccata potenzialità d'offesa congiunta all’attuale o eventuale detenzione nell'armamentario delle forze armate).
(Bella impresa il fatto di rimasticare inutili sentenze della Cassazione ignorando che se un'arma è stata dichiarata comune, non vi è giudice che possa contestare il fatto; bastava guardare nel posto giusto! Comica poi l'affermazione che le armi dismesse rimangono senpre da guerra! Ma allora come se lo spiegato che il Kalashnikov sia un'arma da caccia? Ma è possibile che non abbiano la minima cognizione dei loro limiti culturali: non si può pontificare su tutto senza informasi),
2. Quanto alle munizioni, nel caso concreto la qualificazione come munizione da guerra o no è ininfluente il quanto la misura cautelare è giustificata dalla detenzione del caricatore.
3.     Escluso per quanto detto che la detenzione del caricatore non costituisca reato, non è censurabile in sede di legittimità il giudizio, di fatto, sul pericolo di reiterazione, giustificativo della modesta misura applicata, formulato dal Tribunale sulla base della gravità del fatto e delle modalità di occultamento del caricatore e delle munizioni.
4.     Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 500. In ordine all'applicazione della sanzione, la Corte, valutato il tenore e la consistenza delle censure, formulate dal ricorrente in relazione alle ragioni che sorreggono il provvedimento impugnato, rileva profili di colpa, consistita in superficialità e avventatezza (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 500 Euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2016.

Orbene, la drammatica situazione che emerge è che giudici e avvocati  non conoscono neppure i provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale o  i provvedimenti di un Ente Pubblico responsabile della classificazione delle armi, come il Banco di Prova.
È inconcepibile che vi sia una polizia giudiziaria che neppure si fa venire il dubbio di essere ignorante in certe materie, sebbene ciò sia normale nella vita di tutti, e si mette ad arrestare con accuse inventate, in modo irresponsabile e forse solo perché gli arresti fanno fare carriera anche se fasulli. Ovvio che a questi soggetti da sbarco non gliele frega nulla del cittadino e evitano di informarsi perché non vogliono correre il rischio di dover rinunziare all'arresto. Eppure bastava alzare il telefono e chiamare il Banco di Prova, dove sono gentilissimi.
È inconcepibile che vi siano dei giudici,  PM e Tribunale del Riesame, che giudicano senza sapere di che cosa parlano, ma solo sulla cieca fiducia che hanno nell'appuntato Cacace.

Il caso era elementare: è vero che l'arma è in origine da guerra, ma esiste anche la versione civile demilitarizzata, regolarmente classificata dal Banco di prova come arma comune ai nr 13_00604dc e 14_00031, e quindi il caricatore, che la Cassazione si affanna a descrivere come cosa di terribile micidialità, è di libera vendita e l'imputato andava liberato, l'arresto diventava illegale ed egli doveva persino essere risarcito!
Anche le munizioni cal. 7,5 Svizzero sono pacificamente comuni fin dal 1979, come leggibile nel Catalogo Nazionale delle armi, e vi sono una cinquantina di armi catalogate e classificate in tal calibro.
Ripeto nuovamente: è concepibile nella giustizia italiana ci trovi così spesso di fronte ad una serie di sciagurati che vogliono decidere, sulla pelle dei cittadini, ciò che è giusto e sbagliato in materia di armi e non hanno neppure la minima idea che esiste un sistema ufficiale e pubblico per stabilire se un'arma o una cartuccia è militare o civile e continuano a giudicare sulla base di opinioni storiche, superare da decine di leggi?  È vero che non si può sapere tutto, ma chi decide sulla pelle degli altri ha il dovere di informarsi, di essere preparato, di essere responsabile.

13-2-2019

 

 


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