Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Uccellagione

Le norme
La legge sulla caccia tratta della uccellagione all’art. 3 che recita:
Art. 3 (Divieto di uccellagione)
1. È vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
L’art. 21 lett. v) vieta poi di vendere a privati reti da uccellagione e la detenzione da parte di privati di esse.
L’art. 30 lett. e) punisce con l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da euro 774 a euro 2.065 chi esercita l'uccellagione; lo stesso articolo 30 distingue fra la nozione di uccellagione e quella di “Abbattimento, cattura, detenzione”.
Dalla lettera di queste norme si ricava:
- Che si deve distinguere fra uccellagione, la cattura di uccelli o mammiferi selvatici, il prelievo di uova, nidi e piccoli nati di selvatici
- Che la legge punisce autonomamente (art. 30) due modi di cacciare:
- l’uccellagione
- l’abbattimento, la cattura e la detenzione di uccelli;
Che è rimesso alla legge regionale di determinare la sanzione per
- la distruzione, il danneggiamento, la presa di uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli, salvo eventuale reato di maltrattamento dei piccoli.
Per applicare la norma occorre semplicemente stabilire che cosa si intende per uccellagione ed in che cosa essa si distingue dalla cattura o abbattimento di uccelli.
Le leggi precedenti al 1992 non sono di molto aiuto.
 La legge 117/1931 tratta sempre congiuntamente di “caccia ed uccellagione” e regola agli artt. 14-17 l’uccellagione mediante reti
Il R.D. 116/1939 contiene disposizioni analoghe; l’art. 14 vieta l’uccellagione vagante con il vischio; l’art. 30 vieta la caccia e l’uccellagione vagante in terreni coltivati; pare che “caccia ed uccellagione” siano una espressione fissa e inscindibile.
Legge 799/1967: non cambia nulla
La legge 968/1977, art. 3 vieta l’uccellagione aggiungendo “è altresì vietata la cattura di uccelli con mezzi e fini diversi da quelli previsti dai successivi articoli dalla presente legge”.
Quando i legislatore usa una parola senza definirla, vuol dire che il significato di essa è già stabilito nel linguaggio comune o specialistico e che lo si rinviene nei dizionari.
A metà Ottocento la nozione era molto ampia. Recita il Nuovo dizionario universale tecnologico di arti e mestieri del 1834 alla voce Uccellagione: È quella parte della caccia che tende a prendere gli uccelli. Il cacciatore per riuscirvi deve cercar di conoscere i costumi, I' istinto e le abitudini degli uccelli, i luoghi ove dimorano e i momenti del loro passaggio ; deve egli essere fornito di fucili, di trappole, di richiami o di altri strumenti, secondo il genere di caccia cui vuol darsi e bisogna che abbia appreso a servirsene abilmente. Deve inoltre conoscere i tempi nei quali l'uccellare è vietato per essere il momento in cui gli uccelli fanno i loro nidi, sicché l'ucciderli allora sarebbe troppo crudele e dannoso.
Gli artifizii per prendere gli uccelli possono ridursi a cinque specie: 1. col fucile; 2. col vischio; 3. colle reti ; 4. coi trabocchetti ; 5. coi lacci.
Però il poeta Antonio Tirabosco, nel suo poemetto del 1803 intitolato L’Uccellagione, più correttamente, limitava la nozione di uccellagione alla cattura di uccelli senza l’uso di armi.
Infine l’affidabile Dizionario della lingua italiana di caccia di Plinio Farini ed E. Ascari (1941), scrive:
Uccellagione: il fatto, l'azione e il tempo del prender vivi gli uccelli (v. Tesa). In Toscana dicono anche Uccellatura; ma il vocabolo ha significato meno esteso: può solo indicare il fatto dell'uccellare (e il tempo?). § Uccellagione a lacci o calappi: fatta con lacci più o meno complessi; perché il laccio è semplice, ma in ogni forma di calappio entra il laccio. § Uccellagione a reti: quella fatta per mezzo delle reti (v. Reti e Tesa). § Uccellagione a trappole: fatta con ordigni, i quali scocchino d'improvviso, e volgendosi prendano o uccidano gli animali. § Uccellagione a vischio o a panie: quella fatta con le panie (v. Panie), § Uccellagione col cane (cinegetica): quella che si fa alle quaglie col cane da ferma coprendo con la rete chiamata Strascino il terreno erboso, dove il cane dimostra con la sua attitudine che si trovi la quaglia (v. Tese singole a Uccellagione cinegetica).

Pertanto si deve ritenere assodato che nella lingua italiana per uccellagione si intende ogni attività diretta a prendere uccelli vivi con mezzi quali le reti, vischio, lacci. Ciò non vuol dire che gli uccelli catturati ancora in vita fossero destinati a restarvi; essi erano raccolti vivi nelle reti o nelle panie o nel lacci, ma poi erano destinati all’alimentazione, salvo i pochi da richiamo.
Dovendosi poi distinguere l’uccellagione dall’abbattimento o cattura di uccelli, l’unica distinzione logica ipotizzabile, e che giustifichi il diverso trattamento penale, è che l’uccellagione si distingua per la particolarità essenziale di essere rivolta alla cattura di un numero indeterminato di uccelli senza la possibilità di selezionare le specie (caccia indiscriminata). Ogni diversa attività di caccia rientra nella nozione di abbattimento e cattura che potrà avvenire sia con mezzi di caccia leciti che vietati.
Ciò significa che mai potrà parlarsi di uccellagione quando si caccino uccelli con mezzi leciti, perché questi sono autorizzati proprio in ragione del fatto che non consentono una caccia indiscriminata per specie e numero. Gli uccelli in genere sono abbastanza furbi da mettersi in salvo dopo il primo sparo!
Ciò vale anche per quando si usano mezzi di caccia vietati, ma che in concreto non consentono una caccia indiscriminata
Del tutto irrilevante è se la preda sia destinata ad essere uccisa o ad essere mantenuta in vita.
In nessuna norma vigente nel 1992 è dato reperire un appiglio, per sostenere che il divieto di uccellagione sia rivolto ad evitare agli uccelli le sofferenza della rete o della pania (vischio) e perciò questa esigenza non può essere utilizzata al fine di interpretare la norma.
La giurisprudenza, con molte incertezze e sbandamenti, è giunta, più o meno, alle conclusioni sopra esposte.

Giurisprudenza
L’uccellagione deve essere indiscriminata per quantità e specie. La linea di demarcazione tra il concetto di uccellagione e quello di caccia con mezzi vietati (ivi compresa la semplice cattura di animali con qualsiasi strumento) consiste nella possibilità per la prima ipotesi, che si verifichi un qualche, anche parziale, depauperamento della fauna selvatica a cagione delle modalità dell'esercizio venatorio ed in considerazione dell'adozione di particolari mezzi. *Cass., 18 dicembre 1995, n. 1713,
Nella pratica uccellatoria non può essere inclusa anche l'adozione di una rete di limitatissima portata, ma deve escludersi, comunque, che l'uccellagione possa essere esercitata solo con l'uso di complessi sistemi di estese reti, essendo al contrario, sufficiente all'uopo anche l'adozione di congegni rudimentali e di limitata grandezza, anch'essi capaci, specie in particolari condizioni di luogo e specifiche modalità e con sistemi fissi non puramente di uso momentaneo, di indiscriminata cattura di volatili. Il che risponde alle esigenze della legge, che vieta ogni cattura o uccisione sottratta a limiti temporali e di controllo, con possibilità di colpire ogni specie, anche quella di cui è vietata la caccia. (Fattispecie relativa a rete larga m. 5,50 ed alta m. 2,20 ritenuta idonea ad integrare il reato di uccellagione, poiché in concreto era stato accertato che l'azione era capace di determinare un'apprensione indiscriminata, e quindi distruttiva, di fauna avicola). *Cass., 18 dicembre 1995, n. 1713.
L’uccellagione è diretta all’uccisione degli uccelli; la cattura a tenerli in vita. Ai fini della legge sulla caccia costituisce uccellagione la cattura da uccelli con "reti da uccellagione" indipendentemente dal fatto che gli uccelli catturati siano abbattuti o mantenuti in vita. Quando invece gli uccelli vengano catturati con reti diverse e di piccole dimensioni, si avrà uccellagione solo se le prede catturate siano poi destinate all'abbattimento, mentre si avrà l'ipotesi punita più lievemente di "cattura di uccelli" nel caso in cui la cattura dei volatili, vivi e vitali, sia diretta alla loro conservazione e utilizzazione in vita. Nel primo caso l'attività è punita ai sensi dell'art. 30 comma primo, lett. e) della legge 11 febbraio 1992 n. 157, nel secondo ai sensi della lettera h) dello stesso articolo. *Cass., 21 dicembre 1995, n. 2111
Massima in cui i giudici hanno fantasticato! La destinazione dell’animale è puramente lasciata alla scelta di chi agisce, che può uccidere l’animale subito o il giorno dopo e non è possibile fare il processo alle intenzioni.
L’uccellagione può essere diretta a catturare animali vivi. L'uccellagione (come la "cattura") può essere rivolta al mantenimento dell'animale catturato oltre che al suo abbattimento. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso sentenza di condanna, l'imputato aveva dedotto violazione di legge sostanziale, con riferimento all'art. 30, lett. e) legge 11 febbraio 1992, n. 157, in quanto l'uccellagione sarebbe attività di apprensione di volatili finalizzata alla loro soppressione - da tenersi del tutto distinta dalla cattura, attività analoga alla procedente ma, al contrario, finalizzata alla conservazione in vita degli animali catturati (come si desumeva dall'art. 3) -; perché precedenti giurisprudenziali ad interpretazione conforme a Costituzione imponevano di considerare penalmente sanzionata solo l'uccellagione (nel senso indicato e cioè con soppressione di volatili) contrapposta alla "cattura" la cui disciplina, anche sanzionatoria, era rimessa al legislatore regionale. La S.C., nell'affermare il principio di cui sopra, ha altresì ritenuto che la violazione del divieto dell'art. 3 legge n. 157 del 1992 trova la sua sanzione nell'art. 30, lett. e), stessa legge). *Cass., a n. 8698 del 21 giugno 1996
Cambio di giurisprudenza della Cassazione che chissà come, trova un appiglio anche nella Costituzione. Più che un cambio di giurisprudenza vi è stato un cambio di teste!
La cattura di di uccelli appena nati, senza uso di armi da fuoco e dopo appostamenti e ricerche fra gli alberi, integra anche il reato di uccellagione, di cui all'art. 30, comma primo, lett. e) legge 11 febbraio 1992, n. 157, in quanto l'uccellagione deve ritenersi consistere non solo nell'atto finale della apprensione di uccelli vivi e vitali con mezzi diversi dalle armi da fuoco, ma altresì negli atti preparatori e strumentali, quali il vagare o il soffermarsi in attesa o nella ricerca dei volatili. Il prelievo di uova, nidi e piccoli nati integra una ipotesi di uccellagione ai sensi dell'art. 3 citata legge n. 157 del 1992 per la lettera e la "ratio" della norma. *Cass., 8 ottobre 1996, n. 9574.
Massima assurda; la Cassazione credeva che uccellagione fosse sinonimo di cattura di uccelli e si è inventata una ratio che non esiste!
La legge 11 febbraio 1992, n. 157 distingue tra uccellagione e cattura di uccelli, nei cui confronti la caccia non è consentita, all'art. 30 lett. e), h). I due menzionati termini non trovano, però, una definizione precisa. A tal fine occorre fare riferimento alle direttive comunitarie (79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985; 91/244/CEE della Commissione del & marzo 1991) alle convenzioni internazionali (Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812; Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503). La distinzione tra uccellagione e generica cattura di uccelli non risiede nell'uccisione degli uccelli, ma nell'impiego di qualsiasi impianto, mezzo e metodo di cattura o di soppressione, in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie. *Cass., 20 febbraio 1997, n.2423
La sentenza precisa che le norme internazionali vietano l’uccisione di massa e che tale è l’uccellagione; altrimenti si ha solo cattura
L’uccellagione non è caccia. La S.C. ha censurato la completa assimilazione, data per scontata dal Pretore, tra l'esercizio di caccia con mezzi vietati e l'uccellagione (art. 30, comma 1, lett. E Legge n. 157 del 1992), affermando che la legge sulla caccia ha inteso differenziare l'esercizio dell'uccellagione, che caccia non è, dall'esercizio della caccia, che resta tale anche se effettuata con mezzi vietati). *Cass., 26 settembre 1997 n. 10644.
L’uccellagione comporta sofferenza per gli uccelli. Costituisce uccellagione qualsiasi sistema di cattura degli uccelli con mezzi fissi, di impiego non momentaneo, e comunque diversi da armi da sparo (reti, panie, ecc.), che, rispetto alle altre forme di caccia, abbia una potenzialità offensiva più indeterminata -con pericolo quindi di depauperamento, sia pure parziale, della fauna selvatica- e comporti maggiore sofferenza biologica per i volatili. (Fattispecie di trappole con predisposizione di lacci di crine per lo strangolamento degli uccelli). *Cass., n. 9607 del 02 giugno 1999 e n. 19506 del 16 marzo 2004
Si ha uccellagione anche solo sistemando le reti. In materia di divieto di uccellagione, la predisposizione delle reti costituisce violazione consumata del divieto posto dall'art. 30 comma primo lettera e) della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e non tentativo poiché la norma incriminatrice non richiede l'abbattimento o la cattura di animali ma è sufficiente l'esercizio effettivo della tecnica speciale di cattura dei volatili vietata dalla legge. *Cass., 12 gennaio 1996, n. 3090; *Cass., 17 marzo 2004 n. 19554
In nessuna norma nazionale o internazione vi è il minimo appiglio per ritenere che nella legislazione venatoria vi sia valutazione della sofferenza dell’animale. Solo la Cassazione sa perché un laccio provochi per principio maggiori sofferenze di una ferita da pallini!
Il reato previsto dall'art. 30, comma primo lett. e), della legge 11 febbraio 1992 n. 157, esercizio di uccellagione, non richiede la effettiva cattura di animali, essendo sufficiente la semplice predisposizione delle reti o di analoghi mezzi idonei alla cattura della fauna selvatica per ritenere consumato il reato de quo. *Cass., n. 19554 del 17 marzo 2004
Nel caso in cui sia stata affermata la responsabilità dell'imputato per il reato di esercizio dell'uccellagione - nella specie mediante la predisposizione di archetti in funzione posti per la cattura degli uccelli - tale specifico fatto-reato esaurisce del tutto la condotta criminosa posta in essere, sicché detta uccellagione, vietata e punita in qualunque periodo dell'anno non può essere punita due volte per il solo fatto di essere stata esercitata in un periodo di silenzio venatorio. *Cass., 18 febbraio 1994, n. 3971 e Cass., 15 giugno 2006 n. 28180
Massima corretta: se si è puniti per uccellagione (nella specie mediante archetti), non si può essere punti anche per uso di mezzi proibiti o per caccia fuori stagione
La distinzione fra caccia con mezzi vietati ed uccellagione è costituita dall'uso e dalla particolare offensività degli strumenti utilizzati, atteso che l'uccellagione è diretta alla cattura di un numero indiscriminato di esemplari, ivi compresi quelli dei quali la cattura è vietata in modo assoluto, mentre la caccia con mezzi vietati è diretta alla cattura di singoli e specifici esemplari. *Cass., 21 marzo 2007, n. 17272
In tema di disciplina della caccia, il reato di esercizio dell'uccellagione e quello di esercizio della caccia con mezzi vietati (puniti, rispettivamente, il primo dagli artt. 3 e 30, lett. e) L. 11 febbraio 1992, n. 157 e, il secondo, dagli artt. 21, lett. u) e 30, lett. h) della citata L. n. 157) hanno diversa obiettività giuridica in quanto il primo mira principalmente a tutelare la conservazione della specie, laddove il secondo ha lo scopo di evitare che, con l'uso di modalità non consentite, vengano inflitte agli animali inutili sofferenze. *Cass., 11 luglio 2007. n. 35630
Sentenza assolutamente fantasiosa. In nessuna norma nazionale o internazione vi è il minimo appiglio per ritenere che nella legislazione venatoria vi sia valutazione della sofferenza dell’animale. Solo la Cassazione sa perché un laccio provochi maggiori sofferenze di una ferita da pallini o degli artigli di un falco!
Integra il reato di esercizio della caccia con mezzi vietati, e non quello di uccellagione, l'impiego di due gabbiette - trappola di dimensioni minime non in grado di riarmarsi da sole per una successiva azione di cattura, non potendosi considerare il mezzo usato particolarmente offensivo ed idoneo alla cattura indiscriminata di volatili. *Cass., 3 febbraio 2010, n. 10381.
Massima corretta; certo che il GUP che ha formulato l’opposto principio, aveva una bella fantasia!
L'uso di reti azionate a scatto e la predisposizione di apposite trappole, tendenti alla cattura indiscriminata di esemplari di uccelli integra il reato di uccellagione di cui all'art. 30 lett. e) L. n. 157/92. *Cass. 7 luglio 2010, n. 25873.
La linea di demarcazione tra l'uccellagione e la caccia con mezzi vietati è rappresentata dalla possibilità, insita solo nella prima, che si verifichi un indiscriminato depauperamento della fauna selvatica a cagione delle modalità dell'esercizio venatorio e in considerazione della particolarità dei mezzi adoperati. Cass. n. 11350 del 10/02/2015.

Infrazioni
L’uccellagione è punita dall’art. 30/1 lett.e LC con arresto fino ad un anno o l'ammenda da euro 774 a euro 2.065. La condanna comporta la pena accessoria della revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni. In caso di recidiva venatoria consegue l’esclusione definitiva della concessione della licenza di caccia.


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