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Un problema che si è spesso posto è quello se sia necessaria la tabellazione delle aree protette e dei parchi nazionali.
La soluzione corrente e basata su consolidata giurisprudenza è che siano esclusi dalla tabellazione solo i parchi nazionali. Da ultimo, ad esempio I divieti di esercizio venatorio e di ingresso con armi in un'area protetta sita all'interno di un parco regionale sono efficaci ed opponibili ai privati a condizione che l'area sia perimetrata da apposita tabellazione che ne renda visibili i confini. (In motivazione la Corte ha precisato che la normativa in deroga, prevista dall'art. 10 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 per i parchi nazionali, è inapplicabile ai parchi regionali ove la relativa legge istitutiva preveda un obbligo di tabellazione o perimetrazione dell'area; nella specie, si trattava della legge reg. Puglia 20 dicembre 2005, n. 18, istitutiva del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine"), *Cass n. 1898 del 10 dicembre 2009.
Il vero problema è che né la legge 394/1991 né il suo art. 10, né altri articoli, contengono la deroga normativa che si è inventata la Sezione III, molto incline alla giurisprudenza creativa, e che neppure si è mai degnata si approfondire la questione; una volta ha fatto una affermazione apodittica secondo cui i parchi nazionali non hanno bisogno di tabellazione perché essi sono delimitati con appositi provvedimenti, completi di tutte le indicazioni tecniche e topografiche necessarie per l'individuazione, la cui conoscenza è assicurata dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.!
È facile dimostrare come questa tesi sia peregrina:
1) La legge sulla caccia prevede la tabellazione persino per la Zona delle Alpi, quando sarebbe stato facilissimo determinarne i confini in via generale; quindi perché fare eccezione per i parchi? La stessa legge del 1939 prevedeva la tabellazioen del parchi nazionali (art. 57)
2) La legge 304/1991 non prevede alcuna deroga ed anzi regola la “perimetrazione provvisoria” in attesa di quella definitiva da inserire degli statuti dei parchi.
2) L’art. 2 della legge 394/1991, come modificato dalla L. 8 luglio 2003, n. 172, prevede la perimetrazione con oggetti da segnalazione delle aree marittime; è chiaro che la stessa ratio vale per le zone terrestri.
3) La scusa che i confini sarebbero già perfettamente indicati sulla Gazzetta Ufficiale è ridicola per due motivi:
a) perché anche gli statuti dei parchi regionali sono pubblicati sui Bollettini Ufficiali e quindi non si comprende che differenza vi sarebbe dal punto si vista giuridico.
b) se fosse vera la tesi della Cassazione non ci sarebbe bisogno di segnare con cartelli i confini dello Stato; ci sono già sulle carte ufficiali dell’esercito! Il fatto è che la Cassazione non può pretendere che ogni cacciatore od escursionista sia un cartografo esperto che parte da casa con bussola o teodolite o con il GPS. Sapere dove passano dei confini è cosa difficilissima e non certo alla portata di persone che non siano del mestiere. Lo scrivere che costituisce onere di chi esercita la caccia conoscere esattamente i confini dell'area protetta onde evitare di incorrere nel divieto di cui alla legge citata è una mera sciocchezza da parte di chi in giro per monti e boschi non c’è mai stato e non ha visto quanto è facile perdersi. Se non si sa come si chiama il monte su cui ci si trova o la località che si incontra, non c’è carta che tenga; e neppure si può pretendere che un cittadino vada a caccia con qualche metro quadro di carte, magari sotto la pioggia!
Si potrebbe essere un po’ elastici per quei confini naturali quasi invalicabili (fiumi, laghi, autostrade, creste di monti elevati), ma in tutti quei casi in cui il parco confina con terreni liberi o con strade pubbliche, la tabellazione è indispensabile.
In conclusione quindi per la legge ogni territorio soggetto a restrizioni venatorie deve essere delimitato con tabelle; la regola vale anche per i parchi nazionali (attenti alla diversa giurisprudenza della Cassazione). Una lacuna nella disposizione ordinata delle tabelle rende impossibile provare che il cacciatore abbia coscientemente violato la delimitazione, a meno che non vi sia la prova che egli sia passato proprio sotto un cartello del tutto in regola.
Le sanzioni per chi appone tabelle senza averne diritto, sono contenute nelle leggi regionali.
Giurisprudenza
• Il divieto di esercizio dell'attività venatoria in zona permanente di protezione faunistica, se è segnalato da apposita tabellazione (art. 10 legge 11 febbraio 1992, n. 157), è opponibile al trasgressore e solleva l'accusa dall'onere della prova; viceversa in assenza di tabellazione, il divieto di caccia si presume ignoto e l'accusa deve dimostrare che, nonostante l'assenza di indicazioni, il trasgressore era comunque a conoscenza della proibizione. Cass. n. 9576 del 25/01/2012
• Il divieto di esercizio dell'attività venatoria nelle aree naturali protette se è segnalato da regolare tabellazione si presume conosciuto dal trasgressore e solleva l'accusa dall'onere della prova; viceversa, in assenza di tabellazione, il divieto di caccia si presume ignoto e l'accusa deve dimostrare che, nonostante l'assenza di indicazioni, il trasgressore era comunque a conoscenza della proibizione. Cass. n. 39112 del 29/05/2013
- In tema di tutela delle aree protette, i parchi nazionali, essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale non necessitano della tabellazione perimetrale prevista dall'art. 10 della legge n. 157 del 1992 al fine di individuarli come aree in cui è vietata l'attività venatoria, gravando in tal caso su chi esercita la caccia l'onere di individuazione dei confini dell'area protetta all'interno della quale si configura il reato di cui all'art. 30, comma primo, lett. d), della citata legge n. 157. (Fattispecie in cui la Corte, ritenendo sufficiente l'indicazione topografica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, ha escluso l'ignoranza incolpevole circa l'esatta perimetrazione dell'area protetta, in quanto l'art. 43, n. 2, della legge Regione Puglia n. 27 del 1998, che vieta di sparare nelle zone comprese nel raggio di 100 metri dal confine dei parchi e delle riserve, purchè opportunamente tabellate, non è applicabile alle zone interne delle aree protette in cui l'imputato esercitava l'attività venatoria). Cass. n. 36707 del 17/04/2014.
• Al riguardo, deve innanzitutto ribadirsi la più recente giurisprudenza di questa Corte a mente della quale la tabellazione, ancorchè imposta per le oasi regionali dalla Legge Statale n. 157 del 1992, art. 10, comma 9, non rappresenta un elemento costitutivo del reato di esercizio illecito della caccia nelle stesse, in assenza del quale esso per le aree protette regionali non sarebbe configurabile, ma serve soltanto a rendere opponibile ai terzi il divieto, avendo il legislatore ritenuto insufficiente la pubblicazione sul bollettino regionale. Pertanto, in presenza di una tabellazione regolare, la conoscenza del divieto si presume ed il trasgressore, salvo casi eccezionali, non ne può invocare a propria discolpa l'ignoranza. La stessa mancanza di tabellazione o la sua inadeguatezza, peraltro, non determinano automaticamente l'esclusione del reato o la non punibilità del reo, ma pongono a carico dell'accusa l'onere di dimostrare che, nonostante ciò, il trasgressore aveva la consapevolezza del divieto (tra le più recenti, Sez. 3, n. 17102 dell'8/3/2016, Puglia, Rv. 266638; Sez. 3, n. 39112 del 29/5/2013, Tarquinio, Rv. 257525; Sez. 3, n. 9576 del 25/1/2012, Falco, Rv. 252249).
In definitiva, dunque: - con la tabellazione, il divieto si presume noto e l'accusa non ne deve dimostrare la conoscenza da parte del trasgressore; - senza la tabellazione, invece, deve essere l'accusa a dimostrare che, nonostante tale mancanza, il trasgressore fosse a conoscenza del divieto (sulla base di elementi di fatto quali, esemplificativamente, la conoscenza della zona dovuta al dimorare nella medesima o in luoghi prossimi ad essa, l'abituale esercizio della caccia in quei siti, la preesistenza di cartelli successivamente rimossi o danneggiati e, in genere, le peculiari modalità dell'azione). Non vi è, infatti, alcuna plausibile ragione per esentare dalla sanzione colui il quale è a conoscenza del divieto, pur mancando la tabellazione; del resto, diversamente opinando, potrebbe rimanere esente da pena il cacciatore che si introduca nell'area dopo avere rimosso il cartello collocato in
prossimità del luogo da dove è entrato e, sorpreso dagli agenti, si giustifichi facendo rilevare che in quel luogo non esisteva alcuna segnalazione. Cass. n. 4617 del 7-2-2017
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- Non è necessario la tabellazione poiché l'area in questione è specificamente indicata nella cartografia delle zone SIC e ZPS presenti sul territorio siciliano e che tale circostanza era agevolmente conoscibile dall'odierno indagato con l'uso dell'ordinaria diligenza, potendosi detta cartografia visionare - come anche in ricorso si ammette - sul sito Internet indicato nel calendario venatorio. Cass. n. 14246 del 27(02/2020). Nota: Mi chiedo se l'estensore ci ha provato a fare la ricerca così semplice e se era possibile identificare luoghi e confini con tanta facilità! Ma i giudici condannano perché si fidano di una guardia venatori analfabeta!
email - Edoardo Mori |
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