Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Trattato del diritto della caccia - Strada poderale e vicinale

L’art. 21 L.C., lett. e) recita che è vietato l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali.
La lett. f) stabilisce poi il divieto di sparare in direzione di queste strade.
La norma sub e è stata introdotta dalla LC 1977 quella sub f) dalla LC 799/1967. ed erano ignote alla normativa anteriore.
L’art. 3 nr. 52 del Codice Stradale 285/1992 fornisce la seguente definizione: Strada vicinale o poderale o di bonifica; strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico. L’art. 2, comma 6 lett. d) stabilisce poi che le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali.

Le norme sono abbastanza chiare, e lo sarebbero di più se la Cassazione non avesse fatto la solita confusione, decidendo ad orecchio invece che in base alla legge. Una corretta interpretazione deve tenere conto prima di tutto della realtà di fatto e poi del significato che le parole hanno nel contesto storico.
Se si esaminano vocabolari e leggi del 1800 si trova subito che requisito essenziale della strada vicinale è di essere una strada privata, su terreni privati, costruita da privati e quindi regolata dal diritto privato; poco importa se gravata di servitù di uso pubblico (Trib. Torino 17 agosto 1855). Così anche il Prontuario di Giacinto Carena del 1859: “strada vicinale è quella che mette ai particolari poderi di vari privati, e suol esser fatta e mantenuta a loro spese” Essa può diventare pubblica solo se da tempo immemorabile è stata adibita ad uso pubblico (Cass., Firenze 3 dicembre 1868). La materia venne poi regolata dalla legge20 agosto 1881 sulle strade rurali (G. B .Cereseto – 1894, Le strade vicinali, 1884).
Questi principi sono rimasti immutati; vedi Tar Toscana 1385/2003: “ La strada vicinale pubblica non deve confondersi con la strada vicinale privata formata «ex collazione privatorum agrorum», e la cui proprietà spetta ai conferenti.
Scrive Augusto Baldassari nel Codice Civile commentato, pag. 826, del 2007: “Fra i diritti di uso pubblico, rientra in primo luogo - quale tipo di servitù pubblica più diffusa - la strada vicinale (pubblica), da non confondersi con le vie agrarie o vicinali private formate da conferimenti consensuali del terreno dei proprietari di fondi confinanti, che servono esclusivamente ad essi, non essendone l'uso consentito alla generalità. (Cass., 14 luglio 1976 n. 2710).
Le strade vicinali sono strade di proprietà privala gravate da servitù pubblica di passaggio, alla quale vengono assoggettati anche gli sisari privati (spiazzi, vicoli, corti), aperti al transito pubblico (art. 22 leggi su lavori pubblici). Cass., 22 novembre 1968 n. 3794
Le strade vicinali assoggettate a pubblico transito sono equiparate alle strade pubbliche in senso proprio e sottoposte al regime giuridico di queste ultime. Cass., 19 febbraio 1993 n. 2025.
Perché una strada possa rientrare nella categoria delle vie vicinali pubbliche devono sussistere: a) il requisito del passaggio esercitato «iuris servitutis publicae», da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale; b) la concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con la via pubblica, esigenze di generale interesse; e) un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può identificarsi nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile. (Cass., 12 luglio 91, n. 7718).
La Cassazione si è occupata poi delle strade vicinali per questione non civilistica, dovendo stabile su quali strade vicinali occorra rispettare le norme sulla circolazione stradale ed ha scritto:
Bene e ritenuta area di uso pubblico, ai sensi dell'art.2 cod. strad. La strada vicinale che, pur terminando in fondi di proprietà privata, e aperta indiscriminatamente - e col consenso, anche soltanto tacito, del proprietario - all'uso pubblico e della collettività, che in tal caso ne usufruisce non uti singuli. Di conseguenza,esattamente e ritenuta obbligatoria la patente di guida per chi circola in essa con trattori agricoli in riferimento alla fondamentale sicurezza della circolazione stradale. (Cass., 3 giugno 1968 n. 1142).
Nel 1973 si è poi occupata della questione in materia venatoria scrivendo: L'art 10 legge 2 agosto 1967, n 799 (che ha sostituito l'art 32 tu 5 giugno 1939, n 1016), nello stabilire per l'Esercizio della caccia con uso di armi da sparo l'obbligo di una distanza non minore di cinquanta metri da strade carrozzabili (eccettuate quelle poderali e interpoderali), si riferisce sia alle strade statali, provinciali e comunali, sia a quelle vicinali soggette a servitù di pubblico transito. (Cass., 04 giugno 1973 n. 7698)

Da quanto emerge da leggi e giurisprudenza si possono fissare tre punti saldi:
- La nozione ha rilevanza solo per le strade carrozzabili, idonee alla circolazione di veicoli.
La strada carrozzabile è definita dai vocabolari della lingua italiana come strada progettata per il passaggio di veicoli a 4 ruote
Il d Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri  10 novembre 2011 G.U. nr. 48 del 27/2/12, Supplemento ordinario n. 37, Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale,  a pag 100 delle Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografic, scrive::
carrareccia, carreggiabile, carrozzabile rientrano in questa categoria quelle strade che costituiscono importante comunicazione fra due località o accidentalità topografiche, purchè di larghezza superiore a 2.5 mt e con fondo, pendenza ed ampiezza di curve che permettano sicuramente il transito ad automezzi ad aderenza totale (jeep, campagnole e simili).
Non esiste una classificazione ufficiale, salvo che a livello cartografico.
- Le strade vicinali sono strade costruite su terreni privati e di proprietà privata; esse si distinguono in strade vicinali di uso pubblico e strade vicinali non di uso pubblico.
- Le norme del codice delle strada e della legge sulla caccia si applicano solamente alle strade vicinali non di uso pubblico.

Si tratta quindi di stabilire in quali casi si ha “uso pubblico”.
L’affermazione della Cassazione secondo cui si ha uso pubblico ogni qualvolta i privati consentono che sulla strada passino persone diverse dai legittimati è una sciocchezza giuridica. È noto che il passaggio su strade private avviene normalmente da parte di tutti se non vi sono espressi divieto di transito o barriere che impediscano l’accesso. Una strada vicinale non è il vialetto all’ingresso di una villa, la cui natura “riservata” è chiaramente dimostrata dalla situazione dei luoghi, ma è una strada campestre, anche asfaltata che dovrebbe servire solo ai proprietari dei fondi e a tutti coloro che sono autorizzati, espressamente o implicitamente ad accedere ai fondi. Nessuna norma obbliga il proprietario di una strada privata ad apporre cartelli di avviso o barriere agli ingressi e quindi l’estensione dell’uso della strada a terzi non legittimati deriva o dalla tolleranza dei proprietari o dall’abuso dei terzi; spesso però deriva dal fatto che il terzo non è in grado di rendersi conto che sta commettendo un abuso. Si consideri poi che anche dove vi fosse un cartello di divieto, chiunque può entrare con la scusa di cercare Pinco Pallino che lavora lì: il fatto è che in genere questi cartelli di divieto o di strada privata vengono messi per ragioni civilistiche (dimostrazione di possesso, scarico di responsabilità per incidenti) e non perché si vogliano espressamente escludere tutti gli estranei.
D’altra parte è assurdo che vi siano dei precetti di tipo penale così indeterminati che finiscono per imporre al cittadino di rispettare situazioni per lui inconoscibili; come fa il cittadino, sia esso cacciatore o conducente, che si trova di fronte una strada di tipo forestale nel bosco, a sapere se essa sia privata o comunale, aperta a tutti o solo ad alcuni? Se una strada è o meno comunale non risulta certo dalle comuni carte geografiche, anche ad ampia scala, e solo in alcuni casi si possono trovare indicazioni sulle mappe catastali. Per il cacciatore vi è poi l’ulteriore problema che egli spesso non arriva sulla strada dal suo ingresso, ove potrebbero esservi indicazioni utili, ma vi entra lungo il suo percorso ove nulla può fargli comprendere la natura della strada. E nel bosco il cacciatore può trovarsi di fronte all’improvviso una strada; come fa a sapere che deve rispettare una certa distanza da essa?
Altrettanto assurdo sarebbe poi sostenere, come fa certa dottrina, che il cacciatore dovrebbe considerare di uso non pubblico solo quelle in cui ciò è reso manifesto dalla situazione dei luoghi; ad esempio una strada che porta e muore in un prato o ad una casa agricola. Una simile tesi ignora le realtà dei fatti. Fra le strade poderali o vicinali rientrano anche le strade poderali e consortili, talvolta chiuse con cancelli, talvolta aperte, che servono più poderi e ampie distese di terreni e che di certo non hanno nessuna caratteristica di destinazione all’uso pubblico, anche se usate ogni giorno da decine e decine di agricoltori.
A questo appunto non resta che arrendersi e riconoscere che le norme della legge sulla caccia che fanno riferimento alla nozione di strada poderale non sono interpretabili.
In materia penale (ma il discorso vale anche per le sanzioni amministrative) vigono vari principi generali che non possono essere mai ignorati perché di valore costituzionale:
- il principio che il precetto penale deve essere chiaro e ben determinato;
- il principio che ogni norma dubbia deve essere interpretata in base al favor rei e quindi adottando la tesi più favorevole all’accusato;
- il principio che il cittadino non può essere punito se non ha tenuto coscientemente una condotta antidoverosa (Corte Cost. 24 marzo 1988 n. 364).
- il principio che è l’accusatore a dover dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi che consentono l’applicazione di una pena.
La conclusione può essere solo questa: di fronte ad un cacciatore il quale sostenga di aver ritenuto in buona fede e in base alla situazione di fatto che una strada non fosse di uso pubblico, o l’accusatore dimostra che era palese che la strada era pubblica o di uso pubblico oppure il cacciatore deve essere prosciolto. Oppure, in alternativa, la questione va inviata alla Corte Costituzionale affinché valuti se la norma non violi il principio di determinatezza dell'illecito penale e il principio di razionalità, laddove impone condotte non accertabili dal soggetto.


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