Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Trattato del diritto della caccia - Ricetrasmittenti

Le ricetrasmittenti sono piccoli apparecchi radio in grado di conversare fra di loro nel raggio di poche migliaia di metri, utilizzate da chi va in campagna o montagna in compagnia o gruppo (cacciatori, alpinisti, cercatori di funghi, operai di cantieri, ecc.) per tenersi in contatto fra di loro. Sono molto utili in caso di incidenti, o di perdita dell’orientamento, per ritrovarsi se ci si è separati, per coordinare certe attività. Sono quindi utili ai cacciatori di cinghiale per segnalarsi gli avvistamenti del selvatico e reagire di conseguenza. Rappresentano un elemento di sicurezza per segnalare la propria presenza in zona di tiro.
Essi potrebbero essere rimpiazzati dal telefono cellulare se non ci fosse il problema dei costi della chiamata e della mancanza di copertura in alcune zone; inoltre esso non serve per inviare comunicazioni a più persone contemporaneamente.
La normativa italiana è sempre stata molto restrittiva, più che in altri paesi europei, assillata dal timore del disturbo delle frequenze radio ed è rimasta attaccata ad ottuse ed inutili procedure burocratiche anche dopo che il progresso tecnico ha consentito di produrre apparecchi del tutto sicuri.
Attualmente sono due i tipi di ricetrasmittente da prendere in considerazione: gli apparati LPD e PMR446. La normativa di riferimento è il Codice delle Comunicazioni Elettroniche, emanato col D.L.vo 259 del 1° agosto 2003, che recepisce le direttive europee in materia. Ricordiamo inoltre il D.M. 13 novembre 2008 che disciplina il Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze con i suoi allegati, che sostituisce ed integra il precedente D.M. dell'8 luglio 2002 e s.m. Il Codice ha scorporato dal DPR 156/1973 sulle telecomunicazioni la parte relativa alle comunicazioni elettroniche e perciò le sanzioni ivi previste non trovano applicazione nei casi regolati dal Codice.

Questi due tipi di apparati sono definiti di "libero utilizzo", nel senso che non è necessario avere patentino da radioamatore o autorizzazione alcuna, ma in effetti solo gli LPD sono esenti da qualsiasi formalità.
Gli apparati LPD433 o semplicemente LPD(Low Power Device) sono apparecchi in banda UHF a modulazione di frequenza (FM) nel capo 433-435 MHz, devono essere omologati e con antenna fissa e non sostituibile, possono utilizzare solo un certo numero di canali. La potenza non dove superare i 10 mW (milliwatt) che consente collegamenti fino a due chilometri in condizioni ottimali. Possono essere modificati per operare fino a 500 mW, ma allora diventano di tipo vietato. Dal 2007 non vengono più prodotti in quanto soppiantati da quelli sulla banda SRD (Short Range Devices) intorno gli 860 MHz. Gli apparati LPD non richiedono né denunzie, né autorizzazione, né pagamento di tasse.
Apparati radio di tipo PMR446 (Personal Mobile Radio) operano nel campo dei 446 Mhz in in UHF modulazione FM e non vanno confusi i PMR, senza il 466 (Professional Mobile Radio); alcuni sono “bibanda” e possono funzionare anche sulla banda LPD. La portata è di 5 km in condizioni normali; anche di 100 km in montagna quando non vi sono ostacoli frammezzo. Per il basso costo delle apparecchiature e le ridottissime dimensioni rispetto agli apparati tradizionali (una coppia di radio a basso costo si attesta intorno ai 15 euro e stanno comodamente nel taschino della camicia) ha indotto molti enti pubblici, governativi e privati al loro utilizzo (Anas, vigili del fuoco, polizie locali, ecc.) per le comunicazioni a breve distanza.
Per l'utilizzo di questi apparati PMR da parte di privati, è previsto l'invio di una dichiarazione di utilizzo al locale ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni (trovate gli indirizzi sul sito del Ministero della Sviluppo economico, dipartimento delle Comunicazioni) ed un canone annuale di 12 euro indipendentemente dal numero degli apparati in possesso, ed è vietato l'uso o il prestito degli apparati a terzi anche se parenti o conviventi. Si consideri l’assurdità burocratica di questo divieto di prestito per apparecchi i quali, per natura di cosa si possono utilizzare solo in coppia con un’altro!
Una nuova normativa originariamente prevista per il 31 gennaio 2007 prevede il pagamento virtuale del bollo da parte del venditore-negoziante pari a 3 euro all'atto della vendita di una coppia di radio, la sola dichiarazione con la fotocopia dello scontrino di acquisto da parte del privato (quindi nessun canone) e, nel caso di smarrimento dello scontrino, il versamento di 3 euro per coppia di radio da parte del richiedente/dichiarante. Al marzo 2011 tale provvedimento non risulta ancora entrato vigore.
È vietato anche l'uso dello scramble (dispositivo che consente di criptare il segnale in trasmissione in modo che possa essere ascoltato solo da chi ha lo scramble impostato sullo stesso codice).
Chi vuole utilizzare apparecchi radio portatili di tipo PMR446 è soggetto a due obblighi:
1) Versare il contributo annuale di 12 euro (importo fisso, indipendente dal numero degli apparati posseduti) ai sensi dell'art. 37 dell'Allegato 25 del Codice delle Comunicazioni. va effettuato a mezzo bollettino di conto corrente Postale intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione della propria regione indicando nella causale del bollettino la dicitura: "Contributo attività PMR 446 - capo XXVI capitolo 2569/06" seguita dall'indicazione dell'anno cui si fa riferimento. Il pagamento, a meno di disdetta della dichiarazione di utilizzo, va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno e copia del pagamento (e della dichiarazione di utilizzo stessa con ricevuta A.R. della raccomandata al Ministero) deve essere sempre portata al seguito ed esibita in caso di controllo (non vi è però alcuna sanzione per l’omissione). Il fatto che la dichiarazione di utilizzo è personale (ovvero è riferita alla persona e non agli apparati) significa che se due persone, anche parenti o conviventi, vogliono comunicare fra loro dovrebbero averla presentata entrambi e pagare entrambi 12 euro l'anno (considerato che spesso le radio vengono vendute a coppie, si intuisce quanta confusione legislativa ci sia in materia). Il pagamento va effettuato entro il 31 gennaio dell'anno per il quale ha valore, è ammesso il pagamento sino al 30 giugno con una maggiorazione dello 0,5 % per ogni mese o frazione di mese di ritardo (ad esempio entro marzo sono euro 12,0 + 2 volte lo 0,5% di 12,0 euro = 12,12 euro). Si può interpretare che se, ad esempio, si possiedono 2 radio e si paga il contributo per esse, se se ne acquistano altre due, occorra presentare dichiarazione di utilizzo per queste ultime (successiva alla precedente) ma il pagamento, già effettuato per l'anno in questione per le prime due, va considerato valido anche per esse. Allo stesso modo però se un apparecchio deve essere utilizzato da più persone diverse ognuna deve effettuare il versamento e la dichiarazione di utilizzo. Questo perché la dichiarazione ed il versamento di 12 euro sono riferiti alla persona e non agli apparecchi (giustamente non è necessario indicare nel bollettino la matricola della radio per cui viene pagata), essendo appunto una dichiarazione di utilizzo e non di possesso.
2) Compilare e spedire a mezzo raccomandata A.R. la "Dichiarazione di utilizzo" all'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni della regione in cui si opera, usando un modulo apposito che si trova in Internet. Vanno allegati l'attestazione del bollettino del versamento, o fotocopia leggibile e fotocopia leggibile di documento di identità.
Ricetrasmittenti e caccia
Le ricetrasmittenti non sono mezzi di caccia (Cass., III, 19/05/1999 n. 1920) e quindi non si commettete alcun reato venatorio portandole.
Alcune leggi regionali vietano l’uso di esse per certe cacce; non è chiaro se lo abbiano disposto pensando che esse fossero proibite dalla legge quadro oppure per motivo locali particolari. Se non è prevista una sanzione vuol dire che il loro uso è divenuto consentito dopo che è stata chiarita la nozione di mezzo di caccia; se la legge regionale ha previsto una sanzione amministrativa, questa rimane valida.
Alcune province o regioni prevedono l’obbligo di comunicare preventivamente il fatto che si useranno ricetrasmittenti nel caccia in battuta e prevedono che possano essere portati solo per ragioni di sicurezza. È pura smania di burocrazia. Avessero detto “per chiedere soccorso” avrebbe avuto un senso; ma anche il fatto di controllare dove sono gli altri cacciatori avviene per ragioni di sicurezza; quindi si può usare sempre!

Sanzioni
Le sanzioni applicabili alle violazioni delle regole sopra esposte sono misteriose perché il Codice delle Comunicazioni è assolutamente oscuro e contraddittorio. È ben difficile fare una legge che si adatti alle televisioni, ai cavi sottomarini e ai telecomandi senza filo! Non ho trovato decisioni sull’ argomento. Alcuni scrivono che si dovrebbe applicare l’art. 102 comma 2, ma questo riguarda le reti di comunicazione, che sono una cosa diversa dagli apparecchi LPD. Potrebbe applicarsi il comma 5° secondo cui l’ effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformità da quanto previsto per le autorizzazioni generali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 euro, ma l’art. 1 lett. p) stabilisce che apparecchi di libero uso, come sono classificati gli LDP e i PRM sono dispositivi per cui non vi è necessità di autorizzazione generale! Ed infatti poi l’art. 105 dichiara di libero uso gli apparecchi CB, assoggettati allo stesso regime dei PRM e la semplice lettura dell’art. 107 sulla autorizzazione generale lascia comprendere che essa non si attaglia agli apparati che ci interessano.
Se si applica il comma 5°, trova applicazione anche il successivo comma 6° che regola il mancato pagamento del contributo: I trasgressori che per effetto della violazione commessa, di cui ai commi 4 e 5, si sono sottratti al pagamento di un maggior contributo, sono tenuti a corrispondere una somma pari al contributo cui si sono sottratti; tale somma non può essere inferiore al contributo previsto per un anno.
L’8° comma reca poi una disposizione molto speciale: L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo spetta al Ministero.
Quindi una cosa è chiara: l’art. 13 della Legge 689/1981 stabilisce chiaramente che cosa si intende per accertamento di una violazione amministrative e chi sono i soggetti che possono procedervi; l’art. 105 del Codice delle Comunicazione riserva l’applicazione delle sanzioni ivi previste al Ministero e quindi si deve concludere che l’accertamento è riservato esclusivamente al Ministero tramite i suoi funzionari dell’ Escopost/ Escoradio/Polizia Postale. Il D.M. 14 ottobre 1971, norme di applicazione degli articoli 11 e 12 della legge 12 marzo 1968, n. 325  ha per l’appunto all’art. 4 rideterminato le competenze delle direzioni compartimentali di cui dell'art.12 della legge 12 marzo 1968, n.325 stabilendo che ne fanno parte escopost - escoradio  - nuclei di polizia postale. Gli Ispettori muniti di credenziali, rivestono la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria per effetto del D.M. 14 agosto 1943.
Si badi che comunque le guardie giurate non sono mai legittimate ad eseguire controlli sulla conformità degli apparati radio alle norme del Codice delle comunicazioni, ma al massimo, se ne è vietato l’uso da norme regionali, possono constatare che un cacciatore ha un apparato radiotrasmittente. Se si applica la norma appena vista sulla competenza esclusiva dell’Escopost, neppure coloro che sono agenti di PG con competenza generale per ogni tipo di reato possono effettuare tali controlli. Chi ha competenza di PG parziale non è mai agente di PG per reati al di fuori della sua competenza.

AGGIUNTA: L''art 38 comma 1 lettere E e G del Dl 76/ 2020  convertito con modificazioni dalla Legge 120 dell'11 settembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2020  ha abrogato l'obbligo della dichiarazione prevista  dall'art 145 del codice delle telecomunicazioni (D.L.vo 259-2003)per gli apparati in banda cittadina indicati all' art 105 comma 1 lettera P del medesimo.
Inoltre i commi 3 e 4 dell'articolo 145, nonche' l'articolo 36  ed  il comma 2 dell'articolo 37 dell'allegato n. 25, sono abrogati.
Sembra quindi di capire che per tutti gli apparati Pmr 446 e sia per quelli Cb che rientrano in quelli di debole potenza in banda cittadina non sia più necessaria la comunicazione al Ministero, né tantomeno  il versamento annuo di 12 euro.

Si veda anche Mezzi di caccia in genere

 


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