Nel capitolo
Mezzi di caccia in genere abbiamo trattato della nozione di mezzo di caccia e dei mezzi di caccia proibiti. Vediamo ora quali sono i mezzi consenti.
Per chiarezza va premesso che la nozione di arma da caccia non è univoca in tutte leggi che ne trattano.
L’art. 97 del Regolamento alle Leggi di P.S. del 1940, nello stabilire i quantitativi massimi di cartucce detenibili, distingueva le cartucce per pistola e rivoltella dalle cartucce per fucili da caccia. All’epoca però ogni fucile che non fosse arma da guerra era un fucile da caccia e perciò il legislatore con la nozione
cartucce per fucile da caccia intendeva riferirsi ad ogni cartuccia per arma lunga (il legislatore ha parlato di pistole fucili perché all’epoca non vi era ancora un criterio numerico per distinguere le armi corte dalle armi lunghe; al massimo si arrivava a parlare di armi da impugnare e armi da imbracciare). A ancora oggi il criterio da seguire nella detenzione delle munizioni è rimasto quello del 1940.
L’art. 10 della legge 110/1975, nel testo originario, limitava la detenzione di armi
al numero di due per le armi comuni da sparo e per le armi da caccia al numero di sei. All’epoca però la legge sulla caccia del 1967 non poneva limiti al tipo di arma usabile, salvo che per la Zona delle Alpi, e quindi rimaneva fermo che ogni arma lunga era arma da caccia.
Invece la legge del 1977, art. 9 introduceva le limitazioni ora contenute nell’art. 13 e il problema interpretativo che subito sorgeva era se la nozione di arma da caccia era sostanziale, e si dovesse aver riguardo a tutte quelle armi che la cultura armiera ritiene idonee per certe cacce, sia in Italia che all’estero, oppure formale e si dovesse aver riguardo solo a quelle armi che la legge venatoria vigente consente di utilizzare per la caccia in Italia.
La prima tesi era indubbiamente la più ragionevole perché molti cacciatori sono soliti andare all’estero a caccia di tipi di selvaggina che non si trovano in Italia e non si comprende perché essi non possano detenere come armi da caccia (e quindi senza diventare collezionisti di armi) anche armi che la legge venatoria, per puri motivi contingenti, vieta di usare in Italia.
La diatriba è stata infine risolta dal legislatore, ovviamente nel senso meno ragionevole. La legge 25 marzo 1986 n. 85 sulle armi sportive ha stabilito che la detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall’articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di due per le armi comuni da sparo,
di sei per le armi da caccia previste dall’articolo 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968. Per completezza si ricorda che la legge 157/1992 ha poi soppresso il limite numerico per la detenzione delle armi da caccia che ora possono essere detenute nel numero desiderato (rimane però vietata la raccolta di armi).
La legge sulla caccia del 1992, che in proposito ricalca con poche modifiche quella precedente, stabilisce all’art. 13 che in Italia i cacciatori possono impiegare solo i seguenti tipi di armi:
1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.
La norma è chiara, ma poi vi hanno messo le mani i soliti “esperti” che hanno complicato le cose semplici. Si veda alla pagina
Arma da caccia.
Numero di armi portabili
Non vi è un limite normativo al numero di fucili che un cacciatore può portare con sé per cacciare, in quanto:
- la licenza di porto di fucile non pone limite al numero di armi portabili;
- per antica consuetudine venatoria, espressamente prevista (R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 8), si usano portare più fucili per alcuni tipi di cacce;
- sia la legge 968/1977 (art. 9) che quella vigente 157/1992 (art. 13), oltre a non abrogare tale disposizione, espressamente prevedono che il cacciatore “è autorizzato a portare
oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio, ecc.”, con inequivocabile uso della forma plurale.
Arma scarica
Quando la legge impone di portare un’arma scarica, significa che l’arma non deve contenere entro di sé cartucce. L’arma con cartucce nel serbatoio o nel caricatore, ma non in canna, è un’arma carica.
Tipi di proiettili
Per munizione spezzata si intende ogni cartuccia che non spara una palla o proiettile singolo, ma più pallini. Si considerano a palla unica quei proiettili composti da più pezzi i quali si separano solo al momento dell’impatto.
L’art. 21 LC vieta di usare munizione spezzata per gli ungulati (cinghiale, cervo, capriolo, camoscio, daino e simili), di usare armi da sparo munite di silenziatore (è ben difficile usarlo su armi non da sparo!).
L’art. 2 L. 110/1975 vieta l’impiego di proiettili ad espansione. Il Ministero dell’Interno ha stabilito che sono tali solo i proiettili a punta cava. È però opportuno che sono espansivi solo quelli cha hanno una cavità tale da favorire la deformazione del proiettile; non sono ad espansione quei proiettili che hanno in punta un sottile foro al fine di migliorarne la stabilità. Ogni altro tipo di proiettile è impiegabile per usi venatori o di difesa (piombo nudo, piombo totalmente o parzialmente camiciato).
Arco e falco
La legge consente di cacciare con l’arco o con il falco. Non consente l’uso della balestra.
Una disposizione assolutamente stravagante è quella contenuta nell’art. 22 della legge, e che impone a coloro che vogliano cacciare con il falco o con l’arco, di munirsi di licenza di porto di fucile; conseguenze ridicole e di valenza anticostituzionale sono che il cacciatore con arco o con il falco non può andare a caccia se è un obiettore di coscienza, che deve dimostrare la capacità tecnica nel maneggio di armi e l’idoneità psicofisica, che deve dimostrare di conoscere la legislazione sulle armi e sulle munizioni, che non deve aver riportato condanne in materia di armi, ecc.!
A questo punto si dovrebbe seriamente riconsiderare se l’art. 22 non consenta una interpretazione più razionale: quando al comma 11° il legislatore dice che
le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l’esercizio della caccia mediante l’uso del falco e dell’arco, non intendeva verosimilmente far riferimento alle norme sulla licenza di porto di fucile, ma solo a quelle relative all’esame venatorio e al pagamento delle tasse regionali.
Il fatto di cacciare con l’arco senza licenza, comporta che l’arco, rientrante fra le armi improprie, si trova ad essere portato senza giustificato motivo e che trova applicazione la sanzione stabilita dall’art. 4 L. 110/1975, oltre alle sanzioni venatorie.
Armi impostate
L’art. 21 LC vieta di usare armi impostate con scatto provocato dalla preda (vale a dire armi usate come trappole che l’animale fa sparare al suo passaggio. Però, stando alla lettera della legge, il cacciatore potrebbe sistemare un’arma sul percorso dell’animale e azionarla a distanza con un telecomando, visto che in tal caso non è l’animale a provocare lo sparo).
Bossoli
È vietato abbandonare sul terreno di caccia i bossoli sparati (art. 21 LC); norma facile da osservare con i fucili a caricamento manuale, ma quasi impossibile da osservare in terreni incolti o scoscesi quando si spara con armi che espellono i bossoli automaticamente.
Accessori di arma
La LC non si preoccupa degli accessori salvo che per i silenziatori; questi sono dei particolari accessori che la legge ha equiparato alle parti essenziali di armi e sono vietati; non si possono né detenere né importare.
Infrazioni
Caccia con mezzi vietati, art. 30 lett h; ammenda fino a euro 1.549. In caso di recidiva specifica, sospensione per 1-3 anni della licenza di caccia. I mezzi vietati vengono sequestrati dagli accertatori che siano agenti di PG. In caso di condanna vengono confiscati; non vi è confisca se si fa oblazione mediante il pagamento di euro 517.
Abbandono di bossoli – Non vi è sanzione, salvo che in leggi regionali.
Caccia con arco senza licenza: arresto da un mese ad un anno e ammenda da 51 a 206 euro per il porto dell’arco, oltre ovviamente alla sanzioni venatorie.
Giurisprudenza
Si vedano le massime al capitolo
Mezzi di caccia in genere.
Non vengono riportate le massime relative alle armi da caccia in quanto superate da più recenti norme.