Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Trattato del diritto della caccia - Lanciasiringhe

La legge sulle armi non contiene alcuna regolamentazione degli strumenti lanciasiringhe con narcotico, usati dai veterinari per il controllo di animali pericolosi o selvatici o per la loro cattura. L’unica disposizione contenuta nella legge è quella all’art. 2 della L. 110/1975 in cui si dice che non rientrano tra le munizioni di tipo proibito le cartucce che lanciano sostanze stupefacenti e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza da parte del questore.
Questa disposizione è una mostruosità tecnico-giuridica per vari motivi.
a) Il legislatore riteneva che fossero di uso comune mostruose cartucce al cui interno vi era la sostanza narcotizzante oppure la siringa, ed ha inteso proibirle. In realtà gli strumenti lanciasiringhe possono consistere in una semplice cerbottana (cioè un tubo) oppure in strumenti che lanciano la siringa con aria compressa, e quindi non vi è alcuna cartuccia; oppure usano una cartuccia a salve di libera vendita, che è separata dalla siringa e serve solo per lanciare la siringa per la forza dei gas di sparo. Quindi la norma dell’art. 2 non si applica affatto alle siringhe normalmente in uso, che non sono cartucce, e per esse non è richiesta alcuna licenza del questore, ma solo la ricetta del veterinario! Si osservi come il legislatore abbia evitato di usare la parola «munizione» che sarebbe stata ancor più equivoca.
b) È incomprensibile quale sia la licenza che il questore dovrebbe rilasciare per queste munizioni che non esistono: per l’acquisto, per la detenzione, per l’uso, per la fabbricazione, per il commercio?
E come fa una munizione ad essere vietata e poi a diventare consentita se lo dice il questore? E in base a quali criteri opera il questore, se la legge nulla dice?
Si tratta chiaramente di norma inapplicabile, illegittima e quindi priva di sanzione; tra l’altro era materia di competenza del Ministero della Sanità ed è fin troppo chiaro che chi ha scritto la norma straparlava.
c) Gli strumenti non servono solo per fini veterinari, scientifici o di zoofilia, ma anche per ragioni di sicurezza pubblica, ad es. per fermare un toro inferocito.
Stabilito così che le munizioni che il legislatore vorrebbe sottoporre a controllo proprio non esistono, che non esiste alcuna cartuccia che lanci narcotico e che, anche se esistessero in commercio particolari siringhe destinate ad essere lanciate, queste non potrebbero rientrare nella previsione normativa, vediamo ora il problema degli strumenti lanciasiringhe.
Questi, secondo ogni regola in materia di armi, non sono armi proprie, ma degli strumenti atti ad offendere, così come una pistola da macellazione o una sparachiodi o un fucile da pesca subacquea.
Il fatto che ora alcune di esse vengano sottoposte a catalogazione, deriva solo dal fatto che la Commissione per le armi non sapeva che pesci prendere e le ditte che dovevano fornirle ai veterinari, hanno preferito non fare discussioni e richiedere la catalogazione come armi comuni, pur di poterle vendere! In realtà è palese che anche quelle che usano cartucce a salve sono solo degli strumenti atti ad offendere portabili per giustificato motivo.
Tecnicamente le siringhe possono essere lanciate :
- mediante strumenti con la forma di fucile e con la forza di una cartuccia a salve;
- mediante strumenti con la forma di fucile e mediante la spinta di gas compressi;
- mediante una cerbottana;
- mediante una freccia tirata con arco o balestra:
- fissate su di una lancia.
In pratica però, se non si opera su grossi animali, l’energia della siringa deve essere accuratamente tarata in base alla dimensione dell’animale e alla distanza. Ciò fa preferire la cerbottana oppure strumenti a gas compresso che consentono di regolare la pressione del gas.
Questi strumenti, anche volendo seguire l’assurda tesi che si tratta di armi, rientrerebbero facilmente nella categoria delle armi ad aria compressa liberalizzate in quanto con potenza inferiore a 7,5 J se il Ministero, nel redigere il Regolamento di attuazione non vi avesse inserito, contro la volontà del legislatore, la frase che dette armi “sono destinate al lancio di pallini inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali.” Orbene, il regolamento parla di “pallini” e non di altri oggetti e chi ha scritto il regolamento intendeva vietare le paintball; purtroppo i soliti “maestri del diritto” si sono affrettati a sostenere che anche le siringhe sono dei “pallini”. Affermazione che farebbe ridere se non fosse tutta da piangere.
Quindi allo stato, il povero veterinario che va a chiedere alla questura come può comperare e portare uno di questi strumenti, si sente dire che deve prendere una licenza di porto d’armi (ad. es. di tiro a volo), che non lo può affidare a terzi, e simili amenità. Gli agenti di PS (vigili urbani, forestali) possono portare anche i tipi classificati come armi, a norma dell’art. 27 L. 157/92.
Chi porta lo strumento in quanto autorizzato, può anche fare lanciare la siringa ad altre persone, sotto il suo diretto controllo.
L’unica cosa che il Ministero pare aver capito è che le cartucce narcotizzanti non esistono e che quindi non occorre alcuna licenza per mettere un po’ di sostanze chimiche in una siringa da iniezioni, cosa che un medico o un veterinario fanno centinaia di volte ogni giorno. Fortunatamente vi sono in commercio, oltre alle cerbottane a fiato, sicuramente libere, delle “cerbottane assistite”, vale a dire delle cerbottane a cui si può applicare un “soffiatore” manuale o a bomboletta che riesce a imprimere una velocità controllata alla siringa. Mentre con la cerbottana a fiato non si riesce a colpire in modo idoneo un animale a più di 7-8 metri di distanza, con la cerbottana assistita si può arrivare anche ad una quindicina di metri.
Questi oggetti non rientrano, con assoluta certezza, nella categoria delle armi proprie e quindi sono di libero acquisto e detenzione e possono essere portati per giustificato motivo.
Con l'abolizione del Catalogo nazionale il Banco potrebbe ora rimediare agli errori della Commissione.


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