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Sequestro e confisca penale
Gli addetti alla vigilanza venatoria che siano agenti o ufficiali di polizia giudiziaria possono sempre sequestrare cose che servono ai fini probatori o che sono servite a commettere il reato o che sono il provento del reato; sono sempre sequestrabili le cose che sono soggette a confisca.
La LC prevede che quando viene accertata una delle contravvenzioni elencate all’art. 30, vengano sequestrate le armi, la fauna selvatica ed i mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati.
Il verbale di sequestro deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica entro 48 ore e questi lo deve convalidare entro le successive 48 ore, Se non si rispettano i termini o se il sequestro non viene convalidato, le cose sequestrate devono essere restituite (in teoria anche un chilo di droga; ma nessuno si presenta a ritirarlo!). Contro il provvedimento di sequestro può essere fatto ricorso al tribunale del riesame.
La confisca è regolata, come misura di sicurezza patrimoniale, nell’art. 240 CP. In via generale esso stabilisce che con la sentenza di condanna il giudice può (confisca facoltativa) ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Prevede poi un’ipotesi di confisca obbligatoria delle cose la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituiscono reato, anche se non è stata pronunziata sentenza di condanna, salvo l’unica ipotesi che la cosa appartenga a persona estranea al reato e la fabbricazione, il porto, la detenzione della cosa siano astrattamente possibili dietro la prescritta autorizzazione amministrativa.
Detto più semplicemente, l’art. 240 CP prevede la confisca obbligatoria di un fucile da caccia detenuto illegalmente, salvo che esso provenga da persona che lo poteva legalmente detenere e che, ovviamente, non avesse commesso a sua volta dei reati in materia di armi (si pensi al caso dell’arma rubata e che va restituita al legittimo proprietario o dell’arma data in comodato e non denunziata dal detentore). La confisca rimane obbligatoria anche se il reato si è estinto per amnistia, oblazione, prescrizione, morte del reo.
L’art. 4 L. 110/1975 ha introdotto la confisca obbligatoria, ma per il solo caso di condanna, delle armi proprie od improprie usate per commettere i reati in esso contemplati.
A togliere ogni residuo dubbio in materia di confisca di armi, se pur dubbio vi era, è intervenuto l’art. 6 della legge 22 maggio 1975 n.152 il quale recita: Il disposto del primo capoverso dell’art. 240 del CP si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi. E il primo capoverso dell’art. 240 CP è quello che regola la confisca obbligatoria.
Le massime della Cassazione sono costanti nell’applicazione rigida di questi principi.
Si noti come l’obbligo di confisca riguardi anche le armi improprie.
Un’ipotesi speciale e grave di confisca è quella conseguente ai reati aventi per oggetto armi o canne clandestine: La condanna comporta la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca obbligatoria di tutte le armi; stando alla lettera della legge, anche di quelle legalmente detenute! (art. 23 comma 5, L. 110/1975). Questa disposizione pare di dubbia costituzionalità perché introduce una sanzione assolutamente indeterminata e che potrebbe rivelarsi spropositata. Si pensi al caso di chi ha una collezione di armi antiche del valore di centinaia di milioni e se la vede confiscare solo perché su di una canna in suo possesso non è stato rinvenuto il prescritto numero (cosa che può capitare, in buona fede, anche a persona attenta)
La Cassazione inoltre, nel caso di collezione di armi senza licenza, ha ritenuto confiscabili tutte le armi e non solo quelle in soprannumero. È chiaro però che la massima ha esaminato un caso particolare, prima di certe modifiche all’art. 10 L. 110/1975 e che ora va rivista. Se un soggetto detiene quattro pistole senza licenza di collezione (vale a dire, una più delle tre consentite) è indubbio che il reato investe tutte e quattro le pistole che andranno tutte confiscate (del resto quale delle quattro confiscare altrimenti?); il reato però non investe affatto la detenzione dei fucili da caccia che egli eventualmente detenga oppure di armi sportive in numero inferiore a sei; si può quindi affermare che la logica della norma è che la confisca va limitata a quelle categoria di armi rispetto a cui si è verificata la detenzione in soprannumero (se il soggetto ha 8 armi sportive, verranno confiscate tutte le armi sportive, se ha 4 pistole, verranno confiscate tutte le pistole).
La confisca è indipendente dall’eventuale sequestro che l’abbia preceduta e può essere disposta anche se non vi è stato sequestro; se però nel frattempo l’oggetto non è più in possesso del reo, la confisca diviene ineseguibile.
I provvedimenti di confisca vengono impugnati in modo diverso a seconda della loro natura (appello, ricorso in cassazione, incidente di esecuzione).
In relazione ai reati venatori l’art. 28 c. 2 LC stabilisce: Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.
Le ipotesi di confisca obbligatoria, cui all’art. 30, richiamate sono: caccia in periodo di divieto generale, abbattere, catturare o detenere mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2, nonché di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo, caccia in parchi naturali e luoghi simili, uccellagione. Nelle altre ipotesi la confisca è facoltativa e perciò non si applica se non è pronunziata sentenza di condanna. È facoltativo anche il sequestro dei mezzi di caccia proibiti se essi non sono serviti ad abbattere, catturare o detenere selvatici.
I richiami vivi non autorizzati vengono obbligatoriamente confiscati (art. 28 LC).
Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, la PG la consegna all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria il quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione (art. 28 c. 3 LC).
La confisca a seguito di violazione amministrativa è regolata dal’art. 20 L. 689/1891 comma 4, per la quale È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose la cui fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione, o l’alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l’ordinanza-ingiunzione di pagamento. Però la LC, come visto sopra, ha derogato a questa disposizione stabilendo essa stessa i casi in cui la confisca è obbligatoria.
Sospensione e revoca di licenze di porto di fucile
L’art. 32 LC elenca i casi in cui licenze attinenti alla caccia devono o possono essere sospese o revocate a carico di chi ha commesso infrazioni.
I provvedimenti previsti a carico di chi ha commesso alcune delle contravvenzioni elencate nell’art. 30 LC sono i seguenti.
I) La licenza di porto di fucile per uso di caccia viene sospesa per un periodo da uno a tre anni a chi viene condannato con sentenza o decreto penale per avere:
- cacciato in periodo di divieto generale (30 lett. a)
- abbattuto, catturato o detenuto mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2 (30 lett. b)
- cacciato nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, ecc. (30 lett. d)
- cacciato sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili (30 lett. i)
II) La licenza di porto di fucile per uso di caccia viene sospesa per un periodo da uno a tre anni a chi viene condannato con sentenza o decreto penale ed è recidivo specifico per avere:
- esercitato la caccia nei giorni di silenzio venatorio (30 lett. f);
- abbattuto, catturato o detenuto esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento (30 lett. g);
- abbattuto, catturato o detenuto specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o con richiami vietati (30 lett. h);
III) La licenza di porto di fucile per uso di caccia viene revocata e non può essere concessa per dieci anni a chi viene condannato con sentenza o decreto penale per avere:
- abbattuto, catturato o detenuto esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo 30 lett. c);
- esercitato l'uccellagione;
IV) La licenza di porto di fucile per uso di caccia viene revocata e non può essere concessa per dieci anni a chi viene condannato con sentenza o decreto penale ed è recidivo specifico per avere:
- cacciato nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, ecc. (30 lett. d);
- cacciato sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili (lett. i);
V) La licenza di porto di fucile per uso di caccia viene revocata in via definitiva a chi viene condannato con sentenza o decreto penale ed è recidivo specifico per avere:
- esercitato la caccia in periodo di divieto generale (30 lett. a);
- abbattuto, catturato o detenuto mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2 (30 lett. b);
- abbattuto, catturato o detenuto esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo (30 lett. c);
- esercitato l’uccellagione (art. 30 lett. e)
Attenzione a distinguere i casi in cui è sufficiente ”cacciare” e per cui basta essere in atteggiamento di caccia, dai casi in cui occorre invece aver abbattuto, catturato o detenuto selvatici.
In altri casi (art. 32 n. 4) la sospensione viene inflitta anche a chi ha commesso una delle violazioni amministrative di cui all’art. 31 LC
La licenza di porto di fucile per uso di caccia viene sospesa per un anno per avere:
- esercitato la caccia in una forma diversa da quella prescelta (31 lett. a). la sospensione è di tre anni in caso di reiterazione.
La licenza di porto di fucile per uso di caccia viene sospesa per un anno a chi reitera una delle seguenti violazioni: lettere b), d), f) e g)
- caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione (31 lett. b)
- caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata (31 lett. d)
- caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole (31 lett. f)
- caccia in violazione degli orari consentiti (31 lett. g)
Altri provvedimenti
- Violazione della normativa sulla tassidermia; comporta la sospensione o revoca della licenza, secondo quanto stabilito dalla legge regionale (art. 30 c. 2);
- Importazione di fauna selvatica senza le autorizzazioni di cui all’art. 20 lett. c. 2; comporta la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni (art. 31 lett. l);
- Porre in commercio o detenere a fine di commercio fauna selvatica in violazione della legge sulla caccia (art. 32 lett. d e 30 lett. l); comporta la chiusura o la sospensione dell’esercizio per un periodo di un mese (in caso di recidiva da due a quattro mesi);
- Le leggi regionali stabiliscono i casi che comportano la sospensione della validità del tesserino venatorio (art. 31 n.3).
Applicazione delle sanzioni in caso di reato
Se vi è un reato penale (violazione della normativa sulle armi o delle fattispecie elencate nell’art. 30 LC, la confisca delle cose in sequestro, che sono state obbligatoriamente consegnate all’ufficio corpi di reato del Tribunale, è disposta dal giudice.
L’organo che ha accertato il reato (agente di polizia giudiziaria oppure l’ufficio provinciale a cui gli addetti alla vigilanza che non sono agenti di PG trasmettono i loro verbali di constatazione) deve dare notizia al questore del luogo di residenza del contravventore dei reati di cui all’art. 30 lett. a), b), c), d), e), i); deve farlo subito (art. 32 c. 3) per i reati di cui alle lett. c) e d) per i quali non è ammessa l’oblazione; dopo scaduti i 30 giorni per richiedere l’oblazione negli altri casi.
Il legislatore (che proprio di procedura penale ne sapeva poco) ha fatto una gran confusione. Se si tratta di reati l’oblazione va richiesta al giudice penale e non all’autorità amministrativa e perciò i 30 giorni per fare oblazione, previsti in relazione alle sole sanzioni amministrative non c’entrano nulla! L’ufficio accertatore deve informare il questore di tutti i reati previsti nell’art. 30. Il questore attenderà poi l’esito del procedimento penale, il che spiega perché l’autorità giudiziaria sia obbligata a comunicargli le sentenze e i decreti penali definitivi e i provvedimenti di estinzione del reato a seguito di oblazione penale. Il legislatore qui ha aggiunto ulteriore confusione perché l’autorità giudiziaria dovrebbe comunicare al questore del luogo di residenza del contravventore anche i provvedimenti di assoluzione, di non luogo a procedere, di archiviazione. Altrimenti negli atti della questura il cittadino continua a restare indagato a vita! Sembra proprio che per la mente del legislatore del 1992 fosse inconcepibile che un cacciatore potesse essere assolto!
Il legislatore nel formulare l’art. 32 LC si è espresso in modo confusionario. A leggere le norme si dovrebbe concludere che le sanzioni accessorie ai reati di cui all’art. 30 si applicano solo in caso di condanna, mentre quelle accessorie a violazioni amministrative si applicano anche in caso di oblazione. Il primo comma dell’art. 32 recita infatti che le sanzioni accessorie si applicano nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello articolo 30. Nulla dice per l’ipotesi di oblazione penale.
Il comma 2 dell’art. 32 aggiunge poi che i provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna. Solo da questo obbligo di comunicare le dichiarazioni di estinzione del reato per oblazione si deve dedurre che il questore applica la sanzione anche in tal caso! Il Consiglio di Stato, con sentenza 7939/2004, ha confermato l’interpretazione sopra esposta in materia di sospensione di licenze affermando che vi sarebbe un principio generale per cui le pene accessorie si applicano anche in caso di oblazione; cosa che non trova riscontro nella normativa penale che sempre presuppone la condanna (art. 20 C.P.), salvo il caso eccezionale della confisca obbligatoria (art. 240, 2° comma C.P.). Perciò se si procede in via penale si applica l’art. 240. Il principio secondo cui anche in vaso di violazione amministrativa oblata il quesotre può applicare la sanzione accessoria, trova conferma nella sentenza Cass. Sez. Unite 27 ottobre 1994 n. 8840. Va detto che i questori talvolta preferiscono aggirare il problema e invece di disporre la sospensione o la revoca delle licenze per obbligo imposto dalla legge, motivano il loro provvedimento in base all’art. 43 T.U. leggi di P.S. perché il soggetto è divenuto inaffidabile.
L’art. 32 comma 3 prevede che il questore che riceve l’informativa sul reato può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza di porto di fucile a norma delle leggi di pubblica sicurezza. La legge è carente là ove non stabilisce un termine massimo di validità della sospensione; è chiaro che essa non potrà mai essere superiore al periodo massimo stabilito dalla legge venatoria, ma vi è qualche cosa di ripugnante nel fatto che un cittadino possa vedere limitare i suoi diritti di fronte ad un verbale, magari sconclusionato e che non porterà mai ad una condanna. È chiaro che il principio di presunzione di innocenza viene calpestato e che si può prospettare sia una questione di costituzionalità, sia una ipotesi di responsabilità per danni del questore che non abbia adeguatamente valutato il verbale.
L’art. 32 comma 2 prevede che il questore sia competente anche per la sospensione o revoca di provvedimenti di autorizzazione al commercio di selvaggina. Sciocchezza solenne perché non sono autorizzazioni di PS né sono state rilasciate dal questore il quale proprio con la materia non c’entra!
Applicazione delle sanzioni accessorie in caso violazione amministrativa
L’art. 32 comma 4 regola l’applicazione delle sanzioni accessorie in caso delle violazioni amministrative di cui all’art. 31 lett. a), b), d), f), g).
L’ufficio competente ad emettere l’ingiunzione di pagamento comunica al questore del luogo di residenza di chi ha commesso l’infrazione che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio (art. 32 c. 5).
I verbali di accertamento vengono comunicati al questore il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza (art. 32 c.65) e quindi in quanto il responsabile debba essere considerato inaffidabile.
Giurisprudenza
• Nell'ipotesi in cui, in presenza di più violazioni di legge, l'una configurante una fattispecie penale e l'altra un illecito amministrativo, l'oggetto materiale dei relativi comportamenti illeciti sia il medesimo (nella specie vino adulterato), la confisca amministrativa obbligatoria, ai sensi dell'art. 20, comma quarto, della legge 24 novembre 1981 n. 689 va disposta ancorché contestualmente lo stesso bene sia stato sottoposto a sequestro penale, con la conseguenza che, quando al termine del procedimento penale sia ordinata la confisca, i due provvedimenti si sovrappongono, ed unica ne è l'esecuzione, mentre, nel caso di proscioglimento dell'imputato, resta efficace la confisca disposta in Sede amministrativa, fondata sulla diversa violazione di legge. *Cass., 7 agosto 1990, n. 7960.
• In presenza di illecito amministrativo consistente nell'esercizio della caccia con arma non consentita dall'art. 9 della legge n. 968 del 1977, anche nell'ipotesi di avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa, per la quale, conseguentemente, non è stata emessa ordinanza - ingiunzione, può essere esercitato il potere di confisca dell'arma stessa ai sensi dell'art. 20, quarto comma della legge n. 689 del 1981, per effetto dell'accertamento da parte della autorità amministrativa, che proceda alla confisca, della violazione concernente l'uso di essa a fini venatori ed anche se il porto o il possesso possa considerarsi legittimo ad altri fini. *Cass., 16 aprile 1991, n. 4036.
• La condizione richiesta dall'art. 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 per disporre la confisca amministrativa di una cosa è che la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione della stessa costituisca violazione amministrativa; pertanto, una volta che tale accertamento ha avuto esito positivo, rimane irrilevante il fatto che la stessa violazione potesse essere commessa in modo o con mezzi diversi. *Cass., 21 gennaio 1994, n. 562.
• Con la sentenza di patteggiamento ex art.444 c.p.p. per i reati previsti dalla legge sulla caccia 11 febbraio 1992 n. 157, il fucile non contraffatto o alterato detenuto legittimamente e portato da persona munita del relativo permesso, non può essere confiscato perché non è cosa intrinsecamente criminosa e la locuzione "in ogni caso" contenuta nell'art. 28 della legge 157 va intesa come sinonimo dell'avverbio "sempre" e non quale implicita estensione dell'obbligo di confisca al giudizio di patteggiamento sulla pena. *Cass., 23 febbraio 1998, n. 725.
• In tema di sanzioni amministrative, la confisca si configura come sanzione autonoma e distinta rispetto alla misura del sequestro e, pertanto, le vicende inerenti a questo - ivi inclusa la sua sopravvenuta inefficacia - non spiegano effetti rispetto alla confisca stessa. *Cass., 2 maggio 2006, n. 10143.
• In materia di confisca di armi, detenute e portate legittimamente ma utilizzate per commettere reati venatori l'unica disposizione operante è quella di cui all'art. 28, secondo comma Legge n.157/92, che ne impone l'applicazione solo in caso di condanna per le contravvenzioni espressamente indicate, contemplate dall'art. 30 co. 1 lett. a), b), e), d) ed e). L'applicabilità della confisca delle armi utilizzate per la commissione dei reati venatori richiamati dall'art. 28, secondo comma della Legge n. 157/1992, è possibile solo in caso di condanna. Mentre la disposizione di cui all'articolo 6 Legge n.152/75, che prevede altra e più ampia ipotesi di confisca obbligatoria di cose intrinsecamente pericolose, costituenti corpo di reato, anche se in concreto non sia stata pronunciata condanna, non è applicabile, qualora difetti una specifica contestazione di violazioni anche in materia di armi e munizioni. Sicché, il richiamo operato dal legislatore alla disciplina delle armi non ha natura di rinvio in senso tecnico, tale da determinare un collegamento sanzionatorio tra la normativa sulla caccia e quella in materia di armi trattandosi, al contrario, di una mera precisazione finalizzata ad eliminare ogni dubbio in merito alla possibilità di previsti dalle diverse disposizioni, facendo salvo il solo principio di specialità. Sulla base del rapporto di specialità intercorrente tra la disciplina venatoria e quella sulle armi viene esclusa la possibilità di applicare il combinato disposto degli artt. 240 cpv. C.P. e 6 Legge 22 maggio 1975 n. 152, in forza del quale può disporsi la confisca anche in assenza di una pronuncia di condanna quando trattasi di reati concernenti le armi. *Cass., 11 gennaio 2010, n. 527.
• Può essere disposta la confisca del fucile, in caso di condanna per il reato di esercizio della caccia con richiami acustici vietati (art. 30, comma primo, lett. h), l. 11 febbraio 1992, n. 157), perché esso costituisce un mezzo per la commissione del reato. (In motivazione la Corte ha precisato che circoscrivere la confisca al solo richiamo sarebbe irragionevole, posto che quest'ultimo è lo strumento attraverso cui il volatile viene attirato per essere eliminato con l'arma). Cass. n. 26799 del 03/03/2011
• L'art. 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nello stabilire che "salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi", comporta che sono confiscabili le armi utilizzate per commettere reati venatori, anche se legittimamente detenute e portate, solo in caso di condanna per le contravvenzioni richiamate dall'art. 28, comma secondo, della stessa legge. Cass. n. 11407 del 14/02/2013
• In materia di caccia, le armi utilizzate per commettere reati venatori, anche se legittimamente detenute e portate, sono confiscabili solo in caso di condanna per le contravvenzioni richiamate dall'art. 28, comma secondo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la revoca della confisca di un fucile privo di dispositivo di fermo, a seguito di condanna per il reato di esercizio della caccia con mezzo vietato di cui all'art. 30, lett. h), legge citata). Cass. n. 7390 del 07/01/2015.
• In materia di caccia, la confisca delle armi utilizzate per commettere reati venatori può essere disposta nel solo caso di condanna per le contravvenzioni richiamate dall'art. 28, comma secondo, L. n. 157 del 1992, con esclusione di ogni altra ipotesi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittima la confisca di un fucile a seguito di condanna per il reato di cui all'art. 30, lett. h), trattandosi di ipotesi non richiamata dal predetto art. 28). Cass. n. 34944 del 09/07/2015.
email - Edoardo Mori |
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