Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Trattato del diritto della caccia - Calendario venatorio

La legge sulla caccia, che non finisce mai di sorprendere per il modo con cui è stata abborracciata, richiama il calendario venatorio per dire che in esso sono specificati i periodi venatori, che esso è regionale, che esso contiene l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria, ma si è dimenticata che essa ha abrogato tutte le norme precedenti che istituivano e regolavano il calendario venatorio! Quindi si richiama ad un istituto che nella legge non esiste. Con qualche virtuosismo si può far finta che detta nozione si sia conservata come nozione storico-linguistica e che perciò, pur in mancanza di una norma che lo regoli, il calendario venatorio sia quel provvedimento che l’ente locale competente emana per adeguare di anno in anno le norme legislative alle concrete esigenze di gestione della caccia, indicando le specie cacciabili, il numero di capi abbattibili, i giorni di caccia e quelli di silenzio venatorio e cose simili.
La legge dell’Emilia-Romagna, ad esempio, così regolava il suo calendario venatorio:
1. La Giunta regionale, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le Province, regola l'esercizio della caccia, con il calendario venatorio da pubblicarsi entro il 1° giugno di ogni anno. Il calendario venatorio regionale indica:
a) le specie di mammiferi ed uccelli selvatici di cui è consentito l'esercizio venatorio nei comprensori omogenei, nei periodi e con le limitazioni stabilite dai piani faunistico-venatori provinciali;
b) le giornate di caccia, fisse o a libera scelta, in ogni settimana e nei diversi periodi;
c) il carniere massimo giornaliero e stagionale delle specie indicate;
d) i periodi in cui l'addestramento dei cani da caccia può essere consentito.
2. Le Province, previo parere dell'ISPRA, adottano il calendario venatorio provinciale, con il quale:
a) autorizzano modificazioni dei termini del calendario venatorio regionale nei limiti consentiti dalla legge statale;
b) autorizzano l'esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie, limitatamente alla fauna di allevamento, dal 1° settembre al 31 gennaio di ogni anno;
c) rendono operanti le limitazioni proposte dai Consigli direttivi degli A.T.C. e la protezione ed i divieti relativi alle aree con colture in atto.

Le prescrizioni del calendario devono essere riportate nel tesserino venatorio (art. 12 LC)

Giurisprudenza
Il divieto di attività venatoria nelle giornate cosiddette di "silenzio venatorio", previsto dall'art. 18 della l. 11 febbraio 1992, n. 157, opera non solo nei giorni espressamente indicati dalla legge quadro sulla caccia (martedì e venerdì), ma anche in quelli in cui l'esercizio della caccia non è consentito per effetto di una disposizione di legge regionale. Cass. n. 34755 del 25/05/2011


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