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Possono essere autorizzati dalle regioni allevamenti di selvaggina (art. 17) a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale. Essi possono o meno essere esercitati nell’ambito di una impresa agricola; in tal caso, nel rispetto delle norme emanate dalle regioni, non occorre una autorizzazione, ma basta una semplice comunicazione.
Se l’allevamento ha scopo di ripopolamento ed è organizzato in forma di azienda agricola, singola, consortile o cooperativa, le regioni possono consentire al titolare, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui all'articolo 13.
La norma è formulata male e si presta ad equivoci. Il legislatore non vuol dire che il prelievo deve essere fatto sempre usando i mezzi di cui all’art. 13 e cioè sparando con il fucile (non è facile fare ripopolamento con animali morti!) ma che può essere autorizzato un prelievo in forma di caccia
Dire che il legislatore ha creato una indegna confusioni di concetti è un eufemismo. Quale è la differenza fra un centro di produzione ed un allevamento e quali sono le ragioni di questa differenza? Come può un’azienda essere senza fine di lucro? Forse che qualcuno costituisce una di queste aziende, ci paga la tasse regionale, ci immette selvaggina, per poi far cacciare gratis gli altri?
Per cercare di capirne un po’ di più, vediamo quale è stata la pratica applicazione di queste norme un una legge regionale; ad esempio quella Toscana, regione con una antica e nota vocazione venatoria. È facile rilevare come i problemi siano stati risolti, senza troppo badare alle oscurità e contraddizioni della legge! Sugli allevamenti si veda anche la voce Uso di animali vivi.
Legge toscana
Art 18 - Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale stabilendo che:
- I titolari di aziende agricole, organizzate in forma singola, consortile o cooperativa, possono chiedere alla provincia competente la autorizzazione relativa alla creazione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.
- La provincia rilascia le autorizzazioni relative all'istituzione dei centri privati entro i limiti e nel rispetto dei criteri fissati nel regolamento regionale. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica sono finalizzati alla produzione di specie selvatiche da utilizzare a fini di ripopolamento, devono essere localizzati in ambienti agroforestali idonei alle specie oggetto di allevamento e devono avere dimensioni tali da assicurare il soddisfacimento delle esigenze biologiche dei selvatici.
- I capi prodotti nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, prima dell'immissione nel territorio regionale, devono essere muniti di contrassegni di riconoscimento forniti dalla provincia e delle certificazioni sanitarie necessarie.
- Nei centri privati l'esercizio dell'attività venatoria è vietato. I centri privati sono delimitati da tabelle, recanti la scritta "Centro privato di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale - Divieto di caccia".
- Il prelievo, tramite cattura, degli animali appartenenti alle specie in indirizzo produttivo è consentito al titolare dell'impresa agricola, ai dipendenti nonché alle persone nominativamente indicate nel provvedimento di autorizzazione.
- Con regolamento regionale sono indicati criteri e modalità di autorizzazione e gestione dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.
Art. 20 - Aziende faunistico venatorie
- Su richiesta dei soggetti interessati, la provincia può autorizzare, regolamentandola, entro i limiti fissati dal piano faunistico venatorio provinciale e nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento regionale, l'istituzione di aziende faunistico venatorie.
- L'istituzione delle aziende di cui al primo comma è finalizzata al mantenimento, all'organizzazione ed al miglioramento degli ambienti naturali, ai fini dell'incremento della fauna selvatica e dell'irradiamento nel territorio circostante. Le aziende faunistico venatorie hanno prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche e sono costituite in territori di rilevante interesse ambientale e di elevata potenzialità faunistica.
- Le aziende faunistico venatorie sono istituite con riferimento alla fauna acquatica nelle zone umide e valine, nonché alla tipica fauna regionale appartenente alle specie coturnice, lepre, pernice rossa, starna e fagiano.
- Le aziende faunistico venatorie sono delimitate da tabelle recanti, oltre al nome dell'azienda, la scritta "Azienda faunistico venatoria. Caccia consentita ai soli autorizzati".
- La superficie minima per il rilascio dell'autorizzazione di azienda faunistico venatoria è di 400 ettari accorpati. Le province, per una migliore perimetrazione delle aziende faunistico venatorie, possono ridurre, fino ad un massimo del 5 per cento, la superficie minima di cui sopra.
- Nelle aziende faunistico venatorie l'attività venatoria è consentita ai soli soggetti autorizzati nelle giornate indicate nel calendario venatorio secondo piani di assestamento e di prelievo elaborati dalle aziende stesse e approvati dalle province. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito nel rispetto della presente legge.
- La provincia può autorizzare, al di fuori del periodo di caccia, il controllo ai sensi dell'articolo 37 nei confronti di specie ungulate, predatrici o concorrenti.
Art. 21 - Aziende agrituristico venatorie
- Su richiesta dei soggetti interessati, la provincia può autorizzare, regolamentandola, entro i limiti fissati dal piano faunistico venatario provinciale e nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento regionale l'istituzione di aziende agrituristico venatorie.
- Le aziende agrituristico venatorie sono finalizzate al recupero ed alla valorizzazione delle aree agricole, in particolare di quelle montane e svantaggiate, attraverso l'organizzazione dell'attività venatoria.
- Le aziende agrituristico venatorie non possono essere confinanti; fra loro deve intercorrere la distanza di almeno metri 500. Tale distanza deve essere rispettata anche nei confronti di altri istituti faunistico venatori già costituiti.
-La superficie minima per il rilascio della autorizzazione di azienda agrituristico venatoria è di 100 ettari.
- Nelle aziende agrituristico-venatorie è consentita per tutta la stagione venatoria, ad eccezione dei giorni di martedì e di venerdì, l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento.
- Le immissioni di fauna selvatica sono effettuate a discrezione del titolare in tutti i periodi dell'anno. Le specie ungulate devono essere immesse in aree recintate in modo da impedire la fuoriuscita degli animali.
- La provincia, previa intesa con il titolare dell'autorizzazione e con l'ATC,può approvare piani di prelievo degli ungulati, delle specie predatrici e opportuniste da attuare nel corso della stagione venatoria. La provincia può autorizzare il controllo ai sensi dell'articolo 37, nei confronti di specie ungulate, predatrici o concorrenti.
- La vigilanza venatoria nelle aziende agrituristico venatorie è affidata alle guardie a disposizione dall'azienda medesima, oltre che agli agenti di cui all'articolo 51 della presente legge.
- Il rilascio della autorizzazione di azienda agrituristico venatoria è subordinato alla presentazione di un programma di ripristino ambientale e di un piano economico e di gestione, che la provincia approva.
- Non può essere autorizzata la costituzione di aziende agrituristico venatorie nelle zone umide e vallive.
- Con regolamento regionale sono indicati criteri e modalità di autorizzazione e gestione delle aziende agrituristico venatorie.
Art. 39 - Allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento
- La provincia autorizza gli allevamenti di fauna selvatica in stato di cattività, a scopo di ripopolamento, la cui attività è disciplinata con apposito regolamento regionale tenuto conto dei criteri formulati dall'INF S.
- Qualora l'interessato all'esercizio di allevamento di cui al comma precedente sia titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla provincia e a gestirlo nel rispetto del regolamento regionale di cui al comma precedente.
Art. 40 - Allevamenti di fauna selvatica a fini ornamentali ed amatoriali e per l'utilizzazione come richiami vivi
- L'istituzione di allevamenti a fini amatoriali ed ornamentali di fauna autoctona e per l'utilizzazione come richiami vivi è autorizzata dalla provincia nel rispetto del regolamento regionale.
Art. 41- Allevamenti di fauna selvatica a fini alimentari
- Ai fini dello sviluppo di attività zootecniche alternative, anche per il recupero di potenzialità produttive in aree marginali, è consentito l'allevamento di specie selvatiche destinate all'alimentazione.
- Il titolare dell'allevamento a scopo alimentare è tenuto alla predisposizione di recinzioni o di altre strutture idonee ad evitare la fuoriuscita degli animali.
- La costituzione degli allevamenti a fini alimentari è autorizzata dalla provincia competente per territorio. Qualora l'allevamento sia esercitato dal titolare di una impresa agricola, questo è tenuto a darne semplice comunicazione alla provincia.
- Il titolare dell'allevamento è tenuto a riportare su apposito registro a pagine numerate e vistate dalla provincia il movimento dei capi.
- Gli animali allevati a scopo alimentare possono essere commercializzati anche in periodo di caccia chiusa.
- Ogni animale deve essere munito di contrassegno predisposto dal titolare dell'allevamento e approvato dalla provincia; inoltre i soggetti sono sottoposti a controllo dell'autorità sanitaria secondo le vigenti disposizioni in materia alimentare.
- Negli allevamenti di fauna selvatica ai fini alimentari la caccia è vietata. L'esercizio di tale attività comporta la revoca dell'autorizzazione.
- Le province possono autorizzare persone nominativamente indicate dal titolare dell'allevamento per l'abbattimento di soggetti ungulati, diversamente non recuperabili. L'abbattimento deve essere eseguito alla presenza del personale di vigilanza delle province o di altre pubbliche amministrazioni.
In materia di aziende faunistiche è sempre necessario far riferimento a ciò che dice la legge regionale
Giurisprudenza
• Il comma 7 dell’art. 23 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6, nel prevedere che «nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentita, per tutta la stagione venatoria, l'immissione e l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili», è conforme all'art. 16, comma 1, lettera b), della legge statale n. 157 del 1992. Ai sensi della norma da ultimo citata le Regioni possono infatti «autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento». Cort. Cost., 29 maggio 2009 n, 165.
• La Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'escludere, con l’art. 23, c. 8 della L.r. n. 6/2008, che l'attività venatoria svolta all'interno delle aziende agri-turistico-venatorie sia considerata caccia, nonché nell'estendere il permesso di caccia nelle suddette aziende a «tutto il periodo dell'anno», introduce una irragionevole deroga alla rigida disciplina sulle modalità di esercizio della caccia che contrasta con gli standard minimi ed uniformi di tutela della fauna, quali previsti dalla legislazione dello Stato. Cort. Cost., 29 maggio 2009 n, 165.
email - Edoardo Mori |
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