Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Trattato del diritto della caccia - Appostamento e posta

Le norme sugli appostamenti sono sparse in varie articoli della legge sulla caccia quali: art. 3 (Divieto di uccellagione e di uso di reti), art. 5 (Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi), art. 14, (Autorizzazioni).
La legge sulla caccia tratta di caccia di appostamento e di caccia alla posta, senza definire i concetti; cosa ben strana perché i legislatori del passato avevano invece sentito l’esigenza di definire la portata di questi termini. Probabile che il legislatore, poco esperto di caccia, abbia evitato di affrontare un tema per lui insidioso.
Perciò dalla legge si ricavano solo i seguenti dati:
- che caccia alla posta e caccia di appostamento sono due cose diverse;
- che vi sono appostamenti fissi e appostamenti temporanei;
- che gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci possono essere fissi, ma non vengono considerati tali dalla legge;
- che gli appostamenti fissi senza richiami vivi non sono considerati fissi;
- l’appostamento temporaneo non è un appostamento e cacciare da esso è considerato caccia vagante per cui la nozione di appostamento temporaneo non esiste più in senso tecnico;
- l’appostamento temporaneo si considera fisso qualora “si produca modifica di sito”;
- che è vietata la caccia da posta alla beccaccia e da appostamento al beccaccino.

Dopo questo fulgido esempio di logica e chiarezza giuridica vediamo di chiarirci noi le idee.
Recita il Dizionario della Caccia trattando del termine Posta: I) Il luogo dove si ferma più o meno nascosto il cacciatore, per attendere che gli passino a tiro le fiere o gli uccelli, ai quali intende di cacciare; lo diceva già Dante, Inferno 13: «Similmente a colui che venire Sente il porco e la caccia a la sua posta». A la posta: usato avverbialmente, indica il modo di cacciare. «A la posta delle anatre serve l'udito quanto la vista».Termine analogo è “Aspetto”. Il criterio distintivo tra Posta e Aspetto pare sia la durata del tempo: la prima può essere molto lunga, il secondo no. L'Aspetto a la beccaccia dura meno di mezz'ora: quello dell'anatre a l'asciutto in collina, dove la risalgono di sera, altrettanto.
Circa la caccia con appostamento fisso, il Dizionario della Caccia si rifà alla legge del 1931 da cui si ricava la definizione di un appostamento costruito in muratura o altra materia solida, per il quale si richieda preparazione del sito, e che appaia destinato a cacce specifiche.
Dagli esempi portati si comprende come nel linguaggio comune il termine appostamento sia usato in molti significati, spesso confondendosi con la nozione di posta. In genere lo appostamento sarà costituito da una capanno, da una botte, da una barca fissa.
Se si ripercorre la storia giuridica degli appostamenti si trova:
- Il Regio decreto 15 gennaio 1931, n.117, art. 18 secondo il quale si deve distinguere fra appostamenti fissi e appostamenti temporanei. Sono appostamenti fissi di caccia quelli costruiti in muratura od in altra solida materia con preparazione di sito, che appariscano destinati alla caccia dei colombacci o colombelle o dei palmipedi e trampolieri per un'intera stagione di caccia, quali i capanni, nonché le tine, le imbarcazioni, le zattere ancorate e simili, collocate nelle paludi, negli stagni o sui margini di specchi d'acqua naturali o artificiali. Sono appostamenti fissi di uccellagione (con reti) quelli indicati nell'art. 15. Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei.
- Il Regio decreto 5 giugno 1939, n.1016 era un po’ più dettagliato e scriveva all’art. 16.: Sono appostamenti fissi di caccia quelli costruiti in muratura od altra solida materia con preparazione di sito, destinati all'esercizio venatorio almeno per una intera stagione di caccia; quali i capanni, nonché le tine, le imbarcazioni, le zattere ancorate e simili, collocate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d'acqua naturali o artificiali.
Sono appostamenti fissi di uccellagione quelli che, oltre al capanno costruito in muratura o altra solida materia, abbiano evidente apposita preparazione di sito, costituita, per le reti verticali, da alberi da invito apprestati in modo da apparire destinati all'esercizio dell'uccellagione almeno per una stagione di caccia, e, per le reti orizzontali, da capisaldi solidamente infissi nel terreno.
Per stagione di caccia s'intende il periodo che intercede tra la data di apertura e di chiusura per la caccia alla specie di selvaggina cui il tipo di impianto si riferisce.
Gli appostamenti fissi possono avere anche più di un capanno o di un'imbarcazione, purché si trovino tutti entro il raggio di metri 300 dal capanno o dall'imbarcazione principale. le reti devono essere tutte dello stesso tipo, verticali o orizzontali, e non possono estendersi a più di 300 metri dal capanno principale.
Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei. L’appostamento temporaneo è una forma di posta attrezzata. Ma siccome nessuno che si mette alla posta può essere obbligato a spezzare due rami per far diventare il sasso su cui siede un appostamento, e siccome è chiaro che in base al principio “nel più sta il meno”, l’appostamento è una forma più ampia di attesa del selvatico che ricomprende in sé per necessità di cose la posta.
Ai solo fini del consenso del proprietario del terreno la norma precisa poi la nozione di appostamento temporaneo dicendo che essi sono presi in considerazione solo se comportino preparazione del sito con modifica o occupazione non momentanea del terreno o notevole manomissione di piante.
- La legge 2 agosto 1967, n. 799, non li definiva
- La legge 27 dicembre 1977, n. 968, si limitava a distinguere fra appostamenti fissi e temporanei (art. 16).
Dal complesso di queste norme si ricava:
- la nozione di caccia alla posta, che è una forma di caccia vagante in cui il cacciatore si ferma in attesa di animali di passaggio o braccati; essa è richiamata solo in relazione alla caccia alla beccaccia;
- il divieto di cacciare il beccaccino da appostamento può essere solo inteso nel senso che è vietato cacciarlo da appostamento fisso, ma è consentito cacciarlo da posta e da appostamento temporaneo che non comporti modificazione dei luoghi; forse è un errore del legislatore, ma è insuperabile:
- che caccia alla posta e caccia di appostamento sono due cose diverse;
- si devono distinguere gli appostamenti fissi da quelli temporanei;
- indipendentemente dall’essere fissi o temporanei non rientra fra gli appostamenti regolati dalla legge ogni tipo di appostamento fisso per la caccia agli ungulati e ai colombacci ed ogni tipo di appostamento fisso senza richiami vivi;
- l‘appostamento fisso comunque è, come ben detto dalla legge del 1939 e per logica di cose, quello costruito in muratura od altra solida materia con preparazione di sito, destinato all'esercizio venatorio almeno per una intera stagione di caccia; quali i capanni, nonché le tine, le imbarcazioni, le zattere ancorate e simili, collocate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d'acqua naturali o artificiali.
- che gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci possono essere fissi, ma non vengono considerati tali
- che gli appostamenti fissi senza richiami vivi non sono considerati fissi
- l’appostamento temporaneo non è un appostamento e cacciare da esso è considerato caccia vagante;
- che non vi possono più essere appostamenti fissi per l’uso di reti o che comunque consentano forme di cattura indiscriminata di uccelli (uccellagione).
Si noti che la legge non considera caccia da appostamento fisso quella agli ungulati (art. 5 nr. 5 L. 1992), ma la considera caccia vagante. Perciò in quelle zone delle Alpi in cui si caccia  a caprioli e cervi dall'altana i cacciatori devono dichiarare che intendono svolgere "caccia vagante ivi compresa la caccia da appostamento fisso agli ungulati", il che può essere utile ad evitare equivoci quando si va a cacciare in altte province.
Del tutto oscura è la disposizione secondo cui l’appostamento temporaneo si considera fisso qualora “si produca modifica di sito” in quando vi è una contraddizione in termini (letteralmente la frase vuol dire che un appostamento si considera fisso … se è fisso!) e non si comprende quale ipotetico e strambo comportamento abbia voluto ipotizzare il legislatore. Forse che un cacciatore per fare la posta alle anatre tagli un po’ di canneto? Forse che un cacciatore si porti picco e pala e scavi una buca in cui nascondersi? Forse il cacciatore che taglia qualche ramo per sedersi su di albero? Ovviamente no, perché sono tutte modifiche temporanee ed estemporanee; e se si stabilisce che un appostamento fisso si può creare anche con modifiche non permanenti del sito, non ci si capisce più nulla.
È chiaro che se non si definisce che cosa si intende con la nozione di “modifica del sito” la norma può voler dire tutto e il contrario di tutto e non è applicabile per indeterminatezza.

Delimitato così il ristretto ambito di applicazione della nozione di appostamento fisso, riesce difficile comprendere il motivo per cui i legislatore abbia preteso di costringere i cacciatori a scegliere fra caccia da appostamento fisso e caccia vagante dal momento che in molte regioni la caccia da appostamento è assente o minimale.
Un dubbio interpretativo deriva dal fatto che un appostamento parrebbe essere fisso o non fisso non in base e elementi di fatto, ma in base alla sua destinazione. Un appostamento per la caccia agli acquatici si presta ben di rado alla caccia da appostamento di altri animali, ma, ad es. un capanno per colombacci e una altana per la caccia agli ungulati possono ben essere utilizzati per la caccia ad altri selvatici.
Il dubbio è facilmente risolvibile ove si consideri che l’appostamento fisso si distingue da una normale ricovero proprio per la sua specificità, per essere costruito con struttura e in una posizione tale da poter servire solo per la caccia ad una specifica tipologia di selvatici. Perciò se un cacciatore da una altana per ungulati si mette ad attendere un gallo cedrone, non fa caccia da appostamento, ma semplicemente caccia alla posta, così come potrebbe fare stando nascosto in una qualsiasi baita o capanna.
Le norme sul rilascio di autorizzazioni per gli appostamenti fissi sono stabilite con legge regionale; il loro numero è bloccato a quello della stagione 1989-90 e le autorizzazioni sono concedibili solo ai vecchi titolari; solo in caso vi sia capienza potranno essere concesse ulteriori licenze a ultrasessantenni; il rilascio di autorizzazioni e di competenza della provincia.
È chiaro che l’istituto è considerato in via d estinzione e che è stato conservato dalla legge in via eccezionale. È però altrettanto chiaro che il legislatore ha errato nello imporre l’alternativa fra la caccia vagante e la caccia da appostamento, che riguarda ben pochi soggetti. Più coerentemente avrebbe dovuto scrivere cha la caccia viene svolta in forma vagante, salvo che da color che hanno ottenuto licenza per caccia da appostamento.

Giurisprudenza
L'appostamento temporaneo, per essere riconosciuto tale, deve avere almeno un nascondiglio o un rifugio artificiale,sia pure precario e rudimentale, che sia idoneo ad occultare il cacciatore e ad ingannare gli uccelli,e nello stesso tempo consenta di vederli e di colpirli. Quando un tale apprestamento manchi del tutto non si può parlare di caccia in appostamento, bensì di caccia vagante,che presuppone movimento e manovra,sia pure intervallati da inevitabili soste. (nella specie si e escluso che la siepe possa considerarsi appostamento temporaneo). Cass., 9 novembre 1967 n. 1303.
Giusta precisazione,relativa alla vecchia legge e ormai superata dal fatto che l’appostamento temporaneo non si distingue più dalla caccia alla posta, forma della caccia vagante.
L'art 18 del T U sulla caccia, disponendo che in territorio libero gli appostamenti fissi non possono essere 'impiantati' a distanza inferiore a 400 metri dai confini di una riserva, presuppone chiaramente, che la riserva preesista. In effetti, se il legislatore avesse voluto che ogni riserva o bandita (cioè i territori non liberi, ex art 2 U P T U) si trovassero privi di appostamenti fissi nel raggio di 400 metri dai loro confini, avrebbe certamente usato altra espressione più propria, come 'non possono esistere' o 'e vietato l'Esercizio venatorio' od altra equivalente, che statuisse questo disposto. Cass., 21 giugno 1969, n. 1369.
È valico, montano o collinare - ai sensi della legge 2 aprile 1967, n 799, art 5, che ivi vieta gli impianti di appostamenti fissi - un apprezzabile avvallamento della linea di cresta della montagna o della collina, senza che sia necessario che il dislivello raggiunga notevoli proporzioni, quali si riscontrano nei valichi sui quali passano le strade. Cass., 19 dicembre 1969, n. 2402.
È evidente che con nozioni così vaghe la decisione del giudice si affida al libero arbitrio! Egli avrebbe dovuto nominare un perito il quale stabilisse se l’avallamento fosse un possibile punto di passaggio per migratori. Se non lo è vuol dire che ci si trova di fronte ad un “reato impossibile”.
Un terzo, non titolare di appostamento fisso, ma munito di licenza di caccia ed uccellagione, può, senza commettere reato, esercitarvi l'attività venatoria con il consenso del titolare. Cass., 27 gennaio 1972, n. 3120.
Massima corretta ed ancor valida (vedi art. 5, comma 6 LC).
In virtù dell'art 16 tu leggi sulla caccia del 1939, per appostamenti fissi si debbono intendere tutti quei luoghi destinati alla caccia di attesa e di appostamento prolungato, caratterizzati da un'apposita preparazione del sito e dalla predisposizione dei mezzi, nonché da un complesso di note esteriori, tra cui sono essenziali le opere in muratura, o in altra solida materia, quali i capanni. (nella specie, e stato escluso che costituissero appostamenti fissi dei semplici paletti posti a distanza l'uno dall'altro, con una targhetta catarifrangente per essere visibile anche nel buio, non avendo essi carattere di stabilita e funzionalità in relazione all'attività venatoria). Cass., 9 febbraio 1976, n. 8813.
Massima corretta che, pur essendo stata abrogata la legge del 1939, ne fa puntuale applicazione in quanto la nozione tecnica non varia ovviamente con il tempo.
Il concetto giuridico di appostamento fisso, cosi come enunciato dall'art 16 T.U. sulla caccia, implica l'esistenza di un manufatto in muratura o in altra solida materia, la denuncia al comitato provinciale della caccia, il pagamento dell'apposita tassa e il consenso del proprietario e possessore del terreno. In difetto di tali requisiti l'esercizio dell'attività venatoria deve sempre considerarsi vagante, anche se il cacciatore si ferma e si apposta temporaneamente in una macchina per sorprendere la selvaggina..Cass., 28 gennaio 1980, n. 12507.
Massima ancora valida.


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