LEGGE 27 DICEMBRE 1977, n. 968(G.
U. N. 003 del 04/01/1978)
PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE E LA TUTELA
DELLA FAUNA E LA DISCIPLINA DELLA CACCIA.
Titolo i principi e disposizioni generali
Art. 1. Fauna selvatica
La fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello
stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale.
Art. 2. Oggetto della tutela
Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente
legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni
viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà,
nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette le seguenti
specie:aquile, vulturidi, gufi reali, cicogne, gru, fenicotteri, cigni,
lupi, orsi, foche monache, stambecchi, camosci d'abruzzo e altri
ungulati di cui le regioni ai sensi del successivo articolo 12 vietino
lo abbattimento. La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi
propriamente detti e alle arvicole.
Art. 3. Divieto dell'uccellagione
In conformità di quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2 è
vietata, in tutto il territorio nazionale, ogni forma di uccellagione.
È altresì vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da
quelli previsti dai successivi articoli della presente legge.
Art. 4. Comitato tecnico nazionale
Presso il ministero della agricoltura e delle foreste è istituito un
comitato tecnico venatorio nazionale composto da due rappresentanti del
ministero, dal direttore dell'istituto nazionale di biologia della
selvaggina, da un rappresentante del consiglio nazionale delle
ricerche, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni
venatorie nazionali riconosciute, da un rappresentante per ciascuna
delle associazioni professionali e sindacali nazionali degli
imprenditori e dei lavoratori agricoli, da un rappresentante per
ciascuno degli enti e delle associazioni naturalistiche e
protezionistiche nazionali più rappresentativi, da un rappresentante
della delegazione italiana del consiglio internazionale della caccia e
della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'unione
zoologica italiana.
Il comitato è costituito con decreto del presidente del consiglio dei
ministri sulla base delle designazioni e delle revoche delle varie
organizzazioni o associazioni, ed è presieduto dal ministro per
l'agricoltura e le foreste o da un suo delegato.
Al comitato sono conferiti compiti di studi e ricerche per:
La valutazione della consistenza della fauna stanziale e migratoria sul
territorio nazionale;
La protezione e la tutela della fauna selvatica;
La tutela delle produzioni agricole;
La regolamentazione dell'uso in agricoltura di sostanze chimiche che
possano compromettere la consistenza della fauna selvatica e alterare
gli ambienti naturali;
La valorizzazione degli ambienti naturali;
La formulazione di pareri sulle materie previste dalla presente legge.
Il comitato ha anche il compito di promuovere iniziative per il
coordinamento delle attività e di calendari venatori su aree
internazionali omogenee, e di formulare proposte al governo in merito
all'adeguamento della legislazione nazionale alle norme comunitarie o
alle convenzioni internazionali in materia di protezione della natura e
della fauna selvatica e di esercizio della caccia.
Il comitato deve essere costituito entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge e viene rinnovato ogni cinque anni. I
componenti possono essere riconfermati per non più di una volta.
Titolo ii funzioni amministrative - struttura del territorio
zona delle alpi
Art. 5. Funzioni amministrative
Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia
normalmente mediante delega alle province, alle comunità montane, ai
comuni, singoli o associati.
Le regioni e gli enti delegati possono avvalersi, nell'espletamento
delle funzioni legislative e amministrative per le materie di cui alla
presente legge, dei pareri dell'istituto nazionale di biologia della
selvaggina, della partecipazione e della collaborazione delle
associazioni venatorie nazionali riconosciute, delle associazioni
naturalistiche e protezionistiche nazionali, di esperti in scienze
naturali (zoologi ed ecologi) e delle associazioni professionali e
sindacali degli imprenditori e dei lavoratori agricoli.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di trento e
bolzano provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti
stabiliti dai rispettivi statuti.
Art. 6. Piani regionali
Per gli interventi nel settore della caccia le regioni predisporranno,
articolandoli per province o per zone venatorie, piani annuali o
pluriennali che prevedano:
A) oasi di protezione, destinate al rifugio, alla
riproduzione, alla sosta della fauna selvatica;
B) zone di ripopolamento e cattura, destinate alla
riproduzione della selvaggina, al suo irradiamento nelle zone
circostanti ed alla cattura della medesima per il ripopolamento;
C) centri pubblici di produzione di selvaggina anche
allo stato naturale;
D) centri privati di produzione di selvaggina anche
allo stato naturale, rigorosamente regolamentati e controllati dalle
regioni, organizzati in forma di azienda ove è vietato l'esercizio
della caccia;
E) zone di addestramento cani e per le gare degli
stessi, anche su selvaggina naturale;la gestione di tali zone può
essere affidata ad associazioni venatorie o cinofile;
F) norme che prevedano e regolamentino gli incentivi
in favore dei proprietari e conduttori dei fondi, singoli o associati,
che si impegnino al ripristino ed alla salvaguardia dell'ambiente ed
alla produzione di selvaggina;
G) norme che fissino i criteri per la determinazione
degli indennizzi in favore dei conduttori dei fondi, per la
liquidazione degli effettivi danni alle produzioni da parte della
selvaggina nei terreni utilizzati per gli scopi di cui ai punti a) e
b).
Le zone di cui ai punti a), b) e c) saranno possibilmente delimitate da
confini naturali ed indicate da apposite tabelle, esenti da tasse, a
cura delle regioni o degli enti locali, per le competenze proprie o
delegate. Dette zone non possono essere, complessivamente, inferiori ad
un ottavo né superiori a un quarto del territorio agrario-forestale di
ciascuna provincia.
Le zone di cui al punto d) devono essere delimitate da tabelle
perimetrali, secondo le disposizioni impartite dalle regioni che
fisseranno, altresì, l'ammontare delle tasse dovute in conformità dell'
articolo 24 .
Lo stato e gli enti pubblici territoriali proprietari o gestori di
terreni possono concederne l'uso alle regioni per la costituzione delle
zone di cui ai punti a), b) e c).
La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare,
come indicato nei punti a), b) e c), deve essere notificata ai
proprietari o conduttori dei fondi e pubblicata nelle forme consuete.
Avverso tale deliberazione i proprietari o conduttori interessati
possono proporre opposizione, in carta semplice ed esente da oneri
fiscali, alla regione, entro sessanta giorni dalla notificazione.
Decorso il suddetto termine, la regione, ove sussista il consenso dei
proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno i due terzi della
superficie complessiva che si intende vincolare, provvede in merito
alla costituzione delle oasi di protezione e delle zone di
ripopolamento e cattura, decidendo anche sulle opposizioni presentate,
e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad
assicurare una efficace sorveglianza delle zone medesime anche a mezzo
di appositi agenti o guardie venatorie.
Il consenso si ritiene validamente accordato anche nel caso che non sia
stata presentata formale opposizione.
La regione, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità
faunistiche, può disporre la costituzione coattiva di oasi di
protezione e di zone di ripopolamento e cattura.
Art. 7. Zona delle alpi
Agli effetti della presente legge il territorio delle alpi,
individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna
alpina, è considerato zona faunistica a sè stante.
Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma
precedente, emaneranno, nel rispetto dei principi generali della
presente legge, norme particolari al fine di proteggere la
caratteristica fauna e disciplinare la caccia, tenute presenti le
consuetudini e le tradizioni locali.
Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con
le regioni a statuto speciale e con le province autonome di trento e
bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle alpi con la
apposizione di tabelle esenti da tasse.
Titolo iii esercizio della caccia
Art. 8. Esercizio della caccia
L'esercizio della caccia è consentito purchè non contrasti con
l'esigenza di conservazione della selvaggina e non arrechi danno
effettivo alle produzioni agricole.
Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto allo abbattimento o
cattura di selvaggina mediante l'impiego dei mezzi di cui al successivo
articolo 9 e degli animali a ciò destinati.
È considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi
con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della
selvaggina o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.
Ogni altro modo di abbattimento o di cattura è vietato, salvo che non
avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
La fauna selvatica abbattuta nel rispetto delle disposizioni della
presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
La caccia può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo
anno di età, sia munito della relativa licenza e di un'assicurazione
per la responsabilità civile verso terzi per un minimo di lire 80
milioni per ogni sinistro, con il limite minimo di lire 20 milioni per
ogni persona danneggiata e di lire 5 milioni per danno ad animali o
cose.
In caso d'incidente a colui che ha patito il danno è consentita
l'azione legale diretta nei confronti della compagnia assicuratrice
presso la quale il cacciatore, che ha la responsabilità dell'incidente,
ha stipulato la polizza per la responsabilità civile.
La licenza di caccia autorizza l'esercizio venatorio in tutto il
territorio nazionale nel rispetto della presente legge e delle norme
emanate dalle regioni.
Per l'esercizio venatorio è, altresi, necessario essere muniti di un
tesserino, rilasciato gratuitamente dalla regione di residenza e valido
su tutto il territorio nazionale. Il tesserino dovrà riportare le
modalità per l'esercizio venatorio previsto dalla presente legge e da
quella regionale.
Art. 9. Mezzi di caccia
La caccia è consentita con l'uso di fucile:con canna ad anima liscia
fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, limitato con apposito
accorgimento tecnico all'uso di non più di tre colpi, di calibro non
superiore al 12, nonché della carabina a canna rigata di calibro non
inferiore a millimetri 5, 6 con bossolo a vuoto di altezza non
inferiore a 40 millimetri.
È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato),
di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una
o due a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5, 6 con
bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.
La caccia è altresì consentita con l'uso dei falchi e con l'arco.
Nella zona faunistica delle alpi di cui all' articolo 7 è vietato l'uso
del fucile a ripetizione o semiautomatico, salvo che esso sia stato
ridotto a non più di due colpi a munizione spezzata.
Sono vietate tutte le armi ad aria compressa o altri gas compressi.
Il titolare della licenza di caccia è autorizzato, durante l'esercizio
venatorio, a portare, oltre le armi da sparo e i cani, utensili da
punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
Art. 10. Caccia controllata
Il territorio nazionale è sottoposto al regime gratuito di caccia
controllata.
Per caccia controllata si intende l'esercizio venatorio soggetto a
limitazioni di tempo, di luogo e di capi da abbattere per ciascuna
delle specie indicate all' articolo 11 .
Titolo iv specie cacciabili - controllo della fauna periodi di
caccia
Art. 11. Elenco delle specie cacciabili - periodi di caccia
È vietato, ai fini della presente legge, abbattere, catturare, detenere
o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli
appartenenti alla fauna selvatica italiana.
È fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia, e per i
periodi sotto specificati:
1) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 dicembre:
Quaglia (coturnix coturnix);
Tortora (streptopelia turtur);
Calandro (anthus campestris);
Prispolone (anthus trivialis);
Merlo (turdus merula);
2) specie cacciabili dal 18 agosto alla fine di febbraio:
Germano reale (anas platyrhynchos);
Folaga (fulica atra);
Gallinella d'acqua (gallinula chloropus);
3) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 marzo:
Passero (passer italiae);
Passera mattugia (passer montanus);
Passera oltremontana (passer domesticus);
Storno (sturnus vulgaris);
Porciglione (rallus aquaticus);
Alzavola (anas crecca);
Canapiglia (anas strepera);
Fischione (anas penelope);
Codone (anas acuta);
Marzaiola (anas querquedula);
Mestolone (anas clypeata);
Moriglione (aythya ferina);
Moretta (aythya fuligula);
Beccaccino (capella gallinago);
Colombaccio (columba palumbus);
Frullino (lymocryptes minimus);
Chiurlo (numenius arquata);
Pittima minore (limosa lapponica);
Pettegola (tringa totanus);
Donnola (mustela nivalis);
Volpe (vulpes vulpes);
Piviere (charadrius apricarius);
Combattente (philomahus pugnax);
4) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:
Mammiferi:
Coniglio selvatico (oryctolagus cuniculus);
Lepre comune (lepus europaeus);
Lepre sarda (lepus capensis);
Lepre bianca (lepus timidus);
Camoscio (rupicapra rupicapra rupicapra);
Capriolo (capreolus capreolus);
Cervo (cervus elaphus hippelaphus);
Daino (dama dama);
Muflone (ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda;
Uccelli:
Pernice bianca (lagopus mutus);
Fagiano di monte (lyrurus tetrix);
Gallo cedrone (tetrao urogallus);
Coturnice (alectoris graeca);
Pernice sarda (alectoris barbara);
Pernice rossa (alectoris rufa);
Starna (perdix perdix);
Fagiano (phasianus colchicus);
Fringuello (fringilla coelebs);
Pispola (anthus pratensis);
Peppola (fringilla montifringilla);
Frosone (coccothraustes coccothraustes);
Strillozzo (emberiza calandra);
Colino della virginia;
Verdone (chloris chloris);
Fanello (carduelis cannabina);
Spioncello (anthus spinoletta);
5) specie cacciabile dalla terza domenica di settembre alla fine di
febbraio:
Beccaccia (scolopax rusticola);
6) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre fino al 31 marzo:
Cappellaccia (galerida cristata);
Tottavilla (lullula arborea);
Allodola (alauda arvensis);
Cesena (turdus pilaris);
Tordo bottaccio (turdus philomelos);
Tordo sassello (turdus iliacus);
Taccola (coloeus monedula);
Corvo (corvus frugilegus);
Cornacchia nera (corvus corone);
Pavoncella (vanellus vanellus);
7) specie cacciabile dall'1 novembre al 31 gennaio:cinghiale.
Possono essere disposte variazioni dell'elenco delle specie cacciabili,
con decreto del presidente del consiglio dei ministri, sentito
l'istituto nazionale di biologia della selvaggina ed il comitato di cui
all' articolo 4 .
Art. 12. Controllo della fauna
Le regioni possono vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti
a determinate specie di selvaggina di cui all' articolo 11 per
importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o
per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o
climatiche o per malattie o altre calamità.
Le regioni provvedono inoltre al controllo delle specie di cui
all'articolo 11 anche nel caso che, moltiplicandosi eccessivamente,
arrechino danni gravi alle colture agricole, al patrimonio faunistico
ed alla piscicoltura, alterando l'equilibrio naturale, nonché nei fondi
chiusi di cui all' articolo 17 .
Tale controllo deve, comunque, essere attuato con mezzi selettivi,
sentito il parere dell'istituto nazionale di biologia della selvaggina.
Art. 13. Introduzione di selvaggina dall'estero
L'introduzione dall'estero di selvaggina viva, purchè corrispondente
alle specie già presenti sul territorio nazionale, può effettuarsi solo
a scopo di ripopolamento o di rinsanguamento.
È vietato introdurre nel territorio nazionale selvaggina estranea alla
fauna indigena, salvo che si tratti di animali destinati ai giardini
zoologici o ai circhi equestri e spettacoli viaggianti, o di specie
tradizionalmente destinate all'allevamento e al commercio per fini
ornamentali o amatoriali.
Le autorizzazioni per le attività di cui al primo comma o per eventuali
deroghe al precedente comma, particolarmente per fini scientifici e
sperimentali, sono rilasciate dal ministro per l'agricoltura e le
foreste su parere dell'istituto nazionale di biologia della selvaggina.
Art. 14. Calendario venatorio regionale
Le regioni pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario
regionale ed eventuale regolamento relativi all'intera annata
venatoria, per i periodi e per le specie previste dall' articolo 11 ,
con l'indicazione del numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna
giornata di caccia.
Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore
a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore,
escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio della
caccia è in ogni caso sospeso.
Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì,
le regioni, sentito l'istituto nazionale di biologia della selvaggina e
tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al
comma precedente, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio alla
selvaggina migratoria nei periodi intercorrenti fra l'1 ottobre e il 30
novembre e fra il 15 febbraio e il 31 marzo.
La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al
tramonto. Le regioni nell'emanazione del calendario venatorio
definiranno l'ora legale d'inizio della caccia. Non è consentita la
posta alla beccaccia.
Non è altresì consentita la caccia da appostamento, sotto qualsiasi
forma, al beccaccino.
Titolo v gestione del territorio - divieti
Art. 15. Gestione sociale del territorio
Le regioni, anche tramite gli enti delegati di cui all' articolo 5
della presente legge, possono, nell'ambito dei piani regionali di cui
all' articolo 6 , avvalersi di organismi a base associativa formati da
rappresentanti delle organizzazioni nonché dagli esperti di cui al
precedente articolo 5, per la gestione sociale delle attività rivolte a
un uso razionale del territorio per una migliore tutela della fauna
selvatica.
Le regioni, nel quadro della programmazione faunistico-venatoria,
possono altresì affidare la gestione di territori per l'esercizio della
caccia, sempre in regime di caccia controllata, ad associazioni
venatorie ed a strutture associative, aperte ai cacciatori residenti e
ai proprietari e conduttori dei fondi compresi in tali territori,
preferibilmente a dimensione comunale o intercomunale e con particolare
riferimento alle zone vallive, alle zone umide, alle zone classificate
montane e a quelle ad agricoltura svantaggiata.
Le regioni stabiliscono la percentuale, che non può superare il 30 per
cento, della superficie agro-forestale regionale da destinarsi ai
territori, di cui al comma precedente, e ne regolamentano i modi di
gestione e di accesso dei cacciatori, compresi quelli residenti in
altre regioni.
Le regioni possono autorizzare gli organi di gestione ad esigere un
contributo finanziario di partecipazione per tutti i cacciatori
ammessi.
Art. 16. Appostamenti fissi e temporanei
Le regioni possono prevedere e regolamentare gli appostamenti fissi e
temporanei di caccia purchè siti a non meno di 1. 000 metri di distanza
dai valichi montani. Per gli appostamenti che importino preparazione
del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, sono
necessari i consensi sia del proprietario sia del conduttore del fondo,
lago o stagno privato.
Art. 17. Fondi chiusi - terreni in attualità di coltivazione
L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o
da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non
inferiore a metri 1, 80, o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui
letto abbia la profondità di almeno metri 1, 50 e la larghezza di
almeno tre metri.
I fondi chiusi esistenti o che si intenderà istituire devono essere
notificati ai competenti uffici regionali.
I proprietari o i conduttori dei fondi di cui ai commi precedenti
provvederanno ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da
tasse.
L'esercizio venatorio è inoltre vietato, in forma vagante, nei
territori in attualità di coltivazione, secondo le disposizioni delle
leggi regionali, che ne determinano i modi di individuazione e di
salvaguardia, con particolare riferimento alle colture specializzate.
Sui fondi indicati nel presente articolo è concessa, su richiesta dei
proprietari o conduttori interessati, la cattura di selvaggina per la
protezione delle colture, secondo norme stabilite dalle regioni.
Art. 18. Cattura e utilizzazione di animali a scopo scientifico
o amatoriale
Le regioni, sentito l'istituto nazionale di biologia della selvaggina,
possono accordare a scopo di studio, su motivata richiesta, al
personale qualificato degli istituti o laboratori scientifici, dei
giardini zoologici e dei parchi naturali il permesso di catturare e
utilizzare esemplari di determinate specie di mammiferi ed uccelli e di
prelevare uova, nidi e piccoli nati.
Le regioni, sentito l'istituto nazionale di biologia della selvaggina,
possono gestire in proprio o autorizzare, con precisa regolamentazione,
impianti adibiti alla cattura ed alla cessione per la detenzione, anche
oltre i periodi di cui all' articolo 11 , di specie di uccelli
migratori da determinare fra quelle indicate all'articolo 11 e da
utilizzare come richiami vivi nell'esercizio venatorio degli
appostamenti, nonché per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e
mercati. Tali specie potranno essere catturate in un numero di
esemplari limitato e preventivamente stabilito per ciascuna di esse.
Le regioni possono, inoltre, sentito l'istituto nazionale di biologia
della selvaggina, autorizzare, di volta in volta, per scopi di ricerca
scientifica, persone appositamente incaricate da istituti o laboratori
scientifici pubblici o riconosciuti per le attività di inanellamento.
Le regioni possono, infine, sentito l'istituto nazionale di biologia
della selvaggina, autorizzare persone nominativamente determinate a
catturare, in periodi prefissati e a cedere falchi e civette in numero
precedentemente stabilito, per il loro uso nell'esercizio venatorio.
È fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di
darne notizia all'istituto nazionale di biologia della selvaggina, o al
comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvederà ad
informare il predetto istituto.
Art. 19. Allevamenti a scopo alimentare o amatoriale
Le regioni possono regolamentare e autorizzare:
A) gli allevamenti di ungulati, conigli selvatici,
lepri, galliformi e anatidi a scopo alimentare o di ripopolamento;
B) gli allevamenti di mammiferi ed uccelli
appartenenti alla fauna autoctona ed esotica, a scopo ornamentale ed
amatoriale.
I permessi e le autorizzazioni, di cui al comma precedente, devono
essere rilasciati a persone nominativamente indicate.
Art. 20. Altri divieti
È vietato a chiunque:
A) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi
pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportive;
B) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, parchi
regionali, riserve naturali;nelle oasi di protezione e nelle zone di
ripopolamento e cattura, fatte salve le finalità della rispettiva
costituzione;nelle foreste demaniali, ad eccezione di quelle che non
presentino condizioni favorevoli al ripopolamento, al rifugio ed
all'allevamento della selvaggina secondo le disposizioni degli organi
regionali;nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina
istituiti ai sensi dello articolo 6 ;
C) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa
dello stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile
dell'autorità militare, o dove esistano monumenti nazionali, purchè
dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle, esenti da tasse;
D) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o
altre pertinenze di fabbricati rurali;nelle zone comprese nel raggio di
cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a
posto di lavoro, e di cinquanta metri da vie di comunicazione
ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed
interpoderali;
E) sparare da distanza minore di centocinquanta metri
con uso di fucile da caccia a canna liscia, o da distanza
corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso
di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili
adibiti ad abitazione e a posto di lavoro;di vie di comunicazione
ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed
interpoderali;di funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione;di
stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate, individuate ai sensi
del quarto comma dello articolo 17 e destinate al ricovero e
all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione
agro-silvo-pastorale;
F) portare armi da sparo per uso di caccia cariche,
anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati o a
bordo di veicoli di qualunque genere;trasportare o portare le stesse
armi cariche nei periodi e nei giorni non consentiti per la caccia
dalla presente legge e dalle disposizioni regionali;
G) cacciare a rastrello in più di tre persone e
utilizzare, a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da
sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
H) cacciare sparando da veicoli a motore, o da natanti
a motore in movimento, o da aeromobili;
I) cacciare su terreni coperti in tutto o nella
maggior parte da neve, salve le disposizioni emanate dalle regioni;
L) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di
mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per i
fini di cui all' articolo 18 o nelle zone di ripopolamento e cattura e
nei centri di produzione della selvaggina, o nelle oasi di protezione
per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè, in tale ultimo
caso, se ne dia avviso entro 24 ore all'organo venatorio più vicino,
che adotterà le decisioni del caso;
M) detenere o commerciare esemplari di mammiferi e
uccelli presi con mezzi non consentiti dalla presente legge o da quelle
regionali emanate ai sensi dell' articolo 12 ;
N) usare richiami vivi appartenenti alle specie
selvatiche oltre i tempi e all'infuori delle specie di cui all'articolo
18, secondo comma, salvo che si tratti della civetta (athene noctua) da
utilizzare quale zimbello per la caccia agli alaudidi, nei limiti e nei
modi stabiliti dalle leggi regionali;
O) usare richiami vivi accecati o richiami acustici a
funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, con o
senza amplificazione del suono;
P) cacciare in qualsiasi specchio d'acqua dove si
eserciti l'industria della pesca o della piscicoltura, nonché nei
canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con
tabelle, esenti da tasse;
Q) usare volatili, esclusi quelli di allevamento,
nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro
a volo;
R) usare selvaggina morta non proveniente da
allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
S) usare munizione spezzata nella caccia agli
ungulati;usare esche o bocconi avvelenati;usare armi da sparo munite di
silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;
T) commerciare beccacce comunque confezionate nonché
uccelli morti di dimensione inferiore al tordo, fatta eccezione per gli
storni, i passeri e le allodole nel periodo in cui ne è consentita la
caccia;
U) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee
al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi dello articolo
6 o di altre disposizioni della presente legge o delle leggi regionali,
salva restando l'applicazione dell' articolo 635 del codice penale .
Le competenti autorità territoriali possono vietare temporaneamente la
caccia nelle zone interessate da intenso fenomeno turistico.
Titolo vi licenza di caccia - esami
Art. 21. Licenza di porto d'armi per uso di caccia
Commissione di esame
La licenza di porto d'armi per uso di caccia è rilasciata in conformità
delle leggi di pubblica sicurezza.
Detta licenza può essere rilasciata dopo il conseguimento
dell'abilitazione allo esercizio venatorio a seguito di esame dinanzi
ad apposita commissione, nominata dalla regione in ciascun capoluogo di
provincia, e composta da esperti qualificati, particolarmente in
ciascuna delle materie indicate nell'articolo seguente, la cui presenza
è obbligatoria per la validità dell'esame.
Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato
medico di idoneità.
Art. 22. Esami
Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che
devono in particolare riguardare nozioni sulle seguenti materie:
A) legislazione venatoria;
B) zoologia applicata alla caccia;
C) armi e munizioni da caccia e loro uso;
D) tutela della natura e principi di salvaguardia
delle colture agricole.
L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria per il rilascio
della prima licenza e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.
La licenza di porto d'armi per uso di caccia ha la durata di sei anni e
può essere rinnovata su domanda del titolare, corredata di un nuovo
certificato medico di idoneità di data non anteriore a due mesi dalla
domanda stessa.
Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il
cacciatore potrà praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato
da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima.
Titolo vii tasse
Art. 23.
Tasse sulle concessioni governative per la licenza di porto d'armi
anche per uso di caccia
Il n. 26, sottonumero i), della tariffa annessa al decreto del
presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , e successive
modificazioni, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni
governative, è sostituito dal seguente:
Numero d'ordine
26
Indicazione degli atti soggetti a tassa
1) licenza di porto di fucile anche per uso di caccia
Note
La licenza di porto d'armi per uso di caccia è personale ed è
rilasciata in conformità delle leggi di pubblica sicurezza;essa ha la
durata di sei anni.
Indicazione degli atti soggetti a tassa
Rilascio o rinnovo:
A) con fucile ad un colpo, con falchi e con arco
Ammontare della tassa
10. 000
Modo di pagamento
Ordinario
Indicazione degli atti soggetti a tassa
Rilascio o rinnovo:
B) con fucile a due colpi. . .
Ammontare della tassa
14. 000
Modo di pagamento
Ordinario
Note
La tassa annuale non è dovuta qualora non si usufruisca della licenza
durante l'anno.
Indicazione degli atti soggetti a tassa
Rilascio o rinnovo:
C) con fucile a più di due colpi. . .
Ammontare della tassa
18. 000
Modo di pagamento
Ordinario
Note
Per la applicazione della tassa di lire 18. 000 basta che il fucile,
qualunque sia il suo congegno, abbia la possibilità di sparare più di
due colpi consecutivi.
Indicazione degli atti soggetti a tassa
Tassa annuale. . .
Ammontare della tassa
Le stesse di cui sopra
Note
Chi esercita la caccia soltanto con falchi e con arco deve essere
munito della licenza di caccia con uso di fucile, con conseguente
pagamento della tassa di cui al sottonumero 1), lettera a),
controindicata.
Sono soppressi i numeri 26, sottonumero iii), e 27, sottonumero 1),
della tariffa annessa al decreto del presidente della repubblica 26
ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
Art. 24.
Tasse di concessione regionale - tasse regionali per gli appostamenti
fissi, le aziende faunistiche e le riserve
Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare
i fini previsti dalla presente legge e da quelle regionali in materia,
sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai
sensi dell' articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , per il
rilascio dell'abilitazione di cui al precedente articolo 21 , secondo
comma. La suddetta tassa sarà soggetta a rinnovo annuale e potrà essere
fissata in misura non inferiore al 90 per cento e non superiore al 110
per cento delle tasse erariali di cui all'articolo precedente. Il
versamento è effettuato, in modo ordinario, su conto corrente postale
intestato alla tesoreria regionale.
Il richiedente la licenza di porto d'armi per uso di caccia deve
comprovare l'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale,
ove istituita.
Nel caso di diniego della licenza la tassa regionale deve essere
rimborsata. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la
caccia durante l'anno.
Gli appostamenti fissi, le aziende faunistiche, i centri di produzione
di selvaggina e le riserve, entro i limiti di cui all' articolo 36 ,
sono soggetti a tasse regionali.
Art. 25.
Ripartizione dei proventi delle tasse per la licenza di porto d'armi
per uso di caccia
Nello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro è
istituito un fondo, il cui ammontare è commisurato al 13 per cento del
gettito annuo delle tasse di cui all' articolo 23 e che viene
ripartito, entro il mese di marzo di ciascun anno, con decreto del
ministro per il tesoro di concerto con i ministri per le finanze e per
la agricoltura, nel modo seguente:
A) il 57 per cento alle associazioni venatorie
nazionali riconosciute, in proporzione della consistenza numerica degli
iscritti sempre che i programmi svolti da ciascuna di esse nell'anno
precedente corrispondano, in base al parere del comitato previsto dall'
articolo 4 , ai compiti indicati dall' articolo 30 ;
B) il 43 per cento all'istituto nazionale di biologia
della selvaggina, per i compiti di cui all' articolo 34 della legge 2
agosto 1967, n. 799 .
Art. 26. Istituzione del fondo di tutela della produzione
agricola
Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle
produzioni agricole dalla selvaggina e dalle attività venatorie è
costituito a cura di ogni regione un fondo regionale, al quale deve
affluire anche una percentuale dei proventi di cui all' articolo 24
della presente legge.
Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il
funzionamento del fondo di cui al comma precedente, prevedendo per la
relativa gestione un comitato composto da rappresentanti delle
organizzazioni agricole interessate più rappresentative sul piano
nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute più
rappresentative.
Titolo viii vigilanza venatoria e suoi compiti
Art. 27. Vigilanza venatoria
La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è affidata agli
agenti venatori dipendenti degli enti delegati dalle regioni ed alle
guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche
nazionali riconosciute, ai quali sia riconosciuta la qualifica di
guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza.
Detta vigilanza è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e
guardie del corpo forestale dello stato, alle guardie addette a parchi
nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria,
alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie
private riconosciute ai termini della legge di pubblica sicurezza.
Gli agenti venatori svolgono le funzioni, di norma, nell'ambito della
circoscrizione territoriale nella quale operano.
Gli agenti venatori dipendenti degli enti delegati ai sensi dell'
articolo 5 esercitano, ai fini della presente legge, funzioni di
polizia giudiziaria.
Agli agenti venatori dipendenti degli enti delegati è vietata la caccia
nell'ambito del territorio, in cui esercitano le funzioni, salvo che
per particolari motivi e previa autorizzazione degli organi dai quali
dipendono.
Art. 28. Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria
Per l'esercizio di vigilanza gli agenti possono chiedere l'esibizione
della licenza, del tesserino, dei permessi di caccia, della polizza di
assicurazione e della cacciagione a qualsiasi persona trovata in
possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in
attitudine di caccia.
In caso di contestazione di una delle infrazioni amministrative
previste dall' articolo 31 , gli agenti che esercitano funzioni di
polizia giudiziaria procedono, nei casi previsti ai punti a), b), c),
d), e) ed f) del successivo articolo 31, al sequestro delle armi e dei
mezzi di caccia, con esclusione del cane e del richiamo vivo, e al
sequestro della selvaggina, in tutti i casi previsti dal medesimo
articolo 31, redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente,
ove sia possibile, o notificandone copia al contravventore entro trenta
giorni.
Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti
la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina
della caccia, che provvede a liberare in località adatta la selvaggina
viva e a vendere la selvaggina morta. In quest'ultimo caso il prezzo
ricavato sarà tenuto a disposizione della persona cui è contestata la
infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non
sussiste;se al contrario sussiste, l'importo relativo deve essere
versato su un conto corrente intestato alla regione. Le somme in tal
modo introitate saranno impiegate a scopi di protezione della fauna e
di ripopolamento.
Quando la selvaggina viva sia sequestrata in campagna, gli agenti la
liberano sul posto.
Gli agenti venatori, che non esercitano funzioni di polizia
giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denunzia, violazioni
alle leggi sulla caccia, redigono verbali di riferimento, nei quali
devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali
osservazioni del trasgressore, e li trasmettono all'ente da cui
dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni
vigenti.
Inoltre qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato
commesso un illecito previsto dalla legislazione vigente devono darne
immediata notizia all'autorità territorialmente competente.
Titolo ix associazioni venatorie
Art. 29. Riconoscimento ed iscrizioni
Le associazioni venatorie sono libere.
Le associazioni istituite per atto pubblico possono chiedere di essere
riconosciute agli effetti della presente legge, purchè posseggano i
seguenti requisiti:
A) abbiano finalità ricreative, formative e
tecnico-venatorie;
B) abbiano ordinamento democratico e posseggano una
stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi
periferici;
C) dimostrino di avere un numero di iscritti non
inferiore a un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato
dall'istituto centrale di statistica, riferito aal 31 dicembre
dell'anno precedente alla presentazione della domanda di
riconoscimento.
Le associazioni di cui al secondo comma sono riconosciute con decreto
del ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il ministro
per l'interno, sentito il comitato di cui all' articolo 4 .
Si considerano riconosciute, agli effetti della presente legge, la
federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali
già riconosciute ed operanti ai sensi dell' articolo 35 della legge 2
agosto 1967, n. 799 .
Le associazioni nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza
del ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il
riconoscimento, il ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il
comitato di cui all'articolo 4, dispone con decreto la revoca del
riconoscimento stesso.
È vietata l'iscrizione a più di una associazione venatoria.
Art. 30. Compiti delle associazioni venatorie riconosciute
Le associazioni venatorie riconosciute, oltre agli altri compiti loro
affidati dalla presente legge e da leggi regionali, provvedono:
A) ad organizzare i cacciatori e a tutelare i loro
interessi;
B) a promuovere e diffondere fra i cacciatori una
coscienza venatoria consapevole delle esigenze di difesa della fauna e
degli ambienti naturali, anche a mezzo di adeguate iniziative ed
interventi;
C) a collaborare, nel campo tecnico-organizzativo
della caccia, con gli organi dello stato e delle regioni e con gli enti
da esse delegati ai sensi dell' articolo 5 ;
D) ad assistere gli organizzati con provvidenze
tecniche;
E) a divulgare tra i cacciatori la conoscenza delle
leggi che regolano l'esercizio venatorio, con particolare riguardo al
corretto uso delle armi ed al comportamento in territorio di caccia;
F) a proporre alle autorità di pubblica sicurezza il
riconoscimento delle guardie volontarie venatorie;
G) a curare l'aggiornamento professionale delle
guardie volontarie venatorie.
Titolo x sanzioni
Art. 31. Sanzioni
Per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle leggi
regionali sulla caccia, fatta salva la applicazione delle pene previste
per la violazione della legislazione sulle armi, si applicano le
seguenti sanzioni:
A) la sanzione amministrativa da l. 50. 000 a lire
500. 000 e la sospensione della concessione della licenza fino a tre
anni per chi esercita la caccia senza avere conseguito la licenza
medesima;in caso di recidiva la sanzione amministrativa da l. 100. 000
a lire un milione e la esclusione definitiva della concessione della
licenza;
B) la sanzione amministrativa da l. 50. 000 a lire
500. 000 e la sospensione della licenza fino a tre anni per chi
esercita la caccia senza aver contratto la polizza di assicurazione ai
sensi del precedente articolo 8 , sesto comma;in caso di recidiva la
sanzione amministrativa da l. 100. 000 a lire un milione e la revoca
della licenza;
C) la sanzione amministrativa da l. 50. 000 a lire
500. 000 e la sospensione della licenza fino a un anno per chi esercita
la caccia in periodi non consentiti o in zone in cui sussiste il
divieto di caccia;in caso di recidiva la sanzione amministrativa da l.
100. 000 a lire un milione e la sospensione della licenza fino a tre
anni;in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da l.
200. 000 a lire due milioni e la revoca della licenza;
D) la sanzione amministrativa da l. 500. 000 a lire
tre milioni e la revoca della licenza per chi esercita la caccia su
specie di uccelli o mammiferi particolarmente protetti, di cui al
precedente articolo 2 ;
E) la sanzione amministrativa da l. 10. 000 a lire
500. 000 per chi esercita la caccia con mezzi non consentiti ovvero su
specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti non è consentita la
caccia;in caso di recidiva la sanzione amministrativa da l. 100. 000 a
lire un milione e la sospensione della licenza fino a un anno;in caso
di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da l. 200. 000 a lire
due milioni e la revoca della licenza;
F) la sanzione amministrativa da l. 20. 000 a lire due
milioni e la revoca della licenza o la esclusione definitiva della
concessione della licenza, eccezion fatta per il minore quando non sia
recidivo, per chi esercita l'uccellagione o comunque la cattura di
uccelli in qualsiasi forma, in violazione di quanto disposto dai
precedenti articoli 3 e 18;
G) la sanzione amministrativa da l. 30. 000 a lire
300. 000 per chi esercita la caccia senza essere munito del tesserino
regionale prescritto dalle norme della regione di residenza;
H) la sanzione amministrativa da l. 5. 000 a lire 50.
000 per chi non provvede ad effettuare le prescritte annotazioni sul
tesserino regionale;
I) la sanzione amministrativa da l. 5. 000 a lire 50.
000 per chi, pur essendone munito, non esibisce la licenza di porto
d'armi per uso di caccia o la polizza di assicurazione o il tesserino
regionale;la sanzione si applica nel minimo qualora il trasgressore
esibisca il documento entro otto giorni;
L) la sanzione amministrativa da l. 5. 000 a lire 50.
000 per chi viola la disposizione di cui al precedente articolo 18 ,
ultimo comma;
M) la sanzione amministrativa da l. 50. 000 a lire
500. 000, per ciascun capo, per chi destina a scopi diversi da quelli
indicati dal precedente articolo 13 , primo e secondo comma, la
selvaggina introdotta dall'estero o per chi introduce dall'estero
selvaggina viva estranea alla fauna indigena senza le autorizzazioni di
cui allo stesso articolo 13 o per chi viola le disposizioni emanate ai
sensi del precedente articolo 19;
N)la sanzione amministrativa da l. 5. 000 a lire 50.
000 per chi viola le disposizioni della presente legge non
espressamente richiamate dal presente articolo.
Le norme regionali prevederanno sanzioni per eventuali abusi dei
proprietari o dei conduttori dei fondi in materia di tabellazione dei
terreni in attualità di coltivazione di cui al precedente articolo 17 ,
quarto comma.
Art. 32. Oblazione e definizione amministrativa
Alle infrazioni amministrative previste dal precedente articolo della
presente legge, nonché a quelle previste dalle leggi regionali, si
applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706 , in
quanto compatibili.
Art. 33.
Sospensione, esclusione e revoca della licenza di porto di armi per uso
di caccia
La revoca della licenza di caccia è definitiva nei casi previsti ai
punti d) ed f) del precedente articolo 31 . Nei casi previsti ai punti
b), c) ed e) dello stesso articolo è ammesso il rinnovo della licenza
ai sensi del precedente articolo 22 , comma secondo, a far data dal
compimento del decimo anno dall'avvenuta revoca.
La proposta di sospensione o di revoca o di esclusione definitiva della
concessione della licenza di caccia, prevista nei casi di illecito
amministrativo, sarà formulata, ai sensi dell' articolo 7 della legge
24 dicembre 1975, n. 706 , dal presidente della giunta regionale, che
ne darà comunicazione al questore del luogo di residenza del
trasgressore affinché provveda a tale sospensione o revoca o esclusione
definitiva della concessione.
Nel caso di oblazione della sanzione amministrativa le armi sequestrate
ai sensi del precedente articolo 28 , ove non si dia luogo alla
proposta di revoca o di esclusione definitiva della concessione della
licenza, saranno restituite al legittimo proprietario previa
dimostrazione della estinzione delle sanzioni amministrative.
Titolo xi disposizioni di attuazione e norme transitorie
Art. 34. Decorrenza dell'applicazione della legge
Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, emanano le norme in materia.
L' articolo 23 si applica dall'1 gennaio dell'anno successivo
all'entrata in vigore della presente legge semprechè siano state
emanate le relative norme regionali istitutive di dette tasse. In caso
contrario esse decorrono dal mese successivo all'entrata in vigore
delle citate leggi regionali.
Gli articoli 25 e 26 si applicano a decorrere dal secondo anno
successivo all'entrata in vigore della presente legge. Le somme
incamerate nell'anno 1977 dovranno essere ripartite secondo le norme in
vigore.
Fino a quando non saranno emanate le norme regionali di applicazione
dell' articolo 17 , quarto comma, continueranno ad avere vigore le
disposizioni di cui all' articolo 30 del regio decreto 5 giugno 1939,
n. 1016 , e successive modificazioni e integrazioni, salvo per quanto
concerne le sanzioni.
Le norme del titolo iii del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 , e le
norme delle leggi regionali che regolamentano la stessa materia e, in
particolare, quelle relative alla costituzione di oasi di protezione e
di rifugio e di zone di ripopolamento e, comunque, di aree di tutela,
rimarranno efficaci nei termini di tempo di cui al primo comma, sempre
che siano compatibili con le disposizioni della presente legge.
Con la entrata in vigore delle leggi regionali sono abrogate le
disposizioni del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 , e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione
legislativa o regolamentare non espressamente richiamata nella presente
legge. Fino a tale data restano in vigore le suddette disposizioni
compatibili con la presente legge.
Art. 35. Istituto nazionale di biologia della selvaggina
Il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, con sede in bologna,
dall'entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di
_istituto nazionale di biologia della selvaggina_.
All'istituto nazionale di biologia della selvaggina, con sede in
bologna, continuano ad applicarsi le norme di cui all' articolo 34
della legge 2 agosto 1967, n. 799 .
L'istituto di cui ai precedenti commi è rappresentato e difeso
dall'avvocatura generale dello stato nei giudizi attivi e passivi
avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni
amministrative e speciali.
Art. 36. Disposizioni transitorie sulle riserve di caccia
Aziende faunistico-venatorie
Le concessioni in atto delle riserve di caccia restano in vigore fino
alla loro scadenza e per un solo rinnovo della concessione e, comunque,
per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Sono fatte salve le riserve di rappresentanza della presidenza della
repubblica.
Scaduto il triennio di cui al primo comma, le regioni, sentito lo
istituto di biologia della selvaggina, possono autorizzare
l'istituzione e la trasformazione in aziende faunistico-venatorie delle
riserve di rilevante interesse naturalistico e faunistico, con
particolare riferimento alla tipica fauna alpina (stambecco, camoscio,
gallo forcello, gallo cedrone, pernice bianca, lepre bianca, francolino
di monte e coturnice), alla grossa selvaggina europea (cervo, capriolo,
daino, muflone) e alla fauna acquatica in specie nelle zone umide e
vallive, sempre in numero e per superfici complessive limitati, purchè
presentino strutture ed ambiente adeguati.
Le aziende faunistico-venatorie hanno come scopo il mantenimento,
l'organizzazione e il miglioramento degli ambienti naturali anche ai
fini dell'incremento della fauna selvatica.
Le regioni coordinano ed approvano i piani annuali di ripopolamento e
di abbattimento della selvaggina compatibili con le finalità
naturalistiche e faunistiche, ed indicano i criteri di gestione delle
aziende faunistico-venatorie.
Art. 37.
Personale dei comitati provinciali caccia e dell'ente produttori
selvaggina
I dipendenti dei comitati provinciali caccia, in servizio alla data del
31 dicembre 1976, passano ad ogni effetto giuridico ed economico alle
dipendenze delle amministrazioni provinciali.
In caso di scioglimento o di cessazione della attività dell'ente
produttori selvaggina, i dipendenti della sede centrale di detto ente,
in servizio alla data del 31 dicembre 1974, passano, con decreto del
ministro per l'agricoltura e le foreste, alle dipendenze di altro ente
pubblico di cui all'ultimo comma dell' articolo 1 della legge 20 marzo
1975, n. 70 , con la osservanza delle disposizioni contenute
nell'ultimo comma dello articolo 7 di detta legge. Tali dipendenti
dovranno essere collocati dagli enti riceventi nei posti in organico
riservati secondo lo articolo 43 della citata legge 20 marzo 1975, n.
70 .
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserta nella
raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello stato.