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La LC attribuiva numerosi compiti all’INSF, ora passati all’ISPRA:
- segnala le rotte di migrazione dell’avifauna (art. 1);
- dà pareri sulla conformità della normativa italiana a quella della Comunità europea volta alla conservazione della fauna selvatica (art. 1);
- dà parere sulla autorizzazione ad altri enti o istituti circa la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati a scopo di studio e ricerca (art. 4);
- coordina e organizza l'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico e valuta il personale che deve gestire i relativi impianti di cattura (art. 4);
- riceve le notizie di abbattimento o cattura di uccelli inanellati;
- dà parere alle regioni circa le norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili e il loro uso come richiami (art. 5);
- stabilisce i criteri che le regioni devono seguire per attuare la pianificazione faunistico-venatoria (art. 10)
- deve dare parere favorevole alla immissione di specie autoctone nella zona delle Alpi (art. 11); si tratta di un parere necessario e quindi, in sostanza di una autorizzazione.
- deve essere sentito materia di autorizzazione di Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie (art. 16);
- deve essere sentito per la modifica dei periodi di caccia alla specie cacciabili e per la caccia di selezione degli ungulati; la proroga oltre la prima decade di febbraio della caccia a altre specie determinate viene decisa dalle regioni su parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA (art. 18) che deve essere dato entro trenta giorni dalla richiesta;
- dà parere al Presidente del Consiglio circa variazioni all’elenco delle specie cacciabili (art. 18);
- da parere alle regioni in merito al calendario regionale e il regolamento (art. 18);
- dà parere alle regioni sui giorni di caccia alla selvaggina migratoria (art. 18);
- studia l’uso di metodi ecologici per la selezione nelle zone vietate alla caccia o, se non efficaci, per piani di abbattimento (art. 19 e 31);
- dà parere sulla introduzioe di selvatici dall’estero (art. 20).
I pareri richiesti all’ISPRA sono sempre obbligatori (è nullo l’atto emanato senza la relativa richiesta), ma solo nel caso della modifica dei periodi di caccia (art. 18) esso è vincolante; negli altri casi esso può essere superato con adeguata motivazione.
Un grave problema, sorto spesso nei rapporti fra Regioni e il vecchio INFS, è quello della mancata espressione del parere, cioè del silenzio da parte di chi lo deve esprimere. L’ISPRA non pare esente dallo stesso vizio: nel 2010 non ha espresso il parere obbligatorio richiesto dalla Regione Veneto sulla caccia in deroga.
Le norme sulla semplificazione amministrativa (L. 7 agosto 1990 n. 241, mod. dalle leggi 11 febbraio 2005 n. 15, 14 maggio 2005 n. 80) e 15 maggio 1997 n. 127) stabiliscono (art. 16 sulla attività consultiva):
Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso.
In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e in facoltà dell’ amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il predetto termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
Il terzo comma, che esclude dalla normativa i pareri su questioni ambientali è assolutamente stravagante e incostituzionale per violazione del principio generale di buona amministrazione, per sua illogicità, per violazione del principio di eguaglianza. Come è mai possibile che un ente, che non è neppure statale, possa bloccare l’applicazione di una legge, impedire ai cittadini l’esercizio di legittime attività economiche, agricole e sportive, solo perché, ad esempio, non ha i fondi necessari per operare? Una norma del genere significa, ad esempio, che un governo contrario alla caccia, la può praticamente bloccare, in perfetto contrasto con la legge, solo togliendo i fondi all’ISPRA o dando disposizioni affinché i pareri non vengano mai espressi!
È chiaro che ormai è un principio insuperabile del nostro ordinamento che la P.A. non può mai bloccare l’applicazione di una legge mediante il suo silenzio. Il silenzio su un parere non vincolante può solo significare che non vi è nulla da obiettare; il silenzio su di un parere vincolante può solo essere interpretato come parere negativo. E se una norma impone di esprimere comunque un parere e questo non viene espresso, si è di fronte ad una omissione di atti d’ufficio.
email - Edoardo Mori |
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