Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
    torna indietro
 

Home > Menu 1 > Sottomenu > Documento

back

D.M. Ambiente 19-4-1996 - specie pericolose

Decreto del Ministero dell’Ambiente del 19 Aprile 1996 - "Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione" (Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 Ottobre 1996).
 
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto CON I MINISTERI DELL’INTERNO, DELLA SANITA E DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante la
«Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica»;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante le «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;
Visto il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante la «Attuazione della direttiva 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici»;
Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge, il quale dispone che siano fatte salve le prescrizioni ed i divieti di cui agli articoli 21 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
Visto l'art. 5, comma 1, del citato decreto-legge, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della sanità ed il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali siano stabiliti i criteri da applicare nella individuazione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica e di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, e che venga redatto l'elenco di tali esemplari;
Visto l'art. 10, comma 1, del citato decreto-legge nel quale viene indicato il significato di esemplare di specie selvatica, esemplare nato in cattività ed esemplare riprodotto in cattività;
Considerato che determinate specie di mammiferi e rettili selvatici possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
Considerato che determinate specie di mammiferi selvatici sono oggetto di allevamento per scopi produttivi e sono sottoposti a norme in materia sanitaria e di disciplina dell'attività produttiva;
Visto l'art. 17 della citata legge 11 febbraio 1992, n. 157, il quale prevede che le regioni possano autorizzare gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale;
Viste le risultanze della Conferenza dei servizi, tenutasi il giorno 25 maggio 1995, presso il servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente;
Decreta:
Art.1
1. Ai fini dell'individuazione delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumità e la salute pubblica, tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione possono trasmettere malattie infettive all'uomo.
Art.2
1. Nell'allegato A al presente articolo sono indicate le specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica individuate sulla base dei criteri stabiliti dal precedente articolo e per le quali è proibita la detenzione.
Art.3
1. Sono esclusi dal divieto di detenzione riportato nel precedente articolo gli esemplari vivi di mammiferi selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività riportati nell'allegato B al presente decreto ed appartenenti ad allevamenti autorizzati ai sensi dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157
2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private, autorizzate ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, sono esentate dal divieto di detenzione riportato nel precedente articolo.
 
Allegato A
Circolare esplicativa
Elenco delle specie previste dall'articolo 2 e per le quali è proibita la detenzione di esemplari vivi
In tale allegato sono riportati, in ordine sistematico, tutti gli individui appartenenti alla classe dei rettili e dei mammiferi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 1 del decreto in oggetto.
Ad esso appartengono:
- tutti gli esemplari selvatici, cioè provenienti direttamente dall'ambiente naturale;
- tutti gli esemplari nati in cattività, intesi come individui provenienti da una riproduzione di cui almeno uno dei genitori sia di provenienza selvatica e comunque riferito ad individui appartenenti alla sola prima generazione;
- tutti gli esemplari riprodotti in cattività intesi come individui provenienti da genitori nati in cattività.
Con la dizione «tutti i generi, tutte le specie» si intende che l'intera famiglia, intesa come unità tassonomica superiore, rientra nella sfera di influenza del divieto.
Nel caso in cui vengano citate una o più specie di un genere, si intende che solo tali specie sono incluse e non tutte le altre appartenenti allo stesso genere.
N.B.: l’allegato A è stato modificato dall'art. 1del Decreto del Ministero dell’Ambiente 26 aprile 2001 (pubblicato nella Gazzetta Uff. 15 maggio 2001, n. 111).
 
Elenco specie


Classe MAMMALIA

 

Ordine MARSUPIALIA

Famiglia Dasyuridae

tutti i generi
tutte le specie

Topi e ratti, marsupiali

Famiglia Macropodidae

tutti i generi
tutte le specie

Canguri

 

Ordine PRIMATES

Famiglia Cheirogaleidae

tutti i generi
tutte le specie

Lemuri pigmei

Famiglia Lemuridae

tutti i generi
tutte le specie

Lemuri

Famiglia Indriidae

tutti i generi
tutte le specie

Lemuri saltatori

Famiglia Daubentoniidae

tutti i generi
tutte le specie

Aye-aye

Famiglia Lorsidae

tutti i generi
tutte le specie

Lorisini

Famiglia Tarsiidae

tutti i generi
tutte le specie

Tarsidi

Famiglia Callitrichidae

tutti i generi
tutte le specie

Scimmie orso

Famiglia Cebidae

tutti i generi
tutte le specie

Scimmie del nuovo mondo

Famiglia Cercopithecidae

tutti i generi
tutte le specie

Scimmie del vecchio mondo

Famiglia Hylobatidae

tutti i generi
tutte le specie

Gibboni

Famiglia Pongidae

tutti i generi
tutte le specie

Orango, scimpanzé, gorilla

 

Ordine CARNIVORA

Famiglia Canidae

tutti i generi
tutte le specie

Lupi, volpi, sciacalli, coyote

Famiglia Ursidae

tutti i generi
tutte le specie

Orsi

Famiglia Procyonidae

tutti i generi
tutte le specie

Orsi lavatori

Famiglia Aliuridaè

tutti i generi
tutte le specie

Panda

Famiglia Mustelidae

Genere Eira
tutte le specie

Tayra

Famiglia Gulo

tutte le specie

Ghiottone

Famiglia Mellivora

tutte le specie

Tasso del miele

Famiglia Meles

tutte le specie

Tassi

Famiglia Arctonyx

tutte le specie

Tassi

Famiglia Mydaus

tutte le specie

Tassi

Famiglia Taxidea

tutte le specie

Tassi

Famiglia Lutra

tutte le specie

Lontre

Famiglia Pteronura

tutte le specie

Lontra gigante

Famiglia Aonyx

tutte le specie

Lontre

Famiglia Enhydra

tutte le specie

Lontra marina

Famiglia Hyaenidae

tutti i generi
tutte le specie

Iene

Famiglia Falidae

tutti i generi
tutte le specie

Leoni, tigri, pantere, etc.

 

Ordine PROBOSCIDEA

Famiglia Elephantidae

tutti i generi
tutte le specie

Elefanti

 

Ordine PERISSODACTYLA

Famiglia Rhinocerontidae

tutti i generi
tutte le specie

Rinoceronti

Ordine ARTIODACTYLA

Famiglia Suidae

tutti i generi
tutte le specie

Cinghiali

Famiglia Tayassuidae

tutti i generi
tutte le specie

Pecari

Famiglia Hippopotamidae

tutti i generi
tutte le specie

Ippopotami

Famiglia Cervidae

tutti i generi
tutte le specie

Cervi, alce, daino, etc.

Famiglia Bovidae

tutti i generi
tutte le specie

Antilopi, bufali, caprini, etc.

 

Ordine RODENTIA

Famiglia Hystricidae

tutti i generi
tutte le specie

Istrici

Famiglia Erithizontidae

tutti i generi
tutte le specie

Istrici arborei

Famiglia Hydrochoeridae

tutti i generi
tutte le specie

Capibara

Famiglia Dinomydae

tutti i generi
tutte le specie

Paracana

Famiglia Dasyproctidae

tutti i generi
tutte le specie

Aguti

 

Classe REPTILIA

 

Ordine TESTUDINES

Famiglia Bataguridae

genere Mauremys
specie M. caspica

Mauremide caspica

Famiglia Chelydridae

genere Chelydra
specie C. serpentina

Tartaruga, azzannatrice

 

genere Macroclemmis
specie M. temminchi

Tartaruga, alligatore

 

Ordine CROCODYLIA

Famiglia Crocodylidae

 

 

 Sottofamiglia Crocodylinae

tutti i generi
tutte le specie

 

 Sottofamiglia Tomistominae

tutti i generi
tutte le specie

 

Famiglia Alligatoridae

tutti i generi
tutte le specie

 

Famiglia Gavialidae

tutti i generi
tutte le specie

 

 

Ordine SQUAMATA

Famiglia Helodermatidae

genere Heloderma
tutte le specie

Gila

Famiglia Varanidae

genere Varanus
tutte le specie

Varani

Famiglia Boidae

genere Pithon
spece P. reticulatus

Pitone reticolato

 

genere Enectes
specie E. marinus

Anaconda

Famiglia Elapidae

tutti i generi
tutte le specie

Cobra, mamba, corallo, etc.

Famiglia Colubridae

genere Atractapsis
tutte le specie

Atrattapsidi

 

genere Dispholidus
specie D. typus

 

 

genere Thelotornis
specie T. kirtlandii

 

Famiglia Viperidae

 

 

 Sottofamiglia Viperinae

tutti i generi
tutte le specie

Vipere

Famiglia Crotalinae

tutti i generi
tutte le specie

Mocassini, serpenti a sonagli

 

Allegato B
Circolare esplicativa
Elenco delle specie allevabili ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 157 del 1992
In tale allegato sono riportati, in ordine tassonomico, tutti gli individui appartenenti alla classe dei
mammiferi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 2 del presente decreto, e cioè tutti gli
individui il cui allevamento è consentito ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 18 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, e che pertanto non rientrano nel divieto previsto dall'art. 1 del presente decreto.
Restano esclusi dal campo di applicazione del decreto l'allevamento e la detenzione degli animali
domestici.
 
Elenco specie


Classe MAMMALIA

 

Ordine CARNIVORA

Famiglia Canidae

genere Vulpes
specie V. vulpes

Volpe

 

Ordine ARTIODACTYLA

Famiglia Suidae

genere Sus
specie S. scrofa

Cinghiale

Famiglia Cervidae

genere Cervus
specie C. elephus

Cervo

 

genere Capreolus
specie C. capreolus

Capriolo

 

genere Dama
specie D. dama

Daino

Famiglia Bovidae

genere Ovis
specie O. orientalis

Muflone

 


torna su
email email - Edoardo Mori top
  http://www.earmi.it - Enciclopedia delle armi © 1997 - 2003 www.earmi.it