Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Le norme da cambiare secondo la Commissione Pioletti per la riforma del diritto delle armi

Nel 2003 il Ministero dell'Interno nominava una commissione per modificare il diritto delle armi, formata da 17 persone di cui solo tre o quattro sapevano di che cosa stavano parlando e solo uno aveva buone nozioni di diritto delle armi. La commissione non riusciva a funzionare adeguatamente e coloro che ne capivano un po' si sono subito defilati per paura che il loro nome passasse alla storia come quello della senatrice Merlin. Quindi i lavori sono stati portati avanti dai funzionari del ministero con la finzione che fosse la commissione a lavorare!
Ora, nel maggio 2005, questa pseudo commissione residua ha preparato una bozza da sottoporre al Ministro; essa è divisa in due parti. La prima che contiene norme da adottare immediatamente; la seconda che contiene le linee per una legge delega di riforma.
Mi limito a commentare la prima parte poiché la seconda è una inconsulta e caotica accozzaglia di propositi, al di fuori di ogni realtà e logica e non potrà mai assurgere a documento utile per una legge delega.

Proposte della commissione Pioletti per le armi alla data del 24 maggio 2005 (le "Motivazioni" sono opera della commissione, i "Commenti" sono opera mia.)

NORME CHE POTREBBERO AVERE IMMEDIATA ATTUAZIONE

Art. 1 (Modificazioni all'articolo 35 T.U.L.P.S.)

1. All'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti: " È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di una licenza di porto d'armi o del nulla osta all'acquisto e alla detenzione previsto dall'articolo 37-bis.
Il contravventore a taluna delle disposizioni dei commi precedenti e punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 100 a euro 250."
b) i commi sesto e settimo sono soppressi.
Motivazione: l'articolo è solo funzionale al nuovo articolo 37bis, introdotto con il successivo articolo 2.

Commento:
Norma perfettamente inutile. L'art. 35 già regola così l'acquisto e a nulla rileva se il nulla osta è all'acquisto o anche alla detenzione. È assurdo pensare che un soggetto acquisti per NON detenere!

Art. 2 (Introduzione dell'articolo 37-bis T.U.L.P.S.)

1. Dopo l'articolo 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e aggiunto il seguente:
"Art. 37-bis. L'acquisto e la detenzione di armi comuni da parte dei privati sono soggetti al nulla osta del questore. Il nulla osta è permanente; non può essere rilasciato a minori, e consente 1'acquisto dell'arma per la quale e stato concesso entro due mesi dalla data del rilascio. Salvo quanto previsto dall'articolo 43-bis, commi 2 e 3, il nulla osta è altresì valido ai fini del sporto dell'arma per il quale e stato concesso fino al luogo di detenzione, nonché ai fini della detenzione delle armi nei luoghi di privata dimora e nelle relative appartenenze. Il nulla osta non e richiesto:
a) per i titolari di licenza di collezione di armi antiche, artistiche, rare o di interesse storico, limitatamente a tali armi;
b) per le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armate, nei limiti di cui all'articolo 38.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni di cui al terzo comma è punita a norma dell'articolo 697 del codice penale. È disposta, in ogni caso, la confisca delle armi e delle munizioni.
Il nulla osta, la relativa domanda e ogni altra documentazione richiesta per il suo rilascio sono esenti da ogni tributo.
Il nulla osta è rifiutato per le armi o le munizioni eccedenti quelle che possono essere detenute e quando non sono soddisfatte le altre condizioni previste dalla legge".
Motivazione: L'articolo, unitamente al precedente, tende a configurare il nulla osta all'acquisto come autorizzazione alla detenzione di una o più armi, anche al fine di meglio disciplinare i requisiti di idoneità psicofisica ed a maneggio le armi, (cfr. art. 43bis, sub art. 6). L 'articolo richiede forse un completamento per il caso in cui le condizioni che giustificano il rilascio del nulla osta vengano a mancare successivamente (potrebbe essere forse sufficiente l'art. 39 tulps.

Commento:
Articolo ignobile, scritto in modo barbaro da chi diritto ne mastica poco. Si voleva dire che viene introdotta una autorizzazione alla detenzione di armi da rinnovare periodicamente e che essa, al momento del primo rilascio, autorizza a comperare le armi richieste entro due mesi. Per le armi successive occorre un nuovo nulla osta all'acquisto, valido due mesi.
Perché solo due mesi e non tre come previsto dalle norme vigenti?
Che senso ha autorizzare alla detenzione chi chiede di acquistare un'arma? Se viene autorizzato a comperare è ovvio che deterrà l'arma e che non la butterà via appena uscito dall'armiere!
Il dire che "è permanente" è un falso perché poi in un articolo successivo si dice che è obbligatoria la revisione periodica dell'autorizzazione.
Perché si dice acquisto "dell'arma"? E se uno ne vuole comperare due?
Perché limitare la detenzione ai luoghi di privata dimora? E se uno le armi le vuol tenere in banca in cassetta di sicurezza? E se uno li tiene nella sua ditta ove ha una poderosa cassaforte? E perché non prevedere che il cittadino ha diritto di difendersi anche nel suo ufficio o negozio che, quando la porta è chiusa, è un luogo di privata dimora?
La sanzione del terzo comma appare essere un errore.
Che cosa vuol dire all'ultimo comma la frase che il nulla osta può essere rifiutato per le armi e munizioni "eccedenti quelle che possono essere detenute"? E chi lo stabilisce? Non certo il primo funzionario che capita. Deve essere stabilito dalla legge ciò che si può detenere o meno, a pena di incostituzionalità.

Art. 3 (Modificazioni all'articolo 39 T.U.L.P.S.)

1. All'articolo 39 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono aggiunti i seguenti commi:
"Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono adottare, in caso di urgenza, le misure occorrenti per impedire che l'abuso si realizzi, informandone il prefetto".
Motivazione: l'articolo tende a consentire l'immediato spossessamento dell'arma nei casi in cui il rischio si presenta con carattere di attualità, in attesa del definitivo provvedimento del Prefetto.

Commento:
Chi sono gli ufficiali di PS? Dopo la nuova legge sulla PS la qualifica di ufficiale è sparita e nessuno sa bene chi essi siano, neppure al ministero. E gli ufficiali di PG, più importanti di quelli di PS, non esistono?

Art. 4 (Modificazioni all'articolo 42 T.U.L.P.S.)

1. L'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:
"Art. 42. Il porto delle armi fuori dai luoghi di privata dimora o delle relative appartenenze può essere consentito solo per le armi comuni da sparo ed e soggetto a licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, nonché ai limiti, alle condizioni ed alle prescrizioni previste da disposizioni di legge o di regolamento o imposte dall'autorità nel pubblico interesse.
Per le esigenze di difesa personale, in caso di dimostrato bisogno, la licenza di porto l'armi e rilasciata dal prefetto, per le armi corte, e dal questore, per quelle lunghe, ed ha validità di due anni.
[La licenza per il porto darmi per difesa personale non e richiesta per le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andate armate e per i pubblici dipendenti che, in ragione dell'incarico rivestito o del servizio cui sono adibiti, hanno il dovere di portare l'arma di cui sono dotati secondo i rispettivi ordinamenti. [Comma della cui utilità dubita la stessa commissione].
Per gli usi venatorio e di tiro a volo la licenza è rilasciata dal questore ed ha validità di sei anni, per le altre attività di tiro la licenza ha validità di due anni. Fuori dei luoghi deputati alla caccia e al tiro la licenza autorizza esclusivamente il trasporto dell'arma, con l'osservanza delle prescrizioni di sicurezza imposte dall'autorità".
Motivazione: L'articolo porta a due anni la validità della licenza di porto l'armi per difesa personale ed aggiunge un titolo di porto, anch'esso biennale, per finalità di tiro diverse dal tiro a volo. L'utilità di questo ultimo titolo e controversa, ma può ma può trovare giustificazione in due esigenze: quella di incentivare l'uso ludico delle armi presso campi di tiro appositamente disciplinati (in questa versione mancano, pero, le norme occorrenti) e quello di consentire un trasporto delle armi meno disagevole.

Commento:
Comma 1: quale è l'autorità che può impartire prescrizioni? Attualmente ogni sciocco questore si sveglia al mattino e impone limitazioni stravaganti accampando pericoli immaginari che non hanno nulla a che vedere con il pubblico interesse. Attribuire questi poteri è un passo sicuro verso lo stato di polizia e verso il caos burocratico: chi può acquistare 50 cartucce e chi 1.000, chi può portare l'arma solo nei giorni feriali e chi solo nei festivi, chi deve tenerla in cassaforte e chi la può tenere sul comodino, ecc. ecc.
Ultimo comma: stesse considerazioni sui poteri dell'autorità di imporre prescrizioni con totale violazione del principio di eguaglianza, lasciato in balia delle fisime di un questore.
È un mistero a che cosa ci si riferisca con la "licenza di porto rilasciata per .. le altre attività di tiro" visto che questa licenza non esiste. E se vogliono introdurla bisogna dirlo e regolarla!

Art. 5 (Modificazioni all'articolo 43 T.U.L.P.S.)

1) All'articolo 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "La licenza può essere rifiutata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non e di buona condotta o non da sufficiente affidamento di non abusare delle armi. Essa può essere, altresì, rifiutata anche se la sentenza di condanna non è definitiva o è stata adottata a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero in caso di riabilitazione."
b) dopo il secondo comma e aggiunto il seguente: "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche relativamente alla licenza di trasporto ed al nulla osta all'acquisto e alla detenzione di armi".
Motivazione L'utilità dell'articolo è precipuamente quella di chiarire che i pregiudizi al rilascio della licenza di porto darmi valgono anche per il rilascio del nulla osta all'acquisto e alla detenzione.

Commento:
Il requisito della buona condotta è stato dichiarato incostituzionale perché comportava valutazioni politiche.
È illegittima una norma per cui la licenza "può essere rifiutata" in modo discrezionale e senza indicazione dei criteri da seguire. E perché il prefetto può fregarsene di un provvedimento giudiziale di riabilitazione che per legge restituisce piena "onestà" al cittadino? Lo Stato perdona, ma il prefetto no? Altro che stato di polizia!

Art. 6 (Introduzione dell'articolo 43-bis T.U.L.P.S.)

1. Dopo l'articolo 43 del, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:
"Art. 43-bis.
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 43, la licenza di portare armi ed il nulla osta al loro acquisto e alla loro detenzione non possono, altresì, essere rilasciati a chi non dimostri di avere l'idoneità psicofisica e la capacita tecnica al maneggio delle armi.
2. L'idoneità psicofisica e la capacita tecnica devono essere comprovate al momento del rilascio e l'idoneità psicofisica deve essere confermata periodicamente per tutta la durata della detenzione.

3. Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'interno sono determinate le certificazioni sanitarie e le verifiche diagnostiche e tecniche occorrenti per l'accertamento dell'idoneità psicofisica al porto e alla detenzione delle armi e gli organi sanitari pubblici abilitati al rilascio, nonché le certificazioni occorrenti per confermarne la permanenza e la relativa periodicità.
4. Il questore ha facoltà di rilasciare il nulla osta di cui all'articolo 37-bis anche in assenza delle certificazioni di idoneità psicofisica e della capacita tecnica al maneggio delle armi nei soli casi di acquisto per collezione o raccolta o altri giustificati motivi che non comportano l'impiego dell'arma.
In tal caso, il nulla osta contiene l'espressa indicazione del divieto di impiego delle armi e di acquisto e detenzione delle relative munizioni, nonché le prescrizioni per la custodia."
Motivazione: Il presente articolo è quello centrale per la prevenzione di incidenti o delitti connessi ad alterazioni psicofisiche.

Commento:
Quali armi, solo quelle comuni o anche pugnali e baionette? Come la norma è scritta si applica anche a queste; ma allora che c'entra l'abilità al maneggio delle armi da sparo? E bisogna avere il certificato dell'ASL per acquistare un'arma da taglio eguale a un coltello da cucina?
La "periodicità " del controllo non può essere lasciata alla discrezionalità di atti amministrativi; per il cittadino sono costi e noie rilevanti e con un D.M. si può distruggere il mercato delle armi (ad esempio stabilendo che ogni anno si devono spendere due o trecento Euro per visite mediche).
Perché si deve richiedere il certificato a persone che per il loro lavoro si presumono sane di mente e controllate (questori, poliziotti, giudici, ecc.)? O abbiamo in servizio questori e poliziotti matti?
E come si affronta il problema dei costi per il cittadino e che sono sicuramente rilevanti?
Perché chi detiene un'arma senza munizioni deve essere soggetto a prescrizioni particolari per la loro custodia? Caso mai ha diritto ad adottare cautele minori, non maggiori rispetto a chi ha in casa anche le munizioni!

Art. 7 (Obblighi di custodia)

L'articolo 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e sostituito dal seguente:
"1. Chiunque detiene armi, munizioni ed esplosivi e tenuto ad adottare le misure necessarie per impedirne il furto o, comunque, l'impossessamento o l'uso da parte di persone diverse dal titolare e per assicurare la prevenzione di incidenti che possano mettere in pericolo la sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro dell'Interno sono determinate le misure minime di sicurezza da adottarsi per la custodia delle armi e delle munizioni da parte di coloro che esercitano professionalmente attività concernenti le armi o le munizioni e da parte di chi detiene collezioni di armi. Per particolari esigenze o per motivi di ordine e sicurezza pubblica, l'Autorità di pubblica sicurezza può imporre specifiche prescrizioni.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 si applicano anche:
a) alle armi inerti, cioè quelle da sparo aventi caratteristiche costruttive tali da poter essere utilizzate esclusivamente con munizioni da salve o ad effetto scenico, ovvero sottoposte alla procedura di disattivazione prevista dal Ministero dell'Interno, nonché quelle bianche da punta e da taglio private in modo irreversibile della punta e del taglio;
b) agli strumenti lanciarazzi ed alle relative munizioni quando il loro impiego e previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile;
c) alle armi antiche, artistiche, rare di importanza storica;
3. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 è punita, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da euro duecento ad euro duemila. La pena e raddoppiata se non sono osservate le misure minime di sicurezza o le prescrizioni dell'autorità.
Se dal fatto di cui al comma 1 deriva l'impossessamento da parte di altri delle armi, delle munizioni o degli, esplosivi, la pena è:
a) dell'arresto sino a due anni e dell'ammenda da euro mille ad euro cinquemila, se si tratta delle armi indicate nell'articolo 1, delle relative munizioni ivi comprese quelle indicate nell'articolo 2, comma 5, o degli esplosivi diversi dai giocattoli pirici;
b) dell'arresto sino ad un anno e dell'ammenda sino ad euro cinquemila se l'impossessamento concerne le armi di cui all'articolo 2, le relative munizioni o i giocattoli pirici.
4. Anche fuori dei casi di cui ai commi precedenti, chiunque consente ad altri di impossessarsi, di un'arma che non può essere da questi legittimamente detenuta e punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro mille ad euro seimila. 5. Dello smarrimento o del furto di armi o di parti essenziali di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denunzia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri. Il contravventore é punito con l'ammenda fino ad euro 500."
Motivazione: L'articolo tende a meglio definire e rafforzare gli obblighi di custodia. Richiede probabilmente un supporto normativo secondario per assicurare un sufficiente livello di uniformità di applicazione e certezza del diritto

Commento:
La norma introduce l'obbligo di custodia, penalmente sanzionato anche per le armi da taglio! Come se una baionetta dovesse essere custodita meglio di una scure. Poi nel comma due si cade nel delirio stravagante: unico paese al mondo in Italia verrà punito chi non custodisce con diligenza gli oggetti inerti a forma di arma e persino un pugnale A CUI SIANO STATI ELIMINATI TAGLIO E PUNTA !!! ( Non è un errore di battitura: ho avuto conferma che è proprio così ); cioè un pezzo di ferro!. Chissà perché non anche i giocattoli dei figli a forma di arma.
Dio solo sa per quale motivi esigenze di sicurezza pubblica impongano di custodire le armi antiche, quando poi le armi ad avancarica sono liberalizzate. Vi sono evidentemente in circolazione dei geni che insistono a scrivere che un fucile del 1800 inutilizzabile per vetustà è più pericoloso dell'analoga replica moderna e funzionante.
Dio solo sa perché deve essere punito chi non custodisce una alabarda del 1500!
Ripeto: sono norme di delirante stravaganza.

Art. 8 (Divieto di comodato e vendita ambulante)

L'articolo 20 bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente
1. Il comodato (e la vendita ambulante) delle armi sono vietati (è vietato). I trasgressori. sono puniti con la (pena prevista dall'articolo 697 del codice penale) reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 1.500 a curo 1.0.000. Se il comodato e commesso al di fuori dell'esercizio di un'attività professionale concernente le armi la pena e della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 1000 ad euro 8.000. La pena e raddoppiata se l'attività di locazione o comodato delle armi risulta abituale.
2. Il comodato non e punibile quando si tratti di armi per uso scenico o da parata e negli altri casi espressamente consentiti dalla legge, per esigenze addestrative, venatorie o sportive, di studio, di esperimento, di collaudo.
3. Nei casi di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per (uno dei reati) il reato di cui ai commi precedenti e sempre disposta la confisca delle armi, delle munizioni e degli esplosivi ed ai soggetti interessati, salva l'ipotesi della riabilitazione, non possono essere rilasciati, e se precedentemente rilasciati sono revocati, i provvedimenti autorizzatori o concessori in materia. (da verificare).
Motivazione L'articolo e stato così redatto per esigenze di coordinamento con il precedente. Si richiama l'attenzione sulla pena.

Commento:
Altra norma stravagante scritta da un ignorante del diritto e della materia. È insensato unificare comodato e vendita ambulante. Del resto entrambe le fattispecie sono già ben regolate e non vi è nessun motivo di fare cambiamenti. L'esigenza invocata di "coordinamento con norme precedenti" è un falso perché non vi è alcuna interferenza di norme.
Inoltre la vendita ambulante di armi improprie è già vietata dal TU e la vendita delle armi proprie è consentita solo nelle armerie; quando mai vi è stata la vendita ambulante di armi sul mercato del sabato?
Quale ignobile formulazione giuridica consente di scrivere che il comodato è vietato … ma non è punibile in certi casi? Ciò in diritto penale vuol dire che anche nei casi in cui il comodato è consentito, esso è illecito, ma per particolari motivi non è punito, ragione per cui l'autore del fatto può essere imputato, ma poi verrà assolto!!
Comma due: quali sono gli altri casi previsti dalla legge? Non esistono. Che cosa sono le esigenze addestrative?
E che bisogno vi è di prevedere norme così draconiane e inutilmente dettagliate per condotte abbastanza irrilevanti? Il rapinatore che presta il suo mitra per una rapina se ne frega del reato di comodato perché è già punito abbondantemente per gli altri reati. E il privato che vuol prestare per un giorno la sua pistola ad un'altra persona, basta che le faccia un foglio con una dichiarazione di vendita. Chi può essere così stupido da ritenere che la norma sul comodato serva a qualche cosa?

Art. 9 (Rinvenimento di armi, parti di armi, munizioni ed esplosivi).

L'articolo 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:
"1. Chiunque rinviene un'arma o parti di essa, ovvero munizioni di qualsiasi specie, e tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei carabinieri, che impartisce le modalità per la consegna. L'Ufficio presso il quale si effettua il deposito rilascia apposita ricevuta.
(2. Chiunque rinviene esplosivi di qualunque natura o viene a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi e tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza 3. (Colui che contravviene alle disposizioni previste nei commi tre e quattro) Il trasgressore e punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a curo 200".
Motivazione: L'articolo tende a perfezionare le disposizioni vigenti.

Commento:
Grande perfezionamento! Se chi rinviene un'arma in un bosco corre il rischio di essere punito perché non è corso immediatamente dai Carabinieri a riferire il rinvenimento, è ovvio che farà finta di non aver mai visto l'arma. E se rinviene un'arma e la lascia sul posto per andare ad avvisare i Carabinieri, è molto probabile che quando ritorna l'arma non ci sarà più. E allora perché dovrebbe correre i rischio di aver grane con i Carabinieri i quali se lo riporteranno dietro per i boschi a cercare l'arma che non si trova e poi magari lo denunziano per simulazione di reato?
E che cavolata è che un soggetto è obbligato, pena severa condanna, a denunziare di aver avuto notizia che ALTRI hanno rinvenuto degli esplosivi?

Art. 10 (Disposizioni transitorie)

1 . Nei confronti di coloro che detengono anni o munizioni acquisite in forza di una licenza di porto d'armi scaduta e non rinnovata, si applicano le disposizioni relative alla detenzione di armi.
2. Coloro che detengono armi o parti di esse e munizioni di qualunque specie acquisite legalmente e non denunciate, non sono punibili ai sensi delle disposizioni vigenti, qualora provvedano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, prima dell'accertamento del reato, a:
a) denunciarne la detenzione all'ufficio di polizia o comando dei Carabinieri competente per territorio; b) cedere le armi o le munizioni a soggetti autorizzati. a detenerle; c) consegnare le armi. o le munizioni, senza diritto ad indennizzo, presso l'ufficio di polizia o comando dei carabinieri competente per territorio, per l'ulteriore cessione a enti che possono legittimamente detenerle o per il versamento agli organi del Ministero della difesa che provvedono alla distruzione, salvo quanto previsto dall'articolo 32, nono comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Commento:
Il primo comma è incomprensibile; chi lo ha scritto, straparla. Che cosa mai c'entra la detenzione con la licenza di porto? E che vuol dire che si applicano le norme relative alla detenzione di armi? Ovvio che si parla di detenzione si dovranno applicare le norme sulla detenzione e non quelle sulla esportazione! Ma quali sono le disposizioni da applicare? Sembra che chi ha scritto l'articolo fosse convinto che le armi e le munizioni le può acquistare solo chi ha una licenza di porto d'armi: sicuramente era un ministeriale o un giurista.
Comma due: ma chi mai ha armi acquisite legalmente e non denunziate? La sanatoria è sempre stata fatta per le armi detenute illegalmente al fine di farle emergere; se sono acquisite legalmente vuol dire che sono già note all'autorità di PS. Anche qui si straparla con la mente nella nebbia più fitta..

 

 


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