Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Istigazione al suicidio

A leggere i giornali viene da chiedersi se i pubblici ministeri italiani abbiano mai studiato la lingua italiana e abbiano mai letto un codice.
Ogni tanto qualcuno si suicida, quasi sempre per motivi chiarissimi visto che il suicidio è il prodotto della depressione, e i pubblici ministeri indagano subito qualcuno che era in contrasto col suicida, per il reato di istigazione al suicidio.
La norma del codice penale è fra le più chiare:
Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione , è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.

Quindi chiunque sappia leggere capisce che ci vuole una condotta volontaria e  consapevole, diretta ad indurre una persona a suicidarsi oppure diretta a dare la spinta finale a chi già si propone di suicidarsi; il reato può anche essere commesso aiutando chi vuol suicidarsi. Quindi si possono fare i seguenti casi:
- una persona fa opera di convincimento sulla vittima dicendo, veramente o falsamente, che non ha altra alternativa ai suoi problemi che il suicidio;
- una persona fa credere falsamente alla vittima che si trova in una situazione tale da doversi suicidare (ad esempio gli fa credere di essere ammalato di un male incurabile);
- una persona fornisce al suicida il veleno per suicidarsi.

È perciò di tutta evidenza che non è sufficiente ad integrare il reato l'avere posto in essere la situazione che ha turbato la mente del suicida; non basta essere l'usuraio che ha richiesto in modo pressante restituzione dei soldi, non basta aver maltrattato la persona che si suicida, non basta il fatto di non essersi opposti; occorre una condotta diretta a convincere con argomenti favorevoli al suicidio o il concreto aiuto una persona a suicidarsi.  In ogni altro caso si potranno configurare altri reati eventualmente commessi (estorsione, maltrattamenti, violenza privata), ma non l'istigazione al suicidio.

È cosa del tutto pacifica in giurisprudenza fin da quando è stato pubblicato il codice Rocco e, ad esempio, nel 1964 la cassazione scrive

Il reato di istigazione al suicidio previsto dall'art 580 cod. pen. si concretizza, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, quando l'attivita dell'agente sia rivolta ad istigare od a rafforzare l'altrui proposito suicida. Quando, invece, l'attività sia stata semplicemente rivolta a maltrattare e quindi a provocare sofferenze materiali e morali e la morte siasi realizzata come ulteriore conseguenza non voluta, la suddetta figura di reato non ricorre, dovendo invece trovare applicazione il capoverso dell'art 572 cod. pen.( Sez. 1, Sentenza n. 1560 del 28/10/1964)
Le poche sentenze successive sono assolutamente costanti e non lasciano alcun margine per diverse interpretazioni.

Ma allora, per quale motivo i pubblici ministeri corrono ad aprire inchieste fantomatiche o sono i giornalisti che vengono tratti in errore?
Perché non conoscono la legge? Ma è così difficile aprire un codice oppure dobbiamo credere a molti già sospettano, e cioè che essi vanno ad orecchio?
Perché voglio andare sui giornali e farsi belli? Ma sarebbe una cosa squallida.
Perché voglio costringere qualcuno a pagarsi l'avvocato? Ma i pubblici ministeri applicano la legge o fanno giustizieri? Tra l'altro condotte così sconsiderate possono creare vacue aspettative dei parenti della vittima, indotti a correre da un avvocato per farsi assistere a suon di danaro in una causa persa.
Come avrete capito lo spunto per questo scritto mi è venuto dalla vicenda della giovane che si è fatta filmare in pose erotiche e poi non ha retto alla vergogna di vedere i filmato girare per Internet, ma negli ultimi anni ho visto almeno una decina di casi in cui i pm sono partiti a ravvisare istigazioni al suicidio totalmente sballate. E non mi ricordo di aver mai visto nessuno condannato per questo reato. Si è trattato di pure sceneggiate a vuoto che però hanno distolto polizia e giudici dal fare ciò per cui sono pagati e in cui non rientrano certo gli spettacolini! Unici a goderne, a quanto pare gli avvocati; vien proprio da chiedersi chi abbia trascinato la giovane a proporre alla giustizia domande prive di ogni speranza: ormai anche i bambini sanno che ciò che finisce in Internet non sparisce certo per ordine di un giudice italiano.
L'episodio della giovane è senz'altro drammatico, ma forse più che sulle responsabilità dei singoli si dovrebbe riflettere sulle responsabilità di una società che ha rinnegato i valori che l'hanno sostenuta finora, senza riuscire ad offrire nulla di  valido, oltre l'infinito gracidare delle rane che si muovono nella palude di Internet e che ci si trovano bene finché non incappano nel coccodrillo. Tutti sono convinti di agire in un mondo virtuale di favola, in un grande gioco, dove tutto è permesso, dove tutto è finzione, dove si può fare ciò che nella vita reale è vietato e punito, dove ci si può vantare di essere bulli o puttane o di violare la legge. Ma ciò che di reale si racconta o si mostra rimane la dura realtà da affrontare con nervi saldi o con psicologi; non certo con giudici e avvocati!

16-9-2016


 


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