Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Aggiornamento:Il caso Yara Gambirasio e il DNA (luglio 2016)

Aggiornamento

Si è in attesa di leggere la sentenza che ha condannato Bossetti e che ha dovuto fare a meno della prova del DNA. Proprio ora mi è stato segnalato un documento scientifico pubblicato su internet in cui si dimostra che il DNA mitocondriale rinvenuto sul copo della vittima è ben più attribuibile ad un individuo di razza marocchina che non di razza bergamasca.
Il documento si trova qui: https://vimeo.com/172504076

Il documento è pubblicato in forma anonima, ma è di una persona "con le carte in regola" per interloquire in materia di DNA, che non ama i media e non è uno di quei tanti "criminologi" improvvisati che freqentano le trasmissioni televivise.
La cosa sorprendente è preoccupante è che i periti dell'accusa continuino anche dopo la sentenza a difendere le loro tesi; chiaro segno che hanno bisogno di essere difese!
Anche sui giornali di questi giorni  si può notare che stanno ancora lavorando per convincere il pubblico (e così anche i futuri giudici popolari dell'appello) che le anomalie riscontrate nel DNA mitocondriale deriverebbero da un evento casuale e del tutto trascurabile.
In pratica vanno sostenendo che sulle 16.569 coppie di basi che costituiscono una sequenza mitocondriale e che possono andare soggette a mutazioni casuali determinando miliardi di miliardi di possibili combinazioni, sul reperto sono "per caso" mutate proprio quelle poche coppie (e solo quelle!) che, sempre "per caso", determinano una sequenza che, seppur diversa da quella dell'imputato, rappresenta  incredibilmente un profilo umano valido e diffuso!
Ciò che in natura necessita di decine di migliaia di anni, centinaia di generazioni e miliardi di individui, in un'aula di tribunale avviene dalla sera alla mattina grazie alla firma di un perito...

Come ho già spiegato altrove, non è con i periti che si sceglie l'accusa che si può costruire un processo e la prova certa non può essere raggiunta accumulando indizi incerti.

Rimane da augurarsi che l'imputato riesca a trovare degli esperti con capacità divulgative tali da convincere almeno quelle poche persone che formeranno una corte che comunque si riunirà dopo mesi di inevitabili bombardamenti mediatici di assurdità.
4 luglio 2016

Qui inizia il testo originale del 24 settembre 2014

Il caso dell’uccisione a Brembate della ragazzina Yara sarà il tormentone delle cronache giudiziarie dei prossimi anni e sarà tutto incentrato sul valore della prova basata sul DNA dell’indagato.
Io non so chi sia colpevole e non ho idee precostituite perché ciò è la prima cosa che un buon giudice ha imparato a non avere. Solo chi deve giudicare ha in mano tutti gli elementi sufficienti per stabilire se esiste una prova esente da ogni ragionevole dubbio.
Né voglio spacciarmi per esperto di DNA perché non ho alcun titolo per farlo. Però posso indicare quali sono i percorsi metodologici che si devono seguire per applicare questa prova del campo penale. Il giudice penale non è un tuttologo che si può sostituire ai periti, ma dovrebbe avere la preparazione culturale e mentale che gli consenta di capire se un ragionamento sottopostogli da un esperto scientifico ha sufficiente validità per poter essere accettato.
Molti sono convinti che individuare il DNA dell’autore di un crimine sia un po’ come leggere la targa di un’autovettura; se dallo strumento esce che la sequenza desossiribonucleotidica, trovata sulla scena del crimine coincide con quella dell’indagato, si ha la certezza che egli era sul luogo del delitto.
La realtà è molto diversa perché il 99,9% degli individui hanno una sequenza eguale e perciò l’analisi viene svolta solo su alcune sezioni variabili del DNA secondo il metodo sviluppato nel 1984 dal genetista britannico Sir Alec Jeffreys.
Questo metodo è stato ritenuto generalmente affidabile ma ora cominciano a nascere dei dubbi. Proprio come è avvenuto per le impronte digitali, per le quali ci si è accorti che non è affatto come leggere la targa di un’automobile e che gli errori sono sempre possibili e che anche la presenza di numerosi punti di coincidenza non garantisce una identificazione al 100%. Precisiamo che le analisi possibili sono di due tipi; quella sul DNA nucleare e quella sul DNA mitocondriale (MtDNA). La prima è molto precisa, ma i campioni non si mantengono a lungo e non resistono all’impatto ambientale; inoltre non è possibile fare indagini familiari sul ramo femminile: perciò nel caso in esame l’analisi d’obbligo era quella  sul MtDNA; questa però, ai fini identificativi,  non dà risultati decisivi, ma solo indicativi e perciò il risultato può essere espresso solo in termini statistici.
Sul problema della utilizzazione del DNA nel processo penale rinvio al testo The Evaluation of Forensic DNA Evidence del Committee on DNA Forensic Science, Commission on DNA Forensic Science. National Research Council del 1996, rinvenibile in Internet (www.bookzz.org) e che ben espone gli entusiasmi iniziali. I dubbi però emersero rapidamente e nel luglio 2012 William C. Thompson. professore e presidente del Dipartimento di Criminologia, Law & Society presso l'Università della California, Irvin, scriveva un saggio molto critico, Forensic DNA Evidence: The Myth of Infallibility (vedi anche
 http://www.councilforresponsiblegenetics.org/GeneWatch/Gene- WatchPage.aspx?pageId=57) in cui affermava:
Anche se generalmente abbastanza affidabile (soprattutto in confronto ad altre forme di prove spesso utilizzate nel processo penale), il test del DNA non è e non è mai stato infallibile. Errori nel test del DNA si verificano regolarmente. La prova del DNA ha causato false incriminazioni e false condanne, e continuerà a farlo. Sebbene il test del DNA porti ad incriminare la persona giusta nella grande maggioranza dei casi, il rischio di falsa incriminazione è sufficientemente elevato da meritare seria considerazione circa l’uso della banche dati del DNA.
Per capire la probabilità di una coincidenza casuale, è importante capire che cosa sia un profilo DNA e come vengono confrontati i profili di DNA. I laboratori di polizia scientifica tipicamente “classificano” i campioni  utilizzando kit per il test commerciali in grado di rilevare le caratteristiche genetiche (chiamati alleli) in vari loci (posizioni) sul genoma umano. I kit di prova utilizzati negli Stati Uniti in generale esaminano i 13 STR loci selezionati dall'FBI per il CODIS, la banca dati nazionale del DNA. Alcuni dei kit di analisi più recenti possono anche esaminare due ulteriori loci STR.
Per ogni locus STR, ci sono una serie di diversi alleli (generalmente tra i 6 ei 18) che una persona può avere. Ogni persona eredita due di questi alleli, uno da ciascun genitore. I numeri sono utilizzati per identificare gli alleli e la coppia di alleli in un particolare locus costituisce un genotipo. Quindi, una persona può avere un genotipo (per un locus chiamato D3S1358) del "14, 15"; mentre un'altra persona ha il genotipo "16, 17" Il set completo di alleli rilevati in tutti i loci per un dato campione è chiamato un profilo del DNA. Nel descrivere i profili di DNA, la gente a volte parla del numero di loci che comprendono.
In casi esaminati negli ultimi anni, i campioni probatori da scene del crimine spesso producono profili del DNA incomplete o parziali. Quantità limitate di DNA, degradazione del campione, o la presenza di inibitori (contaminanti) possono rendere impossibile determinare il genotipo ad ogni locus. In alcuni casi il test non fornisce alcuna informazione circa il genotipo di un particolare locus; in alcuni casi uno dei due alleli in un locus sarà "drop out" (non è identificabile). Poiché i profili parziali contengono un minor numero di marcatori genetici (alleli) rispetto alle  schede complete, è più facile che vi siano coincidenze casuali. La probabilità di una corrispondenza casuale è più alta per un profilo parziale rispetto a un profilo completo.
Un'ulteriore complicazione è che i campioni probatori sono spesso miscele. Poiché può essere difficile dire quali alleli sono associati con il suo contributore in un campione misto, ci sono spesso molti profili diversi (non solo uno) che potrebbero essere coerenti con un campione misto. Perché così tanti diversi profili possono essere coerenti con una miscela, la probabilità che un non-contribuente possa, per coincidenza, essere "incluso" come un possibile contributore per la miscela è di gran lunga superiore nel caso di una miscela che nel caso di un campione puro.

Egli dimostra poi come il rischio di coincidenze falsi aumenti quanto più ampio è la base di ricerca e richiama espressamente  il caso di ricerche svolte su base familiare:
The key questions raised by familial searches, from a civil liberties perspective, are how often they lead to testing of innocent people-i.e., people who do not have the matching profile-and how often they might falsely incriminate innocent people through coincidental matches.  Familial searching may increase the number of people falsely incriminated by coincidental matches because it increases the effective size of the population subject to genetic monitoring.  The larger the effective size of the database, the greater will be the likelihood that one of those innocent people will be identified.
Il problema è che nel caso in cui più DNA sono mescolati fra di loro, non si riesce a scinderli nettamente, ma si lavora su frammenti molto piccoli, il cui valore probatorio può essere espresso solo sul piano statistico; è un po’ come se invece di dover ricercare una targa precisa, si disponesse dei singoli numeri e da essi si dovesse risalire alla targa originaria stabilendo quale è la combinazione più probabile. Il problema è tanto complesso che si sono dovuti proporre nuovi modelli statistici.
Scrivono Christopher D. Steele and David J. Balding in  Statistical Evaluation of Forensic DNA Profile Evidence, novembre 2013:
http://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-statistics-022513-115602
“La valutazione del peso delle prove per profili di DNA forensi è stata oggetto di controversie fin dalla loro introduzione oltre 20 anni fa. Sono stati compiuti notevoli progressi per i profili di DNA standard, ma sono emerse nuove problematiche negli ultimi anni con l'avvento delle tecniche di profiling più sensibili, consentendo profili da recuperare da minuscole quantità di DNA eventualmente degradato. Questi profili di DNA a basso riscontro soffrono di effetti stocastici avanzati, tra cui dropin, dropaut and stutter, che pongono problemi per la valutazione del profilo del DNA. … Occorre servirsi di  metodi che usano la presenza-assenza di allele  e quelli che utilizzano altezze dei picchi di elettroferogramma, concentrandosi sul rapporto di verosimiglianza, come misura di peso probatorio”.

È chiaro quindi che la prova non può essere fornita con valutazioni a braccio ma che occorrono persone specializzate al massimo livello, che dimostrino di saper usare tutte le tecnologie più avanzate e che siano in grado di fornire un preciso dato statistico (90% o 99,9%?) sul valore probatorio delle coincidenze riscontrate. Un conto è eseguire un accertamento su di un cucchiaio di sperma (cosa che ormai ogni laboratorio di polizia può fare), altra cosa è ricercare uno sconosciuto entro un vastissima popolazione, partendo da scarso materiale inquinato e deteriorato.
È poi ovviamente necessario disporre di materiale sufficiente per fare adeguate nuove analisi.
In mancanza di ciò è inutile andare avanti perché elementi vaghi di sospetto (il sospettato era in zona, da ragazzo guardava le ragazze, ecc.) non servono per costruire una accusa.

(23 settembre 2014)

Leggo ora che la perizia eseguita dal genetista universitario Giorgio Porterà ha stabilito che per due anni la giustizia è corsa dietro alle farfalle perché ha fatto fare accetamenti distruttivi senza i dovuti avvisi ad eventuali indagati, perché gli accertamenti sono stati sbagliati confondendo il DNA della vittima con quello di un ignoto, perché si è creduto di trovare una corrispondenza fra questo ignoto e l'attuale indagato mentre mancava ogni corrispondenza significativa. Come dire che sono corsi dietro alle farfalle ed hanno preso .. un pugno di mosche! Ora come unica prova avrebbero dei vaghi filmati da cui forse si potrà concludere che si vede proprio il furgone dell'indagato là dove non doveva essere.

Che il caso sarebbe finito cosi, come tanti altri, lo avevo già scritto il 23 settembre 2014; non sono esperto di DNA, ma conosco abbastanza il metodo con cui si fanno le indagini (le ho fatte solo per 40 anni!) per sapere che la prova del DNA in un caso complesso non può essere affidata ai laboratori di polizia.
Ma è concepibile che non ci arrivino i pubblici ministeri, incaricati per legge di dirigere le indagini, i quali insistono a credere che certe perizie, come ad esempio quelle sui residui di sparo o sulla comparazione di proiettili, le possa fare anche una scimmia ammaestrata a battere i tasti di una macchina?
A me, per capire il problema del DNA è bastata una ricerca di venti minuti in Internet; visto che io non sono un genio, come considerare chi ci ha impiegato due anni?
(29 gennaio 2015)

Leggo ora che si è scoperto che il filmato il quale dimostrebbe come il fugone del Bossetti fosse nella zona del sequestro della ragazzina sia solo una costruzione del RIS che non dimostra un bel nulla e che il RIS lo ha diffuso alla stampa d'accordo con il PM a fini mediatici; vale a dire per far bella figura e per influenzare l'opinione pubblica, di cui ovviamente fanno parte giudici e giurati!
Sono condotte inconcepibili che possono portare la Corte Europea ad annullare una sentenza di condanna per violazione dei diritti umani e che in paese serio comporterebbero lo spostamento del processo per legittima suspicione, con sostituzione della pubblica accusa che ormai pare disposta ad usare qualsiasi mezzo pur di ottenere una condanna. Ma i Procuratori Generali non hanno proprio la funzione di controllare che non si verifichino queste cose, oppure fanno solo i discorsi di inaugurazione?

Il che conferma quanto ho scritto fin dall'inizio; o regge la prova del DNA oppure tutto il resto è solo il disperato tentativo creare un castello di indizi vaghi, che mai potranno arrivare a dignità di prova.
(15 febbraio 2016)

 

 

 

 


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