Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
    torna indietro
 

Home > Menu 1 > Sottomenu > Documento

back

CERTIFICATO MEDICO - PROPOSTE (Dr. Angelo Vicari)

Tra le innovazioni apportate dal D.L.vo 204/2010 è stata prevista anche quella relativa all’obbligo di presentare, ogni 6 anni, il certificato medico di idoneità psico-fisica  per chiunque detenga armi senza essere titolare di alcuna licenza di porto (art. 3, lett. e).
L’attuazione pratica di tale obbligo è rimasta sospesa, come stabilito anche dalla circolare del 24 giugno 2011, in attesa che il Ministero della salute emani una “specifica disciplina transitoria per coloro che alla data di entrata in vigore del decreto (1 luglio 2011) già detengono armi” (art. 6, comma due).
Ora sembra che il Ministero voglia, arbitrariamente, derogare alla disposizione del D.L.vo 204, che, peraltro, prevede altri regolamenti di attuazione, intervenendo con un nuovo decreto legislativo, con il quale apportare modifiche ed integrazioni al precedente.
Nella bozza di questo provvedimento di legge, consultabile su questo stesso sito, l’art. 4 prevede che i soggetti detentori di armi, ma non titolari di licenze di porto, devono produrre, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, il certificato medico previsto per il rilascio del nulla osta acquisto armi, rimanendo invariato il periodo di tempo di 6 anni.
In merito alla efficacia preventiva del certificato medico di idoneità psico-fisica, finalizzato alla tutela della incolumità pubblica, è da rilevare che, oramai, anche autorevoli fonti scientifiche sostengono che non è assolutamente possibile prevedere alcuni stati morbosi, che possono alterare la psiche e che, all’improvviso, determinano un individuo a commettere gravi reati con armi, o senza.
Tale impossibilità è avallata dai fatti di cronaca nera, i cui autori, nella maggioranza dei casi, sono sempre stati considerati persone “normali”.
Dunque, non saranno, certo, la maggiore o minore frequenza di presentazione di un certificato medico, il numero e la qualità degli esami, nonché il soggetto cui viene attribuita la potestà certificativa finale, che permetteranno di prevenire gravi fatti di sangue commessi con armi.
Nonostante ciò, non dobbiamo rassegnarci, cercando di trovare sistemi di prevenzione che possano avere effetti positivi, evitando, nel contempo, adempimenti meramente burocratici, fine a se stessi, che vessano il cittadino.
Pertanto, nella fase di preparazione del nuovo decreto legislativo, riteniamo opportuno richiamare l’attenzione sulle seguenti proposte correttive:

  1. in ottemperanza alla Direttiva europea 2008/51/CE (art. 1, comma 4), l’obbligo di presentazione del certificato medico dovrebbe essere limitato all’acquisizione, detenzione e porto delle soleARMI DA FUOCO”, con esclusione, quindi, di quelle bianche, ad aria compressa, antiche o loro riproduzioni (queste due ultime specie non sono considerate armi dalla Direttiva 91/477/CEE, Alleg. I, punto III);
  2. suddividere in due tipologie il certificato medico di idoneità psico-fisica.

 La prima tipologia, da considerarsi più completa e complessa, sia per gli accertamenti/esami da esperire che per le autorità mediche coinvolte nel rilascio (medico di famiglia e quelli A.S.L., militari, vigili del fuoco o della Polizia), già contemplata dall’art. 35 del T.U.L.P.S., così come sostituito dall’art. 3, lettera d), del D.L.vo 204, dovrebbe essere richiesta per l’acquisto, il porto e le altre licenze.
La seconda tipologia, che potrebbe essere classificata come “certificato di verifica periodica”, da considerarsi meno completa e complessa, sia per gli accertamenti/esami da esperire che per l’autorità medica autorizzata al rilascio (solo medico di famiglia), dovrebbe essere richiesta, annualmente, anche in corso di validità delle autorizzazioni e per i detentori di armi non titolari di porto.
La previsione di una seconda tipologia di certificato medico di “verifica periodica”, per tutte le licenze di polizia, da rilasciarsi dal solo medico di famiglia, quindi meno onerosa sotto tutti i punti di vista, permetterebbe di ridurre il periodo di tempo di presentazione, ad un anno, soddisfacendo, così, le aspettative di quella parte dell’opinione pubblica che chiede un più idoneo e frequente controllo sulla idoneità psico-fisica dei detentori di armi, permettendo, nel contempo, un monitoraggio più costante ed attento dell’assistito.
Infatti, chi meglio del medico di famiglia, cui è anche attribuita una funzione pubblica, può essere costantemente a conoscenza, secondo scienza e coscienza, dello stato psico-fisico del proprio assistito?...
Siamo sicuri che tale previsione normativa responsabilizzerebbe ulteriormente il medico di famiglia, modificando e riqualificando la sua attività (redazione certificato anamnestico), oggi esclusivamente  notarile.
L’attuazione di queste proposte potrebbero contemperare, concretamente, le esigenze di sicurezza ed incolumità pubblica con quelle del cittadino detentore di armi.
Un tentativo in più per non sentirsi, direttamente o indirettamente, tutti colpevoli dopo una strage commessa con armi!...

(19 luglio 2013)

 


torna su
email top
  http://www.earmi.it - Enciclopedia delle armi © 1997 - 2003 www.earmi.it