Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Il calibro 22 non è da caccia!

Girano in rete notizie secondo cui il cal.  .22 sarebbe stato autorizzato come calibro da caccia dal D.to L.vo 204/2010.
Attenzione! Non è assolutamente vero ed è affermazione che può portare chi ci crede a perdere la licenza di caccia.
Nel 1977 la legge quadro sulla caccia  indicò i calibri consentiti per la caccia stabilendo che erano consentiti i calibri NON INFERIORI  a 5,6 mm e con bossolo non inferiore a 40 mm. Come risultava dai lavori parlamentari era del tutto chiaro che il legislatore aveva voluto vietare calibri a palla ritenuti da bracconiere in quanto più silenziosi e che aveva intesso riferirsi ai  calibri a percussione anulare, noti in Italia come cal. 5,6 e negli USA come cal. .22. In lingua “umana” aveva voluto dire: si possono usare per caccia calibri dal 5,6 in su, ma il 5,6 deve avere il bossolo di almeno 40 mm.
Quindi l’interpretazione iniziale fu del tutto pacifica in questo senso e rimase tale anche con la nuova legge 157/1992.
Un unico problema interpretativo venne creato una decina di anni orsono per una bizzarria uscita dagli uffici del Catalogo Nazionale, e mai ufficializzata, secondo cui qualunque cartuccia con bossolo inferiore a 40 mm era vietata per la caccia anche se la palla era grossa come un dito!
Per rimediare a questa pericolosa scemenza è intervenuto il legislatore con il D. 204/2010 il quale non ha cambiato in alcuno modo il testo originario se non per chiarire che sono vietate solo le cartucce  di calibro di almeno 5,6 mm con bossolo inferiore a 40 mm (definizione che si attaglia a tutte le cartucce a percussione anulare).
Quando il legislatore non cambia le parole di una legge, nessuno ne può cambiare l’interpretazione  storica. Sono quindi consentite per la caccia tutte le cartucce in calibro pari o superiore a 5, 6 mm, qualunque sia la lunghezza del bossolo.
Ogni tanto, come ora, se ne esce poi qualche sprovveduto  di balistica il quale scopre che la palla del 22 non è 5,6 mm ma 5,7, che nelle tabelle CIP il diametro del bossolo è indicato con 5, 7 mm e conclude che la barriera dei 5,6 mm non si applica ai .22
Pensiero sbagliato tecnicamente perché
1) il calibro si misura nella canna e non sulla palla o sul bossolo
2) è nozione elementare che il calibro è una indicazione puramente nominale (cioè è un nome che gli è stato dato dall’inventore o produttore) il quale non corrisponde affatto alle dimensioni dell’anima della canna. Se si prende il diametro del collo del bossolo per i calibri 9 per pistola si vede che esso  va da 9,50 a 9,85 mentre il diametro massimo della canna va 8,70 a 9,05, misurata sui vuoti.
Per i calibri .22 il diametro massimo della canna fra i vuoti va da  5,45  a 5,59. Se si considera che il calibro viene determinato in base alla media fra pieni e vuoti e che le misure indicate sono quelle massime stabilite dal CIP … si dovrebbe concludere che il calibro 5,6 è rarissimo! Se poi si prendesse il diametro del collo del bossolo si dovrebbe concludere che il legislatore italiano ha vietato una munizione che propri non esiste!
Ripeto: i calibri 22 sono quelli che le norme internazionali chiamano con tale  nome.  Esso in Italia è stato convenzionalmente chiamato  5,6 e ad esso si è riferito il legislatore, Di certo la dicitura usata era molto infelice, ma se per 35 anni tutti hanno capito che il 22 era vietato per la caccia, non si può ora scoprire che per 35 anni nessuno ha avuto la giusta illuminazione.
Certe questioni rimangono incerte.
Ad es. il 22 Hornet che è a percussione centrale; ma esso ufficialmente corrisponde al 5.6x35mm R e perciò è difficile sostenere che il legislatore non voleva vietarlo. Stesso discorso per il .221 Rem.
Invece il .222 e il .223 sono dei 5,6 convenzionali, ma si salvano perché il bossolo supera i 40 mm.
I calibri inferiori al 5,6 si ritengono (a naso!) vietati per caccia anche se con bossolo superiore a 40 mm.
Dopo che avevo scritto quanto sopra è uscito un comunicato stampa in cui si scrive che Anpam e Cncn  “le quali partecipano al più alto livello al confronto istituzionale relativo alla redazione delle norme di settore” ed in particolare al D.lvo 204/2010, hanno lavorato strenuamente anche con l’apporto “delle più importanti autorità del settore” (non riesco a immaginarmi quali!) per modificare l’art, 13 in modo da chiarire che il .22 era da caccia.
L’affermazione mi è incomprensibile
Per prima cosa rilevo che non vi era proprio nulla da chiarire sul punto; se una cosa era certa ed indiscussa, una cosa sbandierata dai verdi dal 1977  in poi come una conquista, è che la legge aveva vitato i .22 per la caccia. Quindi nulla da chiarire, ma semmai qualche cosa da cambiare.

Diceva l’art. della legge quadro del 1977 : È consentito, ….  fucile  a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.

Ripeteva l’art. 13 della legge quadro del 1992 che  la caccia è consentita : con fucile con canna ad anima rigata  a  caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6  con  bossolo  a  vuoto  di altezza non inferiore a millimetri 40.

Vale a dire che dal 1977 al 1992 non cambiava assolutamente nulla.

Vediamo ora quali sono i chiarimenti introdotti nel  Decreto 204/2010 dallo strenuo lavoro  delle importati autorità. Si scrive che sono da caccia  …  tra i fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40.  Segue poi la frase in cui si chiarisce che se il calibro è superire a 5,6 mm poco importa la lunghezza del bossolo

Perciò si può affermare che lo “strenuo lavoro” è consistito nello scrivere invece che“fucili di calibro non inferiore a 5,6 mm” “fucili in cui siano camerabili  cartucce in calibro 5,6 mm” !!
Ma che cavolo cambia? Ma dove è il chiarimento? Ma dove è la novità? Perché mai si dovrebbe cambiare l’interpretazione consolidata? 
È un dato tecnico certo (nel senso che ogni perito lo confermerebbe al giudice) che il termine “camerabile”  significa che la camera di cartuccia deve avere le dimensioni prescritte per un dato calibro di cartuccia.

Che cosa mai c’entra la “camerabilità” ? Vi sono forse armi che non possono camerare il calibro per cui sono state costruite?
Il fatto è che essendo forse più esperti di codici che di armi, non si sono resi conto che il problema della norma non è il calibro, ma la lunghezza del bossolo! Se rimane il vincolo che il bossolo deve essere almeno 40 mm, sono loro stessi a confermare che il .22 è da caccia solo se camerabile in una camera lunga 40 mm! Così come la norma è rimasta scritta, diviene certo e sicuro che non è da caccia ogni  calibro 5,6 (che poi è il 22 per intaccabile convenzione internazionale) con bossolo inferiore a 40 mm. Dicono in veneto è peggio "el tacon del buso”.

Conclusione: le armi in calibro .22 rimangono armi NON DA CACCIA e non è davvero il caso di rischiare la licenza per seguire interpretazioni fantasiose.

12 novembree 2012


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