Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Rievocazioni storiche con armi  L. 152/2024

LEGGE 152/2024. IMPIEGO DI ARMI NELLE MANIFESTAZIONI STORICHE

Gli appassionati di rievocazioni storiche ne sentivano il bisogno, ma anche la maggior parte dei sindaci che, ogni anno, si vedono impegnati nell’organizzazione di rievocazioni storiche nelle quali vengono impiegate armi.
Finalmente è stata approvata la legge 7 ottobre 2024, n. 152, relativa alle Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l’adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.. E' molto scarna e recita, nell'arti. dedicato aall'uso di armi:
1. All’articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è aggiunto, in fine, il seguente comma: 
« In deroga a quanto stabilito dal presente articolo, in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, ai partecipanti alle manifestazioni stesse è consentito esibire, portare e usare, con cartucce a salve, le armi fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche, previa autorizzazione dell’autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata all’ente organizzatore sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. Alle medesime condizioni di cui al periodo precedente è consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d’asta, baionette, pugnali e stiletti»

Purtroppo, come spesso avviene, il compilatore della legge ha dedicato gran parte degli articoli (undici articoli) alla valorizzazione delle rievocazioni storiche e ai principi e criteri direttivi per l’applicazione della stessa, mentre, un solo articolo, peraltro particolarmente conciso, riguarda il Porto e uso di armi in occasione di manifestazioni di rievocazione storica (art. 8).
Molto probabilmente i deputati che hanno presentato la proposta di legge non sono stati adeguatamente informati, dai diretti interessati, che il vero problema importante nelle manifestazioni storiche è il porto e l’uso di armi.
Stranamente, particolare attenzione è stata riservata alle ricorrenze della tradizione popolare nelle quali vi sono accensioni di falò (art. 9), attività molto meno pericolosa per l’incolumità pubblica di quella ove vi sia l’impiego di armi.
Se andiamo ad analizzare il contenuto dell’art. 8, ci accorgiamo che, molto probabilmente, la stringata formulazione della norma, potrà creare problematiche non indifferenti nella sua applicazione pratica.
La norma, derogando ai divieti previsti dall’art. 4 della legge 110/75 (Porto di armi ed oggetti atti ad offendere), autorizza coloro che partecipano a manifestazioni di rievocazione storica a portare armi fabbricate anteriormente al 1950 e loro repliche, nonché archi, balestre e armi bianche.
Dalla lettura della prima parte dell’articolo, apparentemente chiara, sorgono dubbi interpretativi sull’uso del termine generico armi, senza alcun riferimento alla specie, se non lo spartiacque temporale del 1950.
Di che specie di armi si tratta? Di tutte le specie di armi riconosciute dalla normativa e cioè da guerra, comuni, da caccia, antiche e sportive? L’uso del termine generico armi sembrerebbe non lasciare spazio ad interpretazioni restrittive.
Purtroppo, non si è tenuto in debito conto che, salvo per le altre specie di armi,  per quelle da guerra è vietata la detenzione e, a maggior ragione il porto (art. 10, L. 110/75), a meno che non si sia voluto far riferimento alle armi da guerra demilitarizzate.
Altra perplessità suscita l’uso del verbo usare, anche se bilanciato dal limite delle cartucce a salve. Infatti, autorizzare il porto senza la previsione delle relative licenze presuppone che il relativo uso delle armi è legittimo anche da parte di soggetti che non abbiano nessuna dimestichezza con tali strumenti, non avendo dovuto dimostrare nessuna capacità tecnica, complementare alle licenze di porto.
Si potrebbe obiettare che il limite previsto di usare solo cartucce a salve possa essere una garanzia per la salvaguardia della incolumità pubblica. Lasciateci dubitare: purtroppo, non sono casi isolati quelli ove si sono verificate gravi lesioni anche con l’uso di armi caricate esclusivamente a salve, specie quando l’esplosione avvenga a breve distanza tra i partecipanti a rievocazioni storiche.
Si potrebbe anche obiettare che i dubbi evidenziati possono essere fugati dalla prevista autorizzazione dell’autorità locale di pubblica sicurezza.
Purtroppo, anche qui, manca il riferimento a quale autorizzazione dovrà essere rilasciata. Forse il legislatore ha dato per scontato che debba essere quella di cui all’art. 68 del T.U.L.P.S., trattandosi di manifestazioni di spettacolo e intrattenimento pubblico (si spera che, oltre alla consultazione della commissione provinciale per i pubblici spettacoli, si richieda anche l’intervento di quella tecnica degli esplosivi, per la preparazione piu’ specifica in materia dei suoi componenti). In merito a tale non meglio specificata autorizzazione, da rilasciare all’ente organizzatore, sarebbe stato opportuno che il compilatore della norma si fosse ricordato che le autorizzazioni di polizia sono personali (art. 8 T.U.L.P.S.), per cui sarebbe stato necessario prevedere il rilascio di tale autorizzazione al responsabile dell’ente organizzatore.
Dunque, nonostante la chiarezza della norma, l’applicazione pratica non potrà non avere problematiche.
Il problema è che nella nostra culla del diritto difficilmente si riesce a trovare formule di legge che contemperino le esigenze del singolo con quelle della sicurezza e incolumità pubblica.
Infatti, non si capisce perché si sia voluto autorizzare l’impiego di armi efficienti, seppur caricate a salve, senza prevedere un minimo di semplici accorgimenti tecnici, al solo scopo di impedire che possa essere espulso un proiettile, come previsto per le armi da fuoco per uso scenico (art. 22 L. 110/75).
Tale previsione sarebbe stata in  linea con la Direttiva UE 853 del 17 maggio 2017, che all’art. 1 definisce le armi da saluto come quelle da fuoco specificatamente trasformate per sparare esclusivamente a salve, per essere utilizzate anche in rievocazioni storiche e parate.
Tenuto conto dei regolamenti e decreti che dovranno essere adottati per l’attuazione della legge 152, non si capisce come, a maggior ragione, in una materia così delicata per l’incolumità pubblica, non sia stata prevista l’emanazione di un regolamento di attuazione sull’impiego e uso delle armi da fuoco.
Abbiamo aspettato fiduciosi qualche mese, sperando in una circolare esplicativa del Ministero. Abbiamo solo potuto constatare che, oramai, per il Ministero, le circolari esplicative dirette al cittadino, sono considerate obsolete. Prova ne è che il sito ufficiale della Polizia di Stato, alla voce circolari, è fermo al 2023!...

Firenze  11 febbraio 2025                                        ANGELO VICARI

Aggiunta di E. Mori
La norma è veramente raffazzonata  da chi il diritto delle armi lo ha imparato sui social! Un'arma efficiente non può essere trasportata da chi non ha licenza di porto o non ha dato avviso di trasporto; come arrivano le armi sul luogo della rievoczione? Come escono dai locali in cui sono detenute? Ed inoltre, se le armi devono finire in mano a persone diverse dal proprietario, copme fa questi a sottrarsi all'accusa di omessa custodia  e di responabilità varie in caso di abuso o furto o smarrimento?  E come rientrano a casa le armi? Entro quali tempi.?
Il problema di queste leggine a minchia di leviero dell'Etna sta nel fatto cne vengono redatte da volonterosi deputati al tavolino del bar degli elettori, seìnza alcuna conoscenza del sistema. Il Ministero dell'Interno, che ha sempre odiato di esser scavalcato, se ne frega e sta alla finestra in attesa che passi il cadavere del nemico; cosa sicura perché la legge ha una portata ridottissima. Per i giuristi è come se avesse stabilito "Chi ha licenza di porto di fucile può portare in rievocazioni storiche armi lunghe antiche o moderne fabbricate prima del 1950,  e spararvi solo cariche a salve, nei tempi e modi indicati nelle aurtorizzazioni di PS per spettacoli pubblici e per spari pericolosi (Art.57 TULPS)". Come si vede non è stato partorito un topolino, ma una caccola di topolino!.
I politici non hano mai capito chje prima di pensare a governare il Paese, devono imparare a governare lò burocrazia che, altrimenti "eterna dura".

 

 

 

 

 


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