Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Armi agli agenti di PS fuori servizio - DL 11 aprile 2025 , n. 48

E’ uscito ieri il decreto legge sulla sicurezza che contiene due articoli che concernono esplosivi e armi.
Li riporto con brevi note.

DECRETO-LEGGE 11 aprile 2025 , n. 48 . Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario. (G.U. 11-4-2025 nr. 85)

Art. 1. Introduzione dell’articolo 270 -quinquies .3 e modifica all’articolo 435 del codice penale in materia di delitti con finalità di terrorismo e contro l’incolumità pubblica 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 270-quinquies .2 è inserito il seguente: «Art. 270 - quinquies .3 (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo). — Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270- bis e 270-quinquies , consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso di congegni bellici micidiali di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni»;
b) all’articolo 435 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo comma, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso delle materie o sostanze indicate al medesimo comma, o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni».

NOTA: Questo articolo integra con delle nuove fattispecie incriminatrici il Decreto Legge 18 febbraio 2015 n. 7 convertito, con modificazioni, nella Legge 17 aprile 2015, n. 431. Interessa poco il normale cittadino. E integra l’art. 8 della Legge 31 luglio 2005, n. 155 ( si veda questo articolo).
La norma ha forse un interesse sul piano processuale per consentire indagini ed intercettazioni anche in casi di condotte marginali, ma è ridicola la pretesa di poter controllare internet e di vietare la conoscenza di ciò che si ritrova in libero commercio all’estero o nei manuali dell’esercito americano nelle biblioteche digitali. Personalmente, per ragioni di studio in passato ho consultato decine di questi testi giungendo alla conclusione che per un chimico sono inutili, che spesso sono sbagliati e che chi ci crede corre seri rischi, che talvolta sono stati creati dagli stesso organismi di spionaggio sperando che gli aspiranti terroristi ci lascino la pelle!

Art. 28. Disposizioni in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza
1. Gli agenti di pubblica sicurezza di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, sono autorizzati a portare senza licenza le armi previste dall’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, quando non sono in servizio.
2 . Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate all’articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le modificazioni necessarie al fine di adeguare le norme ivi contenute alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.

NOTA: Norma attesa da lungo tempo e che io stesso avevo formulato nella mia proposta di legge per una nuova legge sulle armi ( ).
A norma del R.D. 31 agosto 1907, n. 690. Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza Sono agenti di pubblica sicurezza in servizio permanente i carabinieri reali e le guardie di città (cioè gli agenti di polizia) e Sono pure agenti di pubblica sicurezza le guardie di finanza forestali, le guardie carcerarie, nonché le guardie campestri, daziarie, boschive, ed altre dei comuni, costituite in forza di regolamenti, deliberati ed approvati nelle forme di legge, e riconosciute dal prefetto.
Citare questo TU del 1907 è pura stupidità normativa perché esso è stato ampiamente superato da leggi successive. Ora rientrano fra gli agenti od ufficiali di PS gli appartenenti a:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di Finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
c) Il Corpo degli agenti di custodia
d) Il Corpo forestale dello Stato (art. 16). Questo corpo è stato assorbito nell'Arma dei Carabinieri un forza del D.L.vo 19 agosto 2016 n. 177
e) Gli ufficiali e gli ispettori Comandanti dei reparti navali e delle unità navali sono ufficiali di pubblica sicurezza (ex art. 8-bis de D.lgs. 19 marzo 2001, n. 68, introdotto dall’art. 35, comma 6, del D.lgs. 29 maggio 2017, n. 95), limitatamente alle funzioni esercitate in mare.
f) Polizia di Stato, Polizia Stradale.
g) Gli agenti della Polizia locale nel territorio di competenza. La normativa va chiarita; non è che tutte le guardie boschive, campestri o comunali siano agenti di PS; in un Comune vi possono essere guardie che sono normali guardie private munite di decreto prefettizio, e guardie che sono costituite in Corpo e sono rette da un proprio regolamento; solo queste possono, ma non devono, ottenere la nomina ad agente di PS da parte del prefetto. Però queste guardie, se sono dipendenti pubblici, come avviene di regola, ricadono nella categoria della polizia locale regolata dalla L. 7 marzo 1986 n. 65.
h) Appartenenti al Corpo Barracellare; I Barracelli sono l'unico caso di soggetti non dipendenti da un ente pubblico con la qualifica di agente di PS .
i) Corpo Vigili del fuoco.
Sia chiaro che non vi sono agenti di pubblica sicurezza di prima categoria e altri di seconda categoria; sono tutti eguali. Gli agenti di PS che appartengono alle Forze di Polizia hanno maggiori prerogative che derivano dall'appartenenza ai Corpi che ne fanno parte, ma, in linea di principio, sono tutti eguali. È solo il Ministero dell'Interno che insiste nel voler considerare certi agenti, come quelli della polizia locale, di rango inferiore. Proprio come nella fattoria degli animali di Orwell ove tutti gli animali erano eguali, ma i maiali avevano poi stabilito che essi erano più eguali degli altri!
L'art. 73 Reg. TULPS stabilisce che gli agenti di p.s., contemplati dagli articoli 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, n. 690 portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti a termini dei rispettivi regolamenti. Già nel 2017 il Ministero ha diramato una circolare in cui si evidenzia l'opportunità che il personale delle Forze di Polizia porti con sé l'arma di ordinanza anche fuori dal servizio, poiché un intervento tempestivo nelle circostanze in esame (atti di terrorismo), potrebbe contribuire alla limitazione del danno".
La L. 23 agosto 1988, n. 400 - Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’art. 17 comma 2 stabilisce solo le modalità con cui, in certi casi il Governo può emanare regolamenti.
Nel caso in esame il Regolamento non è assolutamente necessario perché la norma di legge è chiara e completa: gli agenti di PS fuori servizio possono portare senza licenza e oer legittima difesa armi corte e lunghe da fuoco, come ogni cittadino munito di licenza di porto d’armi. Per le armi lunghe l’uso per difesa è quasi escluso dalle norme venatorie ed ovvio che non può portare armi l’agente di PS a cui sia stata ritirata l’arma di servizio.
Il secondo comma dell’art. 28 del DL proviene dalle solite manine del ministero che vogliono avere mano libera per non applicare le leggi decise dal parlamento. E’ assurdo che la legge non entri in vigore subito e che debba attendere un fantomatico regolamento che verrà procrastinato ad altro e che potrà creato solo cortina di stupida burocrazia. Non vi è nessun motivo per cui, se vi sono concreti e gravi dubbi, il Ministero non li chiarisca con una circolare, entro pochi giorni.
Sarebbe bene tener presente questa situazione in fase di conversione del decreto legge. E' anche necessario precisare che l'agente di PS l'arma la porta non solo per legittima difesa, ma anche per farne uso legittimo ai sensi art. 53 del Codice Penale.

(Bolzano, 12 aprile 2025)

 


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