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Legge 17 aprile 2015 n. 43 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale. Pubblicata sulla G.U. nr. 91 del 20 aprile 2015; entrata in vigore il 21-4-2015
Leggiamo insieme le norme
All'articolo 31, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai titolari della licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle attività autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, secondo periodo.".
Norma oscura. Il primo comma dell'art. 31 riguarda tutta la filiera delle armi comuni. Si stabilisce quindi che i titolari di licenze di fabbricazione, esportazione, vendita ecc. di armi comuni, come ora regolati dall'art. 31 primo comma, secondo periodo non devono osservare tutte le autorizzazioni e gli adempimenti ivi previsti. Non vuol dire che non devono denunziare i caricatori perché la denunzia è regolata dall'art. 38: non vuol dire che non devono caricarli sul registro di PS perché è materia regolata dall'art. 35. Quindi l'unico significato che si può dare alla norma è che non occorre la licenza del questore per produrre, importare, esportare i caricatori soggetti a denunzia. Cosa ovvia perché non sono parti, ma accessori e quindi non si può andare in contrasto con la normativa europea che li ha liberalizzati! Da questa norma si deve trarre la conclusione che neppure l'armiere li deve caricare sul registro delle armi, ma che egli deve rilasciare una dichiarazione di vendita per consentirne la denunzia. Poi il cittadino fa quel che crede perché non vi è tracciabilità dei caricatori di qualsiasi tipo.
Un tempo se un giurista avesse scritto una frase come quella sopra riportata, lo avrebbero messo alla gogna in piazza, esposto al lancio di uova marce ed escrementi, perché avrebbe dimostrato la sua totale inettitudine! E poi lo avrebbero rinchiuso al Cottolengo per la dimostrazione di totale insensatezza.
All'articolo 38, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.".
Vuol dire che i caricatori, liberi per volere dalle direttiva europea, devono invece essere denunziati se sono a più di 5 colpi per le armi lunghe e a più di 15 colpi per le armi corte, anche se essi sono approvati per armi sportive o per le repliche. Chiaramente l'obbligo riguarda solo i caricatori aggiuntivi rispetto a quello base dell'arma: ma sarà opportuno che nella denunzia dell'arma si indichi anche il numero di colpi di tale caricatore. Rimangono fermi i limiti posti alla capacità dei caricatori dal D.to L.vo 121/2013. Si badi che l'articolo cinque comma 1° di tale decreto leg. 204/2010 stabiliva che per produrre o mettere in commercio caricatori con capacità superiore a quella consentita era necessaria la licenza del questore; ora pare che ci abbiano ripensato, ma invece di abolire la frase del decreto 204 ne hanno aggiunta un'altra che dice il contrario.
3-octies. All'articolo 697, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "detiene armi o" sono inserite le seguenti: "caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o".
Vuol dire che la detenzione illegale di caricatori soggetti a denunzia non è punita come la detenzione di parte di arma (delitto ex legge 1967), ma come la detenzione di un'arma bianca e cioè una contravvenzione punita con l'arresto fino a due mesi oppure con l'ammenda fino ad Euro 571. Ma la condanna basta sempre per far ritirare armi e licenze. Si noti come il legislatore ha riconosciuto indirettamente che anche le pistole in calibro nove para ed i silenziatori non rientrano affatto nel regime della legge del 1967, ma in un nuovo regime relativo ad armi o accessori che non sono da guerra o tipo guerra ma semplicemente vietati al normale cittadino.
3-novies. Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 3-septies del presente articolo, deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono fatte salve le ipotesi di esclusione dall'obbligo di denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma.
Vuol dire che chi ha caricatori non a norma e non denunziati e che ora devono essere denunziati, ha tempo fino a 4 novembre 2015 per fare la denunzia e regolarizzarli.
3-decies. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:
"2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert".
Vuol dire che non si può andare a caccia con armi semiautomatiche che hanno l'aspetto di un'arma automatica (Cat. B7 Dir. Europea) o con armi Flobert di calibro non superiore a 6 mm.
Si noti la tortuosità della frase per esprimere una volontà che avrebbe richiesto poche parole: "Le armi Flobert sono consentite per la caccia solo se di calibro superiore a 6 mm". La norma entra immediatamente in vigore.
3-undecies. Alle armi escluse dall'uso venatorio ai sensi dell'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introdotto dal comma 3-decies del presente articolo, detenute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi i limiti numerici sulla detenzione vigenti anteriormente alla medesima data. In caso di cessione, a qualunque titolo, delle armi medesime, si applicano i limiti detentivi di cui all'articolo 10, sesto comma, primo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni»;
Alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di quella della detenzione di armi comuni da sparo e dei relativi caricatori, nonché tracciabilità delle armi e delle sostanze esplodenti».
Vuol dire che chi detiene queste armi semiatomatiche similguerra o queste armi Flobert come armi da caccia, le continua a detenere come armi da caccia, anche se da subito non le può più usare; ma se le vende esse diventano armi non da caccia e quindi per l'acquirente "fanno numero" ai fini della licenza di collezione.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Vediamo di esporle più sistematicamente
La nuova normativa introduce ulteriori modificazioni e complicazioni nelle detenzione dei caricatori. Per la direttiva europea essi sono degli accessori trascurabili e liberalizzati, per il legislatore italiano sono diventati un affare di Stato! Si badi che a memoria d'uomo in Italia non vi è stata nessuna azione delittuosa con armi non da guerra in cui la capienza del caricatore abbia contribuito ad aggravare il reato commesso. E non ho mai letto di un omicida o di un rapinatore che sia andato a commettere il reato portandosi più caricatori in tasca.
Ripercorriamo la vicenda dei caricatori. Con il decreto legislativo 204/2010 il legislatore prendeva atto che i caricatori per arma comune da sparo erano stati liberalizzati dalla direttiva europea e quindi non rientravano più fra le parti essenziali di arma. Subito dopo la cassazione si affrettava a scrivere che per lei nulla era cambiato, ma si sa che la cassazione impiega anni a capire che una legge è stata cambiata!
Con il decreto correttivo n. 121 del 2013 il legislatore (termine che ormai sta diventando talmente malfamato ed osceno che dovranno nasconderlo nei dizionari per i giovani) stabiliva che le armi lunghe dovevano avere un caricatore limitato ad un massimo di cinque colpi e quelle corte ad un massimo di 15 colpi. Però faceva una deroga per le armi sportive stabilendo che queste potevano avere caricatori maggiorati in base alla classificazione fatta seguendo le indicazioni della federazione sportiva competente per le varie categorie di armi sportive, nonché per le repliche di armi antiche che potevano arrivare a ben 10 colpi!
Quindi venivano create tre categorie di caricatori e serbatoi:
- i caricatori "a norma" per armi comuni da sparo non sportive
- i caricatori "a norma" per armi comuni da sparo sportive e per le repliche
- i caricatori "non a norma" comprendenti tutti i caricatori eccedenti la capacità massima sopra consentita a seconda dell'arma in cui si prevede il loro impiego.
Si noti l'astrusità della materia dovuta al fatto che di fronte ad un gran numero di modeli di caricatori è impossibile dire se esso sia o meno a norma; la sua natura cambia a seconda di dove il possessore lo infila.
La normativa si applicava in via generale alle armi di nuova produzione o importazione e quindi tutti i caricatori già detenuti, a norma o non a norma, potevano continuare ad essere detenuti senza farne denunzia; però dopo il 5 novembre 2015 quelli non a norma non poteva più essere ceduti, salvo se messiu a norma. Disposizione utile solo a fare confusione perché la situazione di un caricatore, liberamente detenuto e non denunziato, non poteva essere controllata.
Stessa regolamentazione veniva fatta per le armi già detenute e munite di caricatore o serbatoio non a norma, che continuavano a poter essere detenute e usate, ma che dopo il 5 novembre 2015 potevano essere rivendute solo se messe a norma.
Perciò: a partire dal 5 novembre 2015 è vietato il commercio e la cessione, anche fra privati, salvo che per via ereditaria, di
- armi con serbatoio non a norma
- caricatori non a norma
- armi che montano un caricatore non a norma; questa è una disposizione totalmente assurda perché l'arma cambierebbe di natura a seconda del caricatore che uno ci infila dentro. In pratica l'arma può essere venduta tranquillamente senza caricatore oppure col caricatore di base a norma; ma se poi l'acquirente ha già denunziato di detenere caricatore non a norma… può continuare ad usarlo! Siamo quindi di fronte all'assurdo totale che l'arma cambia di natura a seconda dell'accessorio, e l'accessorio cambia la sua natura a seconda dell'arma in cui viene usato. In paragone il caos primordiale era di una linearità cartesiana.
Il nuovo decreto antiterrorismo cambia nuovamente le carte in tavola e, ferma restando la disposizione che i caricatori non sono parti di armi e non sono soggetti a denunzia, introduce una disposizione eccezionale, in contrasto con la direttiva europea, per cui sono invece soggetti a denunzia tutti i caricatori con più di cinque o rispettivamente 15 colpi. Perciò entro la data del 4 novembre 2015 chiunque li detiene dovrà denunziarli.
Così come è stata scritta la norma, "a membro di segugio", l'obbligo della denunzia investe anche i detentori di armi sportive o di repliche di armi con caricatore o serbatoio di capacità superiore a quella normale. Perciò mentre la logica avrebbe richiesto che solo i caricatori "non a norma" venissero denunziati, si impone ora l'obbligo di denunziare tutti quelli che superano i 5 o 15 colpi!
Già si era rilevata la novità della introduzione nel diritto delle armi della categoria delle "armi, munizioni (il nove para) e degli accessori (silenziatore, caricatore)" che non sono né da guerra né tipo guerra, ma semplicemente proibiti. Il legislatore ora si è accorto che stava alterando il regime giuridico da tempo previsto in materia di parti di arma e di accessori e perciò ha stabilito che il fatto di detenere un caricatore soggetto a denunzia non integra il reato di illegale detenzione di parte di arma, ma una nuova figura autonoma di detenzione illegale di caricatore che viene punita con le stesse sanzioni previste per la detenzione di un'arma antica o di un'arma bianca. Con ciò indirettamente tira le orecchie alla cassazione che pretendeva di continuare a definire parte di arma i caricatori, ignorando la direttiva europea.
Però una cosa dovrebbe essere chiara per ogni persona che non abbia la mente ottenebrata. Non vi è l'obbligo della denunzia per il caricatore originale relativo al modello di arma detenuto, se esso corrisponde al numero di colpi indicato nella catalogazione o classificazione, poco importa se l'arma è comune o sportiva. Infatti in tal caso la capacità del caricatore è già nota all'autorità di PS sulla base di documenti ufficiali e mai si devono denunziare o dichiarare cose che già sono note alla pubblica amministrazione. Se l'arma è stata vendura con due caricatori non a norma è bene denunziarli entrambi.
Quindi attualmente:
- tutte le armi e tutti i caricatori non a norma già detenuti prima del 5 novembre 2015 possono essere detenuti ed usati anche in futuro;
- tutte queste armi e caricatori non a norma non potranno più essere ceduti dopo il 5 novembre 2015 se prima non sono messi a norma;
- tutti i caricatori non a norma che non siano già stati denunziati dovranno essere denunziati entro il 5 novembre 2015. Non deve essere denunziato il caricatore base dell'arma che contiene il numero di colpi previsto nel provvedimento di catalogazione o classificazione o, comunque, previsto dal produttore.
Rimane il problema di che cosa fare delle armi lunghe con serbatoio con capienza maggiore di cinque colpi e non facilmente risolvibile tecnicamente. È problema che andrà risolto caso per caso e si attendono idee al riguardo! Il fucile 91 non dovrebbe essere tenuto a modifiche, perché in primo luogo il particolare tipo di caricamento a lastrina rende impossibile la modifica e per il fatto che non dispone di un serbatoio vero e proprio.
Il legislatore è poi intervenuto in materia di armi per uso venatorio stabilendo che non possono essere usate per cacciare le armi della categoria B7 della direttiva europea e cioè "Le armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un’arma da fuoco automatica." In altri lingue è stato detto "che hanno l'aspetto" o "che hanno l'apparenza", ma il risultato non cambia.
Su questa frase della direttiva europea ci sarebbe da discutere perché la somiglianza non è una nozione molto precisa e tra l'altro è molto soggettiva. Per un turista che guarda un branco di pecore, esse gli sembrano tutte eguali, ma il pastore le conosce una per una e li distingue anche a distanza. Inoltre sono armi automatiche, ad esempio quelle derivate da armi che in origine erano semiautomatiche, e che quindi non si distinguono fra di loro salvo che ad un esame ravvicinato; non si tratta quindi di armi semiautomatiche che assomigliano ad un'arma automatica, ma al contrario di un'arma automatica che assomiglia ad un'arma automatica, perché nata da essa o perché le differenze sono esclusivamente nella meccanica interna. Vi è poi da chiedersi, visto che la somiglianza è necessariamente riferita all'apparenza esteriore, se ad esempio potrebbe essere rilevante anche il colore dell'arma.
Restando però con i piedi per terra e aderenti a ciò che ha scritto la norma del decreto antiterrorismo il quale fa specifico riferimento alla categoria ufficiale B7 della direttiva europea, si deve concludere che la norma si applica solo ai modelli di arma che sono stati catalogati o classificati come rientranti nella categoria B7. Il che significa che la valutazione sulla somiglianza è delegata al Banco di prova e non è davvero affidata all'appuntato o perito, o magistrato Cacace di turno.
Il ver ograve problema è che il Cacace di turno lo abbiamo già trovato al Banco di Prova il quale si è messo ad attribuire la cat. BT ad armi che non assomigliano minimamente ad un'arma automatica. Basta vedere cosa ha combinato con i Simonov ed i Garand. Questi ad esempio sono derivati da carabine trasformate a funzionare in modo automatico. Come cavolo fa uan carabina ad assomigliare ad una pistola mitragliatrice o ad un fucile mitragliatore? Non hanno proprio capito nulla di ciò che ha inteso stabilire la direttiva europea e cioè la categoria delle armi che esternamente sono tanto simili ad un fucile mitragliatore tipico da far pensare che uno ne possieda davvcero un esemplare militare. Ma se uno vede un Garand M1, vede una normalwe carabina; percghé mai dovrebbe preoccuparsi?
Il legislatore ha poi introdotto il divieto di usare per cacciare armi Flobert di calibro 6 mm (la Fiocchi le chiama cal 5,6 (22) Flobert "6").
Queste armi che assomigliano ad un fucile mitragliatore o sono in calibro 6mm Flobert diventano perciò immediatamente "armi comuni non da caccia" e fanno numero con quelle armi di cui se ne possono detenere fuori collezione solo tre. Per inciso vi invito a riflettere sul fatto che noi siamo l'unico paese al mondo in cui si possono tenere fino a sei pistole 357 magnum sportive, ma poi è vietato detenere più di tre carabine ad aria compressa non liberalizzate o più di tre carabine calibro 22 non sportive o più di tre carabinette da bersaglio da sala che non servono neppure per ammazzare le nutrie, o più di tre lanciarazzi!
In via eccezionale il legislatore (Fantozzi avrebbe detto "ma come è umano lei") ha però stabilito che chi già le detiene continuerà a detenerle senza limiti di numero quali armi da caccia. Dal momento però in cui egli le cede esse diventano armi comuni non da caccia. È ovvio che il valore di una versione civile di arma militare automatica scenderà a picco.
Vedo che molti dei miei lettori fanno un gran casino fra norme sui caricatori delle armi e norme sul numero di colpi che può contenere un fucile da caccia sul terreno di caccia. Sono due cose completamente diverse ed indipendenti. I caricatori (o armi con serbatoio) legalmente detenuti possono essere usati qualunque sia la loro capienza, ma sul terreno di caccia essi devono essere dotati di un limitatore non facilmente rimovibile che non consenta di sparare più di tre colpi (due nel serbatoio o caricatore e uno in canna) salvo il caso particolare della battuta di caccia al cinghiale in cui è consentito che l'arma spari fino a sei colpi in modo semiautomatico (cinque colpi nel serbatoio o caricatore più in canna).
Visto l'evoluzione delle cose, e vi assicuro che non è finita perché al ministero di cavolate cento ne fanno ed una ne pensano, la cosa migliore da fare, se si vuole essere in regola di fronte anche alle più pazzesche ed infami contestazioni, è di denunziare tutto quanto si possiede e che possa interessare la ps, dalle cartucce di qualsiasi tipo, ai bossoli ed inneschi, ai caricatori anche se leciti, ecc. ecc. Visto grado di preparazione di molti di coloro che vengono inviati a fare controlli, forse non sarebbe male denunziare anche le cartucce della stampante.
Il commento politico
Mi è veramente difficile dare un senso a questo decreto perché è talmente illogico da sfuggire ad ogni chiave di lettura logica.
Si sospetta che qualcuno a seguito della sparatoria di Milano (episodio del tutto irrilevante ai fini della legislazione sulle armi perché non è colpa della legge sulle armi se la pubblica amministrazione non è in grado di sapere rapidamente che un tizio è andato fuori di testa e che quindi potrà compiere atti consulti con le armi che possiede), abbia dichiarato pubblicamente che bisognava prendere provvedimenti, ha dato incarico al Ministro dell'interno di provvedere, e questi, chiunque sia, che notoriamente al ministero ha più o meno la funzione dei pupazzi a cui un ventriloquo infila la mano di dietro per fargli muovere la bocca, abbia ordinato ad un funzionario di preparargli tre begli emendamenti; e questo non ha saputo far di meglio che attaccarsi ai caricatori. A tutta questa catena di pensatori era sfuggito che a Milano non erano stati sparati 20 colpi, ma solo la metà del più ridotto caricatore sul mercato! Come siano entrati in questo minipensiero (vuol dire pensiero del ministero) i fucili da caccia si può spiegare solo con il fatto che il funzionario stravede per la Brambilla la quale senz'altro gli avrà spiegato che i cinghiali quando vedono un fucile automatico cadono in uno stato d'ansia e prostrazione, assolutamente deleterio per la loro salute. O forse gli ha detto che ormai i cinghiali sono talmente tanti, arrivano persino nei paesi e negli orti, che hanno il diritto ad essere considerati animali da compagnia.
Se cade quest'ipotesi, si deve pensare che le norme siano state adottate proprio nel rispetto del contenuto del decreto il quale sarebbe anticostituzionale se avesse invece adottato norme che con la lotta al terrorismo non c'entra proprio nulla.
I terroristi in genere sono meglio armati della polizia, anche perché hanno finanziatori ben più ricchi, e quindi non credo che abbiano problemi a procurarsi armi da guerra col caricatore lungo un braccio. Certo, il caricatore se lo possono andare a comprare in armeria, ma direi che tutti gli sforzi dovrebbero essere diretti a impedire che si procurino armi e non a che si procurino caricatori lunghi per armi che non hanno! Anche perché non vi è terrorista tanto imbecille da non capire che si ottiene lo stesso effetto con due caricatori corti che non con caricatore lungo. È possibile però che il ministro abbia incaricato una funzionaria e che questa avesse le sue personali esperienze in materia di lunghezza di oggetti.
Il rapporto tra il terrorismo e il fatto che una persona vada a sparare ai cinghiali con un fucile che assomiglia a un mitragliatore è ancora più sfuggente. Forse il funzionario ha pensato che i terroristi potrebbero fare una battuta ai cacciatori che stanno facendo una battuta di cinghiali, per fregargli i finti mitra da usare poi, non necessariamente, non per operazioni terroristiche vere, ma per finte operazioni. L'ipotesi teoricamente regge, ma non riesco a immaginare dei terroristi che si aggirano per la macchie della Maremma, con il rischio di essere presi a fucilate o di essere inseguiti dai cinghiali.
Mi sono anche studiato uno di quei manualetti che si trovano in Internet sull'addestramento dei terroristi, ma non ho trovato nessun riferimento che mi potesse illuminare sull'impiego da parte di essi di fucili Flobert cal. 6 mm.
Ma è anche possibile che queste norme facciano parte di una subdola guerra psicologica. Io riesco a immaginare come un terrorista arabo che si propone di venire in Italia, si preoccupi di conoscere che cosa dicono le nostre leggi sulle armi; possiamo star tranquilli che prima di tre anni non sarà riuscito a leggerle tutte e che non riuscirà a capirle neppure in vent'anni. Inoltre è sicuro che si farà l''idea che noi siamo un popolo talmente contorto e subdolo che è impossibile prevedere in anticipo quali saranno le mosse della polizia, la quale potrebbe metterli in carcere quando meno se l'aspettano con la scusa che hanno i caricatori troppo lunghi e quindi materiale bellico.
Forse al ministero conoscevano la storiella che vi riporto sotto ed hanno voluto che i terroristi si levassero l'Italia dalla testa.
Ecco la vera cronaca di come è stato sventato un tentativo di attentato in Italia.
Alcuni documenti dei servizi segreti rivelati recentemente, affermano che, dopo le affermazioni di Salvini, secondo cui la civiltà occidentale è superiore a quella islamica, i capi dell'ISIS abbiano dato ordine di organizzare un attentato aereo in Italia Due terroristi, provenienti da un Paese del Medio Oriente, arrivarono a Napoli con la ferma determinazione di eseguire "il castigo di Allah per gli infedeli italiani". Ecco la storia e l'itinerario dei due terroristi una volta giunti nel nostro Paese.
Domenica ore 23:47:
Arrivano all'aeroporto internazionale di Napoli, via aerea dalla Turchia; escono dall'aeroporto dopo otto ore perché gli hanno perso le valigie. La società di gestione dell'aeroporto non si assume la responsabilità della perdita ed un impiegato consiglia i terroristi di provare a ripassare il giorno dopo: chissà, con un po' di fortuna...! Prendono un taxi. Il taxista (abusivo) li guarda dallo specchietto retrovisore; e vedendo che sono stranieri, li passeggia per tutta la città durante una ora e mezza. Dal momento che non proferiscono lamentela, neanche dopo che il tassametro raggiunge le 374.000 lire, decide di fare il colpo gobbo: arrivato alla rotonda di Villaricca, si ferma e fa salire un complice. Dopo averli derubati dei soldi e coperti di mazzate, li abbandonano esanimi nel Rione 167.
Lunedì ore 04:30: Al risveglio, dopo la mazziata, ambedue i terroristi riescono a raggiungere un albergo sito in zona piazza Borsa. Decidono quindi di affittare un auto presso la Hertz di piazza Municipio. Quindi si avviano con direzione aeroporto, ma giusto prima di arrivare a piazza Mazzini, rimangono bloccati da una manifestazione di studenti, uniti alle tute bianche anti-global ed ai disoccupati napoletani, che non li fanno passare.
Lunedì ore 12:30
Arrivano a piazza Garibaldi (finalmente!). Decidono cambiare dei soldi per muoversi più liberamente; i loro dollari vengono cambiati in biglietti da 100.000 falsi!!!
Lunedì ore15:45
Arrivano all'aeroporto di Capodichino con la ferma intenzione di dirottare un aereo per farlo cadere sulle torri dell'Enel del centro direzionale. I piloti ALITALIA sono in sciopero perché chiedono la quadruplicazione del salario e vogliono lavorare meno ore; Stessa cosa per i controllori di volo, che pretendono anche la pinza obliteratrice per tutti (altrimenti "che controllori saremmo", hanno dichiarato!). L'unico aereo disponibile che c'è in pista e uno della MARADONA AIR con destino Sassari ed ha 18 ore di ritardo...gli impiegati ed i passeggeri sono accampati nelle sale d'attesa... intonano canti popolari... gridano slogan contro il governo ed i piloti! Arrivano i celerini... cominciano a dare manganellate a destra e a manca, contro tutti...si accaniscono in particolar modo sui due arabi.
Lunedì 19:05
Finalmente si calmano un poco gli animi. I due figli di Allah, coperti di sangue, si avvicinano al banco della MARADONA AIR per acquistare i biglietti per l'aereo con destino Sassari, dirottarlo e farlo schiantare contro le torri Enel. Il responsabile MARADONA AIR che gli vende dei biglietti, tace il fatto che il volo, in realtà, e' già stato cancellato.
Lunedì 22:07
A questo punto, i terroristi discutono se farlo oppure no...non sanno più se, distruggere Napoli e un atto terroristico o un'opera di carità.
Lunedì 23:30
Morti di fame, decidono di mangiare qualcosa al ristorante dell'aeroporto ... ordinano panino con la frittata ed impepata di cozze. Martedì 04:35 In preda ad una salmonellosi fulminante causata dalla frittata, finiscono all'ospedale San Gennaro, dopo aver aspettato tutta la notte nel corridoio del pronto soccorso. La cosa non sarebbe durata più di un paio di giorni, se non fosse subentrato un sospetto di colera dovuto alle cozze.
Domenica 17:20
dopo dodici giorni escono dall'ospedale e si trovano nelle vicinanze dello stadio San Paolo. Il Napoli ha perso in casa con il neopromosso Palermo, per 3-0 con due rigori assegnati alla squadra siciliana dall'arbitro Concettino Riina da Corleone. Una banda di ultra della "MASSERIA CARDONE", vedendo i due arabi scuri di carnagione, li scambia per tifosi del Palermo e gli rifila un'altra caterva di legnate. Capo degli ultra e un tale "Peppo o Ricchione" che abusa sessualmente di loro.
Domenica 19:45
Finalmente, gli ultra se ne vanno. I due terroristi decidono di ubriacarsi (una volta nella vita, anche se e peccato!). In una bettola della zona portuale gli rifilano del vino adulterato con metanolo e i due rientrano al San Gennaro per l'intossicazione. Gli viene anche riscontrata la sieropositivita' all'HIV (Peppo non perdona).
Martedì 23:42
I due terroristi fuggono dall'Italia in zattera con direzione Libia, cagando fuoco per tutto il percorso, semiorbi per il metanolo ingerito e con una dozzina di infezioni a causa del virus HIV. Per due volte la marina li scambia per profughi e li riporta a Lampedusa. Giurano per Allah che non tenteranno mai più nulla contro il nostro amato Paese; gli attentati preferiscono farli negli Stati Uniti.
email - Edoardo Mori |
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